T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 5 marzo 2010 n. 245
P. Numerico – Presidente; G. Manca - Estensore
P. S. in qualità di socio accomandatario e rappresentante legale della società
I. s.a.s. (avv. F. Scifo) c/ Equitalia Sardegna s.p.a. (n.c.);
Agenzia delle Entrate, Ufficio Cagliari 2 (Avv. Distr. St.) |
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Giurisdizione e competenza – Tributi - Diniego di rateazione - Art. 19, D.P.R. 29.09.1973 n. 602 – Giurisdizione tributaria - Sussiste
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Spetta alla giurisdizione tributaria conoscere dell’impugnativa del diniego di rateazione ex art. 19, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1304 del 2009, proposto da
P. S., in qualità di socio accomandatario e rappresentante legale della società Ifal s.a.s., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Scifo, con domicilio eletto presso il suo studio legale in Cagliari, via della Pineta N.109;
contro
Equitalia Sardegna s.p.a., in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio; Agenzia delle Entrate, Ufficio Cagliari 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, e domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dei tre provvedimenti di rigetto dell'istanza di rateazione tutti emessi il 29/09/2009 e notificati al solo legale esponente il 06/10/2009 e mai al debitore, relativi alle istanze prot. n.67
dell' 11/03/2008; prot. CA201695 del 07/09/2007 e prot. CA200335 del 06/03/2007, tutti emessi
dall' Equitalia Sardegna s.p.a. Ufficio rateazioni - Cagliari.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate Ufficio Cagliari 2;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2010 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso, consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica in data 1 dicembre 2009 e depositato il successivo 30 dicembre, si chiede l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe, emessi dalla società Equitalia Sardegna s.p.a., concernenti il rigetto di istanze di rateazione presentate dal ricorrente.
2. – Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate, chiedendo che il ricorso sia respinto.
3. - Alla camera di consiglio del 20 gennaio 2010, fissata per l’esame della domanda cautelare, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. – Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La controversia in esame rientra, infatti, nella giurisdizione del giudice tributario il cui ambito è definito dall’art. 2 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo sostituito dall'art. 12, comma 2, della l. 28 dicembre 2001, n. 448, secondo cui “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie”. Alla giurisdizione tributaria sono attribuite, pertanto, anche le liti attinente alla legittimità del diniego di rateazione ex art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973, le quali hanno ad oggetto l’adempimento di prestazioni di natura tributaria. A tale conclusione non può essere opposto l’argomento secondo cui l’atto di diniego della concessione della rateazione non rientra tra quelli ritenuti impugnabili ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, poiché ormai da tempo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ha chiarito che “la giurisdizione tributaria è divenuta, nell'ambito suo proprio, una giurisdizione a carattere generale, competente ogni qual volta si faccia questione di uno specifico rapporto tributario o di sanzioni inflitte da uffici tributari, dal cui ambito restano così escluse solo le controversie in cui non è direttamente coinvolto un rapporto tributario, ma viene impugnato un atto di carattere generale (art. 7, comma 5, d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546), o si chiede il rimborso di una somma indebitamente versata a titolo di tributo, della quale l'amministrazione riconosce pacificamente la spettanza al contribuente. La novella del 2001, infatti, ha necessariamente comportato una modifica del disposto dell'art. 19 del d.lg. n. 546 del 1992, perché l'aver consentito l'accesso al contenzioso tributario in ogni controversia avente ad oggetto tributi si traduce nella possibilità per il contribuente di rivolgersi al giudice tributario quando l'amministrazione manifesti, anche attraverso il silenzio rigetto , la convinzione che il rapporto tributario debba essere regolato in termini che il contribuente ritenga di contestare” (così Cass., SS.UU. civili, 10 agosto 2005, n. 16776).
5. - Pertanto, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Va rammentato che l’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha introdotto una nuova disciplina della translatio judicii, ai sensi della quale la riassunzione della domanda davanti al giudice indicato come competente deve avvenire (pena l’estinzione del processo) entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che declina la giurisdizione.
6. - Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio, considerata la peculiarità della questione giuridica affrontata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile e, per l’effetto, dichiara la giurisdizione del giudice tributario.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/03/2010
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