T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 5 marzo 2010 n. 235
P. Numerico – Presidente; G. Manca - Estensore
D. M. (avv. A. Ibba) c/ il Ministero della Difesa (Avv. Distr. St) |
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Pubblico Impiego - Stipendi, Assegni, Indennità – Personale delle Forze di polizia - Indennità per servizi esterni – Spettanza – Condizioni
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Le disposizioni di cui all’art. 42, del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 (recante “Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)”) riconoscono una indennità giornaliera al personale impiegato nei servizi esterni, per tali dovendosi intendere quei servizi che debbono essere svolti all'esterno del reparto di appartenenza in una situazione di particolare disagio fisico consistenti nella esposizione ad agenti atmosferici e ai rischi connessi alla prestazione del servizio in ambienti esterni; di conseguenza, non è riconducibile alla previsione normativa di cui all'art. 12, d.P.R. 5 giugno 1990 n. 147, l'ipotesi del servizio effettuato fuori dagli uffici dell' unità di appartenenza, ma presso altri uffici, non sussistendo in tale ipotesi l' esigenza di ristorare il particolare disagio derivante da un servizio gravoso poiché esposto a particolari fattori di rischio ambientale
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 986 del 2002, proposto da
D. M., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Ibba, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Cagliari, via Farina n. 44;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23;
per l'accertamento
del diritto del ricorrente alla percezione del’indennità di servizio esterno a partire dal 1° novembre 1995 e sino a tutt’oggi, con conseguente condanna del Ministero della Difesa alla corresponsione dell’indennità anzidetta nella misura spettante e maggiorata degli interessi legali e dalla rivalutazione monetaria sino al soddisfo del credito;
nonché, per l’annullamento
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ove occorra, della nota del Comando Regione Carabinieri Sardegna datata 8 maggio 2002, prot. n. 603/58-53-6, recante il diniego di corrispondere detta indennità.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2009 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso in esame, notificato il 16 luglio 2002, il ricorrente – all’epoca in servizio presso il Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari addetto alla Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Cagliari – chiede il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità per servizi esterni di cui al DPR 31 luglio 1995, n. 395 e al DPR 16 marzo 1999, n. 254.
2. – Le domande giudiziali in epigrafe sono sorrette dai seguenti motivi:
- violazione dell’art. 12 del DPR n. 147/1990, dell’art. 9 del DPR 31 luglio 1995, n. 395, e dell’art. 50 del DPR 16 marzo 1999, n. 254;
- eccesso di potere per carenza di motivazione, con riferimento alla nota Comando Regione Carabinieri Sardegna, datata 8 maggio 2002, contenente il diniego di corresponsione della suddetta indennità.
3. – Si è costituita l’amministrazione della Difesa, chiedendo che il ricorso sia respinto.
4. – All’udienza del 16 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. -. Il ricorso è infondato.
5.1. - Secondo le disposizioni di cui all’art. 42 del D.P.R. n. 395/1995 (recante “Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)”) al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, è corrisposta una indennità giornaliera. La giurisprudenza formatasi in sede di interpretazione della disposizione riportata, nell’elaborare il significato del riferimento ai “servizi esterni”, ha costantemente ritenuto di doverlo limitare ai servizi che debbano essere svolti “all'esterno del reparto di appartenenza (…) in una situazione di particolare disagio fisico” (TAR Lazio, sez. II, 2 luglio 2009, n. 6421). L’indennità in questione è, infatti, finalizzata alla retribuzione di particolari condizioni di disagio in cui si svolgono determinate tipologie di servizi “consistenti nella esposizione ad agenti atmosferici e ai rischi connessi alla prestazione del servizio in ambienti esterni; di conseguenza, non è riconducibile alla previsione normativa di cui all'art. 12, d.P.R. 5 giugno 1990 n. 147 l'ipotesi del servizio effettuato fuori dagli uffici dell' unità di appartenenza, ma presso altri uffici, non sussistendo in tale ipotesi l' esigenza di ristorare il particolare disagio derivante da un servizio gravoso poiché esposto a particolari fattori di rischio ambientale” (TAR Piemonte, sez. I, 10 ottobre 2008, n. 2551). Orientamento che trova conferma anche nella giurisprudenza del giudice d’appello (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, sez. IV, 12 febbraio 2007, n. 592; Consiglio di. Giust. Amm. Sic., 02 marzo 2007, n. 118).
5.2. - Applicando i principi esposti al caso di specie, dalla narrazione del ricorrente risulta che il servizio per il quale si pretende la corresponsione della predetta indennità è stato effettuato presso i locali della Procura della Repubblica del tribunale Militare di Cagliari. Tuttavia, la circostanza che si tratti di una sede esterna a quella del Comando di appartenenza non è sufficiente a dimostrare la sussistenza di una condizione di disagio, come sopra definita. Né è comunque dimostrato, da parte ricorrente, lo svolgimento dell’attività di polizia giudiziaria, per incarico della Procura Militare, con modalità che possano ricondursi ai requisiti normativi richiesti per il riconoscimento dell’indennità in questione, ossia all’esterno per l’intera durata del servizio.
5.3. – Le dedotte censure non possono, pertanto, essere condivise e il ricorso deve essere respinto.
6. - La disciplina delle spese di lite segue la soccombenza, nei termini precisati in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, sezione prima, pronunciando definitivamente, rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali a favore del Ministero della Difesa, liquidate in euro 2.000,00 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/03/2010
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