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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 26 febbraio 2010 n. 231
P. Numerico – Presidente; G. Flaim - Estensore
Prof. avv. C. C. (avv. R. Margelli) c/ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Ministero
della Giustizia Direzione Generale Giustizia Civile, COMMISSIONE ESAMINATRICE
SESSIONE 2009 ESAME AVVOCATO C/O CORTE APPELLO CAGLIARI (Avv. Distr. St.)
e nei confronti di D. D'O.


Professioni e mestieri – Esami di abilitazione alla professione di avvocato – Nomina di professore universitario – Criteri di turnazione e parità di trattamento – Inosservanza - Illegittimità

E’ illegittimo il decreto di nomina di professore universitario a membro di commissione di esame di abilitazione alla professione di avvocato, ove non siano stati rispettati i criteri di turnazione, parità di trattamento, avvicendamento e coinvolgimento dei diversi docenti in attività che fanno parte dell’attività didattica, nello svolgimento di una funzione istituzionale


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 116 del 2010, proposto da: prof. avv. C. C., rappresentato e difeso dall'avv. Renato Margelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Besta n. 2;

contro



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Ministero della Giustizia Direzione Generale Giustizia Civile, COMMISSIONE ESAMINATRICE SESSIONE 2009 ESAME AVVOCATO C/O CORTE APPELLO CAGLIARI
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23;

nei confronti di



D. D'O., non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



- del decreto del Ministro della Giustizia del 1 dicembre 2009, comunicato in data 3 dicembre 2009, con il quale il prof. Corrado Chessa è stato nominato “componente supplente “ della seconda sottocommissione per gli esami di avvocato nella sessione 2009 presso la Corte d'appello di Cagliari, nonché di ogni altro atto inerente, presupposto e conseguente, ivi compresi:
- la nota in data 3 dicembre 2009 della Corte d'Appello di Cagliari, con la quale il prof. Chessa è stato convocato per la riunione plenaria preliminare dell'11 dicembre 2009 e per l'espletamento delle prove scritte;
- nonché l'ulteriore nota del 15 gennaio 2010, con la quale è stata fissata la riunione plenaria per l'individuazione dei criteri di correzione degli scritti e per la fissazione del relativo calendario;
- nonché i provvedimenti di composizione delle sottocommissioni ed i verbali tutti delle commissioni e sottocommissioni in cui sia stata in qualche modo menzionato il prof. Chessa quale componente o altro;
- nonché la nota prot. n°m_dg. DAG 22/01/2010, 0010318 U, con cui viene rigettata l'istanza presentata dal prof. Chessa e si conferma il provvedimento di nomina e si invita lo stesso a partecipare all'attività della sottocommissione d'esame.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - Ministero della Giustizia Direzione Generale Giustizia Civile - Commissione Esaminatrice Sessione 2009 Esame Avvocato c/o Corte Appello Cagliari;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 17/02/2010 il Consigliere dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv. Margelli e avv. dello Stato Caput;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

FATTO



Il ricorrente (professore associato di diritto privato dell'Università di Cagliari - Facoltà di giurisprudenza, a tempo definito, nonché avvocato del libero foro) è stato nominato dal Ministro della giustizia, nella sua qualità di professore universitario, componente supplente della seconda sottocommissione della Corte d'appello di Cagliari per l'espletamento degli esami di avvocato indetti per l'anno 2009.
Egli aveva già svolto, circostanza non contestata, la medesima funzione nell'anno 2003-2004.
Con istanza del 4 dicembre 2009 formulava, al Ministero della giustizia e alla Corte d'appello di Cagliari, richiesta di esonero fondata su due diversi motivi:
-rinnovo della carica a soli 5 anni di distanza;
-gravosi impegni e carico didattico quale professore a tempo definito.
Il Consiglio di facoltà di giurisprudenza -nel verbale del 6 ottobre 2009- , dove erano stati indicati tre nominativi (Filanti-Ferrarese-Cicero), precisava che eventuali ulteriori nomine d'ufficio sarebbero state considerate pregiudizievoli della regolarità del pubblico servizio erogato dall'Università-facoltà di giurisprudenza; in quella sede il preside evidenziava che docenti universitari di materie giuridiche sono presenti nelle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche degli atenei di Cagliari e di Sassari.
La richiesta è stata respinta con nota del 22/1/2010, ove si è ritenuto quanto segue:
- i motivi di lavoro gravano su tutti componenti nominati nelle commissioni;
- comunque, il Ministero "non ravvisa (va) ostacoli alla sostituzione, laddove la competente Università provveda a designare altro nominativo in sostituzione".
Con ricorso notificato il 1°.2.2010 e depositato l’11.2., il ricorrente, dopo aver tentato di ottenere l’esonero in via stragiudiziale, ha chiesto l’annullamento della nomina effettuata dal Ministero, formulando le seguenti censure:
1 e 2) violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione; violazione di legge in relazione al capo primo della legge 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578; eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento e del difetto di motivazione; difetto di istruttoria; mancato rispetto del principio della turnazione - mancato coinvolgimento dei docenti in materie giuridiche delle tre facoltà dell'Università di Sassari -tra i nominativi (3) indicati dalla facoltà di giurisprudenza di Cagliari non figura il ricorrente - esistenza di oltre 100 docenti in materie giuridiche fra le Università di Cagliari di Sassari che potevano essere nominati, rispettando il criterio dell'adeguato avvicendamento temporale;
3) violazione degli articoli 3 e 7 della legge 241/1990, sotto il profilo del difetto di motivazione e della mancata comunicazione dell'avvio del procedimento;
4) illegittimità derivata;
5) violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione; violazione di legge in relazione al capo primo della legge n. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578; eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento e del difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell'articolo 11 del d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382 e successive modificazioni - necessità di differenziare le categorie di docenti a tempo pieno e docenti a tempo definito (i professori a tempo pieno dovrebbero essere preferiti, nelle nomine, rispetto ai professori a tempo definito), anche in considerazione del fatto che i professori/avvocati possono essere chiamati a comporre le commissioni anche a titolo di professionisti.
In sintesi, ed in via principale, il ricorrente lamenta il mancato rispetto del principio della “turnazione” fra docenti, principio al quale, peraltro, l’Amministrazione statale ha dichiarato di ispirarsi.
Per la parte statale si è costituita l’Avvocatura distrettuale dello Stato che ha contestato le tesi di ricorso.

DIRITTO



Il ricorso è fondato e può essere deciso con rito abbreviato e con succinta motivazione.
Il Ministero con il decreto ministeriale di nomina dell'1 dicembre 2009 espressamente dichiarava, nelle premesse, che stante la necessità di nominare ulteriori sottocommissioni (in relazione al numero dei candidati che avevano presentato domanda di ammissione), si procedeva "in assenza di designazioni da parte delle competenti Università, scegliendo i professori secondo il criterio della turnazione".
Dalla documentazione prodotta emerge in modo evidente che tale criterio non è stato rispettato. Anche esaminando solo la situazione della facoltà di giurisprudenza di Cagliari (cfr. prospetto dell'8 febbraio 2010, con l'indicazione, separata tra professori di prima e di seconda fascia, dell'anno o degli anni in cui sono stati impegnati nella commissione degli esami di avvocato), emerge con chiarezza che sia tra i professori ordinari che tra i professori associati figurano nominativi che avrebbero dovuto essere presi in considerazione prima del ricorrente.
Evidentemente il Ministero avrebbe dovuto esaminare con maggiore attenzione la situazione soggettiva di tutti docenti in materie giuridiche appartenenti agli atenei di Cagliari (presumibilmente preferito per dislocazione logistica), nonché di Sassari.
La presenza di professori (delle diverse facoltà e Università) che avevano svolto la medesima funzione in epoca antecedente a quella del ricorrente (2003-2004) è elemento già di per se stesso idoneo a riconoscere come illegittima la nomina. Nel richiamato prospetto (per Giurisprudenza) figurano docenti che hanno svolto l'analoga funzione:
nel 1981(Sitzia); nel 1982 (Luminoso - Farina); nel 1993 (Picciaredda); nel 1994 (Murgia, Pubusa); nel 1995 (Pintore); nel 1996 (Corrias); nel 1998 (Deiana); nel 2000 (Cocco); nel 2001 (Caredda- Cordopatri- Troisi - Paganetto); nel 2002 (Colarullo); nel 2003 (Berlinguer-Floris).
Viene così dimostrato il mancato rispetto del principio dell’avvicendamento e del coinvolgimento dei diversi docenti in attività –evidentemente- poco gradite, ma che fanno necessariamente parte dell’attività didattica, nello svolgimento di una funzione istituzionale. Ma se l'impegno deve essere assicurato, deve però essere distribuito con equilibrio, coinvolgendo in modo omogeneo i diversi appartenenti alla categoria, nel rispetto di tempi che consentano a ciascuno di contribuire, sì, ma senza violare il principio della parità di trattamento.
In conclusione il ricorso va accolto, con assorbimento di ogni altro profilo non esaminato.
Peraltro vanno fatti espressamente salvi gli effetti degli (eventuali) atti compiuti dalla sottocommissione con il contributo del ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.



accoglie il ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Condanna il ministero al pagamento di € 2000, in favore del ricorrente, per spese ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17/02/2010 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/02/2010





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