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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I QUATER - Sentenza 24 febbraio 2010 n. 2917
Pres. Guerrieri Est. Biancofiore
Gambarini ( Avv. Vallefuoco) c/ Comune di Roma ( Avv. Comunale )


Edilizia e urbanistica – Permesso in sanatoria – Istanza – Sanzione – Ricorso - Improcedibilità - Sussiste

In materia edilizia, la presentazione dell’istanza di permesso a costruire in sanatoria per la definizione degli illeciti edilizi rende improcedibile il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio dell’illecito edilizio.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 408 del 2005, proposto da: Gianluca GAMBARINI, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo VALLEFUOCO, presso il cui studio in Roma Viale Regina Margherita, n. 294 è elettivamente domiciliato;

contro



il Comune di Roma in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Rosalda ROCCHI dell’Avvocatura comunale presso la cui sede in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21 domicilia;

nei confronti di



Galardini Valeria, controinteressata n.c.g.;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



della determinazione dirigenziale n. 2173 del 23 settembre 2004 con la quale il Comune di Roma ha ordinato a carico del ricorrente la sospensione delle opere abusive in corso;
nonché per l’annullamento
con motivi aggiunti depositati il 15 settembre 2005
della determinazione dirigenziale n. 908 del 2 maggio 2005 con la quale il Comune di Roma ha ordinato al ricorrente la demolizione delle opere abusive di che trattasi, nonché di tutti gli atti prodromici, presupposti, consequenziali e/o connessi col provvedimento impugnato;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 gennaio 2010 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO



Con ricorso notificato al Comune di Roma in data 7 gennaio 2005 e depositato il successivo 18 gennaio, il ricorrente impugna dapprima il provvedimento di sospensione della realizzazione delle opere abusive consistenti nella realizzazione di un volume sul terrazzo di copertura in alluminio e vetrocamera per complessivi mq. 16.00 circa di altezza media ml. 3,00 e nell’accorpamento con il sottostante appartamento tramite apertura ad asola di ml. 1,40X 1,40 circa e apposizione di scala a chiocciola. Con successivi motivi aggiunti impugna pure la ordinanza di demolizione conseguente al mancato ripristino dello status quo ante.
I ricorsi, sostanzialmente, sono affidati agli stessi motivi di doglianza e cioè: violazione di legge con riferimento al D.L. 30 settembre 2003, n. 269 ed alla legge 28 febbraio 1985, n. 47; illegittimità dell’azione amministrativa, eccesso di potere, carenza di potere; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990; violazione e/o falsa applicazione di legge con particolare riferimento all’art. 97 Cost.; eccesso di potere. Avverso l’ordinanza di demolizione ha dedotto pure violazione e/o falsa applicazione di legge con particolare riferimento all’articolo 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, eccesso di potere, rappresentando di avere nelle more del giudizio presentato la domanda di condono edilizio in data 19 gennaio 2004. Conclude per l’accoglimento del ricorso e, nei motivi aggiunti, anche dell’istanza cautelare.
L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio ed ha rassegnato opposte conclusioni.
Alla Camera di Consiglio del 29 settembre 2005 è stata accolta nei limiti l’istanza cautelare.
In data 16 dicembre 2009 risulta depositata in atti la rinuncia del ricorrente alla prosecuzione del gravame principalmente proposto, unitamente alla richiesta di accoglimento dei motivi aggiunti.
Il ricorso, infine, è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 7 gennaio 2010.

DIRITTO



Col proposto gravame e con i motivi aggiunti l’interessato, residente in Roma, aggredisce i provvedimenti in epigrafe, sostanzialmente lamentando che l’Amministrazione comunale non poteva procedere alla demolizione dell’opera abusiva realizzata e meglio in narrativa precisata, in quanto egli aveva presentato in data 19 gennaio 2004 la domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 della L. L. 24 novembre 2003, n. 326.
In data 16 dicembre 2009 il ricorrente, avendo ottenuto la sospensione del provvedimento di demolizione impugnato con i motivi aggiunti, ha dichiarato di rinunciare al ricorso principale, insistendo tuttavia nella pronuncia di accoglimento del detti motivi aggiunti.
Al riguardo deve essere rilevato che le pronunce che il TAR può adottare nel caso in esame, sul ricorso principale e sui motivi aggiunti finiscono per coincidere, dal momento che, non essendo la rinuncia al ricorso principale ritualmente notificata ed accettata da controparte ai sensi dell’art. 306, c. 2 c.p.c., riguardo ad essa va pronunciata la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Ma anche riguardo ai motivi aggiunti va adottata una simile pronuncia, in quanto, come esposto in narrativa, risulta presentata domanda di condono ai sensi dell'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 come convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.
Infatti, secondo la giurisprudenza seguita in occasione di precedenti condoni edilizi (art. 31 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 e art. 39 della L. 23 dicembre 1994, n. 724) e alla quale il Collegio intende aderire, la presentazione dell'istanza di permesso a costruire in sanatoria per la definizione degli illeciti edilizi rende improcedibile il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio dell'illecito edilizio.(di recente: Consiglio di Stato, sezione VI, 12 novembre 2008, n. 5646; ed anche TAR Calabria, Catanzaro, sezione II, 22 dicembre 2005, n. 2538, TAR Lazio, Roma, sez. II bis, 17 maggio 2005, n. 3886, TAR Campania, Napoli sez. IV, 9 maggio 2005, n. 5672 e per il passato la giurisprudenza cui esse fanno riferimento: TAR Veneto, sezione II, 8 ottobre 2004, n. 3611, Consiglio di Stato, sezione V, 4 agosto 2000, n. 4305 e 19 febbraio 1997, n. 165).
Le argomentazioni seguite dai TAR sono pienamente trasferibili anche al caso in esame. Una volta presentata la predetta domanda di permesso a costruire in sanatoria, infatti, il provvedimento repressivo adottato in precedenza perde efficacia, in quanto deve essere sostituito o dal permesso a costruire in sanatoria o da un nuovo provvedimento sanzionatorio, con la conseguenza che, nel primo caso, il ricorrente non ha più interesse a coltivare il ricorso avverso l'ingiunzione a demolire, mentre nel secondo caso dovrà impugnare il nuovo provvedimento repressivo.
E ciò è stato ritenuto in base alla considerazione che l'art. 32, 25° comma del D.L. n. 269 del 2003 ha disposto l'applicabilità alle opere abusive, ultimate entro il 31 marzo 2003, dei Capi IV e V della L. n. 47 del 1985, come modificati dall'art. 39 della L. n. 724 del 1994.
In conclusione alla domanda presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 non possono non riconoscersi gli stessi effetti processuali da quelle norme previsti, con la conseguenza che l'impugnato provvedimento di demolizione deve ritenersi divenuto inefficace, dovendo essere sostituito dal rilascio o dal diniego del permesso a costruire in sanatoria richiesto dall'interessata e in questo caso da un nuovo provvedimento sanzionatorio.
Per le considerazioni di cui sopra il ricorso, in ogni sua parte, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio ed onorari.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Prima quater definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ogni sua parte.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Pio Guerrieri, Presidente
Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore
Rita Tricarico, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/02/2010



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