T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 15 febbraio 2010 n. 178
F. Scano – Presidente ed estensore
M. A. P. (avv.ti M. Barberio e S. Porcu) c/ Comune di Monastir (avv. G. Foddis) |
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Edilizia e urbanistica - Destinazione agricola dell’area – Opere non riguardanti l’edilizia residenziale – Ammissibilità - Fattispecie
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La destinazione a zona agricola di un'area, salva la previsione di particolari vincoli ambientali o paesistici, non impone un obbligo specifico di utilizzazione effettiva in tal senso, avendo solo lo scopo di evitare insediamenti residenziali; essa, pertanto, non costituisce ostacolo alla installazione di opere che non riguardino l'edilizia residenziale e che, per contro, si rivelino, per ovvi motivi, incompatibili con zone abitate e, quindi, necessariamente da realizzare in aperta campagna (nella specie, il Collegio ha ritenuto illegittimo il provvedimento comunale che aveva ritenuto la pregiudiziale incompatibilità tra la destinazione agricola dell’area e la sua utilizzazione a parcheggio)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 3 del 2010, proposto dalla
Pinna Trasporti Logistica Srl e dalla signora M. A. P., rappresentate e difese dagli avv. Mauro Barberio e Stefano Porcu, con domicilio eletto presso i difensori in Cagliari, via Garibaldi N.105;
contro
Comune di Monastir in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Foddis, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Cagliari, via Cugia, N. 14;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza n. 38 del 9.12.2009 con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica n. 1 Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Monastir ha intimato la sospensione dei lavori non autorizzati e il ripristino della destinazione d'uso originaria relativamente ai lotti ubicati in Monastir, foglio 9 mappale n. 100 e foglio 12 mappali nn 2310, 2309 e 2311 e di ogni altro atto connesso, antecedente e successivo, ivi ricompresa la citata e non conosciuta relazione 10.11.2009 redatta dal comando Vigili Urbani e dall'Ufficio Tecnico Comunale..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Monastir in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2010 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Visto il comma V, dell’art. 26 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000 n. 205, che consente la decisione con sentenza succintamente motivata, qualora vi sia la minifesta fondatezza, o infondatezza del ricorso, ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del medesimo;
CONSIDERATO:
che l’ordinanza impugnata nella parte in cui dispone la sospensione dei lavori ha ormai perso effetto, essendo trascorso il periodo di tempo, 45 giorni, previsto dall’articolo 23 della legge regionale 11 ottobre 1985 n. 23 quale termine massimo entro cui può operare la sospensione dei lavori;
che ciò comporta l’improcedibilità della domanda di annullamento della parte scindibile del provvedimento impugnato circa l’ordine di sospensione dei lavori;
che l’ordinanza nella parte in cui dispone il ripristino dell’originaria destinazione agricola dell’area, va invece annullata essendo fondati il primo ed il secondo motivo di ricorso;
che contrariamente a quanto asserito nel provvedimento impugnato non sussiste una pregiudiziale incompatibilità tra la destinazione agricola di un'area e la sua utilizzazione a parcheggio: la giurisprudenza amministrativa, infatti, ha avuto occasione di chiarire che la destinazione a zona agricola di un'area, salva la previsione di particolari vincoli ambientali o paesistici, non impone un obbligo specifico di utilizzazione effettiva in tal senso, avendo solo lo scopo di evitare insediamenti residenziali; essa, pertanto, non costituisce ostacolo alla installazione di opere che non riguardino l'edilizia residenziale e che, per contro, si rivelino per ovvi motivi incompatibili con zone abitate e quindi necessariamente da realizzare in aperta campagna (cfr., CdS, Sez. V, 15.6.2001 n. 3178; TAR Veneto, Sez. II, 31.10.2000 n. 1952 e Sez. III, 18.3.2002 n. 1108);
che in violazione dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 non è stata data alla società ricorrente la comunicazione dell’avvio del procedimento, con ciò impedendo alla stessa di presentare le proprie osservazioni e deduzioni, specie in riferimento alla compatibilità dell’utilizzazione a parcheggio dell’area con la destinazione agricola della stessa;
che con riferimento alla determinazione sul ripristino della destinazione agricola non è stata indicata alcuna ragione di urgenza che potesse esimere l’Autorità comunale dall’omissione della comunicazione di avvio del procedimento;
che pertanto va annullata l’ordinanza impugnata nella parte cui dispone la cessazione dell’utilizzo a parcheggio dell’area dei ricorrenti;
che le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza ma, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, possono essere contenute nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
In parte dichiara improcedibile ed in parte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata nella parte in cui impone ai ricorrenti di non utilizzare l’area come parcheggio.
Condanna in parte il Comune di Monastir al pagamento delle spese del giudizio in favore dei ricorrenti, che liquida in complessivi € 1500,00 (millecinquecento//00), oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Francesco Scano, Presidente, Estensore
Marco Lensi, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/02/2010
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