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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 12 febbraio 2010 n. 159
R.M.P. Panunzio – Presidente; T. Aru - Estensore
G. C. (avv.ti A. Pogliani, A. Usala e M. Salis) c/ l’Ente Foreste della
Sardegna (avv.ti G. Rutilio e G. Campus), la Regione Sardegna (n.c.) e nei
confronti di E. U. e M. M. (n.c.)


Pubblici concorsi – Stabilizzazione personale precario - Avviso di selezione - Clausole immediatamente lesive – Individuazione - Fattispecie

Nell’ambito di una procedura selettiva, l'onere di immediata impugnazione non deve intendersi limitato alla sole clausole che impediscono l'ammissione alla procedura di gara, atteso che la questione della immediata lesività non può essere circoscritta al solo ambito dei requisiti richiesti per parteciparvi ma deve essere riguardata in sé, e come tale essa è propria di ogni situazione rispetto alla quale è certo che l'applicazione della clausola non potrà essere fatta se non in un unico senso, cioè quello che presenta con evidenza carattere di asserito pregiudizio (nella specie, l’avviso di selezione di una procedura di stabilizzazione prevedeva la compilazione di una graduatoria unica degli aspiranti all’assunzione, anziché graduatorie distinte su base territoriale, con riflessi peggiorativi per le aspettative di stabilizzazione del ricorrente)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 16 del 2010, proposto da: G. C., rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Pogliani, Annalisa Usala e Mariella Salis, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del primo, via Dante n. 18;

contro



l’Ente Foreste della Sardegna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppa Rutilio e Gesuino Campus, con domicilio eletto presso in Cagliari presso l’Ufficio Legale dell’Ente, viale Merello n. 86; la Regione Sardegna in Persona del Presidente P.T., non costituita in giudizio;


nei confronti di



i signori E. U. e M. M., non costituiti in giudizio;


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,



a) dell’avviso di selezione approvato dal Direttore Generale dell'Ente Foreste, pubblicato sul Buras in data 22/12/2008, per la stabilizzazione del personale appartenente alla categoria operai con contratto a tempo determinato semestrale dell'Ente Foreste della Sardegna, nonchè del relativo allegato, e dei relativi provvedimenti di approvazione da parte del Direttore Generale dell'Ente Foreste, i cui estremi e data non sono conosciuti perchè non pubblicati;
b) delle graduatorie provvisorie del suddetto concorso, e del relativo provvedimento di approvazione da parte del Direttore Generale dell'Ente Foreste, i cui estremi e data non sono conosciuti perchè non pubblicato;
c) delle graduatorie definitive del suddetto concorso, e del relativo provvedimento di approvazione da parte del Direttore Generale dell'Ente Foreste, pubblicato sul BURAS in data 09/11/2009;
d) di tutti i provvedimenti comunque adottati nella procedura selettiva, allo stato non conosciuti o solo parzialmente conosciuti, nonchè di tutti gli atti presupposti, preliminari, consequenziali e successivi, anche se allo stato non conosciuti o parzialmente conosciuti..

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Ente Foreste Sardegna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13/01/2010 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000, della possibilità di decidere il presente ricorso con una sentenza in forma semplificata:
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO



Con avviso pubblicato il 22 dicembre 2008, l’Ente Foreste della Sardegna ha indetto una procedura selettiva per la stabilizzazione del personale del medesimo ente, appartenente alla categoria operai, con contratto a tempo determinato semestrale.
Tale procedura di stabilizzazione riguardava i contingenti di personale suddivisi per Servizio Territoriale secondo la ripartizione di cui all’art. 3 dell’avviso di selezione.
Le 850 unità così individuate andavano poi ulteriormente suddivise, ai sensi del 2° comma del predetto art. 3 “…secondo quanto precisato nell’Allegato al presente avviso di selezione, nel quale sono indicati i posti messi a bando per ogni unità produttiva o Comune, avuto riguardo alla sussistenza di progetti speciali da gestire”.
Ai fini della predisposizione delle graduatorie, infine, l’art. 4 stabiliva che “Fino alla concorrenza del numero di posti come suddivisi ai sensi del precedente art. 3, verrà redatta una graduatoria per ogni foresta e/o cantiere nei quali è presente personale operaio a tempo determinato. Relativamente al personale operaio a tempo determinato operante presso i nuclei antincendi la cui postazione ricade in un comune dove non siano presenti cantieri o foreste, verrà redatta una graduatoria per il comune in cui ricade la postazione AIB di appartenenza”.
Prevedeva ancora l’avviso di selezione, all’art. 4, comma 2°, che ogni dipendente potesse fare una sola domanda per i posti vacanti nella foresta e/o cantiere e/o postazione del nucleo antincendi presso cui svolge normalmente la propria attività lavorativa.
Il ricorrente, ritenendo di avere i necessari requisiti, ha presentato domanda di partecipazione alla selezione secondo le modalità disciplinate dal bando.
Sennonchè, al momento della pubblicazione della graduatoria, apprendeva che per l’unità di Nuraxifigus-Funtanamare era stata fatta una graduatoria unica (che comprendeva al suo interno anche l’AIB di Carbonia e quelli di Sant’Antioco e Carloforte) anziché una specifica per il Comune di Carbonia, e che in tale unica graduatoria si collocava al decimo posto.
Di qui il ricorso in esame, col quale contesta, per i motivi precisati nell’atto introduttivo del giudizio, l’anzidetto procedimento seguito dalla commissione giudicatrice.
Il ricorso è irricevibile perché tardivamente proposto rispetto agli atti dai quali è scaturita la lesione di cui oggi si duole il ricorrente.
Ed invero, come già evidenziato, il 2° comma del’art. 3 dell’avviso di selezione prevedeva che la commissione avrebbe proceduto, con riguardo alla formazione delle graduatorie relative alle unità da stabilizzare “…secondo quanto precisato nell’Allegato al presente avviso di selezione, nel quale sono indicati i posti messi a bando per ogni unità produttiva o Comune, avuto riguardo alla sussistenza di progetti speciali da gestire”.
Ebbene, tale allegato, richiamato espressamente, per farne parte integrante, dalla lex specialis della selezione, con riguardo al servizio territoriale di Cagliari, Distretto Sarcidano, Complesso Marganai, indicava chiaramente che per l’unità di Nuraxifigus-Funtanamare, e per l’AIB di Carbonia, di Sant’Antioco e di Carloforte, sarebbe stata fatta una graduatoria unica per complessivi 2 posti.
Fin dal 22 dicembre 2008, dunque, il sig. Cucchiara ben conosceva le regole della procedura di stabilizzazione per cui è causa e che, oggi, contesta, censurando le decisioni della commissione giudicatrice che, a ben vedere, si limitano a dare concreta applicazione alla lex specialis del procedimento.
Orbene, in materia il Tribunale condivide l’orientamento del Consiglio di Stato secondo il quale, nell’ambito di una procedura selettiva, l'onere di immediata impugnazione non deve intendersi limitato alla sole clausole che impediscono l'ammissione alla procedura di gara, atteso che la questione della immediata lesività non può essere circoscritta al solo ambito dei requisiti richiesti per parteciparvi ma “…deve essere riguardata in sé, e come tale essa è propria di ogni situazione rispetto alla quale è certo che l'applicazione della clausola non potrà essere fatta se non in un unico senso, cioè quello che presenta con evidenza carattere di asserito pregiudizio” (cfr.: Cons. Stato, Sez. IV, 26.11.2009 n. 7441).
Per quanto sopra, poiché l’anzidetta disposizione dell’allegato escludeva senz’altro la possibilità della commissione giudicatrice di procedere nei sensi oggi invocati dal sig. Cucchiara, vi era, per lo stesso, avverso la clausola che imponeva la compilazione di un’unica graduatoria per l’unità di Nuraxifigus-Funtanamare, un onere di immediata impugnazione, onere non assolto giacchè l’atto introduttivo del giudizio è stato affidato per la notifica solo in data 22 dicembre 2009.
Di qui, inevitabilmente, l’irricevibilità del ricorso perché tardivo nella parte in cui si impugna tale prescrizione.
Dalla suddetta irricevibilità deriva l’inammissibilità dell’impugnativa dei conseguenti provvedimenti assunti dalla Commissione, che si limitano a dare concreta applicazione alla lex specialis del procedimento.
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.


P.Q.M.



Dichiara in parte irricevibile ed in parte inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 13/01/2010 con l'intervento dei Magistrati:
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente
Francesco Scano, Consigliere
Tito Aru, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/02/2010



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