T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 5 febbraio 2010 n. 153
P. Numerico – Presidente; A. Maggio - Estensore
P. L. (avv.ti G. Demuro, P. A. Demuro, G. Demuro e E. Lasio) c/ Ministero di
Grazia e Giustizia e Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
presso il suddetto Ministero (Avv. Distr. St.) |
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1. Pubblico impiego – Assunzione – Decorrenza – Azione di accertamento – Necessità di impugnare il provvedimento di assunzione – Quando sussiste - Fattispecie
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2. Responsabilità della P.A. – Atto amministrativo – Vizi formali - Annullamento – Risarcimento del danno – Inammissibilità – Ragioni
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1. La domanda relativa alla determinazione della decorrenza di un rapporto d’impiego pubblico deve essere proposta mediante impugnazione dell’atto che l’ha determinata solo nei casi in cui quest’ultimo operi autoritativamente, qualificando la natura del rapporto intercorso prima della stabilizzazione, mentre può essere proposta in termini di mero accertamento qualora la domanda sia volta esclusivamente ad accertare la data iniziale del rapporto (nella specie, il ricorrente, a seguito di una sentenza di annullamento del “licenziamento” dal Corpo degli Agenti di Custodia (motivato dalla carenza dei requisiti richiesti dall’art. 130, comma 4, della L. 18/2/1963 n. 173), aveva chiesto alla P.A. il risarcimento dei danni da ritardata assunzione in servizio, previa la declaratoria della decorrenza del rapporto di lavoro con l’intimata amministrazione a far data dalla prima assunzione).
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2. In tema di responsabilità risarcitoria da provvedimento amministrativo illegittimo, laddove l’annullamento giurisdizionale di un atto lesivo di interessi pretensivi nulla disponga in ordine alla spettanza o meno del sottostante bene della vita (come per esempio avviene allorché la pronuncia si basi sulla riscontrata sussistenza di vizi formali o procedimentali, che non intaccano sostanzialmente la discrezionalità dell'agire della pubblica amministrazione), non c'è spazio per alcun risarcimento del danno
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1653 del 2000, proposto da: P. L., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giomaria Demuro, Paolo Agostino Demuro e Gemma Demuro, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Emidio Lasio in Cagliari, via Donizetti n. 5;
contro
Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro in carica e Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria presso il suddetto Ministero, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari via Dante n. 23, sono legalmente domiciliati;
per l’accertamento
della decorrenza del rapporto di lavoro con l’intimata amministrazione a far data dal 25/11/1987;
e per la condanna
di quest’ultima al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento danni conseguenti alla ritardata assunzione in servizio, ivi compresi quelli derivanti dalla perdita di una quota di indennità di fine rapporto, con rivalutazione ed interessi, nonché al versamento degli oneri previdenziali non corrisposti in relazione al periodo 25/11/1987 – 20/5/1996.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti tutti gli atti della causa.
Nominato relatore per l'udienza pubblica del 16 dicembre 2009 il dott. Alessandro Maggio e uditi l’avvocato E. Lasio, in sostituzione dell’avvocato G. Demuro, per il ricorrente e l’avvocato dello stato G. Tenaglia per l’amministrazione intimata.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con provvedimento in data 12/9/1987, il sig. Pierangelo Lobina – all’epoca allievo della Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale dell’Amministrazione penitenziaria - è stato “licenziato” dal Corpo degli Agenti di Custodia perché non in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 130, comma 4, della L. 18/2/1963 n. 173.
Avverso il provvedimento, preclusivo dell’assunzione in servizio, il sig. Lobina ha proposto ricorso a questo Tribunale, che, con sentenza 10/9/1994 n. 1524, lo ha accolto annullando l’impugnato provvedimento.
In spontanea esecuzione alla sentenza l’amministrazione penitenziaria ha disposto l’assunzione del ricorrente, il quale, ha preso effettivamente servizio a decorrere dal 20/5/1996.
In considerazione delle esposte circostanze di fatto il sig. Lobina, con atto notificato all’amministrazione di appartenenza nel febbraio del 1998 ha chiesto il risarcimento dei danni da ritardata assunzione in servizio e, in mancanza di riscontro, ha proposto l’odierno ricorso – notificato in data 11/9/2000 - col quale oltre a chiedere la declaratoria della decorrenza del rapporto di lavoro con l’intimata amministrazione a far data dal 25/11/1987, domanda la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni derivanti dalla ritardata assunzione in servizio e relativi a:
1) emolumenti non percepiti per il periodo 25/11/1987 – 20/5/1996;
2) oneri previdenziali non versati per il suddetto periodo;
3) quota di indennità di fine rapporto persa in conseguenza della tardiva costituzione del rapporto.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 16/12/2009 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.
DIRITTO
Con l’odierno ricorso il ricorrente propone due distinte domande: una tendente a far accertare che il rapporto di lavoro con l’intimata amministrazione si è costituto a far data dal 25/11/1987; l’altra diretta ad ottenere la condanna della stessa amministrazione al pagamento di quanto dovuto a titolo risarcitorio in relazione alle tre distinte voci di danni qui di seguito indicate:
a) emolumenti non percepiti per il periodo 25/11/1987 – 20/5/1996;
b) oneri previdenziali non versati per il suddetto periodo;
c) quota di indennità di fine rapporto persa in conseguenza della tardiva costituzione del rapporto.
Con riguardo alla prima domanda va, pregiudizialmente, respinta l’eccezione di inammissibilità dedotta dall’difesa erariale sul presupposto che non sarebbe stato impugnato il provvedimento con il quale l’amministrazione, nell’assumere il ricorrente, ha fissato una data di decorrenza del rapporto differente da quella da quest’ultimo pretesa.
Con sentenza da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi questo Tribunale – peraltro in coerenza con la prevalente giurisprudenza - ha già affermato che la domanda relativa alla determinazione della decorrenza di un rapporto d’impiego pubblico deve essere proposta mediante impugnazione dell’atto che l’ha determinata solo nei casi in cui quest’ultimo operi autoritativamente, qualificando la natura del rapporto intercorso prima della stabilizzazione (Cons. Stato, V Sez., 26/9/2000, n. 5094), mentre può essere proposta in termini di mero accertamento qualora la domanda sia volta, come nella fattispecie, esclusivamente ad accertare la data iniziale del rapporto (cfr. T.A.R. Sardegna, 9/9/2003, n. 1066; T.A.R. Basilicata, I Sez., 3/7/2009, n. 407).
Nel merito, tuttavia, la domanda è priva di pregio.
Come emerge dalle non smentite affermazioni della resistente amministrazione e da quanto dichiarato in ricorso dallo stesso ricorrente l’impugnato “licenziamento” aveva impedito a quest’ultimo di sostenere gli esami di fine corso, il positivo esito dei quali costituiva presupposto indefettibile per l’assunzione in servizio.
Il procedimento preordinato alla costituzione del rapporto di lavoro si è, dunque, perfezionato solo a seguito dell’atto con cui l’amministrazione, vista la sentenza 10/9/1994 n. 1524 con cui questo Tribunale aveva annullato il provvedimento di “licenziamento”, ha consentito all’odierno istante di completare il corso sostenendo e superando le prescritte prove d’esame. Solo al positivo esito di queste ultime si sono verificati i presupposti per la chiamata in servizio, per cui correttamente l’amministrazione ha dato al rapporto una decorrenza diversa da quella pretesa in ricorso e successiva al superamento delle prove di esame.
Nemmeno la domanda di condanna merita accoglimento.
In termine generali occorre premettere che secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale che il Collegio condivide, laddove l’annullamento giurisdizionale di un atto lesivo di interessi pretensivi nulla disponga in ordine alla spettanza o meno del sottostante bene della vita (come per esempio avviene allorché la pronuncia si basi sulla riscontrata sussistenza di vizi formali o procedimentali, che non intaccano sostanzialmente la discrezionalità dell'agire della pubblica amministrazione), non c'è spazio per alcun risarcimento del danno (cfr., fra le tante, Cons. Stato, IV Sez., 15/1/2009 n. 148, 24/12/2008, n. 6538 e 15/7/2008 , n. 3552; T.A.R. Basilicata, 16/9/2009, n. 517).
Nel caso di specie, come più sopra rilevato, questo Tribunale, con la menzionata sentenza n. 1524/1994 si è limitato ad annullare il provvedimento con cui, sostanzialmente, il ricorrente era stato escluso dal corso.
L’annullamento, pertanto, ha rimosso un ostacolo alla conclusione del corso, ma solo a seguito della riammissione a quest’ultimo e del successivo superamento delle prove di esame l’istante ha acquisito titolo all’assunzione in servizio.
La pretesa risarcitoria avanzata dal ricorrente sarebbe risultata meritevole di accoglimento solo laddove egli avesse acquisito titolo all’assunzione in servizio fin dalla data indicata in ricorso, come conseguenza immediata e diretta dell’invocata sentenza, ma il ché, alla luce delle considerazioni svolte, è da escludere.
Il ricorso va, in definitiva, respinto.
Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nelle camere di consiglio del 16 dicembre 2009 – 20 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore
Grazia Flaim, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/02/2010
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