T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 5 febbraio 2010 n. 139
P. Numerico – Presidente; G. Flaim - Estensore
A. Spa in proprio e Capogruppo Ati con A. Spa e C. Srl (avv.ti C. Orienti, A.
Pradella ed E. Salone) c/ COMUNE DI ORUNE (Capofila) e ORGANISMO DI BACINO
N. 10 (costituito dai seguenti Comuni: Comune di Ala' dei Sardi, Comune di Bitti,
Comune di Onani, Comune di Osidda, Comune di Anela, Comune di Benetutti, Comune di Nule,
Comune di Budduso', Comune di Bultei, Comune di Pattada) (avv. A. Cannas) nei confronti di C. C.
Soc Coop (anche ricorrente incidentale) (avv.ti M. Massa e M. Vignolo);
F. 2000 Spa (avv.ti E. Cotza e P. Cotza) |
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Contratti della p.a. - Project financing – Impugnazione della fase di scelta del promotore – Procedibilità – In caso di mancata impugnazione della fase di scelta del concessionario – Sussiste – Condizioni
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Nella procedura per l'affidamento di una concessione in project financing, l’impugnazione proposta dal concorrente avverso gli esiti infausti della prima fase - di selezione del promotore - non diviene improcedibile qualora non siano stati impugnati né il bando né l’aggiudicazione della seconda fase a valle - di aggiudicazione della concessione di lavori pubblici in project financing -, sempreché a questa seconda fase non abbiano partecipato ulteriori e diversi partecipanti e l’aggiudicazione si ricolleghi direttamente alla proposta di progetto/costruzione/gestione già esaminata dall'amministrazione nella prima fase, senza ulteriori valutazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 492 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da: A. Spa in proprio e Capogruppo Ati con AMSC Spa e COSEAM Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Corrado Orienti e Alessandra Pradella, con domicilio eletto presso Enrico Salone in Cagliari, via Maddalena N.40;
contro
COMUNE DI ORUNE (Capofila) e ORGANISMO DI BACINO N. 10 (costituito dai seguenti Comuni: Comune di Ala' dei Sardi, Comune di Bitti, Comune di Onani, Comune di Osidda, Comune di Anela, Comune di Benetutti, Comune di Nule, Comune di Budduso', Comune di Bultei, Comune di Pattada) rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Cannas, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Dante N.19;
nei confronti di
-C. C. Soc Coop (anche ricorrente incidentale), rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Massa e Marcello Vignolo, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, piazza del Carmine N.22; -F. 2000 Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Eulo Cotza e Paolo Cotza, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, piazza Michelangelo N.14;
per l'annullamento
-della deliberazione della giunta municipale del comune di Orune n. 26 del 25 marzo 2008 contenente la dichiarazione di "pubblico interesse" della proposta della ditta CPL CONCORDIA e la nomina di tale società quale "promotore" per la PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE dell’ IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEI COMUNI APPARTENENTI ALL'ORGANISMO DI BACINO N. 10;
-dell'atto N. 1271 del 25 marzo 2008 del responsabile unico del procedimento contenente la proposta alla giunta municipale di dichiarare di pubblico interesse l'offerta della ditta CPL Concordia e di nominare tale società come “promotore”;
-del verbale N. 5 del 20 novembre 2007 contenente le valutazioni della commissione e la graduatoria degli aspiranti promoter;
-del verbale di sindaci di bacino n. 10 del 14 marzo 2008, richiamato negli atti del procedimento (atto non conosciuto);
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti;
Visto il ricorso ed i successivi motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Orune;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cpl Concordia Soc Coop;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fiamma 2000 Spa;
Visto il ricorso incidentale proposto da Cpl Concordia Soc Coop;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16/12/2009 il consigliere dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con deliberazione del consiglio comunale di Orune n. 15 del 27 febbraio 2006 è stato approvato lo schema di convenzione tra i comuni di Ala' dei Sardi, di Bitti, di Onani, di Osidda, di Anela, di Benetutti, di Nule, di Budduso', di Bultei, di Pattada, di Orune.
È stata stipulata convenzione, tra i medesimi 11 comuni, il 5.4.2006, costitutiva dell'organismo di bacino n. 10; in particolare agli articoli 2 e 3 si dava "mandato al comune capofila di Orune di procedere alla gara pubblica per l'affidamento della concessione per la costruzione e la gestione del servizio di distribuzione del gas nel territorio ed alle pratiche connesse".
Il Comune di Orune, capofila dell'organismo di bacino n. 10, in esecuzione della determinazione del sindaco del 31 gennaio 2007 n. 31 ha pubblicato con atto n. 575 del 13 febbraio 2007 l' “avviso” di "finanza di progetto" per la realizzazione mediante “project financing”, ai sensi degli articoli 153 e ss. del decreto legislativo n. 163/2006, dell'intervento di "progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di distribuzione del gas nei comuni appartenenti all'organismo di bacino n. 10 come da delibera della giunta regionale n. 54/28 del 22/11/2005 e successiva determinazione n. 302 del 14/6/2006 e da delibera della giunta regionale n. 51/13 del 12/12/2006", con fissazione dei criteri generali di valutazione.
Il costo in via presuntiva dell'intervento è stato valutato dalla regione Sardegna in € 11.120.402, che verrà in parte finanziato con capitale pubblico (nella misura del 50% dei costi computabili) e nella restante parte con capitale privato, mediante il corrispettivo derivante al concessionario dalla gestione dell'opera. Il numero presuntivo degli utenti veniva individuato in n. 6.448 (suddivisi fra i vari comuni).
Nell'avviso pubblico sono stati definiti requisiti di ammissione delle proposte nonché i criteri ed i sub criteri di valutazione con i relativi punteggi e sottopunteggi (100 punti globali suddivisi in 35 per valutazione tecnica, 25 per valutazione della gestione, 40 per la valutazione economica –in realtà, come si vedrà meglio successivamente 95 globali-).
In particolare si stabiliva che la valutazione del progetto sarebbe stata effettuata da un'apposita Commissione (punteggio massimo complessivo di 100 punti) sulla base dei seguenti elementi (scelti nell'ambito di quelli indicati dall'articolo 154 del decreto legislativo 163/2006):
A) valutazione tecnica: massimo 35 punti;
B) valutazione della gestione: massimo 25 punti;
C) valutazione economica: massimo 40 punti (ma in realtà se ne stabilivano solo 35 con i sottocriteri –e ciò già con l’avviso-).
A seguito della pubblicazione dell'avviso e nel termine ivi previsto (17 aprile 2007) sono state presentate tre proposte da parte delle società CPL Concordia, raggruppamento tra imprese AIMAG-AMSC-COSEAM (capogruppo Aimag) e FIAMMA 2000 (cfr. verbale della commissione del 26 giugno 2007).
La commissione era composta dal geom. Giuseppe Pittalis (presidente), dall’ing. Lino Foschi, dal dott. Lai Giovanni Melchiorre, dall’ing. Roberto Lassandro e dall’ing. Gianluca Becciu.
La commissione accertava la regolarità e conformità delle proposte dell’ATI Aimag e di CPL Concordia, esprimendo invece dubbi sulla validità della procura di Fiamma 2000 a favore del signor Giuseppe Ciambella, che ha sottoscritto e presentato la proposta. Successivamente, tramite parere legale, anche la Fiamma 2000 è stata ammessa a partecipare alla gara di selezione del promotore.
Nelle successive sedute ed in particolare con il verbale n. 5 del 20 novembre 2007 la commissione ha proceduto all'esame delle proposte, con applicazione di criteri, subcriteri e punteggi previsti nell'avviso pubblico (nonché integrati da ulteriori sottocriteri/parametri per determinate voci) ed ha redatto la seguente graduatoria:
-al primo posto con punti 88,49 CPL Concordia;
-al secondo posto con punti 70,76 l’ ATI AIMAG;
-al terzo posto con punti 59,90 Fiamma 2000.
La commissione, in sostanza, dopo aver aperto le buste contenenti le proposte (il 26.6.2007), ha svolto la propria attività valutativa nelle sedute del 5, 6, 19 e 20 novembre 2007.
Peraltro si evidenzia fin d'ora che la commissione decideva di attribuire alla terza voce (valutazione economica) anziché un punteggio massimo disponibile di 40, il punteggio massimo di 35 (con il risultato di ammettere l'assegnazione di soli 95 punti su 100). Ciò in quanto l'avviso, benché indicasse il punteggio globale di 40 per tale voce, definiva nei 5 sottocriteri (c1-c2-c3-c4-c5) solo la possibilità di assegnarne concretamente 35 (10+10+5+5+5) -contrariamente a quanto espressamente previsto globalmente per la terza categoria, dall’avviso stesso, C:40 punti-.
La composizione della Commissione, dal 5 novembre in poi (verbali nn. 2 e ss.), è mutata (rispetto alla composizione originaria del 26 giugno 2007-verbale n. 1-) per un componente, in quanto uno dei membri della commissione, l'ingegner Lino Foschi, dimissionario, è stato sostituito con l'ingegner Alessandro Campus (cfr. atto di nuova nomina del sindaco di Orune del 16/8/2007 n. 232, a seguito delle dimissioni presentate il 16/7/2007 da Foschi - surroga del componente dimissionario); l'originaria composizione la si rinviene solo nel verbale n. 1 del 26 giugno 2007, quando cioè non erano ancora state presentate le dimissioni del 16/7/2007.
Con verbale della conferenza dei sindaci dei comuni del 14 marzo 2008, dopo l'illustrazione della relazione comparativa da parte del RUP ai Sindaci, con illustrazione delle evidenti differenze fra le tre proposte presentate (in particolare CPL prevedeva un intervento di 11.041.817 euro; Aimag di 6.558.414 euro), la conferenza sindacale decideva, condividendo l’operato della Commissione, che la proposta della CPL Concordia (più onerosa) fosse quella effettivamente maggiormente rispondente alle esigenze della popolazione, dando mandato alla giunta municipale di Orune di tener conto di detto orientamento collegiale in sede di valutazione delle proposte, procedendo all'approvazione del progetto preliminare e agli adempimenti immediatamente successivi.
Il responsabile unico del procedimento, con proprio atto del 25 marzo 2008, condividendo l'operato della commissione, ha proposto alla giunta municipale di Orune di individuare l'offerta di CPL Concordia (la più onerosa) come quella di “pubblico interesse” e di nominare la medesima società "promotore".
La giunta municipale del comune di Orune, con deliberazione n. 26 del 25 marzo 2008, ha infine dichiarato la proposta di CPL di pubblico interesse e nominato la società "promotore".
Della nomina di CPL come promotore è stata informata AIMAG con comunicazione datata 16 aprile 2008.
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Con ricorso principale, notificato il 13/6/2008 e depositato il successivo 24/6, sono state formulate dall’ATI AIMAG le seguenti censure:
1) eccesso di potere sotto i seguenti profili: illogicità manifesta; violazione delle prescrizioni auto vincolanti contenute nell'avviso pubblico; contrasto con i principi di completezza, veridicità dell'istruttoria e correttezza e imparzialità dell'agire; erroneità e travisamento dei fatti;
in particolare si contesta l’operato della Commissione nella valutazione delle proposte, nell’individuazione di sottoparametri, nella ripartizione di punteggi dopo l’apertura delle buste, nonché nelle modalità di attribuzione dei punteggi (per le varie voci) ad Aimag –in meno- ed a CPL –in più- (come verranno meglio precisate successivamente); si contesta inoltre l’irragionevolezza delle quantificazioni e l’omessa considerazione di elementi rilevanti in sede di valutazione;
2) violazione e falsa applicazione delle prescrizioni dell'avviso pubblico; violazione dell'articolo 154 del decreto legislativo n. 163/2006 sulla valutazione della fattibilità della proposta sotto il profilo del valore economico finanziario del piano e dell'assenza di elementi ostativi alla realizzazione- necessità di acquisire il Piano economico e finanziario di CPL per verificare se la realizzazione del “cavidotto multifunzione” sia effettivamente subordinata a condizione;
3) violazione dei principi in tema di corretto procedimento e di compiuta verbalizzazione – mutamento della composizione della Commissione in corso di lavori.
A seguito della conoscenza di alcuni documenti (in particolare deliberazione del consiglio comunale di Orune n. 15 del 27/2/2006, della convenzione costitutiva dell'organismo di bacino n. 10, della determinazione n. 164 del 22/5/2007 del sindaco del comune di Orune, del verbale di sindaci di bacino del 14/32/2008) la società ricorrente AIMAG ha formulato i seguenti motivi aggiunti, notificati il 3/7/2009 e depositati il 10/7:
4) violazione degli articoli 3 e 4 dell'atto costitutivo dell'organismo di bacino n. 10, associazione tra comuni disciplinata con convenzione ai sensi dell'articolo 30 TUEL, D. Lgs. N. 267/2000 - incompetenza della giunta municipale del comune di Orune (competenza della Conferenza dei sindaci) per l’adozione degli atti finali.
Si è costituito in giudizio l'organismo di bacino n. 10 - comune capofila di Orune sostenendo la legittimità del procedimento adottato, rilevando inoltre l’improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione degli atti successivi adottati e prodotti in giudizio (successivo bando di gara e aggiudicazione).
In particolare l'amministrazione ha provveduto a depositare il 5 dicembre 2009 gli atti “successivi” alla fase preliminare di selezione della “proposta” (in particolare inerenti il bando e l'espletamento della gara, con aggiudicazione al promotore-CPL Concordia, in quanto nessun concorrente vi ha partecipato), che non sono stati impugnati dalla società ricorrente; trattasi di atti inerenti la “seconda fase” per l’attuazione del project financing (cioè gara in senso proprio), trattasi di:
-determinazione del responsabile del servizio comunale di Orune n. 336 del 28/7/2008 di indizione della gara per la concessione (doc n. 10);
-bando di gara del 30/7/2008 n. 3186 (doc. n. 11);
-determinazione del responsabile del servizio comunale di Orune n. 481 dell'11/11/2008 di aggiudicazione provvisoria alla CPL Concordia dell'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché della realizzazione gestione dell'opera, per assenza di offerte da parte dei soggetti prequalificati (doc. n. 12);
- determinazione del responsabile del servizio comunale di Orune n. 534 del 23/12/2008 di aggiudicazione definitiva della concessione a CPL Concordia (doc. n. 13).
E’ stato, inoltre, depositato dalla difesa del Comune/Bacino (Doc. n. 14) un atto di “ratifica” generale da parte della Conferenza dei sindaci del Bacino N. 10 per tutti gli atti compiuti dal RUP di Orune, dalla Giunta municipale di Orune, dalla Commissione (ivi espressamente indicati), assunto in data 27 novembre 2009 (elemento che rende improcedibile il quarto motivo, aggiunto, concernente l'incompetenza), per sanare eventuali dubbi scaturenti dall’interpretazione degli artt. 2 e 3 della convenzione in ordine ai poteri spettanti agli organi del Comune capofila.
Si è costituita in giudizio anche la controinteressata CPL Concordia che ha formulato anche ricorso incidentale (notificato il 29/7/2008 e depositato il 5/8) con 5 profili tutti inerenti la contestazione della partecipazione di AIMAG alla selezione (fase preliminare):
R.I.1) applicabilità del divieto contenuto all’art. 13 1° comma della L. 248/2006;
R.I.2) applicabilità del divieto contenuto all’art. 13 2° comma della L. 248/2006;
R.I.3) la costruzione di una “rete” non sarebbe svolgimento di un “servizio pubblico”, ma sarebbe opera “strumentale” all’erogazione del servizio – realizzazione di un “bene strumentale” all’attività della P.A.;
R.I.4) applicabilità del divieto contenuto nell’art. 14 comma 5° del D.Lgs. 164/2000;
R.I.5) mancata valutazione dell’eventuale conflitto con gli interessi della collettività d’origine.
Si è costituita in giudizio anche Fiamma 2000 (il 10 settembre 2008), la quale, peraltro, con istanza depositata in giudizio il 9.10.2009 segnalava la propria sopravvenuta carenza di interesse.
In considerazione della prosecuzione e definizione della procedura (con aggiudicazione, a seguito della gara andata deserta, al promotore CPL del progetto/esecuzione/gestione dell'opera, avvenuta in via definitiva il 23.12.2008) sia il comune che la controinteressata CPL hanno sollevato eccezioni di improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione degli atti successivi di gara, sostenendo la tesi dell'effetto meramente viziante (quindi con onere di impugnativa).
Non sono state invece contestate dalle resistenti, né in fatto né in diritto, le censure in ordine all’operato della Commissione proposte dalla ricorrente.
All'udienza del 16 dicembre 2009, presenti i difensori delle parti, la causa è stata spedita in decisione.
DIRITTO
Innanzitutto va chiarito che la mancata partecipazione alla gara di AIMAG alla seconda fase (gara per la concessione) non preclude la conservazione dell’interesse a questa impugnativa:
l’interesse è rapportato ad essere scelto come “promotore” , cioè a far prevalere la “propria” proposta progettuale;
-la mancata partecipazione al progetto predisposto da altro soggetto non è impeditiva, e comunque non travolge la propria posizione, in quanto le capacità di attuazione non si rapportano (in termini di equivalenza) a progetti ideati e strutturati con differenti criteri tecnologici (nel caso di specie i 2 progetti si differenziavano implicando un sistema di rete a bassa o a media pressione); le capacità di ciascuno si correlano quindi in relazione alla rete progettata, che non necessariamente equivale al sistema ideato e progettato da diverso soggetto (avendo il project financing contenuto libero).
QUESTIONE PRELIMINARE che il Collegio intende subito risolvere: sussistenza o meno di rapporto di “presupposizione” fra le diverse fasi della procedura, con conseguente analisi degli effetti (solo) vizianti o (anche) caducanti;
Eccezioni di improcedibilità per omessa impugnazione delle fasi successive alla scelta del promotore (seconda fase –gara in senso proprio-: bando e aggiudicazione).
In materia di sussistenza o meno dell'onere di impugnazione degli atti successivi (appartenenti a fasi diverse ma riconducibili al medesimo procedimento) la giurisprudenza si è espressa in modo non omogeneo:
-in caso di impugnazione del presupposto “bando di gara”, essendovi un rapporto di consequenzialità immediata, diretta e necessaria, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'annullamento del bando il provvedimento di aggiudicazione, con la conseguenza che la mancata impugnazione del aggiudicazione determina l'improcedibilità del ricorso, con, inoltre, espresso riconoscimento che il contenzioso instaurato nei riguardi della sola amministrazione non richiede di essere esteso anche al soggetto aggiudicatario (cfr. CS V 28 ottobre 2008 n. 5384);
-non è onere del ricorrente seguire gli sviluppi del procedimento ed impugnare gli atti conseguenti (CS IV 7 settembre 2004 n. 5768; CS V 25 marzo 2002 n. 1687);
in particolare la giurisprudenza di primo grado ha sostenuto:
che il principio secondo cui chi abbia impugnato l'aggiudicazione provvisoria ha effettivamente l'onere di impugnare anche quella definitiva a pena di improcedibilità della prima impugnazione non trova applicazione anche nei rapporti tra (impugnazione del) bando di gara e aggiudicazione; si tratta, infatti, di atti che si pongono in rapporto di vera e propria « presupposizione » cosicché l'annullamento del bando di gara (cfr. Tar Lazio-Latina, I, 25 giugno 2009 n. 624);
l'omessa impugnazione del provvedimento regionale di "approvazione" del piano territoriale paesistico non determina alcuna preclusione all'ammissibilità -e non determina, altresì, l'improcedibilità- del ricorso proposto contro la delibera di "adozione" dello strumento urbanistico, in quanto l'annullamento di quest'ultimo -comportando il venir meno di uno degli elementi necessari di un atto complesso il cui procedimento si conclude solo con l'approvazione regionale- esplicherebbe effetti automaticamente caducanti e non meramente vizianti sul successivo provvedimento regionale (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 3 maggio 2006 , n. 3124).
Peraltro la questione è ampiamente controversa, in quanto:
- il Consiglio di Stato ha anche affermato il principio che l'omessa impugnazione dei provvedimenti successivi a quello impugnato, aventi effetti analoghi ed incidenti sulla medesima pretesa del ricorrente, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; unica eccezione a tale principio generale si rinviene allorché l'atto superveniens abbia natura confermativa (cfr. CS VI 13 maggio 2008 n. 2217; 15 aprile 2008 n. 1744; 18 marzo 2008 n. 1124);
- l'aggiudicazione definitiva non va considerata atto meramente confermativo o esecutivo ma provvedimento che, anche quando recepisca i risultati dell'aggiudicazione provvisoria, comporta comunque una nuova ed autonoma valutazione degli interessi pubblici sottostanti; coerentemente si ritiene necessaria l'impugnativa autonoma dell'aggiudicazione definitiva nonostante la precedente contestazione giudiziale dell'aggiudicazione provvisoria (che è meramente facoltativa, cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 ottobre 2007, n. 5253), ovvero del provvedimento di esclusione dalla gara (che è necessariamente immediata, cfr. Cons. Stato, sez. V, 1 agosto 2007, n. 4268; sez. V, 4 maggio 2005, n. 2168; sez. VI, 11 febbraio 2002, n. 785);
-il Tar Toscana, analogamente, ha affermato (richiamando CS VI 1124/2008 e V 2720/2006) che l'omessa impugnazione dei provvedimenti successivi a quello impugnato aventi effetti analoghi sulla medesima pretesa del ricorrente determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (Cfr. Tar Toscana, I, 3 marzo 2009 n. e 373);
-il Tar Campania sostiene,poi, la tesi della regola generale secondo cui va impugnato l'atto finale e conclusivo del procedimento, ma ammette che si possa consentire la non necessità di impugnazione dell'atto finale, quando sia stato già impugnato quello preparatorio, solo quando fra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione/consequenzialità immediata, diretta e necessaria, (T.A.R. Campania, sez. I, 6 maggio 2008 , n. 3368);
- il Tar Liguria infine afferma che quando l'atto finale, pur facendo parte della stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto preparatorio, non ne costituisca conseguenza inevitabile perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di terzi soggetti, l’ immediata impugnazione dell'atto preparatorio non fa venir meno la necessità di impugnare l'atto finale, pena l’ improcedibilità del primo ricorso (T.A.R. Liguria, sez. II, 6 aprile 2009 , n. 610).
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In linea generale, nell'ambito del rapporto di "presupposizione" corrente fra atti inseriti all'interno di un più ampio contesto procedimentale (come quello di evidenza pubblica), occorre distinguere fra invalidità ad "effetto caducante" ed invalidità ad "effetto viziante"; nel primo caso l'annullamento dell'atto presupposto determina l'automatico travolgimento dell'atto conseguenziale, senza necessità che quest'ultimo sia stato autonomamente impugnato, mentre in caso di illegittimità ad effetto viziante l'atto consequenziale diviene invalido per vizio di invalidità derivata, ma resta efficace salva apposita ed idonea impugnazione , resistendo all'annullamento dell'atto presupposto (cfr. C.S., sez. V, 28 marzo 2008, n. 1331; sez. I, 17 gennaio 2007, n. 4915/2006).
In sostanza non è necessario impugnare l'atto finale, quando sia stato già impugnato quello preparatorio, solo quando fra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione/consequenzialità “immediata, diretta e necessaria”, nel senso che l'atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell'atto presupposto, né di altri soggetti; diversamente, quando l'atto finale, pur facendo parte della stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto preparatorio, non ne costituisca conseguenza inevitabile perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di terzi soggetti, l’ immediata impugnazione dell'atto preparatorio non fa venir meno la necessità di impugnare l'atto finale, pena la improcedibilità del primo ricorso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 2008, n. 1331sez. IV, 23 marzo 2004, n. 1519).
Nel caso qui esaminato va rilevato, in primo luogo, che non si pone un problema di coinvolgimento di posizioni di terzi, in quanto alla fase successiva, propriamente di gara (sul progetto del promoter CPL), non vi sono stati ulteriori e diversi partecipanti: l'aggiudicazione definitiva è infatti avvenuta, proprio per assenza di altri concorrenti, in favore dello stesso soggetto promotore CPL.
Tale profilo si ritiene preliminare ed essenziale.
In relazione al secondo aspetto va rilevato un peculiare e fondamentale elemento di fatto:
l'aggiudicazione si ricollega direttamente alla proposta di progetto/costruzione/gestione CPL già esaminata dall'amministrazione nella fase antecedente preliminare (prima fase) di selezione del “promotore” ed è in riferimento a quella proposta che è avvenuta l’aggiudicazione (senza ulteriori valutazioni).
Constatata tale identità strutturale e soggettiva il ricorso promosso avverso la prima fase di selezione del promotore rimane, allo stato, procedibile, non ravvisandosi l'onere/obbligo, per la ricorrente, di impugnare anche gli atti successivi (bando di gara e aggiudicazione), che hanno sancito e confermato (non essendovi stato alcun confronto concorrenziale né alcuna altra nuova valutazione) l'attuazione (invariata) della proposta CPL.
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B) Per quanto attiene l'altro aspetto, sollevato in particolare con il ricorso incidentale di CPL Concordia, in ordine alla possibilità o meno di partecipazione di AIMAG alla selezione del promotore, il Collegio in relazione alle recenti oscillazioni della giurisprudenza del Consiglio di Stato,(v. sentt. C.S. V 7 luglio 2009, n. 4346 –che sancisce l’inapplicabilità del divieto nella fase di selezione del promoter- e la recentissima C.S. V n. 417 del 1.2.2010 –che invece ne afferma l’applicabilità entrambe in relazione a pronunce di questo TAR –rispettivamente la n. 1371 del 11.7.2008 e la n. 1781 del 18.9.2008 - con opposte soluzioni in ordine all’esclusione contemplata dall’art. 14 comma , comma 5, del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164.), ritiene, essendo comunque necessario disporre istruttoria, di riservarsi la decisione in proposito al definitivo.
MERITO.
1) E’ bene, qualunque sia la soluzione sul tema preliminare, sgombrare comunque il campo dal profilo della incompetenza della giunta comunale di Orune, delibera n. 26 del 25/3/2008 di nomina del promotore, sollevato con il quarto motivo aggiunto (che sostiene la competenza della conferenza dei sindaci), profiloche ha perso rilievo a seguito dell'atto di "ratifica" del 27 novembre 2009 compiuto dalla conferenza dei sindaci per tutto l'operato svolto dal comune capofila; peraltro già nel precedente verbale della conferenza del 14 marzo 2008 i sindaci avevano espressamente approvato tutti i verbali della commissione.
Il motivo è dunque, allo stato, non più attuale essendo divenuto improcedibile.
2) Nel merito la ricorrente ha individuato una serie di vizi concernenti la valutazione compiuta dalla Commissione delle proposte presentate nella fase iniziale diretta alla scelta del promotore.
Le censure andranno esaminate, se dovesse essere superato il tema della partecipazione dell’AIMAG, distinguendo i tre diversi ambiti:
VALUTAZIONE TECNICA (CPL 33,75 punti; AIMAG 28,25 punti; max. 35 punti);
VALUTAZIONE DELLA GESTIONE (CPL 24,49; AIMAG 23,07; max 25 punti);
VALUTAZIONE ECONOMICA (CPL 30,25; AIMAG 19,44; max 35 punti) .
A) Nell' ambito della prima voce (valutazione tecnica) sono state sollevate contestazioni in ordine ai seguenti aspetti:
-a.2) "qualità progettuale e funzionalità", in particolare:
per il parametro a.2.1 ‘completezza degli elaborati’ (erronea contestazione firma geologo)e
per il parametro a.2.2. ‘soluzioni tecniche proposte’ si contesta che il progetto a media pressione della controinteressata sia migliore e più sicuro;
-a.3) "tempo di ultimazione dei lavori" (mancata considerazione di un tempo di realizzazione inferiore rispetto a CPL, con attribuzione del medesimo punteggio).
B) Nell'ambito della seconda voce (valutazione della gestione) sono state contestate le valutazioni compiute in riferimento ai seguenti aspetti:
-b.1) "fruibilità dell'opera ", in particolare in ordine ai "parametri" “nuovi” individuati autonomamente dalla commissione: ‘numero di contatori’ e ‘lunghezza della rete’;
-b.2) “modalità di gestione del servizio” (mancata considerazione migliori tempi di preventivazione e di intervento);
-b.3) "tariffe di applicazione al servizio” , in particolare in ordine alle modalità di ripartizione dei punteggi fra i "parametri" (già individuati nell’avviso): ‘tariffe applicate al servizio’ e ‘modalità di aggiornamento’; ‘costo di allacciamento a carico dell'utente’.
C) Nell' ambito della terza voce (valutazione economica max 35 punti - anziché 40 –per errore dell’avviso, che non ha indicato un ulteriore parametro per i 5 punti restanti/mancanti-) la ricorrente ha sollevato censure in ordine ai due profili :
c.1)“ investimenti e ammortamenti” (omessa considerazione stanziamento per manutenzione straordinaria);
c.2) "rendimento", in particolare contestando la modalità di riparto del punteggio fra i 2 "parametri" (già presenti nell’avviso) ‘ canone annuale di concessione versato all'ente’ e ‘ agevolazioni a favore dell'ente’;
c.3) “ costo di gestione e manutenzione” (per omessa considerazione dello stanziamento per la manutenzione straordinaria);
c.5) “ valore del piano economico finanziario” – l’intervento a costo maggiore è stato ritenuto più vantaggioso - omessa valutazione del valore residuo di riscatto delle opere.
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Si evidenzia che l'avviso pubblico di finanza di progetto del 13 febbraio 2007 stabiliva, all'articolo 3 i seguenti elementi di valutazione della proposta:
A) nell'ambito della prima voce VALUTAZIONE TECNICA (max punti 35) l'avviso individua tre sottocriteri (il primo è incontestato):
a.1-profilo costruttivo, urbanistico e ambientale (max punti 10);
a.2-qualità progettuale funzionalità (max punti 20): verrà valutato il progetto presentato dal promotore sotto il profilo della completezza degli elaborati predisposti nonché delle soluzioni tecniche proposte;
a.3-tempo di ultimazione dei lavori (max punti 5): il tempo di esecuzione dei lavori non potrà essere superiore alla durata della concessione; la data di messa in esercizio dell'impianto sarà considerata elemento determinante;
B) nell'ambito della seconda voce VALUTAZIONE DELLA GESTIONE (max punti 25) l'avviso individua tre sottocriteri (tutti contestati):
b.1-fruibilità dell'opera (max punti 5): verrà valutata in funzione dell'effettiva capacità della rete di servire gli utenti dei centri abitati;
b.2-modalità della gestione del servizio (max punti 10): verrà valutato il programma di erogazione del servizio in relazione, ad esempio degli standard specifici e generali che verranno applicati in fase di aggiudicazione; degli standard di qualità, sicurezza ambientale ed equa distribuzione sul territorio; delle procedure di gestione adottate; della tempistica e periodicità degli interventi di gestione manutenzione;
b.3-tariffe da applicare al servizio (max punti 10): considerando i seguenti elementi “tariffe” da praticare all'utenza e “modalità di aggiornamento” delle stesse; “costo di allacciamento” a carico dell'utente finale per accedere al servizio con contributo di allacciamento standard;
C) nell'ambito della terza voce VALUTAZIONE ECONOMICA (max punti 40 –rectius 35-) l'avviso individua cinque sottocriteri (di cui 4 contestati):
c.1-investimenti e ammortamenti (max punti 10): costituirà oggetto di valutazione della proposta che tenga conto di eventuali piani di investimenti da attuare a carico del concessionario durante la gestione del servizio, per lo ;
c.2-rendimento (max punti 10): si riferisce al “canone annuale” di concessione che il concessionario verserà all'ente ed “eventuali agevolazioni del servizio a favore dell'ente”;
c.3-costo di gestione manutenzione (max punti 5): congruità e incidenza dei costi di gestione manutenzione
c.4-contenuto della borsa di convenzione (max punti 5) (non contestato): accettabilità delle condizioni imposte e garanzie sulla realizzazione dell'intervento;
c.5-valore del Piano Economico e Finanziario (max punti 5): si riferisce alla “partecipazione dei mezzi propri” e alla “redditività dell'intervento”.
Come si è visto l'avviso per la terza voce (valutazione economica) prevede un massimo globale di punti 40, mentre i 5 sottocriteri, cumulandoli, individuano solo 35 punti. La commissione ha operato coerentemente alle previsioni stabilite nei sottocriteri.
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I due progetti (CPL Concordia e AIMAG), che propongono “sistemi” diversi (rispettivamente a media e bassa pressione all’80%) si differenziano enormemente per quanto attiene l'ammontare dell'investimento al netto del contributo della RAS:
-11.041. 817 euro per l'investimento CPL a fronte di
-6.558.414 euro per l'investimento AIMAG .
Inoltre l’Amministrazione non avrebbe valutato in alcun modo l'incidenza del futuro riscatto delle opere (indicato dalla ricorrente con un valore quasi doppio: 7,5 milioni di euro per CPL a fronte di € 4,5 milioni per AIMAG).Non è “pacifico” quale dei 2 sistemi sia migliore, tanto che in gare analoghe le Commissioni hanno ritenuto:-nel Bacino 24 “migliore” la proposta AIMAG a bassa pressione (cfr. punto 23 della sentenza del Consiglio Stato , sez. V, 7 luglio 2009 , n. 4346 –che si richiama per le valutazioni ivi contenute, specifiche sull’aspetto progettuale-, per scelta “non macroscopicamente illogica, arbitraria o travisata nei suoi presupposti, ma appare coerente con regole tecniche e conforme a criteri di ragionevolezza e corretto apprezzamento dei fatti”);
-in questa (Bacino 10) la Commissione ha ritenuto, invece, preferibile la proposta CPL a media pressione, in quanto (cfr. punto A.2.2) “a parità di sicurezza, presenta diversi vantaggi: maggiore possibilità di ampliare l’utenza specifica, maggiore stabilità della portata, inferiore formazione di condensa”.
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Nella prima voce (A valutazione tecnica) CPL otteneva il massimo del punteggio per i primi due sottocriteri (30 punti) oltre a 3,75 per il terzo parametro, con un totale per A di 33,75.
Per la medesima voce AIMAG otteneva complessivamente 28,25.
Nella seconda voce (B valutazione gestione) CPL otteneva 24,49 punti, mentre AIMAG ne otteneva 23,07.
Nell'ambito della terza voce (C valutazione economica) CPL otteneva 30,25 punti a fronte del punteggio di AIMAG di soli 19,44 punti.
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Con il ricorso la ricorrente AIMAG chiede (complessivamente):
-un minor apprezzamento della proposta CPL di circa 17 punti;
-un maggior apprezzamento di quella AIMAG di circa 12 punti.
In via generale AIMAG contesta l’operato della Commissione per:
- l’individuazione di “nuovi” parametri (o sotto-criteri) da parte della Commissione, non previsti nell'avviso ed individuati autonomamente dalla commissione; (tale profilo, in realtà, si riscontra effettivamente solo nel caso B.1 (sub sottovoce “fruibilità dell’opera” -nell’ambito della grande voce B “valutazione della gestione”-), con l’individuazione dei 2 criteri di specificazione –“ numero di contatori” e “lunghezza della rete”);
-in alcuni casi la “ripartizione” dei sottopunteggi (fra parametri preesistenti nell’avviso) sarebbe avvenuta solo dopo l’apertura delle buste (v. i casi A.2.2 e B.3 ); in particolare la distinzione tra rete a "media" e "bassa" pressione sarebbe stata compiuta dalla commissione dopo l'apertura delle buste contenenti le proposte; così come pure la modalità di ripartizione del punteggio fra “tariffe” e “costo di allacciamento” - comunque irragionevolezza manifesta nel criterio di riparto (suddivisione fra le sub-voci) e nella successiva quantificazione dei punteggi;
-si evidenzia la totale omessa valutazione dell’elemento “riscatto delle opere” al termine del contratto di gestione.
In particolare AIMAG contesta (e in estrema sintesi seguendo l’ ordine delle voci A-B-C):
A):
-mancata considerazione dell’elaborato progettuale sottoscritto e timbrato anche dal geologo P. Pittau (la sua firma non sarebbe mancante come invece avrebbe rilevato la Commissione, che ha riconosciuto sussistenti gli studi geologici solo per i 2 progetti CPL e Fiamma 2000);
-la distinzione fra rete a “bassa” e “media” pressione sarebbe stata compiuta solo dopo l’apertura delle buste contenenti le proposte/progetti (con attribuzione di maggior punteggio alla seconda soluzione progettuale –il sistema a media pressione è stato ritenuto migliore-);
-in ogni caso contestazione della preferenza attribuita alla rete a “media” pressione (proposta da CPL) rispetto a quella a “bassa” pressione (proposta AIMAG) (a fronte di soprattutto maggiore pericolosità, e comunque maggiore condensa,…)
-il mancato riconoscimento di un tempo di ultimazione dei lavori minore (18+6 mesi per Aimag a fronte di 31+4 per CPL) –il punteggio attribuito è stato uguale: 3,75-; mentre Fiamma 2000 con la proposta di 24 mesi ha ottenuto il massimo (5 punti);
B):
-individuazione dei 2 parametri per B.1 successivamente all’apertura delle buste; in ogni caso contestazione del secondo sub-criterio (“lunghezza della rete”) di per sé non significativo;
- mancata considerazione dei migliori tempi di preventivazione e di intervento offerti;
-mancata considerazione che ad investimento doppio corrisponderebbero tariffe doppie (AIMAG avrebbe offerto solo 0,12 al mc., mentre CPL avrebbe offerto quasi il doppio 0,25-0,20 –ma l’indicazione sarebbe tratta da altre gare analoghe, in particolare nel Bacino 24-) mentre la Commissione le avrebbe considerate sostanzialmente identiche, salvo considerare invece la proposta migliorativa di CPL per la riduzione del 10% delle tariffe per i primi 3 anni -;
-in ogni caso irragionevolezza dell’attribuzione dello stesso “peso” (5 punti ciascuno) per “tariffe” e per “canone”, considerato che il primo parametro (tariffe) inciderebbe circa 3.000 euro per ciascun utente, considerati complessivamente i 12 anni del servizio, mentre il secondo (allacciamento) si tradurrebbe in poche centinaia di euro; inoltre il contributo di allaccio da versarsi al gestore da parte della collettività, calcolato su circa 4.000 utenti, sarebbe di 1.300.000 euro per CPL, mentre solo 400.000 euro per AIMAG;
C):
-mancata considerazione (punti 0) tra gli “investimenti e ammortamenti” dell’ammontare di Euro 948.852 per manutenzioni “straordinarie” proposte da AIMAG (a CPL per manutenzioni straordinarie proposte pari a euro 1.100.000 sono stati attribuiti 10 punti); la voce figurerebbe nell’elaborato contabile AIMAG (estratto PEF) “investimenti nel periodo di gestione” sub voce “Prest. di servizi”; tale profilo incide pesantemente in quanto a CPL è stato attribuito il massimo 10 punti, mentre ad Aimag 0 (e ne chiede 8,6);
-inoltre CPL avrebbe inserito le manutenzioni straordinarie tra le “immobilizzazioni” e non tra i “costi” (tale operazione avrebbe l’effetto di aumentare il valore del riscatto, a danno del Bacino); mentre Aimag avrebbe correttamente contabilizzato tale voce come “costi” e non come “immobilizzazioni”;
-il “valore” o “peso” di incidenza dell’elemento “canone” dovrebbe essere ben maggiore, nell’ambito della voce “rendimento” , rispetto al secondo dato (oltretutto solo “eventuale”, secondo l’avviso) di “ulteriori agevolazioni a favore dell’ente”; non poteva cioè essere attribuito pari punteggio alle 2 voci (5 punti ciascuna), quando il rapporto concreto delle 2 voci sarebbe, in termini economici di 1 a 1000, considerando che per il canone Aimag avrebbe offerto circa 500.000 euro annui (4% del fatturato); oltretutto la rilevanza della questione è netta in considerazione dell’offerta (per il canone) del 4% da parte di Aimag e di solo l’1% da parte di CPL; la seconda voce (ulteriori agevolazioni all’ente) “sposta” invece solo poche centinaia di euro e non potrebbe assumere una rilevanza di pari grado; l’avviso comunque dà prevalenza alla voce canone, stabilendo solo come “eventuale” la seconda; in ogni caso sarebbe qui avvenuta una plurima valutazione dell’elemento -sconto del 10% per i primi 3 anni- (già valutato nella precedente voce “tariffe” B.3.1. per CPL) e comunque lo sconto offerto da CPL (complessivamente calcolato in circa 120 euro corrispondenti alla riduzione dei consumi) sarebbe del tutto simile allo sconto di 98 euro per gratuità dell’allaccio per gli uffici pubblici offerto da AIMAG; in definitiva per l’intera voce C2 le due società avrebbero ricevuto un punteggio analogo (6,25 CPL; 6,47 Aimag;) nonostante la consistente offerta (quadrupla) del canone a beneficio dell’amministrazione (4% nella proposta Aimag; 1% CPL), punteggio che non rispecchia tale radicale differenza economica, estremamente rilevante per l’ente nel corso della gestione;
-erroneamente la Commissione avrebbe individuato il costo complessivo di “gestione e manutenzione” C.3 in euro 222.700 annui per Aimag (senza cioè considerare la manutenzione straordinaria) e per CPL complessivi 178.666 (qui computandovi, invece, la voce manutenzione straordinaria); si sostiene che Aimag avrebbe stanziato la superiore cifra di complessivi 272.700 euro annui tra gestione ordinaria e manutenzione straordinaria (quest’ultima voce inciderebbe per 68.000 annui –anche se, si rileva, che tale dato, moltiplicato per 12, non coincide ed è inferiore rispetto a quello complessivo indicato per la manutenzione straordinaria che era di 948.852-);
-inoltre si contesta, nella medesima voce, la “congruità” dello stanziamento CPL per “costi di gestione e manutenzione ordinaria” (87.000), a fronte dello stanziamento Aimag di 204.700; parimenti se si computano anche i dati della manutenzione straordinaria si perverrebbe alla cifra globale di 178.666 euro per CPL e 272.700 euro per Aimag; i costi CPL sarebbero quindi incongrui e sottostimati rispetto alle necessità;e comunque sarebbe stata valutata solo la “congruità” e non anche l’ “incidenza”, come invece richiedeva l’avviso;
- le due proposte divergono radicalmente per quanto concerne l'ammontare dell'investimento privato (11.041.817 € per CPL e € 6.558.414 per AIMAG); la proposta più vantaggiosa è stata ritenuta quella di maggior costo/investimento - ma il valore si riflette necessariamente anche sul futuro riscatto (che sarebbe quasi doppio secondo i dati forniti dalla ricorrente), al termine della gestione dei 12 anni, valore di riscatto che in ricorso viene quantificato in € 7,5 milioni per CPL e in € 4,5 milioni per AIMAG; tale dato risulta però del tutto ignorato dall’Amministrazione, dai criteri e dalla commissione; in sostanza la circostanza che il valore del riscatto sia, a conclusione della gestione, a carico del Bacino (con considerazione di ammortamenti solo parziali) non è stata in alcun modo valutata nel procedimento; oltretutto con l'aggravante che ad un valore residuo (di fatto) più alto, la partecipante ha ottenuto un maggior punteggio.
Il project financing non avrebbe cioè un totale ammortamento nel corso della gestione (la realizzazione delle opere non verrebbe ripagata dalla gestione), rimanendo a carico del Bacino un consistente “costo” a fine gestione che doveva assumere consistente rilievo nella valutazione economica del progetto, essendo il dato non certo ininfluente nella valutazione e nella scelta del promoter.
Selezionando anche solo i vizi maggiormente incidenti in termini quantitativi (per la prova di resistenza) si segnala che i vizi si traducono nelle seguenti richieste da parte di Aimag:
A.3: -0,85 per CPL; + 1,25 per AIMAG;
B.3.1 : -2,5 per CPL; + 0,5 per Aimag;
B.3.2: -3,06 per CPL; +0,98 per Aimag;
C.1: + 8,6 per AIMAG;
C.2: -3,75 per CPL; + 3,53 per AIMAG
C.3: -2 per CPL;
per un totale di richieste maggiori per Aimag per 14,86 e di riduzione per CPL di 12,16 (che si rifletterebbe in un punteggio globale per Aimag di 85,62 e di 76,33 per CPL, con inversione dell’ordine della graduatoria).
Inoltre sussiste il problema dell'omessa considerazione nell'ambito dei criteri della problematica del riscatto di fine gestione.
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Ritiene il Collegio essenziale ai fini del decidere il merito, ove fosse necessario rispetto alla questione preliminare rimasta in sospeso (e soprattutto per esaminare i profili sollevati sub voce C “valutazione economica” –già da soli sufficienti a sovvertire la graduatoria-) acquisire copia del Piano economico-finanziario presentato dalle due società (CPL e AIMAG), oltre ad altri elementi che saranno poi precisamente identificati, in quanto è necessario poter verificare come si articola l'ammontare dell'investimento proposto, specie in considerazione dell'estremo divario emergente dall'indicazione economica sinteticamente riportata nello schema della commissione (11.041.817 di CPL e 6.558 414 di AIMAG), oltretutto a fronte di un’indicazione nell’avviso di finanza di progetto “il costo presumibile dell’intervento è stato valutato in Euro 11.120.402” .
Occorre valutare ed analizzare innanzitutto come sia possibile un divario così consistente, sotto l’aspetto economico, fra i 2 progetti, a parità di realizzazione della medesima opera funzionale (realizzazione della rete, ancorché con modalità diverse, con successiva gestione del servizio..
E’ necessario innnanzitutto verificare se è corretto che ad una “maggiore spesa/investimento” possa e/o debba corrispondere effettivamente un maggior punteggio, oltretutto, come sembrerebbe, senza considerare gli “effetti” che ciò determina sugli onerosi pagamenti, a titolo di riscatto, a fine gestione.
Si tratta cioè di meglio capire come si riflette (e se è stato -e come- valutato dall’Amministrazione) questa maggior spesa/investimento (11 contro 6,5 milioni di euro) sulla problematica del riscatto a fine contratto (al termine dei 12 anni di gestione); la ricorrente Aimag infatti ha sollevato un problema di omessa considerazione, nell'ambito del punteggio da attribuire alla valutazione economica, di tale essenziale profilo che colpisce le casse delle amministrazioni comunali coinvolte ben più (quantitativamente) rispetto ad altre previsioni di "dettaglio" contenute in altre voci (quali quelle, ad es., contemplate in C2.2: “eventuali agevolazioni a favore dell'ente”, che si sostanziano in somme irrisorie in favore dell'amministrazione, parametro al quale sono stati riservati ben 5 punti).
Si evidenzia che in questa specifica materia, di recente, il T.A.R. Veneto, sez. I, 2 luglio 2009 , n. 2017 ha affermato che “in tema di affidamento del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio comunale, è legittima la clausola del bando secondo cui « alla scadenza del servizio e con riferimento agli investimenti realizzati dall'aggiudicatario non dovranno risultare valori residui di ammortamento a carico del gestore subentrante »; infatti, ai sensi dell'art. 14, comma 8, d.lg. n. 164 del 2000, la sussistenza di un valore residuo degli ammortamenti riferiti agli investimenti effettuati dal distributore uscente -che determina l'insorgere dell'onere economico a carico del nuovo gestore- è solo « eventuale »: il legislatore ha in questo modo evitato di dettare una regola predeterminata, rientrando ogni apprezzamento sul punto nell'ambito delle autonome scelte imprenditoriali del concessionario ma anche nella sfera di esercizio della potestà di indirizzo e di regolazione dell'Ente concedente (nella specie il Collegio ha svolto l'indagine tesa a verificare la congruità e la ragionevolezza in concreto della scelta di imporre l'ammortamento accelerato in 12 anni)”.
Tale profilo (del riscatto delle opere a fine contratto) riveste carattere fondamentale ed essenziale nell'ambito della valutazione di scelta del promotore e nell’ambito della valutazione economica del progetto), avendo un "peso" economico ingentissimo.
Allo stato il Collegio dispone solo delle affermazioni contenute nel ricorso, ove si afferma che il “valore residuo di riscatto” sarebbe nel caso della proposta CPL € 7,5 milioni mentre nella proposta AIMAG € 4,5 milioni. E nessun elemento chiarificatorio sul punto è stato fornito dalle controparti.
Ai fini della valutazione dell'incidenza dei vari profili sollevati in ricorso si ritiene, quindi, di dover acquisire, sempre impregiudicato il profilo della possibile partecipazione di AIMAG
*i piani economici e finanziari delle due società (CPL e AIMAG);
*estratti delle analisi tecniche compiute dalla Commissione e/o redatte dalle 2 società in relazione ai vantaggi/svantaggi propri dei due diversi sistemi progettuali (media e bassa pressione);
*prospetto relativo al numero dei mesi necessari all’esecuzione dei lavori, desunti dai cronoprogrammi e dagli elaborati delle società (esaminati dalla Commissione, ma non riportati, numericamente, nello specchio riassuntivo A3 della Commissione);
* “tariffa” a mc. proposta dalle 2 società;
*quantificazione del “canone presuntivo annuale” offerto da Aimag e da CPL;
*valore quantificato globale del “riscatto” delle opere a fine gestione, per il progetto CPL e per il progetto Aimag;
*estratto, conforme all’originale, del prospetto “indagine geologiche” di Aimag, per riscontrare la firma del geologo P. Pittau;
*documento contabile CPL in riferimento allo stanziamento somme, in corso di gestione, riservate sostanzialmente alla “manutenzione straordinaria” (con questa o altra dicitura avente analoga funzione -elaborato 5 del PEF asseverato-) –considerate e valutate positivamente in C1- , con precisazione delle modalità di “contabilizzazione” e degli eventuali riflessi sul riscatto (in base all’iscrizione fra i costi o fra le immobilizzazioni);
*eventuali chiarimenti e/o altri documenti di analisi concernenti la problematica attinente il “riscatto” delle opere a fine gestione.
Ad Aimag si richiede di presentare documentazione chiarificatoria in ordine all’individuazione delle prestazioni indicate nel documento contabile “investimenti nel periodo di gestione” , con particolare riferimento alla voce “Prest. di servizi” (importo 948.852 euro), con eventuali estratti di tecnica contabile (per tale definizione). Inoltre si richiede di precisare per quale motivo la cifra indicata in ricorso come manutenzione annuale (68.000 euro) non coincide, moltiplicata per i 12 anni di gestione, con quella globale surriportata.
Gli adempimenti istruttori, per la parte di competenza dell’Amministrazione, vengono posti a carico del comune di Orune capofila, con obbligo di deposito degli atti, presso la Segreteria del Tribunale, entro 30 giorni dalla notifica della presente sentenza.
Analogo termine per le produzioni Aimag.
Si fissa nuova udienza di trattazione per il 9 giugno 2010.
P.Q.M.
-dichiara improcedibile il quarto motivo (aggiunto) di Aimag;
-dichiara, nei soli confronti di Fiamma 2000, improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
-dispone l'acquisizione degli atti di cui in motivazione, da compiersi a cura del comune di Orune capofila entro 30 giorni.
Rinvia ogni ulteriore questione in rito, nel merito e sulle spese.
Fissa nuova udienza per il 9 giugno 2010.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nelle camere di consiglio dei giorni 16/12/2009, 20/1/2010 e 3/2/2010 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/02/2010
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