T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 5 febbraio 2010 n. 136
P. Numerico - Presidente; A. Maggio - Estensore
A. S., R. C., P. C., G. C. e V. M. (avv. A. Nicolini) c/Dipartimento della
Pubblica Sicurezza presso il Ministero dell'Interno, Prefettura di Cagliari e
Questura di Cagliari (Avv. Distr. St.) |
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Pubblico Impiego - Stipendi, assegni e indennità - Personale della Polizia di Stato - Lavoro straordinario - Pagamento - Autorizzazione alla spesa - Necessità - Carenza di autorizzazione - Conseguenza - Diritto al riconoscimento di riposo compensativo
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Il diritto al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario svolte oltre il complessivo monte-ore individuale, sorge, per gli appartenenti alla Polizia di Stato, unicamente in presenza di formale autorizzazione alla spesa (preventiva o anche successiva) da parte del competente Ufficio; mentre, le ore di lavoro straordinario non autorizzate, prestate sulla base di ordine di servizio impartito dal superiore gerarchico (cui, quindi, i dipendenti non possono sottrarsi), danno diritto unicamente al riconoscimento del previsto riposo compensativo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 172 del 2003, proposto da: A. S., R. C., P. C., G. C. e V. M., rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Nicolini, presso il cui studio in Cagliari, via Cugia n. 29, sono elettivamente domiciliati;
contro
Dipartimento della Pubblica Sicurezza presso il Ministero dell'Interno, Prefettura di Cagliari e Questura di Cagliari, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, sono legalmente domiciliati;
per l'accertamento
del diritto a percepire quanto dovuto per le ore di lavoro straordinario svolte in eccedenza rispetto al limite individuale, maggiorato di rivalutazione e interessi.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata.
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti.
Visti tutti gli atti della causa.
Nominato relatore per l'udienza pubblica del 20 gennaio 2010 il consigliere Alessandro Maggio e uditi i difensori delle parti come da separato verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
a) che con l'odierno ricorso i ricorrenti, tutti appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, chiedono l'accertamento del diritto a percepire quanto dovuto per le ore di lavoro straordinario svolte in eccedenza rispetto al limite individuale, maggiorato di rivalutazione e interessi;
b) che in base all'orientamento giurisprudenziale in assoluto prevalente, che il Collegio condivide e a cui può farsi rinvio per l'esposizione delle ragioni giuridiche su cui fonda, il diritto al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario svolte oltre il complessivo monte-ore individuale, sorge, per gli appartenenti alla Polizia di Stato, unicamente in presenza di formale autorizzazione alla spesa (preventiva o anche successiva) da parte del competente Ufficio; mentre, le ore di lavoro straordinario non autorizzate, prestate sulla base di ordine di servizio impartito dal superiore gerarchico (cui, quindi, i dipendenti non possono sottrarsi), danno diritto unicamente al riconoscimento del previsto riposo compensativo (cfr. fra le tante T.A.R. Lazio - Roma 21/8/2007 n. 7982; T.A.R. Sicilia - Palermo, 29/10/2008 n. 1305; Cons. Stato, IV Sez. 12/5/2008 n. 2170);
c) che nel caso di specie è pacifico che le ore di straordinario in relazione alle quali i ricorrenti reclamano la retribuzione siano state senza autorizzazione (nemmeno successiva) da parte dell'organo competente a rilasciarla (Servizio T.E.P. del Ministero dell'Interno);
d) che conseguentemente il ricorso non può essere accolto;
e) che le spese di giudizio, in presenza di validi motivi, possono essere compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 20 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore
Grazia Flaim, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/02/2010
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