T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 5 febbraio 2010 n. 126
R.M.P. Panunzio – Presidente; F. Scano - Estensore
C. R. S.r.l. (avv.ti L. Frau, M. Carlin e N. Guggia) c/ la Regione Autonoma
della Sardegna (avv.ti G. P. Contu, S. Boi e M. Pani) |
|
1. Processo amministrativo – Memorie difensive e documenti – Termini per il deposito – Calcolo a ritroso – Conseguenza – Art. 155, comma 4, c.p.c. – E’ inapplicabile
|
| |
|
2. Processo amministrativo – Risarcimento del danno – Giudizio su diritti – Onere del principio di prova – E’ inapplicabile
|
|
1. I termini per il deposito di documenti e memorie, previsti dall’art. 23, L. 6 dicembre 1971 n. 1034, si calcolano a ritroso dalla data dell'udienza di merito, e non in avanti come il termine, previsto dall’art. 21, per la presentazione del ricorso giurisdizionale, sicché per essi non trova applicazione la disposizione dell’articolo 155 comma 4, c.p.c., diretta a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in giorno festivo
|
| |
|
2. In materia di risarcimento del danno, vertendosi di diritti soggettivi, trova piena applicazione il principio dell'onere della prova e non invece l'onere del principio di prova che, almeno tendenzialmente, si applica in materia di interessi legittimi; ne discende, che nel giudizio risarcitorio non è possibile invocare la consulenza tecnica d'ufficio per la dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda, atteso che la consulenza non è un mezzo di prova, ma uno strumento di valutazione delle prove già fornite dalle parti (enunciato il principio di cui in massima, il Collegio ha quantificato il danno in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., attesa anche la difficoltà per l’attore di determinare il danno nel suo preciso ammontare)
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 405 del 2008, proposto da:
C. R. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Frau, Massimo Carlin e Nicola Guggia, con domicilio eletto presso il primo in Cagliari, viale Regina Margherita N.79;
contro
La Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Gian Piero Contu, Simonetta Boi e Mattia Pani, con domicilio eletto presso Ufficio Legale della Regione Sardegna in Cagliari, viale Trento N.69;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) della determinazione n. 206 del 18.3.2008 con la quale il Direttore del Servizio Vigilanza e coordinamento tecnico regionale ha respinto la richiesta di autorizzazione presentata dalla Costa Rey S.r.l. per la costruzione di un complesso turistico per case-appartamenti, su di un terreno ricoperto da bosco della superficie di 6.000 metri quadri, in località Costa Rey del Comune di Muravera;
2) del provvedimento 13.3.2008 prot. n. 20284 del servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Cagliari, che ha costituito “parere tecnico istruttorio” per la determinazione finale n. 206/208;
e per il risarcimento del danno per equivalente derivante dai provvedimenti amministrativi impugnati.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2009 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente, Costa Rey a r.l., riferisce di essere proprietaria di un terreno ubicato nel Comune di Muravera in località Costa Rey, facente parte del piano di lottizzazione “A.G. Monte Nai”, oramai quasi interamente realizzato, convenzionato con atto del 22.10.1970 e con atto aggiuntivo del 3.7.1984.
L’esponente afferma di aver presentato, in data 2.2.2004, domanda di concessione edilizia per la realizzazione di un complesso turistico composto da appartamenti per vacanze nel terreno di proprietà ed, in data 2.8.2004, anche la domanda al servizio tutela del paesaggio della Regione Autonoma della Sardegna per l’ottenimento del nulla osta paesaggistico.
Non avendo l’Autorità regionale rilasciato l’autorizzazione nei termini di legge la ricorrente, prosegue l’esposizione, ha presentato la domanda al Ministero per i Beni Culturali ed ambientali, soprintendenza per le Province di Cagliari e Oristano che, dopo aver richiesto alcune modifiche al progetto, ha rilasciato in data 6.12.2005 l’autorizzazione paesaggistica.
Il Comune di Muravera, dopo un primo atto del 15.2.2006 di sospensione del procedimento, ha rilasciato la concessione edilizia n. 1115/2006 (nella copia depositata non è leggibile la data del rilascio e né l’interessata la indica in ricorso).
La società esponente afferma di aver, quindi, iniziato i lavori in data 26.10.2007 (senza però depositare la comunicazione di inizio lavori).
Riferisce ancora la ricorrente che in data 21.6.2007, su sollecitazione del Corpo forestale della Regione, aveva inoltrato una richiesta di sopralluogo alla Regione Sardegna, Assessorato Difesa dell’ambiente, cui aveva fatto seguito, su ulteriore richiesta in data 24.7.2007 dello stesso assessorato, la produzione della documentazione di progetto.
Con lettera del 26 settembre 2007, il Direttore del servizio territoriale dell’ispettorato ripartimentale di Cagliari, dopo aver rilevato che in data 9.5.2005 l’ufficio tutela del paesaggio aveva comunicato preavviso di diniego e che nella successiva data del 1.7.2005 la società Costa Rey aveva presentato “istanza alla Soprintendenza invocando l’art. 159 del Decreto legislativo 42/2004”, aveva richiesto alla Direzione Generale del corpo forestale un parere in ordine alla legittimità del procedimento surrogatorio di cui all’art. 159 ed in ordine “all’accoglibilità dell’istanza…alla luce della normativa vigente (decreto salva coste, Norme di attuazione PPR e più), anche in considerazione della copertura vegetale assimilabile a bosco ai sensi del D.Lgv. 227/2001”.
Con successiva lettera del 12 ottobre 2007, lo stesso Direttore, in risposta alla richiesta della società Costa Rey di autorizzazione “per il taglio di macchia mediterranea”, e dopo aver rilevato che l’area interessata dall’intervento deve ritenersi coperta da bosco e come tale sottoposta al regime di cui all’art. 182 del R.D.L. 3267/23, ha informato la società Costa Rey che “dovrà attivare la procedura prevista dall’art. 7 del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 e dall’art. 21 del regolamento R.D. 16.5.1926 n. 1126”.
La ricorrente, si riferisce ancora in ricorso, ritenne di adempiere alla richiesta, depositando al Comune di Muravera in data 31.10.2007, come richiesto dal dirigente regionale, n. 7 copie di tutti gli elaborati progettuali.
Con la determinazione impugnata, n. 206 del 18.3.2008, il Direttore del Servizio Vigilanza del Corpo Forestale ha respinto la richiesta, di autorizzazione per la realizzazione dell’intervento di costruzione della case-appartamenti per le vacanze, ritenendo sussistenti rischi di danni idrogeologici.
A sostegno del ricorso la società interessata ha proposto le seguenti censure:
1) nullità dei provvedimenti impugnati per difetto assoluto di attribuzione; inesistenza del vincolo idrogeologico; esistenza del vincolo paesaggistico; potere attribuito esclusivamente ad altra amministrazione pubblica;
2) violazione di legge; violazione e falsa applicazione del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267, in particolare del suo art. 7, degli artt. da 1 a 6 e dell’art. 8; violazione e falsa applicazione del R.D. 16 maggio 1926 n. 1126, in particolare del suo art. 21;
3) violazione di legge; violazione degli artt. 142, 146, 157- in relazione agli artt. 134 e 136 del D.Lgs n. 42/2004; violazione e falsa applicazione del D.Lgs 18.5.2001, n. 227, in particolare dei suoi artt. 2 e 4; violazione della legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 7;
4) eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e falsità di presupposto;
5) eccesso di potere, difetto di istruttoria, arbitrarietà, valutazioni soggettive prive di qualsiasi presupposto tecnico, valutazioni probabilistiche ed astratte, violazione di legge, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
6) abuso di potere, sviamento, inesistenza dell’interesse pubblico asseritamente perseguito, autoattribuzione del potere.
Con l’atto di motivi aggiunti depositato il 26 maggio 2008 la società Costa Rey ha proposto le seguenti ulteriori censure avverso il parere tecnico indicato al numero 2 dell’epigrafe:
7) violazione e falsa applicazione di legge; violazione della L.R. 25.11.2004, n. 8 ed in particolare dei suoi articoli 4 e 6; violazione e falsa applicazione del Piano Paesaggistico regionale approvato con delibera della Giunta Regionale n. 367 del 5.9.2006 e con D.P.R. 7.9.2006, n. 82, e nello specifico delle sue Norme Tecniche di Attuazione ( artt. 2,6,13,15,21,22,23,24,44 e 45); eccesso di potere e carenza e/o falsità di presupposto.
Con sentenza n. 68 del 13.5.2009, la Sezione si è pronunciata sui motivi di ricorso, ad eccezione del quinto motivo, disponendo una Consulenza tecnica di ufficio al fine di potersi pronunciare su di esso.
La Consulenza è stata deposita dal tecnico incaricato in data 21 agosto 2009.
La Regione Autonoma della Sardegna ha dedotto l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 9 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
Con il ricorso in esame la società Costa Rey ha impugnato la determinazione n. 206 del 18.3.2008 con la quale il Direttore del Servizio Vigilanza e coordinamento tecnico regionale del Corpo Forestale, ha respinto la sua richiesta di autorizzazione per la costruzione di un complesso turistico per case-appartamenti, su un terreno ricoperto da bosco della superficie di 6.000 metri quadri, in località Costa Rey del Comune di Muravera.
Con l’atto di motivi aggiunti, ha inoltre impugnato la relazione istruttoria 13.3.2008 prot. n. 20284 del servizio territoriale, ispettorato ripartimentale di Cagliari, con la quale il Direttore del servizio ha espresso parere negativo in ordine alla realizzazione dell’intervento.
A sostegno del ricorso e di motivi aggiunti la società Costa Rey ha proposto 7 motivi di impugnativa.
Con la sentenza n. 68 del 13.5.2009 la Sezione ha dichiarato l’inammissibilità dei motivi aggiunti e respinto tutti i motivi di ricorso, ad eccezione del 5 motivo, con il quale ultimo è stata proposta la censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Al fine di poter decidere sulla censura, con la medesima sentenza, la Sezione ha disposto una Consulenza Tecnica di Ufficio per accertare l’esistenza o meno dei rischi idrogeologici posti a fondamento dell’impugnato diniego di autorizzazione alla realizzazione dell’intervento edilizio.
Il CTU, dopo aver prestato giuramento in data 21.5.2009, ha eseguito la Consulenza tecnica depositando la relativa relazione in data 21 agosto 2009.
Con la memoria conclusionale, depositata il 27 novembre 2009, la difesa della Regione Autonoma della Sardegna ha eccepito l’inammissibilità della consulenza tecnica sul rilievo che le operazioni peritali sarebbero state eseguite senza che il Consulente dell’Amministrazione regionale fosse stato posto in condizione di partecipare al fine di poter offrire, in contraddittorio, il proprio contributo, in violazione degli articoli 194 e 201 del c.p.c..
La ricorrente in data 30 novembre 2009 ha presentato in segreteria una memoria conclusionale, ma la difesa della Regione, all’udienza di discussione, ha eccepito la tardività di essa, opponendosi alla sua acquisizione al fascicolo di causa.
La difesa della società ricorrente replica all’eccezione richiamando la sentenza 27.12.2006 della IV Sezione del Consiglio di Stato nella quale, in riferimento alla applicazione della previsione dell’art. 155 c.p.c., in ordine alla tempestività del ricorso si afferma che “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”.
L’eccezione della Regione è fondata.
I termini per il deposito di documenti e memorie, previsti dall’articolo 23 della legge 1034 del 1971, si calcolano a ritroso dalla data dell'udienza di merito, e non in avanti come il termine, previsto dall’articolo 21, per la presentazione del ricorso giurisdizionale ( cfr. Cons Stato sez. VI, 20 aprile 2009, n. 2384), sicchè per essi non trova applicazione la disposizione dell’articolo 155 comma 4, c.p.c., diretta a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in giorno festivo ( cfr.Cassazione civile , sez. I, 12 dicembre 2003, n. 19041).
Comunque anche ove potesse, nel caso di specie, applicarsi la disposizione dell’articolo 155, la memoria sarebbe parimenti tardiva, atteso che la disposizione della legge TAR, art. 23, parla di giorni liberi. Ora dal 30 novembre, data del deposito della memoria, al 9 dicembre, data dell’udienza, non intercorrono 10 giorni liberi, essendo festivi i giorni 6 e 8 dicembre.
Va pertanto accolta l’eccezione della difesa della Regione e disposta la non inclusione della memoria negli atti di causa; essa verrà inserita in un plico sigillato, a cura della Segreteria, per consentire alla parte ricorrente di riproporre eventualmente l’istanza di acquisizione nella fase di appello.
Va invece respinta l’eccezione di inammissibilità, o meglio di non considerabilità da parte del Collegio, della relazione del Consulente Tecnico di ufficio.
Contrariamente a quanto affermato dalla difesa della Regione il CTU ha informato le parti dell’inizio delle operazioni peritali, tant’è che il consulente della Regione, dr. Monaci, ha partecipato al sopralluogo avvenuto in data 13 luglio 2009.
La difesa della Regione afferma, ancora, che vi sarebbero stati ulteriori sopralluoghi da parte del Consulente, senza che lo stesso avesse invitato a partecipare i periti di parte.
L’osservazione non evidenzia alcuna violazione del principio del contraddittorio, atteso che non risulta, e neppure viene asserito, che il CTU abbia svolto particolari indagini tecniche sui luoghi o sui materiali che richiedevano il coinvolgimento dei tecnici di parte. La relazione non si fonda su particolari esami o esperimenti tecnici, ma le osservazioni e conclusioni in essa contenute sono il risultato della verifica e valutazione dei luoghi e dei materiali evidenziati dagli sbancamenti eseguiti per la costruzione delle case e visibili al momento del sopralluogo del 13 luglio. La successiva rivisitazione dei luoghi da parte del Consulente non comportava l’obbligo per lo stesso di informare o convocare i consulenti di parte, non importando alcuna verifica o esame di materiali e luoghi, diversi da quelli visibili alla data del precedente sopralluogo.
L’eccezione va pertanto respinta.
Il ricorso va accolto nel merito essendo fondato il 5 motivo.
Il provvedimento impugnato, in applicazione dell’articolo 183 del R.D.L. 30.12.1923, denega l’autorizzazione richiesta dalla società ricorrente per la realizzazione di un complesso turistico per case-appartamenti, sul rilievo che l’intervento comporterebbe un’alterazione dell’assetto idrogeologico del bacino, una perdita della stabilità dei suoli, un aumento del rischio di turbative in relazione ai deflussi delle acque, con conseguente rischio idrogeologico.
La società ricorrente contesta che vi sia questo rischio idrogeologico, proponendo la censura di eccesso di potere di difetto di istruttoria e per difetto di presupposto.
Con la censura contesta le osservazioni contenute nel provvedimento impugnato a giustificazione del rischio idrogeologico posto a fondamento del diniego.
Il CTU nella relazione tecnica, con ampia ed esauriente motivazione, ha valutato l’incidenza dell’intervento e le caratteristiche geologiche della zona, considerando e confutando puntualmente le osservazioni poste dall’amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato.
In particolare, , contesta, con dovizia di argomentazioni, invero convincenti, i presupposti su cui si fonda il diniego: la superficie del terreno è di matrice rocciosa e non terrosa; la parziale ricaduta delle aree nel reticolo idrografico del Rio Prumareddu non comporta un ostacolo al deflusso delle acque ed alcun rischio in quanto le acque che raccoglie il bacino possono “contribuire all’alimentazione per via superficiale del Rio Prumareddu, solo in misura decisamente ridotta, sia per l’esigua superficie afferente al bacino idrografico, sia per il contemporaneo ridotto deflusso superficiale e la veloce infiltrazione superficiale”; non vi è rischio di rotolamento delle emergenze rocciose stante le “attuali condizioni di stabilità dei singoli blocchi derivanti dal rapporto tra Forze resistenti e Forze mobilizzanti che denunciano condizioni di prevalente stabilità”.
Al punto 6 della relazione il CTU valuta anche le misure di mitigazione indicate in progetto, ritenendole congrue e sufficienti ad evitare rischi idrogeologici.
Le osservazioni del Perito della Regione, non appaiono convincenti i al punto da sovvertire le approfondite indagini che sorreggono le valutazioni del Consulente d’ufficio, che perviene alla conclusione di assenza di rischio idrogeologico qualora si realizzazze l’intervento di trasformazione del territorio come previsto dalla società Costa Rey, se questa si attiene scrupolosamente alle prescrizioni impartitele dall’Autorità amministrativa al momento del rilascio del titolo autorizzatorio, soprattutto per quanto riguarda l’esecuzione delle misure di mitigazione sul territorio contestuali o successive alla sua trasformazione
Ciò comporta la fondatezza della censura di difetto di istruttoria, con conseguenziale accoglimento della domanda di annullamento del provvedimento impugnato.
La domanda di risarcimento danni deve essere accolta nei limiti indicati in appresso.
Con il ricorso introduttivo la società ricorrente, dopo aver indicato i profili di danno che deriverebbero dal provvedimento impugnato, ha precisato che il danno patrimoniale “verrà quantificato in corso di causa”.
Con la memoria depositata il 20 marzo 2009, dopo aver precisato che le voci di danno sono state compendiate nel ricorso e “sostanziate con la produzione documentale del terzo elenco”, ha quindi indicato gli importi delle specifiche voci di danno, chiedendo al Collegio di fare ricorso nella determinazione del danno “ai canoni di determinazione equa e prudenziale che la legge attribuisce al giudice, ovvero ricorrendo alla preventiva Consulenza Tecnica e riservando la quantificazione e la condanna a successiva e parziale sentenza”.
Nella memoria le voci di danno vengono determinate sul presupposto che il procedimento per l’ottenimento dell’autorizzazione forestale fosse stato attivato su imposizione illegittima della Regione e quindi il tempo trascorso per la definizione dello stesso fosse causativo di danni imputabili all’Amministrazione. Al riguardo l’unico documento prodotto con il “terzo elenco” concerne una certificazione sulla inesistenza di vincolo idrogeologico sull’area interessata dall’intervento in progetto, rilasciata dalla Provincia di Cagliari il 25.6.2008.
Sennonché il tempo consumato per il procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione forestale non può essere ritenuto causativo di danno ingiusto, atteso che detto procedimento era necessario per le considerazioni svolte dal Collegio nella sentenza 68/09.
Nonostante la sentenza indicata, con la quale la Sezione aveva respinto tutti i motivi di ricorso, escluso il quinto, e dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, la ricorrente non ha proceduto alla rideterminazione delle voci e dell‘ammontare del danno lamentato; non possono infatti essere considerate le successive osservazioni e puntualizzazioni eventualmente contenute nella memoria conclusiva del 30 novembre 2009, non acquisita al giudizio stante la tardività del suo deposito , come chiarito in precedenza.
Le voci di danno indicate nella memoria del 20 marzo 2009 devono essere valute alla luce della citata sentenza.
In particolare la voce di danno di cui alla lettera A, indicata in € 79.000,00 per aumento del prezzo d’appalto di almeno il 5%, pur essendo certa nell’an, va ridimensionata nel quantum, e per la riduzione del periodo di ritardo (per quanto prima detto) e anche per la assenza di specifici elementi di prova in relazione alla percentuale su indicata, se pure la stessa appare verosimile alla luce del tasso debitore applicato dalle banche nel periodo di riferimento; la voce di danno di cui alla lettera B, quantificata in € 500.000,00 per il crollo dei prezzi degli immobili turistici, va anch’essa quasi totalmente ridimensionata perché la ricorrente non considera il tempo necessario per la conclusione del procedimento di autorizzazione forestale che comunque si deve fare coincidere con la data del provvedimento negativo (18 marzo 2008) e perché non dimostra che l’intervento sarebbe stato completato prima dell’inizio della fase di contrazione della domanda di acquisto degli immobili turistici a causa della crisi economica, il cui inizio può essere ricondotto all’autunno 2008 e, infine, non dimostra che tutti gli immobili sarebbero stati venduti nel periodo precedente al c.d. “crollo dei pezzi”; la voce di danno di cui alla lettera C, spese per vigilanza di cantiere quantificata in € 20.000,00, non è assistita da alcuna prova; la voce di danno di cui alla lettera D (proposta in alternativa alla voce di cui alla lettera C), perdita del guadagno per la vendita del terreno, quantificata in € 400.212,97 oltre a € 30.015,97 per deprezzamento della moneta, proposta in alternativa alla voce B, non può essere valutata per l’assenza di elementi di prova.
Ritiene il Collegio di non poter accogliere la richiesta di determinazione del danno tramite CTU in quanto era onere della ricorrente fornire gli elementi di prova indispensabili per l’accertamento, non solo del nesso causale, tra illecito e danno, ma anche per l’ammontare delle singole voci di danno lamentato, non potendo tale onere venir meno con la richiesta di CTU, trattandosi questo di strumento suppletivo di valutazione a disposizione del giudice, che non esonera la parte dalla dimostrazione del pregiudizio subito.
In materia di risarcimento del danno, vertendosi in tema di diritti soggettivi, trova piena applicazione il principio dell'onere della prova e non invece l'onere del principio di prova che, almeno tendenzialmente, si applica in materia di interessi legittimi, sicché non si può invocare la consulenza tecnica d'ufficio, perché questa non è un mezzo di prova, ma strumento di valutazione delle prove già fornite dalle parti (cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 23 marzo 2009, n. 1716).
Tuttavia, essendo incontroverso che il ritardo nel completamento dell’intervento edilizio, per fatto illecito dell’Amministrazione, sia causativo di danno ingiusto e considerata la difficoltà nella determinazione del preciso ammontare, ritiene il Collegio di poterlo determinare con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c..
Pertanto, conclusivamente, il Collegio, ritenuta la sussistenza del danno, dovuto alla situazione di illegittima interruzione dell’intervento edilizio in questione per un periodo di circa 20 mesi, del nesso causale fra fatto illecito e danno, nonché la sussistenza della colpa dell’Amministrazione, che ha adottato il provvedimento impugnato senza una previa approfondita indagine geologica, valuta in complessivi € 100.000,00 (centomila//00) i danni subiti dalla ricorrente a causa del provvedimento impugnato.
In conclusione il ricorso va accolto in parte, con l’annullamento dell’impugnato provvedimento e con la condanna della Regione Autonoma della Sardegna al pagamento del risarcimento dei danni in favore della società ricorrente nella misura dianzi indicata.
Le spese per la CTU, nella misura di € 4800,00 (quattromilaottocento//00) per prestazione professionale, oltre accessori di legge, e nella misura di € 250,00 (duecentocinquanta//00) per spese, vanno poste a carico della Regione, la quale dovrà restituire alla ricorrente l’anticipo dalla stessa versato e corrispondere l’ulteriore somma spettante al Consulente.
Le spese del giudizio, stante la parziale soccombenza (inammissibilità dei motivi aggiunti e parziale accoglimento della domanda di risarcimento danni), vanno solo in parte poste a carico dell’Amministrazione regionale e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Così dispone in ordine al ricorso in epigrafe:
1) accoglie la domanda di annullamento del provvedimento sub 1 dell’epigrafe e, per l’effetto, lo annulla;
2) accoglie in parte la domanda di risarcimento danni e, per l’effetto condanna l’Amministrazione regionale al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 100.000,00 (centomila//00);
3) Condanna la Regione al pagamento delle spese per la consulenza tecnica di ufficio, nella misura e con le modalità indicate in motivazione;
4) Condanna la Regione Autonoma della Sardegna al pagamento, in parte, delle spese ed onorari del giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 3000,00 (tremila//00), oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente
Francesco Scano, Consigliere, Estensore
Marco Lensi, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/02/2010
|
|