T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 4 febbraio 2010 n. 122
R.M.P. Panunzio – Presidente; A. Plaisant - Estensore
P. B. (avv. M. Arru) c/ Presidente della Regione autonoma della Sardegna, Assessorato degli
Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Sarda (avv. G. P. Contu);
Direttore dell’Ufficio Trattamento Giuridico ed Economico e Direttore Servizio
Concorsi c/o Assessorato degli Affari Generali della Regione Sardegna (n.c.) e nei
confronti di P. P. e P. M. A. (avv. P. Franceschi); C. E. (avv. L. Armandi) |
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1. Pubblico impiego – Giurisdizione e competenza – Concorso interno - Per passaggio a categoria superiore - Riconoscimento di anzianità pregressa – In via strumentale al conseguimento di un maggior punteggio - Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussiste
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2. Pubblico impiego - Concorso interno - Per passaggio a categoria superiore – Anzianità valutabile – Frazioni temporali superiori a 15 giorni – Valutazione alla stregua del mese intero – E’ principio generale
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1. Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo l’impugnativa di una procedura concorsuale per il passaggio a categoria giuridica superiore (dalla categ. B alla categ. C), ancorché sia stato censurato, in un’ottica esclusivamente strumentale rispetto alla richiesta di annullamento della graduatoria, il mancato (o non tempestivo) riconoscimento di anzianità pregressa, con conseguente attribuzione di un punteggio inferiore
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2. In tema di procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, esiste un principio generale secondo cui, in assenza di contrarie indicazioni normative, l’anzianità valutabile ai fini delle procedure concorsuali interne va individuata considerando alla stregua di mese intero le frazioni temporali superiori ai 15 giorni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 484 del 2005, proposto da: P. B., rappresentata e difesa dall’avv. Michele Arru, con domicilio eletto presso il suo studio, in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele, n. 293;
contro
- Presidente della Regione autonoma della Sardegna, Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Sarda, rappresentati e difesi dall’avvocato Gian Piero Contu, con domicilio eletto in Cagliari, Viale Trento, n.69, presso l’Ufficio Legale dell’Ente; - Direttore dell’Ufficio Trattamento Giuridico ed Economico e Direttore Servizio Concorsi c/o Assessorato degli Affari Generali della Regione Sardegna, non costituitisi in giudizio;
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nei confronti di
- P. P. e P. M. A., rappresentate e difese dall'avv. Piero Franceschi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Cagliari, via Sonnino n. 33; - C. E., rappresentata e difeso dall'avv. Luisa Armandi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Cagliari, via Cugia n. 14;
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per l'annullamento
- della graduatoria, approvata con determinazione del dirigente del servizio concorsi n. 131/P dell’11.2.2005, pubblicata sul BURAS n. 6 del 19.2.2005, e successivamente modificata dal medesimo dirigente con provvedimenti n. 255/P del 22.3.2005 e n. 267/P del 24.3.2005, concernente la selezione interna per l’accesso al livello economico iniziale della categoria C, bandita con decreto assessoriale n. 593/P del 17.6.2003;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso e, in specie, degli atti, dei verbali e delle operazioni concorsuali, che hanno determinato tale illegittimo risultato;
- del provvedimento n. 276 del 1.4.2005, con cui il Direttore generale del personale dell’Assessorato AA.GG. della Regione ha rigettato l’istanza della ricorrente volta al riesame della graduatoria concorsuale;
- del provvedimento n. 153/P del 18.2.2005 del Dirigente del Servizio del trattamento giuridico ed economico dell’Assessorato AA.GG. della Regione, con il quale si riconoscono servizi pregressi alla ricorrente: nella misura mesi 5 e giorni 26;
nonché per la riforma
delle risultanze concorsuali, ovvero per la correzione della graduatoria definitiva relativa alla selezione in questione, limitatamente alla declaratoria del diritto della ricorrente ad avere assegnati ulteriori punti 0,10 rispetto a quelli a lei attribuiti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidente della Regione Sardegna;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale Affari Generali,Personale e Riforma;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Pala Patrizia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Planta Maria Alessandra;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cubeddu Elisabetta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2009 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente, dipendente regionale in categoria B a decorrere dall’1 luglio 1991, impugna gli atti relativi ad una procedura concorsuale interna per l’accesso alla superiore categoria C, bandita con decreto dell’Assessore regionale al personale 17 giugno 2003, n. 539/P, all’esito della quale è stata collocata tra gli idonei al 233° posto, a fronte dei 167 posti disponibili, con il punteggio complessivo di punti 18, dei quali 12 per la prova d’esame, 2 per i titoli e 4 per l’anzianità.
La ricorrente lamenta la mancata attribuzione dell’ulteriore punteggio di 0,10 per anzianità, che le sarebbe spettato in relazione ad un periodo di servizio a suo tempo prestato presso il Comune di Cagliari per mesi 5 e giorni 26, che le avrebbe consentito di conseguire in totale di 18, 10 punti e, in tal modo, di collocarsi a pari merito con i concorrenti compresi tra il 115° e il 163° posto (in posizione utile), laddove i concorrenti successivi (dal 164° al 167°) hanno conseguito il minor punteggio di 18,06.
A tal fine impugna i provvedimenti con cui è stata approvata la graduatoria concorsuale (determinazione dirigenziale n. 131/P dell’11.2.2005, successivamente modificata con provvedimenti n. 255/P del 22.3.2005 e n. 267/P del 24.3.2005), del provvedimento con cui è stata rigettato il suo ricorso gerarchico volto al riesame della graduatoria stessa (determinazione del Direttore generale del personale n. 276 del 1.4.2005), nonché il provvedimento con cui il servizio gli è stato riconosciuto con decorrenza successiva (determinazione dirigenziale n. 153/P del 18.2.2005).
Il ricorso è affidato alle seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 l.r. 6/1991.
2) Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, violazione del bando di concorso (art. 4).
Con ordinanza di questa Sezione 13 maggio 2008, n. 9, è stata disposta la notificazione del ricorso per pubblici proclami, cui la ricorrente ha dato corso, depositando presso la Segreteria del Tribunale la relativa documentazione in data 18 luglio 2008.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione regionale, chiedendo la reiezione del gravame.
Si è costituita in giudizio la controinteressata sig.ra Elisabetta Cubeddu, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Si sono, infine, costituite in giudizio le controinteressate sig.re Maria Alessandra Planta e Patrizia Pala, eccependo il difetto di giurisdizione di questo Tribunale e chiedendo, comunque, la reiezione del gravame. La difesa delle controinteressate ha, inoltre, prodotto, copia della determinazione del Direttore del Servizio del Personale della Regione Sardegna 23 dicembre 2008, n. 37448, con la quale, a seguito di successivo scorrimento della graduatoria, la ricorrente è stata inquadrata nella superiore categoria C a decorrere dal 24 dicembre 2008.
Alla pubblica udienza del 9 dicembre 2009 la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
Osserva, in primo luogo, il Collegio che, pur con la sopravvenuta determinazione 23 dicembre 2008, n. 37448/1056, prodotta in giudizio, l’inquadramento della sig.ra Biondelli (e degli altri dipendenti successivamente ammessi) in categoria C è avvenuto con decorrenza 24 dicembre 2008, per cui la ricorrente conserva tuttora un chiaro interesse ad essere inserita nella graduatoria originaria, ai fini della decorrenza temporale della nuova e superiore qualifica, con i correlativi effetti sotto il profilo dello status giuridico.
Ciò premesso, prima di passare all’esame del merito, è opportuno riassumere le argomentazioni giuridiche che la sig.ra Biondelli pone a base del proprio ricorso, come detto finalizzato ad ottenere il riconoscimento di ulteriori punti 0,10 relativi al servizio a suo tempo prestato presso il Comune di Cagliari e, in tal modo, entrare nei posti utili messi a concorso per il passaggio alla categoria superiore.
Sostiene la ricorrente che quel servizio pregresso avrebbe dovuto esserle riconosciuto in base al disposto dell’art. 8 della l.r. 6/91, mentre la Regione ne ha tenuto conto solo a fini previdenziali e assistenziali ma non ha poi aggiornato i propri ruoli, omettendo in ogni caso di informare la Commissione di concorso, la quale non l’ha, quindi, valutato ai fini del punteggio. Tanto è vero che la ricorrente si è vista riconoscere il servizio svolto presso il Comune di Cagliari (pari a 5 mesi e 26 giorni) solo in seguito ed a procedura concorsuale ormai espletata.
Ciò premesso, deve essere esaminata, in primo luogo, l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa delle controinteressate Planta e Pala, le quali evidenziano come la ricorrente impugni, oltre agli atti della procedura concorsuale, anche il sopra citato provvedimento di (tardivo) riconoscimento del servizio pregresso. Sostengono, pertanto, le controinteressate che tale atto - estraneo alla procedura concorsuale perché riguardante il rapporto di servizio - esuli dalla giurisdizione di questo Tribunale, con la conseguenza che l’intera causa dovrebbe considerarsi attratta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto anche le censure mosse dalla ricorrente avverso la procedura concorsuale si appuntano proprio sul ritardo con cui è intervenuto il riconoscimento dell’anzianità pregressa, cioè, in sostanza, sul provvedimento dianzi citato.
L’eccezione è sostanzialmente priva di fondamento, nei termini di seguito precisati.
È pur vero, come sostiene la difesa delle controinteressate, che una causa avente ad oggetto il mancato (o non tempestivo) riconoscimento di anzianità pregressa di per sé esula dalla giurisdizione di questo Tribunale, perché attiene specificamente al rapporto di servizio. Non di meno, con specifico riferimento al caso di specie, l’interesse della ricorrente si appunta sull’impugnazione della graduatoria concorsuale, mentre l’impugnazione del provvedimento relativo al riconoscimento, in via generale, dell’anzianità pregressa (cioè la citata determinazione dirigenziale 153/P del 18.2.2005) è stata proposta in termini esclusivamente strumentali rispetto alla richiesta di annullamento della graduatoria.
A ciò consegue che, pur dovendosi in effetti aderire alla tesi delle controinteressate laddove invocano il difetto di giurisdizione sul provvedimento relativo al riconoscimento dell’anzianità, ciò non sottrae alla cognizione del Collegio gli ulteriori atti impugnati, inerenti la procedura concorsuale, rispetto ai quali, peraltro, la ricorrente propone censure autonomamente valutabili.
L’eccezione in esame, pertanto, va accolta con esclusivo riferimento ai provvedimenti relativi al riconoscimento dell’anzianità, sui quali la giurisdizione spetta al giudice ordinario, mentre deve essere respinta in relazione a tutti gli altri atti impugnati.
Nel merito il ricorso è fondato.
L’art. 8 della l.r. 6/1991 così dispone: “la disposizione prevista dal punto 5.6. del decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 dicembre 1986, n. 123, concernente il riconoscimento dell’anzianità di servizio prestato presso l’amministrazione regionale e gli enti pubblici, ai fini economici e giuridici, è estesa al personale che sia stato inquadrato in ruolo successivamente al 31 dicembre 1985, indipendentemente dalla richiesta del personale stesso, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Il tenore della norma è chiarissimo nell’imporre all’Amministrazione regionale l’immediato riconoscimento dell’anzianità relativa a servizi pregressi in favore di dipendenti immessi nel ruolo regionale dopo il 31 dicembre 1985, come nel caso della ricorrente, che vi ha fatto ingresso in data 1 luglio 1991. E la richiamata disposizione precisa addirittura che tale riconoscimento deve avvenire “indipendentemente dalla richiesta del personale stesso” e “con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge”, il che evidenzia come tale adempimento avrebbe dovuto essere compiuto d’ufficio e corrispondesse ad un effetto sostanzialmente automatico della previsione legislativa, antecedente di molti anni rispetto alla procedura concorsuale per cui è causa.
La difesa delle controinteressate Planta e Pala rileva però che il tenore testuale del punto 5.6. del decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 dicembre 1986, n. 123, espressamente richiamato dall’art. 6 della l.r. 6/1991, è il seguente: “Al personale dipendente è riconosciuto il servizio prestato presso l’Amministrazione o gli enti di cui al primo comma dell’art. 88 della l.r. 17.8.1978, n. 51…”, laddove quest’ultima disposizione, a sua volta, prevede che “ai fini della determinazione dell' anzianità complessiva di servizio regionale è riconosciuto il servizio prestato presso l' Amministrazione dello Stato, presso gli enti pubblici o di diritto pubblico e gli enti di interesse pubblico o nazionale presso la Società finanziaria rinascita sarda (SFIRS), presso le Università come assistente ordinario o incaricato ovvero come contrattista o borsista anche del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché quello prestato presso l' Amministrazione o gli enti regionali con borse di studio concesse dalla stessa Amministrazione regionale”: in base a questo combinato normativo, quindi, il servizio pregresso riconoscibile sarebbe soltanto quello prestato presso enti regionali, tra i quali ovviamente non rientra il Comune di Cagliari.
Tale argomentazione non è condivisibile, per ragioni testuali e sistematiche.
L’espressione “presso gli enti pubblici”, utilizzata nel richiamato art. 88, non pare, infatti, consentire - per il suo tenore generico e onnicomprensivo - una limitazione dei servizi riconoscibili ai soli prestati presso enti regionali, posto che anche gli enti locali sono certamente classificabili come enti pubblici. Del resto la limitazione proposta dalle controinteressate non trova adeguato fondamento neppure in termini logici e sistematici, posto che il servizio prestato presso amministrazioni pubbliche può essere considerato - almeno per regola, in assenza di deroghe legislative espresse ed univoche - sostanzialmente equipollente.
La disciplina giuridica richiamata da parte contro interessata è, infine, comunque irrilevante nella presente controversia, posto che il bando di concorso, nel descrivere - all’art. 4, lett. b) - l’anzianità rilevante ai fini del punteggio aggiuntivo, parla di “anzianità di servizio, comprensiva di quella prevista quale requisito di ammissione alle presenti selezioni” e tale locuzione implica una nozione generica ed onnicomprensiva di “servizio pregresso”, che certamente include, in assenza di espresse limitazioni, oltre all’anzianità richiesta ai fini dell’ammissione al concorso (cioè quella maturata presso la stessa Regione: vedi art. 1, comma 2, del bando), anche servizi prestati presso qualunque altro ente pubblico.
Parimenti priva di pregio è altra argomentazione difensiva delle controinteressate, laddove osservano che l’entrata in vigore dell’art. 70, comma 2, della l.r. 31/1998, avrebbe comportato l’abrogazione della l.r. 6/1991 a decorrere dalla stipula del primo contratto collettivo, di fatto intervenuta nel 2001, quindi prima dell’indizione del concorso.
Sul punto è sufficiente ribadire che l’art. 8 della l.r. 6/1991 ha previsto il riconoscimento dell’anzianità pregressa “con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge”: si è trattato, quindi, di un effetto ex lege automatico ed immediato, come tale intervenuto già prima che la l.r. 31/1998 successivamente abrogasse la l.r. 6/1991.
Neppure può condividersi, infine, l’ulteriore rilievo difensivo secondo cui la ricorrente, avendo maturato un servizio pregresso di “soli” 5 mesi e 26 giorni, non avrebbe avuto diritto al richiesto punteggio aggiuntivo, perché il bando di concorso, all’art. 4, faceva riferimento, a questi fini, “a ogni ulteriore (dopo i primi 10: n.d.r.) anno o frazione non inferiore a 6 mesi”.
E, difatti, come già il Collegio ha avuto modo di affermare in una precedente pronuncia, relativa, peraltro, alla medesima vicenda concorsuale (Sez. II, 6 maggio 2009, n. 920), nelle tabelle b) e c) allegate alla l.r. 5 giugno 1989, n. 24 (che ha introdotto il nuovo sistema delle qualifiche in luogo delle “vecchie” fasce, dettando appositi criteri di “conversione” delle seconde nelle prime) si legge che “le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando come mese intero i periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni”. Nella specifica materia dei concorsi per titoli ed esami, tale condivisibile criterio interpretativo - che tende a conservare rilevanza a periodi di pregresso servizio comunque significativi - ha trovato poi espressa affermazione per il personale delle Unità Sanitarie Locali, sul quale dispone in tal senso l’art. 10 del D.M. 30 gennaio 1982, in applicazione dell’art. 12 del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761.
Esiste, quindi, un principio generale secondo cui, in assenza di contrarie indicazioni normative, l’anzianità valutabile ai fini delle procedure concorsuali interne va individuata considerando alla stregua di mese intero le frazioni temporali superiori ai 15 giorni (cfr. anche T.A.R. Lazio, Latina, 8 maggio 1991, n. 453).
Per quanto premesso il ricorso deve essere in parte accolto, con il conseguente annullamento in parte qua della graduatoria approvata con determinazione del Dirigente del Servizio concorsi n. 131/P dell’11.2.2005 (e successivamente modificata dal medesimo dirigente con provvedimenti n. 255/P del 22.3.2005 e n. 267/P del 24.3.2005), concernente la selezione interna per l’accesso al livello economico iniziale della categoria C), nonché del provvedimento n. 276 del 1.4.2005 con cui il Direttore Generale del personale ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione limitatamente all’impugnazione del provvedimento n. 153/P del 18.2.2005 del Dirigente del Servizio Trattamento giuridico ed economico dell’Assessorato AA.GG. della Regione.
Accoglie, per il resto, il ricorso e, per l’effetto, annulla gli altri atti impugnati limitatamente alla parte in cui stabiliscono di attribuire alla ricorrente punti 18, anziché punti 18,10, e, di conseguenza, la collocano - all’interno della graduatoria concorsuale approvata con determinazione del Dirigente del Servizio Concorsi n. 131/P dell’11 febbraio 2005 e successivamente modificata dal medesimo Dirigente con provvedimenti n. 255/P del 22 marzo 2005 e n. 267/P del 24 marzo 2005 - in posizione non utile al conseguimento della categoria C.
Condanna la Regione Sardegna al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad IVA e CPA; compensa le spese del giudizio nei confronti delle altre parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente
Francesco Scano, Consigliere
Antonio Plaisant, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/02/2010
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