T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 19 febbraio 2010 n. 190
R.M.P. Panunzio – Presidente, A. Plaisant - Estensore
(avv. C. Murgia) e nei confronti di S. S., G. G. e A. M. (avv. S. Curto) |
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1. Processo amministrativo – Rito elettorale – Motivi di ricorso deducibili – Motivi aggiunti – Ammissibilità – Limiti
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2. Elezioni amministrative – Manifestazione del voto – Segni di riconoscimento - Art. 64, comma 2, n. 2, del d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570 – Nullità – Condizioni
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1. In tema di contenzioso elettorale, il confine tra motivi aggiunti ammissibili e motivi aggiunti inammissibili, in presenza di nuove schede, individuate all’esito della verificazione, inficiate dagli stessi vizi originariamente dedotti, è costituito dal tipo di contestazione che si intenda rivolgere alle “nuove” schede; laddove, infatti, la contestazione è esattamente identica, nei suoi contenuti, ad una delle censure originarie, non può parlarsi di “motivi nuovi” in senso tecnico e l’estensione de ritenersi senz’altro ammissibile.
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2. In tema di validità del voto in consultazioni elettorali amministrative, l’art. 64, comma 2, n. 2, del d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570, nel prevedere la nullità del voto quando lo stesso presenti scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, da un lato, esige che l’espressione “anomala” utilizzata dall’elettore non trovi spiegazioni alternative, ragionevolmente prospettabili e giustificabili, dall’altro, esclude che la semplice “eventualità” che il votante abbia inteso farsi riconoscere possa ritenersi sufficiente a determinare l’invalidità del voto
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 671 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: G. D., rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Contu, Matilde Mura e Stefano Ballero, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Cagliari, via Ancona n. 3;
contro
Comune di Villasimius, rappresentato e difeso dall'avv. Costantino Murgia, con domicilio eletto presso il suo studio, in Cagliari, viale Bonaria n. 80;
nei confronti di
S. S., G. G. e A. M., ricorrenti incidentali, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Silvia Curto, con domicilio eletto presso il suo studio, in Cagliari, viale Bonaria n. 80;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del verbale in data 8 giugno 2009 di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e dei componenti del Consiglio Comunale di Villasimius relativo alle elezioni svoltesi il 6/7 giugno 2009, con cui è stato proclamato sindaco il signor Salvatore Sanna in luogo del candidato ricorrente signor Gianluca Dessì;
- di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali o comunque, connessi e, segnatamente, dei verbali relativi alle operazioni elettorali ed allo scrutinio dei voti che hanno determinato tale illegittimo risultato, nonché la deliberazione del Consiglio Comunale di Villasimius n. 27 del 26 giugno 2009, di convalida della proclamazione degli eletti;
e per l'effetto
- per la riforma dei risultati elettorali, con conseguente proclamazione a sindaco del Comune di Villasimius del sig. Gianluca Dessì, in sostituzione del sig. Salvatore Sanna;
Visto il ricorso con i motivi aggiunti;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Villasimius;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Salvatore Sanna;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Giuseppe Gagliardo;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Andrea Massa;
Viste le memorie difensive;
Visti i ricorsi incidentali e i relativi motivi aggiunti;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2010 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il 6 e il 7 giugno 2009 si sono svolte le consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Villasimius, cui hanno partecipato quali candidati alla carica di Sindaco il sig. Gianluca Dessì con la lista n. 1 “Insieme per un futuro migliore”, il sig. Salvatore Sanna con la lista n. 2 “Villasimius comunità futura” e il sig. Luciano Garau con la lista n. 3 “Cittadini per Villasimius”.
All’esito delle operazioni di scrutinio è stato proclamato eletto il sig. Salvatore Sanna, con n. 935 voti, mentre il sig. Gianluca Dessì ha riportato n. 929 voti e il sig. Luciano Garau n. 456.
Con il ricorso in esame il sig. Dessì ha impugnato tutti gli atti del procedimento elettorale, chiedendo la correzione a suo vantaggio dei relativi esiti finali, sulla base di svariate censure inerenti la mancata attribuzione di voti validi alla lista n. 1 e/o l’illegittima assegnazione di voti alla lista n. 2, chiedendo, pertanto, l’acquisizione degli atti inerenti le operazioni elettorali e la verificazione degli elementi di fatto posti a base delle censure.
Si è costituito in giudizio il Comune di Villasimius, eccependo l’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi dedotti, nonché l’infondatezza dello stesso nel merito.
Si sono costituiti in giudizio i controinteressati sig.ri Salvatore Sanna, Giuseppe Gagliardo e Andrea Massa, eccependo l’inammissibilità del ricorso principale e chiedendo, a loro volta, con distinti ricorsi incidentali di identico contenuto, la correzione degli esiti delle operazioni elettorali nella parte in cui sarebbero stati illegittimamente attribuiti numerosi voti alla lista n. 1.
Con ordinanza di questa Sezione 28 ottobre 2009, n. 99, è stata disposta una verificazione sulle schede contestate, a cura di funzionario all’uopo incaricato dal Prefetto di Cagliari.
In data 14 dicembre 2009, la Prefettura ha depositato in giudizio gli atti della verificazione (compiuta in contraddittorio con i difensori delle parti), che comprendono - oltre che una nota di incarico della dott.ssa Maria Paola Pani, Dirigente dell’Ufficio Elettorale Provinciale e una distinta riassuntiva delle relative ore di lavoro prestate dal personale della Prefettura - i verbali delle operazioni di verificazione e le schede elettorali contestate (alcune sia in originale che in fotocopia, altre solo in fotocopia).
In data 29 dicembre 2010 i controinteressati hanno depositato in giudizio motivi aggiunti, regolarmente notificati, in relazione ai loro rispettivi ricorsi incidentali.
A sua volta, in data 5 gennaio 2010, il ricorrente ha depositato in giudizio motivi aggiunti, nonché, in data 30 gennaio 2010, un’ulteriore memoria difensiva con allegate produzioni documentali.
Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2010 la difesa dei controinteressati, nell’insistere sul rigetto del ricorso principale e sull’accoglimento di quelli incidentali, ha depositato in giudizio, con il consenso delle altre parti, una nuova memoria difensiva, nonché due certificati anagrafici (relativi, rispettivamente, ai candidati Pili Roberta e Pusceddu Gianfranco), e chiedendo, infine, l’acquisizione in originale da parte del Tribunale di alcune schede contestate, che la Prefettura aveva trasmesso soltanto in fotocopia.
La difesa di parte ricorrente ha replicato con dichiarazioni che sono state assunte a verbale, insistendo per l’accoglimento delle proprie tesi.
La causa è stata poi trattenuta in decisione, con la precisazione che la lettura del dispositivo sarebbe avvenuta il giorno 11 febbraio 2010, al fine di consentire al Collegio l’esame in camera di consiglio delle nuove argomentazioni difensive sollevate da entrambe le parti nel corso della pubblica udienza.
La lettura del dispositivo della presente sentenza è, infatti, avvenuta il giorno 11 febbraio 2010.
DIRITTO
Il Collegio rileva preliminarmente che, in termini generali, devono essere considerate inammissibili le doglianze sollevate per la prima volta mediante motivi aggiunti proposti a seguito delle operazioni di verificazione, in quanto esse non possono assolvere, neppure di fatto, a una funzione di carattere esplorativo, che consenta, cioè, alle parti di “andare alla caccia” di nuovi profili di censura.
Ciò non impedisce, tuttavia, al ricorrente di estendere i motivi originari anche a nuove schede, individuate all’esito della verificazione, purché inficiate dagli stessi vizi originariamente dedotti. In altre parole, il confine tra motivi aggiunti ammissibili e motivi aggiunti inammissibili è dato, in questi casi, dal tipo di contestazione che si intenda rivolgere alle “nuove” schede, perché se tale contestazione è esattamente identica, nei suoi contenuti, ad una delle censure originarie, non può parlarsi di “motivi nuovi” in senso tecnico e l’estensione è, dunque, ammissibile (cfr. Consiglio Stato, Sez. V, 28 settembre 2005, n. 5185; id., 17 luglio 1991, n. 1041; id., 3 giugno 1994, n. 611; id., 23 luglio 1994, n. 809; id., 22 marzo 1995, n. 457; id., 22 aprile 1996, n. 476; id., 25 febbraio 1997, n. 190).
A tale criterio sarà, dunque, ispirato l’esame del ricorso nel merito, il quale dovrà tenere conto, altresì, del fatto che il numero di voti attribuiti al sig. Sanna è pari a n. 935, mentre i voti attribuiti al sig. Dessì sono n. 929, per cui la cd. “prova di resistenza” coincide con il numero di n. 6 voti, che il ricorrente dovrebbe “recuperare” per uscire vittorioso dalla controversia.
Ciò posto è necessario analizzare (seguendo l’ordine e la numerazione utilizzata nell’ordinanza istruttoria) le singole censure dedotte, mettendole a confronto con gli esiti della verificazione. A tal fine il Collegio reputa sufficienti gli atti e i documenti già presenti in giudizio, il che induce a rigettare l’istanza, volta all’acquisizione di alcune schede in originale, formulata dalla difesa dei controinteressati nel corso della pubblica udienza.
Quanto alla Sezione n. 3:
1) Sostiene il ricorrente, nel solo gravame introduttivo, che vi sarebbe n. 1 scheda recante un crocesegno nel simbolo della lista 1 e la trascrizione del cognome “Frau” (senza indicazione del nome proprio) nello stesso riquadro dedicato alla lista 1, erroneamente attribuita alla lista 2 del controinteressato, anziché alla lista 1 dello stesso ricorrente.
Tale assunto non ha però trovato riscontro all’esito della verificazione, per cui la censura è infondata.
2) Sostiene il ricorrente, nel gravame introduttivo, che vi sarebbero n. 3 schede recanti, in corrispondenza del riquadro della lista 2, un’espressione illeggibile, tutte erroneamente attribuite alla medesima lista 2, benché le espressioni illeggibili costituiscano segno di riconoscimento dell’elettore, che dovrebbe condurre all’annullamento (anche) del voto di lista.
Nei motivi aggiunti il ricorrente ha poi limitato tale doglianza a sole n. 2 schede, allegando fotocopia delle stesse, sub A e B dell’elenco di produzioni del 30 gennaio 2010.
Rileva il Collegio, al riguardo, che, all’esito della verificazione, è stata, in effetti, riscontrata l’esistenza di n. 3 schede, tutte attribuite alla lista 2, aventi le seguenti caratteristiche: n. 1 scheda recante un crocesegno sul simbolo della lista 2 e uno scritto illeggibile nello spazio relativo al candidato (tale scheda è quella prodotta in fotocopia dal ricorrente quale documento A dell’elenco di produzioni del 30 gennaio 2010, nonché prodotta sia in originale che in fotocopia dalla Prefettura); n. 1 scheda recante un crocesegno sul nominativo prestampato del candidato Sindaco della lista 2, nonché uno scritto illeggibile apposto immediatamente sotto il medesimo nominativo prestampato (tale scheda è quella prodotta in fotocopia dal ricorrente quale documento B dell’elenco di produzioni del 30 gennaio 2010, nonché prodotta sia in originale che in fotocopia dalla Prefettura); n. 1 scheda recante un crocesegno sul simbolo della lista 2 e una scrittura parzialmente illeggibile (che pare iniziare con “Utz”), apposta nello spazio riservato al voto di preferenza nell’ambito del riquadro relativo alla medesima lista 2 (tale scheda è stata prodotta, esclusivamente in fotocopia, dalla Prefettura).
Premesso che la successiva analisi dovrebbe a rigore concentrarsi solo sulle prime due tra le schede dianzi citate, in quanto nei motivi aggiunti il ricorrente ha limitato ad esse la propria contestazione, il Collegio ritiene, in ogni caso, che la doglianza sia priva di fondamento per tutte e tre le schede in esame.
E, difatti, la circostanza che le accomuna (il fatto, cioè, di recare una espressione illeggibile, o solo parzialmente leggibile, nello spazio dedicato al voto di preferenza) non costituisce, di per sé, un sicuro segno di riconoscimento del voto.
Sul punto è opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale in ordine alla problematica dei segni di riconoscimento del voto, le quali assumono rilievo in relazione a tutte le censure - anche ulteriori rispetto a quella ora specificamente in esame - aventi ad oggetto tale questione.
L’art. 64, comma 2, n. 2, del d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570, prevede la nullità del voto quando lo stesso presenti "scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto". Per espressa previsione normativa, quindi, la riconoscibilità del voto deve essere inoppugnabile, nel senso che l’espressione “anomala” utilizzata dall’elettore non deve trovare spiegazioni alternative, ragionevolmente prospettabili e giustificabili. Ciò equivale a dire che la semplice “eventualità” che il votante abbia inteso farsi riconoscere non è sufficiente a determinare la nullità del voto (cfr. Consiglio Stato, Sez. V, 11 maggio 2007, n. 2357; Consiglio Stato, Sez. V, 28 settembre 2005, n. 5185).
Tali assunti, chiarissimi nel loro tenore generale, hanno trovato puntuale concretizzazione nell’ampia casistica sottoposta all’attenzione della giurisprudenza, dalla quale emergono importanti precisazioni sul modo in cui devono trovare concreta applicazione. Se si guarda, infatti, ai casi esaminati, si può notare come la presenza di un segno di riconoscimento venga puntualmente ricollegata ad un elemento di oggettiva e consistente “anomalia” presente sulla scheda, come, ad esempio, nell’ipotesi in cui fu indicata dall’elettore la qualifica lavorativa del candidato, seppure corrispondente alla realtà (elemento ultroneo rispetto all’espressione del voto di preferenza: Consiglio Stato, Sez. V, 11 maggio 2007, n. 2357), nell’ipotesi in cui fu indicato un nominativo preciso e leggibile, ma non riconducibile a nessuno dei candidati delle liste e non suscettibile di diversa spiegazione (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 20 aprile 2007, n. 4195), nonché nell’ipotesi in cui fu apposta, sempre nello spazio dedicato al voto di preferenza, la scritta in stampatello maiuscolo "SI", in assenza di alcuna indicazione del voto di lista o di preferenza (cfr. Consiglio Stato, Sez. V, 28 settembre 2005, n. 5185).
Al contrario, la presenza di un segno di riconoscimento è stata esclusa a fronte di “anomalie diversamente spiegabili”, come nell’ipotesi in cui fu indicato il nominativo del candidato con scrittura capovolta (che, nel caso concreto, pareva denotare un disagio fisico o una difficoltà di scrittura) e nell’ipotesi (che è poi quella oggetto della censura ora in esame) dell’apposizione di una scrittura illeggibile nello spazio dedicato al voto di preferenza, in presenza di una chiara indicazione del voto di lista (questi ultimi due casi sono stati esaminati in T.A.R. Campania n. 4195/2007 cit.).
Un’impostazione, questa, che il Collegio condivide pienamente e che ha trovato inquadramento in Consiglio di Stato n. 5187/2005 sopra cit., ove si è affermato che “In base al principio di salvaguardia della volontà dell'elettore espresso nel primo comma, le mere anomalie del tratto, le incertezze grafiche, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati ovvero indicazioni di incerta identificazione della volontà o suscettibili di spiegazioni diverse non invalidano di per sé il voto espresso un'anomalia agevolmente spiegabile non già con la volontà di farsi riconoscere ma con le difficoltà del cittadino elettore di scrivere correttamente, come può desumersi dagli incerti caratteri grafici adoperati”.
È facile osservare come tali considerazioni si attaglino perfettamente alle circostanze in esame, ove sono presenti n. 3 schede recanti una chiara espressione del voto di lista, unitamente ad una scrittura (in toto o in parte) illeggibile, apposta nello spazio dedicato al voto di preferenza o, comunque, nel riquadro dedicato alla lista prescelta. L’esame delle schede evidenzia, altresì, come le “scritture illeggibili” non siano neppure in parte riconducibili a candidati di altre liste, né a qualsivoglia nome o concetto in qualche modo riconoscibile.
Difetta, pertanto, nella fattispecie, non soltanto il requisito della univoca volontà dell’elettore di farsi riconoscere, ma addirittura - più radicalmente - la stessa possibilità di qualificare la scrittura apposta come “segno”, con ciò intendendo un’espressione del linguaggio idonea a manifestare un messaggio, nella specie la dimostrazione del modo in cui si è votato. E, difatti, in presenza di segni così incerti, “pasticciati” e privi di caratteristiche in qualche modo oggettivabili, non si vede come il destinatario del voto potrebbe in futuro ricondurre quest’ultimo ad uno specifico elettore, a maggior ragione se si tiene conto del fatto che la “verifica esterna” delle schede è poi operata dai soli rappresentanti di lista al momento dello spoglio, in un lasso di tempo, come noto, assai breve.
Deve, infine, rilevarsi come le scritture presenti sulle schede ora in esame (specialmente su due di quelle tre) presentino andamento parzialmente tremolante ed incerto, il che suggerisce - piuttosto che un segno di riconoscimento - l’esistenza di oggettive difficoltà nell’elettore, magari perché anziano o con difficoltà motorie o, comunque, capacità di scrittura limitata di manifestare la propria volontà, che resta però univocamente espressa in relazione al voto di lista.
La censura in esame non merita, quindi, accoglimento.
3) Sostiene il ricorrente, nel solo gravame introduttivo, che vi sarebbe n. 1 scheda annullata recante, nel riquadro della lista 1, l’indicazione del nominativo del candidato “Carboni”, appartenente alla medesima lista 1, ed un crocesegno sul simbolo della lista 3.
Tale assunto non ha però trovato riscontro all’esito della verificazione, per cui la censura è infondata..
Quanto alla Sezione n. 2:
4) Sostiene il ricorrente, nel solo gravame introduttivo, che vi sarebbe n. 1 scheda, poi assegnata alla lista 2, recante, in corrispondenza del riquadro destinato alla lista 1, il nominativo di un candidato ad essa appartenente (“Cadoni”) e, nel contempo, un crocesegno sul simbolo della lista 2.
Tale assunto non ha però trovato riscontro all’esito della verificazione, per cui la censura è infondata..
5) Sostiene il ricorrente, nel solo gravame introduttivo, che vi sarebbe n. 1 scheda recante, nel riquadro dedicato alla lista 2, l'indicazione di un nominativo (“Salvatore Floris”) non corrispondente a nessun candidato della medesima lista 2.
Tale assunto non ha però trovato riscontro all’esito della verificazione, per cui la censura è infondata..
6) Sostiene il ricorrente, nel gravame introduttivo e nei motivi aggiunti, che vi sarebbe n. 1 scheda, poi attribuita alla lista 2, recante un crocesegno nel simbolo della medesima lista 2, unitamente all’indicazione, nello spazio dedicato al voto di preferenza, del nominativo “Roberta Agus”, che non corrisponderebbe a nessun candidato della lista in questione, per cui tale indicazione rappresenterebbe un segno di riconoscimento del voto.
All’esito della verificazione è stata, in effetti, rinvenuta una scheda recante le caratteristiche sopra descritte (si tratta di scheda prodotta sia in originale che in fotocopia dalla Prefettura, nonché nuovamente depositata dal ricorrente in fotocopia, quale documento C nell’elenco di produzioni effettuate il 30 gennaio 2010).
Non di meno la censura deve essere respinta.
Assume rilievo, sul punto, l’argomentazione difensiva delle parti controinteressate, esposta nella memoria prodotta in pubblica udienza, ove si osserva che il nominativo “Agus Roberta” è da ricondurre alla candidata della lista 2 “Pili Roberta” e al tal fine si produce un certificato anagrafico dal quale risulta che “Pili Roberta” (cioè la persona realmente candidata nella lista 2) è figlia di “Pili Giovanni” e “Agus Lucia”, la qual cosa può far presumere - in assenza di altri elementi che depongano in senso opposto - la volontà dell’elettore di indicare, per l’appunto, la candidata esistente, seppur attribuendole il cognome della madre (“Agus”).
Pertanto il Collegio - nel richiamare integralmente le osservazioni già svolte in relazione alla problematica del segno di riconoscimento del voto (vedi supra punto 2) - ritiene che nel caso di specie non possa ravvisarsene la presenza, in quanto esiste una valida “spiegazione alternativa”, avvalorata dal fatto notorio che, specialmente nei piccoli centri, non è infrequente identificare una persona con riferimento alla famiglia della madre, piuttosto che in relazione al ramo paterno.
7) Sostiene il ricorrente, con il solo gravame introduttivo, che vi sarebbe n. 1 scheda, poi assegnata alla lista 2, recante un segno di riconoscimento, costituito dall’indicazione, nello spazio riservato al voto di preferenza, del nominativo di un soggetto in realtà non candidato (“Salvatore Pusceddu”).
Tale assunto non ha però trovato riscontro all’esito della verificazione. E, difatti, una scheda recante la preferenza per tale “Pusceddu Salvatore” è stata rinvenuta, semmai, nell’ambito della Sezione n. 1 e in relazione alla censura dedotta sub 10), sulla quale si tornerà più avanti.
Quanto alla Sezione n. 1:
8) Per l’esame della censura dedotta sub 8) nel ricorso, trattata al medesimo punto nell’ordinanza istruttoria che ha disposto la verificazione, si rinvia alla parte conclusiva della trattazione.
9) Sostiene il ricorrente, nel gravame introduttivo, che vi sarebbero n. 5 schede, tutte assegnate alla lista 2, recanti un crocesegno sul simbolo della medesima lista 2, nonché il nominativo del candidato prescelto appartenente alla stessa lista e, infine, una “x" a fianco del candidato votato e nello spazio dedicato ad esprimere la preferenza, possibile segno di riconoscimento,.
Con i motivi aggiunti il ricorrente ha poi limitato la descritta censura ad una sola scheda e ha precisato che la stessa reca il nominativo del candidato “Gianni Pusceddu” (appartenente alla lista 2), unitamente ad un crocesegno apposto all’interno del riquadro della medesima lista ma non sopra il relativo simbolo, il che costituirebbe segno di riconoscimento.
All’esito della verificazione è stata, in effetti, individuata n. 1 scheda che reca, unitamente al voto di preferenza per “Gianni Pusceddu”, un crocesegno apposto, anziché sul simbolo di tale lista, in posizione ravvicinata rispetto al nominativo prestampato del candidato Sindaco (tale scheda è stata prodotta dalla Prefettura, sia in originale che in fotocopia, ed è stata poi nuovamente depositata in fotocopia dal ricorrente, quale documento F dell’elenco di produzioni del 30 gennaio 2010).
Tale circostanza non è, tuttavia, sufficiente a configurare un segno di riconoscimento, non essendo affatto infrequente che l’elettore esprima la preferenza di lista mediante crocesegno apposto al di fuori del simbolo della lista, purché nell’ambito del riquadro della stessa, come avvenuto nel caso di specie; al riguardo si richiamano integralmente le osservazioni svolte ed i precedenti giurisprudenziali citati in relazione al precedente punto 2.
La censura in esame deve essere, quindi, respinta.
10) Sostiene il ricorrente, nel gravame introduttivo e nei motivi aggiunti, che vi sarebbe n. 1 scheda, poi attribuita alla lista 2, recante - nel riquadro dedicato alla medesima lista - il nominativo di un candidato in realtà inesistente (“Salvatore Pusceddu”).
Tale circostanza ha trovato conferma a seguito della verificazione, posto che una scheda avente le descritte caratteristiche è stata prodotta dalla Prefettura (sia in originale che in fotocopia) ed è stata poi nuovamente depositata in fotocopia dal ricorrente (quale documento G dell’elenco di produzioni del 30 gennaio 2010).
Ciò conduce a condividere, seppure in relazione a tale limitato aspetto, le tesi di parte ricorrente, posto che la presenza di un nominativo inesistente rappresenta un segno di riconoscimento (cfr. supra al punto 2). Né convince, sul punto, la tesi difensiva delle controparti, contenuta nella memoria depositata in udienza, laddove ritengono che l’indicazione di “Salvatore Pusceddu” deriverebbe da un mero errore materiale riconoscibile, esistendo nella lista 2 un candidato a nome “Pusceddu Gianfranco”, fratello di “Pusceddu Salvatore”, come da certificazione anagrafica depositata in udienza. E, difatti, la mera esistenza di un rapporto di pur stretta parentela tra la persona indicata dall’elettore (ma non candidata) e altra persona effettivamente candidata non consente - specie in relazione a cognomi diffusi come quello in esame - di “reintepretare” la volontà dell’elettore con sufficiente grado di certezza, per cui l’espressione utilizzata non può che essere qualificata alla stregua di un segno di riconoscimento.
11) Sostiene il ricorrente, nel solo gravame introduttivo, che vi sarebbero n. 3 schede, poi assegnate alla lista 2, recanti nel riquadro dedicato alla medesima lista 2 il crocesegno sul relativo simbolo, senza l'indicazione di nessun voto di preferenza, e nello spazio destinato al nominativo del candidato consigliere una "x".
Tale assunto non ha però trovato riscontro all’esito della verificazione, per cui la censura è infondata.
12) Sostiene il ricorrente, nel gravame introduttivo, che vi sarebbe n. 1 scheda, poi attribuita alla lista 2, recante una "stella ad otto punte" sul simbolo della medesima lista 2, il che costituirebbe segno di riconoscimento.
Con i motivi aggiunti, il ricorrente ha esteso la medesima censura anche ad altra scheda attribuita alla lista 2, che presenterebbe le medesime caratteristiche sopra descritte.
All’esito della verificazione sono state, in effetti, rinvenute due schede riconducibili a quanto sopra esposto. Si tratta della scheda con voto di preferenza attribuito a “Salvatore Sanna” (prodotta in fotocopia dalla Prefettura e poi nuovamente depositata in fotocopia dal ricorrente quale documento H dell’elenco di produzioni del 30 gennaio 2010), nonché della scheda recante voto di preferenza per “Pusceddu Gianni”, nella quale, peraltro, il crocesegno non è stato apposto sul simbolo della lista, ma pur sempre all’interno del riquadro ad essa dedicato (scheda prodotta sia in fotocopia che in originale dalla Prefettura e poi nuovamente depositata in fotocopia dal ricorrente, quale documento I dell’elenco di produzioni del 30 gennaio 2010).
Il Collegio reputa, comunque, infondata la censura in esame.
Nel richiamare ancora una volta le osservazioni di cui al precedente punto 2), rileva, infatti, come le due schede in esame rechino un normale crocesegno, seppur con tratto “ripassato più volte” da parte dell’elettore, il che non è certo sufficiente a configurare l’esistenza di un segno di riconoscimento. Si tratta, piuttosto, di una normale espressione della volontà di indicare la lista prescelta, ulteriormente confermata dall’espressione del voto di preferenza per un candidato effettivamente esistente nell’ambito della stessa.
Ciò posto, resterebbe da esaminare la censura dedotta sub 8) nel ricorso, poi ribadita e ampliata nei motivi aggiunti, con cui il ricorrente sostiene che vi sarebbero n. 2 schede, poi assegnate alla lista 2, recanti un segno di riconoscimento del voto, rappresentato da un pallino avente dimensioni superiori a quelle di un normale segno di punteggiatura, notevolmente marcato, apposto tra il cognome e il nome del candidato indicato ai fini della preferenza.
All’esito della verificazione sono state, in effetti, rinvenute due schede recanti, oltre ad un regolare crocesegno sul simbolo della lista 2, un segno grafico a forma di punto tra il cognome ed il nome del candidato prescelto (“Farci Renato” in un caso e “Utzeri Roberto” nell’altro: trattasi di schede prodotte in fotocopia dalla Prefettura e poi nuovamente depositate, sempre in fotocopia, dal ricorrente quali documenti D e E nell’elenco di produzioni del 30 gennaio 2010).
Rileva, tuttavia, il Collegio come l’analisi fin qui svolta consenta di ritenere irrilevante la relativa censura (la quale, peraltro, ha ad oggetto un’ipotesi oggettivamente “al limite” tra la normale espressione del voto e la presenza di un segno di riconoscimento).
E, difatti, il suo eventuale accoglimento comporterebbe l’annullamento di n. 2 voti, i quali - sommati all’unico altro voto suscettibile di annullamento per le ragioni già esaminate sub 10 (vedi supra) - porterebbero a 3 il numero di voti complessivamente annullati, il che non consentirebbe al ricorrente sig. Dessì di colmare il divario di n. 6 voti che lo divide dal sig. Sanna, vincitore delle elezioni.
Per quanto premesso il ricorso è infondato e deve essere, quindi, respinto.
La dimostrata infondatezza del ricorso principale comporta l’improcedibilità dei gravami incidentali proposti dai controinteressati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Le spese relative alla verificazione devono essere poste ugualmente a carico del ricorrente e sono liquidate - tenendo conto delle ore di lavoro prestate dal personale della Prefettura e dei compensi previsti per lavoro straordinario - nella misura complessiva di euro 652,36, (seicentocinquantadue/36), di cui euro 265,10 (duecentosessantacinque/10) spettanti alla dott.ssa Maria Paola Pani, euro 169,00 (centosessantanove/00) spettanti al sig. Antonio Carboni, euro 145,60 (centoquarantacinque/60) spettanti alla sig.ra Anna Franca Muscas, nonché euro 72,66 (settantadue/66) spettanti alla sig.ra Giovannina Lai.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso in epigrafe.
Dichiara improcedibili i ricorsi incidentali proposti da Sanna Salvatore, Massa Andrea e Gagliardo Giuseppe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti del Comune resistente e dei tre controinteressati resistenti, nella misura di euro 1500,00 (millecinquecento/00) - oltre ad accessori di legge - per ciascuna delle parti interessate.
Condanna, altresì, il ricorrente al pagamento dei compensi spettanti ai funzionari della Prefettura di Cagliari che hanno curato la verificazione, nei termini indicati in motivazione
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente
Francesco Scano, Consigliere
Antonio Plaisant, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/02/2010
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