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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 22 febbraio 2010 n. 446
M. Nicolosi Pres. L.A.O. Spiezia Est.
Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da:
- Soc. Blue Rest Hotel & Nursing Home S.r.l. (Avv.ti G.F. Cartei, M.P. Chiti,
V. Chierroni, I. Marrone) contro il Comune di Rosignano Marittimo
(Avv. C. Narese) - Soc. Blue Rest Hotel & Nursing Home S.r.l. (Avv.ti V. Chierroni, I. Marrone) contro il Comune di Rosignano Marittimo (Avv. C. Narese)


1. Autorizzazione e concessione – Autorizzazione alberghiera - Mutamento dell’attività della struttura ricettiva dalla categoria turistico-alberghiera a quella socio-assistenziale – Fattispecie

 

2. Autorizzazione e concessione – Autorizzazione alberghiera - Mutamento dell’attività della struttura ricettiva dalla categoria turistico-alberghiera a quella socio-assistenziale – Provvedimenti interdittivi – Comunicazione di avvio del procedimento – Non è richiesta

1. La presenza di due infermiere nel personale dipendente della società che gestisce un albergo nonché l’allestimento di un locale per uso infermeria, ove sono custoditi medicinali delle terapie degli stessi ospiti dell’albergo, costituiscono elementi oggettivi e concreti che provano l’avvenuto mutamento dell’attività della struttura ricettiva dalla categoria turistico-alberghiera a quella socio-assistenziale e ciò, quindi, con una portata ben al di là di una semplice scelta imprenditoriale per reperire nuovi flussi turistici in periodi di bassa stagione turistica. Pertanto il descritto contesto ambientale da un lato, è sufficiente a concretizzare una situazione di abuso dell’autorizzazione alberghiera mentre, dall’altro, corrisponde all’esercizio senza titolo di una struttura di ospitalità per anziani la cui tipologia all’epoca era disciplinata dalla legge Reg. Toscana n. 28/1980.

 

2. In relazione all’abuso dell’autorizzazione alberghiera ed all’esercizio senza titolo di una struttura di ospitalità per anziani non sussiste la violazione dell’art. 7 della legge 241/1990 per mancato avviso di avvio del procedimento. Difatti nel caso di specie, sussistevano adeguate ragioni di urgenza per l’adozione immediata dei provvedimenti interdettivi dall’attività abusivamente esercitata con riguardo sia al denunciato smaltimento dei medicinali in contrasto con le prescrizioni (penalmente sanzionate) dettate dal D. lgs. N. 22/1997 sia alla presenza di ospiti invalidi al 100% in una struttura non corrispondente ai richiesti requisiti di sicurezza ed igiene in quanto autorizzata per l’attività alberghiera e non socio-assistenziale. Infine nel caso di specie il suddetto vizio non comporterebbe comunque, l’annullabilità delle ordinanze impugnate in quanto (ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990) il Comune in giudizio ha dimostrato (vedi rapporti delle ispezioni presso l’Hotel) che nella struttura alberghiera veniva svolta senza titolo attività ricettiva di altra natura, di cui occorreva, quindi, ordinare la cessazione.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sui seguenti ricorsi riuniti: Sul ricorso numero di registro generale 2238 del 1997, proposto da: Soc. Blue Rest Hotel & Nursing Home S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Gian Franco Cartei, Mario Pilade Chiti, Vittorio Chierroni, Ivan Marrone, con domicilio eletto presso Studio Legale Lessona in Firenze, via dei Rondinelli N. 2;

contro



Comune di Rosignano Marittimo, rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Narese, con domicilio eletto presso Calogero Narese in Firenze, via dell'Oriuolo N. 20; Azienda U.S.L. N. 6 Livorno;

Sul ricorso numero di registro generale 3938 del 1997, proposto da: Soc. Blue Rest Hotel & Nursing Home S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Chierroni, Ivan Marrone, con domicilio eletto presso Studio Legale Lessona in Firenze, via dei Rondinelli N. 2;

contro



Comune di Rosignano Marittimo, rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Narese, con domicilio eletto presso Calogero Narese in Firenze, via dell'Oriuolo N. 20; Azienda U.S.L. N. 6 Livorno;

Sul ricorso numero di registro generale 712 del 1998, proposto da: Soc. Blue Rest Hotel & Nursing Home S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Chierroni, Ivan Marrone, con domicilio eletto presso Studio Legale Lessona in Firenze, via dei Rondinelli N. 2;

contro



Comune di Rosignano Marittimo, rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Narese, con domicilio eletto presso Calogero Narese in Firenze, via dell'Oriuolo N. 20; Azienda U.S.L. N. 6 Livorno;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



quanto al ricorso n. 2238 del 1997:
dell'ordinanza sindacale n. 74 del 22 aprile 1997, nonché della nota relativa alla notizia di reato trasmessa all'Amministrazione Comunale di Rosignano in data 17 aprile 1997, a seguito di ispezione effettuata dal Nucleo operativo e radio-mobile del Comando Carabinieri, Compagnia di Cecina, nonché, in parte qua,dell'ordinanza n. 83 del 30 aprile 1997.
quanto al ricorso n. 3938 del 1997:

previa sospensione dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Rosignano Marittimo n. 249 del 26 settembre 1997 con la quale è stata ingiunta nei confronti del ricorrente la cessazione dell'attività di residenza per anziani esercitata presso l'Albergo "tre Palme" di Castiglioncello con contestuale chiusura dei locali a partire dalla scadenza del termine di 90 giorni stabilito per il trasferimento degli ospiti con revoca della licenza n, 4995/97 rilasciata al ricorrente per l'esercizio di albergo: nonché degli atti alla stessa comunque presupposti, connessi e conseguenziali..



quanto al ricorso n. 712 del 1998:
del provvedimento del Dirigente del Settore Programmazione Economica del Comune di Rosignano Marittimo n. 184 del 30 dicembre 1997 con il quale sono state revocate la autorizzazione amministrativa n. 4995 del 28 giugno 1997 e l'autorizzazione igienico-sanitaria n. 797 del 11 aprile 1997 rilasciate alla Società ricorrente per l'attività ricettivo-alberghiera denominata "tre Palme"ubicata in Castiglioncello, via Aurelia n. 438;
dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Rosignano Marittimo n. 28 del 19 gennaio 1998 con la quale è stato disposto il trasferimento delle persone alloggiate presso l'albergo "tre Palme" entro il termine di quattro giorni dalla notifica dell'atto, pena l'esecuzione d'ufficio..

Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in ciascuno dei tre giudizi del Comune di Rosignano Marittimo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti delle tre cause in epigrafe;
Designato relatore per tutti e tre i ricorsi nell'udienza pubblica del giorno 11/12/2008 il dott. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO



1. Con nota 17 aprile 1997 il nucleo operativo del Comando dei Carabinieri (Compagnia di Cecina) comunicava al Comune di Rosignano Marittimo (Livorno) che a seguito di una ispezione effettuata presso l’albergo “Tre Palme”, (sito in Loc. Caletta di, Castinglioncello comune di Rosignano Marittimo via Aurelia n. 438, e gestito della soc. Blue Rest Hotel e Nursing Home s.r.l.), avevano constatato che di fatto la struttura alberghiera era adibita “ad attività di residenza per anziani si autosufficienti che non”, avendovi rilevato la presenza di 17 ospiti anziani di cui 4 invalidi al 100% nonché di un locale adibito ad ambulatorio medico ed avendo trovato altresì “diari medici assistenziali”.
2. A seguito di tale rapporto quindi, il Comune di Rosignano Marittimo, dapprima, con ordinanza sindacale 22 aprile 1997 n. 74 dispose il trasferimento degli ospiti della struttura entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza stessa, nonché (contestualmente) la successiva sospensione per 30 giorni dell’autorizzazione per l’attività alberghiera, gestita dal sig. Franchi Devi (in qualità di legale rappresentante della società sopraindicata Blue Rest Hotel); di poi peraltro il comune, preso atto di una pronuncia cautelare TAR Toscana su analoga fattispecie, sospese gli effetti dell’ordinanza n. 74 citata con riguardo all’ordine di allontanamento degli ospiti autosufficienti fino alla definizione della questione nel merito, mentre per gli anziani non autosufficienti prorogò di altri 30 giorni il termine per lo sgombero della struttura al fine di consentirne una adeguata nuova sistemazione presso strutture sanitarie oppure il rientro presso il proprio nucleo familiare.
1.1. Con ricorso notificato nel giugno 1997 la Soc. Blue Rest Hotel srl, con sede a Rosignano Marittimo, ha chiesto l’annullamento previa sospensione di entrambe le ordinanze, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere (sotto molteplici profili) con quattro articolati motivi.
Si è costituito in giudizio il Comune di Rosignano Marittimo nel luglio 1997 , chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza cautelare 10 luglio 1997 n. 380 questa Sezione respinge l’istanza di sospensione delle ordinanze nn. 74 e 83 dell’aprile 1997.
Nel dicembre 2007 si costituì in giudizio (con apposito mandato difensivo) per il ricorrente l’Avv.to Francesca Iacoponi (del foro di Livorno), che presento istanza per la rapida definizione della causa.
1.2.Nelle more del giudizio, peraltro, il Comuni di Rosignano (a seguito di un’ulteriore ispezione compiuta il 18 agosto 1997 da Carabinieri ed Azienda USL – 6 di Livorno) con ordinanza sindacale 26 settembre 1997 n. 249 ingiunse di nuovo al sig. Devi (in qualità di legale rappresentante della Blue Rest Hotel srl) la cessazione dell’attività di residenza per anziani non autosufficienti di fatto esercitata presso la struttura alberghiera Tre Palme, concedendo un termine di 90 giorni per il trasferimento altrove di ogni ospite, e disponendo altresì (decorso tale periodo) la chiusura dei locali e la revoca della licenza n. 4995 rilasciata nel 1997 al sig. Devi per l’attività alberghiera (con somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati).
Avverso tale nuova ordinanza il sig. Franchi Devi ha proposto il ricorso R.G. 3938/1997 chiedendone l’annullamento previa sospensione, per i seguenti articolati motivi:
1) Violazione della legge Regionale Toscana 16 aprile 1980 n. 28 artt. 2-5 e 6, R.D. 18 giugno 1931 n. 773 artt. 10 e 86, R.D. 6 maggio 1940 n. 635 artt. 167 e 174 e legge n. 241/1990 art. 3, nonché eccesso di potere per travisamento di fatto, carenza di istruttoria e di motivazione, difetto dei presupposti.
Erroneamente l’ordinanza impugnata presupponeva che nell’albergo Tre Palme si svolgeva attività di residenza assistita per anziani non autosufficienti, mentre i 22 invalidi civili ivi ospitati erano, invece, autosufficienti e non necessitavano di cure continuative.
2) Violazione del R.D. n. 773/1931 art. 10 e dei principi di cui agli artt. 2-13-16-23 e 32 Costituzione, nonché eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, difetto di presupposti, illogicità ed inesigibilità dell’ordine.
L’ordinanza non avrebbe dovuto imporre il trasferimento degli ospiti della struttura alberghiera a carico del ricorrente, bensì a carico dell’Azienda USL 6 oppure degli ospiti medesimi.
3) Violazione della legge n. 241/1990 artt. 3-7 e 8, nonché eccesso di potere per violazione del procedimento, carenza di istruttoria e di motivazione.
Sarebbero mancate le ragioni di urgenza idonee a giustificare il mancato avviso di avvio del procedimento che avrebbe consentito, invece, al ricorrente di fornire congrui chiarimenti.
1.2.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Rosignano Marittimo che, con puntuali controdeduzioni, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza cautelare 12 dicembre 1997 n. 606 questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione, parimenti il Consiglio di Stato con ordinanza 278/1998 ha respinto l’appello in sede cautelare.
In data 20-12-1997 si è costituita in giudizio il nuovo difensore della ricorrente Avv. Francesca Iacoponi di Livorno, depositando istanza di prelievo.
1.3. Successivamente, con ordinanza 30 dicembre 1997 n. 184, il dirigente del Settore programmazione Economica del Comune di Rosignano revocò l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività alberghiera 28-6-1997 n. 4995, nonché l’autorizzazione igienico-sanitaria n. 797 del 11 aprile 1997 rilasciata alla società ricorrente per l’attività alberghiera svolta nell’albergo Tre Palme; inoltre con ordinanza 19 gennaio 1998 n. 28 il Sindaco di Rosignano Marittimo dispose il trasferimento degli ospiti alloggiati nell’albergo entro giorni 30 dalla notifica della stessa ordinanza, prevedendone – ove necessario – anche l’esecuzione d’ufficio.
Tali provvedimenti sono stati impugnati dalla società gestore dell’albergo con ricorso R.G. n. 712/1998 notificato il 21 febbraio 1998, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1) Illogicità derivata, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti e violazione giusto procedimento.
La revoca delle autorizzazioni e l’ordine di trasferimento troverebbero il loro illegittimo presupposto nella precedente ordinanza sindacale n. 249/1997 (impugnata con R.G. 3938/1997).
2) Violazione della legge n. 241/19990 artt. 3-9 e 10, nonché eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, carenza di motivazione e di istruttoria.
Illegittimamente il Comune resistente non avrebbe preso in considerazione la motivata istanza del 22 dicembre 1997 con cui la ricorrente società aveva chiesto un differimento del termine per la chiusura dell’Hotel Tre Palme fissato nell’ordinanza n. 249/1997.
1.3.1. Nel giugno 1998 si è costituito il Comune di Rosignano Mar.mo chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 10 dicembre 2007 si è costituita in giudizio l’Avv.to Francesca Iacoponi di Livorno, nuovo difensore della ricorrente, depositando istanza di prelievo anche del ricorso R.G. 712/1998.
1.4. Con nota 18 dicembre 2007 l’Avv.to Iacoponi comunicava a questo TAR Toscana di rinunciare ai mandati difensivi relativi ai tre ricorsi in epigrafe in corrispondenza alla volontà di revoca dei medesimi mandati espressa dalla società ricorrente con nota 14 dicembre 2007.
Con atto notificato alla controparte il 26 aprile 2008 si sono costituiti in ciascuno dei tre giudizi in epigrafe gli Avv.ti Vittorio Chierroni ed Ivan Marrone, che hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi, nonché la condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente dai provvedimenti impugnati.
Con nota depositata il 1 dicembre 2008, in ciascuno dei tre ricorsi, i difensori della ricorrente hanno rinunciato alla domanda di risarcimento (depositata il 19 maggio 2008), facendo riserva di richiederli in seguito con sperato giudizio.
1.5. Con memoria unica per tutti e tre i ricorsi il Comune di Rosignano, nel nov. 2008, ha preliminarmente eccepito la sopravvenuta carenza della parte ricorrente alla decisione dei tre ricorsi nel merito perché le ordinanze impugnate con il primo ricorso sarebbero state superate da quelle successive, che poi (anche se impugnate con il secondo e terzo ricorso) sarebbero state eseguite, prestando evidente acquiescenza; né la persistenza dell’interesse a ricorrere deriverebbe dalla domanda di risarcimento del danno che, invece, in carenza degli elementi essenziali quali l’indicazione dei fatti costitutivi del danno e la sua quantificazione, sarebbe affetta da nullità; nel merito, poi, il Comune ha insistito, in via subordinata, per l’infondatezza delle domande di annullamento e di risarcimento, contestando altresì l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Alla pubblica udienza del 11 dicembre 2008, chiamati tutti e tre i ricorsi in epigrafe ed uditi i difensori presenti per le parti (come da verbale), i medesimi sono passati in decisione.
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto va preliminarmente disposta la riunione dei tre ricorsi in epigrafe per evidente connessione soggettiva ed oggettiva, al fine di deciderli congiuntamente.
Sempre in via pregiudiziale, inoltre, va respinta l’eccezione di improcedibilità dei tre ricorsi per sopravvenuta carenza d’interesse sollevata dal Comune resistente nella memoria (unica) depositata nell’imminenza della trattazione delle cause nel merito: infatti la richiamata circostanza che nel febbraio 1998 la struttura Hotel Tre Palme era ormai “chiusa e disabitata” risulta irrilevante ai fini della verifica della persistenza dell’interesse della società ricorrente alla decisione delle cause, in quanto, da un lato, la cessazione dell’attività corrisponde all’ottemperanza alle stesse ordinanze del Comune di Rosignano (che non sono state sospese in sede cautelare), mentre dall’altro, la ricorrente ha certamente interesse allo scrutinio giurisdizionale della legittimità o meno degli impugnati provvedimenti ai fini di un eventuale successiva domanda per danni per la cui risarcibilità ha fatto espressa riserva di instaurare separati giudizi (con apposito atto depositato nel dicembre 2008) in ciascuna dei tre ricorsi in epigrafe.

2.1. Nel merito, peraltro, i tre ricorsi in epigrafe sono infondati.
Al fine di una migliore comprensione della controversia giova precisare che la vicenda trae origine da un rapporto trasmesso al Comune di Rosignano Marittimo dal Nucleo operativo dei Carabinieri di Cecina a seguito di un’ispezione effettuata il 18 marzo 1997, presso l’Hotel Tre Palme di Castiglioncello (Via Aurelia n. 438) in cui era emerso che presso la struttura erano alloggiati “17 ospiti anziani”, di cui 4 riconosciuti invalidi al 100%, che vi erano custoditi “diari medico-assistenziali corredati da schede farmacologiche ed altri atti inerenti gli anziani assistiti” e che era stato allestito un ambulatorio medico nel quale tra i rifiuti erano stati rinvenuti medicinali che (in contrasto con la disciplina dei rifiuti ospedalieri stabilità dal Decreto L.vo n. 22/1997) venivano abusivamente smaltiti insieme ai rifiuti solidi urbani.
Pertanto, alla luce di tale accertamento ispettivo, il Comune aveva adottato le ordinanze n. 74 e 83 dell’aprile 1997 con cui, configurando l’esercizio di fatto di una residenza per anziani, disponeva da prima la interruzione per 30 giorni di ogni attività e di poi (con parziale modifica) la “sospensione” (fino alla decisione di merito del TAR Toscana su analoga fattispecie) dell’ordinanza n. 74/1997 con riguardo agli ospiti autosufficienti, non ché la proroga di ulteriori 30 giorni del termine già fissato per il trasferimento altrove dei 4 anziani invalidi al 100%.
2.1.1. Le caratteristiche dll’attività svolta nell’Hotel Tre Palme venivano di nuovo verificate dall’ispezione compiuta il 18 agosto 1997 dal Comando Carabinieri NAS di Livorno, coordinato da personale dell’Az. USL n. 6 di Livorno, i quali rilevavano che dei 38 ospiti alloggiati 22 erano soggetti dichiarati invalidi nella misura tra l’85% ed il 100%, che era funzionante un locale infermeria ambulatorio presso il quale erano conservati medicinali e schede sanitarie per ciascun ospite e che tra i dipendenti erano compresi due infermiere.
All’acquisizione di tali notizie faceva seguito l’ordinanza sindacale 23 settembre 1997 n. 249 (impugnata con il secondo ricorso in epigrafe) che ordinava alla società ricorrente la “cessazione dell’attività di residenza per anziani di fatto esercitata presso la struttura ricettiva denominata Tre Palme” concedendo un periodo di 90 giorni per “liberare la struttura ricettiva di ogni ospite alloggiato”.
2.2. Alla luce dei dati emersi da entrambe le ispezioni (e con particolare riguardo alla nota Az. USL 6 Livorno 29.8.1997 trasmessa al Comune resistente) il Collegio ritiene che effettivamente, nel periodo considerato dall’amministrazione, l’attività svolta presso l’Hotel Tre Palme risultava molto più assimilabile a quella di un centro residenziale per anziani che non all’attività di ricezione alberghiera regolarmente autorizzata con licenza n. 4995 del 1997.
Sul punto appare insufficiente e tautologica l’argomentazione della ricorrente (vedi primo motivo dei primi due ricorsi e terzo motivo del secondo ricorso in epigrafe) che fa riferimento ad una scelta imprenditoriale volta a rastrellare una clientela “principalmente anziana” che ha piacere di soggiornare per periodi più o meno lunghi in una zona di mare, usufruendo del confort della sistemazione alberghiera.
In fatti la presenza di due infermiere nel personale dipendente della società che gestisce l’albergo non ché l’allestimento di un locale per uso infermeria, ove sono custoditi medicinali delle terapie degli stessi ospiti dell’albergo, costituiscono elementi oggettivi e concreti che provano l’avvenuto mutamento dell’attività della struttura ricettiva dalla categoria turistico-alberghiera a quella socio-assistenziale e ciò, quindi, con una portata ben al di là di una semplice scelta imprenditoriale per reperire nuovi flussi turistici in periodi di bassa stagione turistica.
Pertanto il descritto contesto ambientale da un lato, è sufficiente a concretizzare una situazione di abuso dell’autorizzazione alberghiera mentre, dall’altro, corrisponde all’esercizio senza titolo di una struttura di ospitalità per anziani la cui tipologia all’epoca era disciplinata dalla legge Reg. Toscana n. 28/1980.
Risultano quindi, infondate le censure di violazione della suddetta legge Reg. Toscana n. 28/1980, del R.D. 773/1931 artt. 10 e 86, del R.D. n. 635/1940 artt. 167 e 174, nonché di eccesso di potere sotto più profili dedotte nel primo motivo dei primi due ricorsi.
2.2.1. Né tanto meno giova alla ricorrente eccepire la carente legittimazione passiva circa l’ordine di trasferimento altrove degli ospiti: è evidente, infatti che, una volta accertato l’esercizio di una attività di residenza per anziani anziché turistico alberghiera, occorreva eliminare la situazione di abuso; in conseguenza alla società ricorrente non era più consentito offrire una prestazione (decorso un periodo di tempo per le nuove sistemazione degli alloggiati) per la quale non aveva le prescritte autorizzazioni igienico sanitarie richieste della normativa regionale.
Sono pertanto infondate le censure di violazione dei principi costituzionale e delle leggi, nonché di eccesso di potere formulate nel secondo articolato motivo dei primi due ricorsi.
2.2.2. Né tanto meno sussiste la violazione dell’art. 7 della legge 241/1990 per mancato avviso di avvio del procedimento (dedotta con il motivo quarto del primo ricorso e con il terzo del secondo): infatti, nel caso di specie, sussistevano adeguate ragioni di urgenza per l’adozione immediata dei provvedimenti interdettivi dall’attività abusivamente esercitata con riguardo sia (quanto all’ord. 714/1997) al denunciato smaltimento dei medicinali in contrasto con le prescrizioni (penalmente sanzionate) dettate dal D. lgs. N. 22/1997 sia alla presenta di ospiti invalidi al 100% in una struttura non corrispondente ai richiesti requisiti di sicurezza ed igiene in quanto autorizzata per l’attività alberghiera e non socio-assistenziale.
Infine nel caso di specie il suddetto vizio non comporterebbe comunque, l’annullabilità delle ordinanze impugnate in quanto (ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990) il Comune in giudizio ha dimostrato (vedi rapporti delle ispezioni presso l’Hotel Tre Palme) che nella struttura alberghiera veniva svolta senza titolo attività ricettiva di altra natura, di cui occorreva, quindi, ordinare la cessazione.
Tra l’altro, per evidenti ragioni di tutela della posizione degli stesse alloggiati, in effetti la stessa ordinanza di cessazione dell’attività ricettiva non ha avuto efficacia immediata, consentendo in via di fatto alla società ricorrente di usufruire di un periodo di 60 giorni (più proroghe) in un caso e di 90 giorni nell’altro per chiarire al Comune che si sarebbe trattato solo di un particolare tipo di clientela, che gradiva soggiornare in albergo.
2.2.3. Quanto, poi, all’ord. 249/1997 il Comune (a differenza di quando deduce la ricorrente nell’ultimo motivo del secondo ricorso in epigrafe) spiega che, successivamente all’ord. 83/1997 (con cui era stata consentita la permanenza all’hotel di ospiti anziani ma autosufficienti) il nucleo NAS dei Carabinieri aveva rilevato nell’agosto 1997 di nuovo la presenza presso l’hotel di 22 persone dichiarate invalidi civili nella misura tra l’85% ed il 100% nonché (come si è già detto ) l’allestimento di un’infermeria (con custodia di schede sanitarie) che mal si conciliavano con l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività turistico-alberghiera.
Pertanto risultavano infondate anche le censure di violazione degli artt. 3 e 8 legge 242/1990 e di eccesso di potere sotto più profili, dedotte con il terzo motivo ed ultimo motivo del secondo ricorso in epigrafe.

2.3. Con il ricorso in epigrafe (RG. 712/1998) la società ricorrente ha impugnato il provvedimento dirigenziale 30 dicembre 1997 n. 184 con cui il Comune ha revocato l’autorizzazione amministrativa 28.6.1997 n. 4995 e quella igienico sanitaria 11.4.1997 n. 797 rilasciate a suo favore per la gestione dell’Hotel Tre Palme, nonché l’ordinanza sindacale 19.1.1998 n. 28 con cui è stato ordinato ai familiari degli ospiti ivi ancora alloggiati di sgombrare entro 4 giorni.
I due provvedimenti, però, appaiono immuni dai vizi di violazione di legge ed eccesso di potere dedotti nei due articolati motivi di impugnazione.
Infatti, premesso che i suddetti provvedimenti (come rileva la stessa ricorrente) trovano il loro unico presupposto nella correlata ordinanza sindacale 26 settembre 1997 n. 249, ne deriva - in primo luogo - l’insussistenza della dedotta illegittimità derivata, atteso che la suddetta ordinanza è risultata immune dalle censure formulate con il secondo dei ricorsi all’esame-.
2.3.1. Né appaiono fondate le censure di violazione del giusto procedimento ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, dedotte con il secondo ed ultimo motivo con riferimento alla mancata indicazione nei provvedimenti impugnati della memoria del 22 dicembre 1997 presentata dalla ricorrente per chiedere una proroga del termine per la chiusura della struttura (imposto nella ordinanza 26.9.1997 n. 249).
Invero, come si è già detto sopra, la revoca delle autorizzazioni per l’attività alberghiera si fondava sul presupposto abuso del titolo autorizzatorio ormai ben individuato nelle precedenti ordinanze sindacali, oggetto del contenzioso all’esame, mentre, per altro verso, la stessa ricorrente precisa nel ricorso che tale proroga era stata motivata con l’opportunità di aspettare l’esito dell’appello cautelare con riguardo alla sospensione dell’ord. 249/1997 nonché con la prospettata ipotesi di un progetto di trasformare l’Hotel Tre Palme in “residenza per anziani”; conseguentemente per la caratteristica pratica di tali argomentazioni , la omessa considerazione della motivazione risultava ininfluente ai fini del rispetto delle regole del giusto procedimento e comunque la disposta revoca, in quanto atto vincolato, non sarebbe annullabile per tale vizio procedimentale in applicazione dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990-
2.3.2. Infine, poiché la revoca dell’autorizzazione alberghiera risulta immune dai vizi dedotti, appare infondata anche la censura di illegittimità derivata formulata con riguardo all’ordine sindacale di sgombero n. 28 del 19.1.1998; sul punto, peraltro, va ricordato che l’ordinanza 26 settembre 1997 n. 249 aveva già concesso 90 giorni alla ricorrente per la cessazione dell’attività ricettiva e ciò al fine di contemperare l’interesse pubblico (alla rimozione della scorretta utilizzazione dell’autorizzazione alberghiera) con l’esigenza degli ospiti anziani alloggiati presso la struttura in questione di trovare una nuova sistemazione presso strutture sanitarie residenziali oppure nell’ambito del proprio nucleo familiare.
3. Si prende atto che a ricorrente con apposito documento ha rinunciato in ciascuna causa alla domanda di risarcimento dei danni presentata in corso di giudizio.
4. Concludendo, quindi, preliminarmente disposta la riunione dei tre ricorsi in epigrafe e respinte le eccezioni di improcedibilità dei medesimi, nel merito i medesimi ricorsi sono respinti.
Gli oneri di lite sono compensati tra le parti per giusti motivi quanto al primo ricorso, mentre per il secondo ed il terzo seguono la soccombenza liquidati in euro 3.000,00 oltre gli accessori di legge, sono posti a carico della parte ricorrente che li verserà al Comune di Rosignano Marittimo; nulla è dovuto alle altre parti non costituite per nessuno dei tre ricorsi.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione seconda, previa riunione dei tre ricorsi in epigrafe, nel merito li respinge tutti e tre, dando atto che la ricorrente ha rinunciato alla domanda di risarcimento del danno, con riserva di ogni futura azione.
Pone gli oneri di lite relativi al secondo e terzo ricorso in epigrafe (RG 3938/1997 e RG 712/1998), liquidati in euro 3.000,00 oltre gli accessori di legge, a carico della parte ricorrente che li verserà al Comune di Rosignano Marittimo; li compensa tra le parti costituite quanto al primo ricorso (RG 2238/1997); nulla per le altre parti non costituite, dando atto che la ricorrente ha rinunciato alla domanda di risarcimento del danno, con riserva di ogni futura azione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11/12/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/02/2010



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