T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 5 febbraio 2010 n. 192
M. Nicolosi Pres. I. Correale Est.
Supermercati Pam S.p.A. (Avv.ti F. Lorenzoni e P.M. Lucibello) contro
il Comune di Grosseto (Avv. G. Ferrarono) |
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1. Autorizzazione e concessione - Istanza per il rilascio del titolo autorizzativo per un punto non esclusivo di vendita di giornali quotidiani e periodici presso il proprio esercizio commerciale – Sospensione di ogni determinazione sino alla successiva individuazione dei criteri di cui all’art. 2, comma 6, d.lgs. n. 170/01 - Illegittimità
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2. Autorizzazione e concessione - Esercizio dell’attività di vendita di giornali e riviste – Silenzio assenso - Art. 26, comma 6, d.lgs. n. 114/98 - Inapplicabilità
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1. In relazione ad una istanza per il rilascio del titolo autorizzativo per un punto non esclusivo al fine di poter effettuare la vendita di giornali quotidiani e periodici presso il proprio esercizio commerciale è illegittimo il provvedimento con cui il Comune ha sospeso ogni determinazione, comunicando che la domanda sarebbe stata esaminata solo in seguito alla successiva determinazione dei criteri di cui all’art. 2, comma 6, d.lgs. n. 170/01. La norma in esame difatti non subordina il rilascio dell’autorizzazione in questione, di cui al comma 5, alla previa adozione di specifici criteri generali legati ai parametri di cui al successivo comma 6, per cui l’amministrazione, se ancora non adottati i criteri in questione, doveva pronunciarsi immediatamente sull’istanza, esaminando, in fase istruttoria, il contenuto della dichiarazione prevista dall’art. 2, comma 5, ed eventualmente approfondendo, nella medesima fase in relazione al caso concreto, la sussistenza di ulteriori impedimenti legati ai parametri di cui al richiamato comma 6. Ne consegue l’illegittimità della disposta sospensione
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2. Dopo l’entrata in vigore dell’art. 26, comma 6, d.lgs. n. 114/98 non è applicabile al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita di giornali e riviste l’istituto del silenzio-assenso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2014 del 2001, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Supermercati Pam S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Lorenzoni e Pier Matteo Lucibello, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Firenze, Borgo Pinti n. 80;
contro
il Comune di Grosseto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Graziella Ferraroni, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Firenze, via Duca D'Aosta n. 2;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) quanto al ricorso:
della determinazione della Direzione Attività Produttive, U.O. Commercio, del Comune di Grosseto 20 giugno 2001 prot. n. 69881, ad oggetto la sospensione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione per l'attivazione di un punto non esclusivo di vendita della stampa quotidiana e periodica.
2) quanto ai motivi aggiunti:
del provvedimento 20.01.2003 a firma del Responsabile dell'Ufficio Commercio del Comune di Grosseto e della presupposta deliberazione consiliare n. 97 del 30.10.2002 concernente "Adozione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per punti vendita non esclusivi di quotidiani ovvero periodici", nonchè di ogni altro atto comunque connesso.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione del Comune di Grosseto, con la relativa documentazione;
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 1200/2001 del 25 ottobre 2001;
Visti i motivi aggiunti notificati dalla società ricorrente, con la relativa documentazione;
Vista il relativo nuovo atto di costituzione del Comune di Grosseto, con l’ulteriore documentazione;
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 396/2003 del 16 aprile 2003;
Viste le memorie difensive delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 3 dicembre 2009 il Primo Referendario Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
In data 12 giugno 2001 la Supermercati PAM spa chiedeva al Comune di Grosseto il rilascio del titolo autorizzativo per un punto non esclusivo al fine di poter effettuare la vendita di giornali quotidiani e periodici presso il proprio esercizio sito nel territorio comunale, in virtù dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 170/2001.
A tale istanza il Comune dava riscontro con la nota dirigenziale del 20 giugno 2001 con la quale, sospendendo ogni determinazione, comunicava che la domanda sarebbe stata esaminata solo in seguito alla successiva determinazione dei criteri di cui all’art. 2, comma 6, d.lgs. n. 170/01 cit. ad opera della stessa amministrazione comunale.
Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 2 ottobre 2001 e depositato il successivo 12 ottobre, la Supermercati PAM spa chiedeva l’annullamento, previa sospensione, di tale provvedimento, lamentando quanto segue.
“1. Violazione di legge (artt. 1 co. 2 e 2 co. 1 della legge n. 241/1990; art. 2 co. 5 del D.Lgs. n. 170/2001)”.
La determinazione del Comune di Grosseto contrastava con la normativa richiamata in quanto, del tutto immotivatamente, aggravava il procedimento facendo richiamo alla previa adozione di un atto di indirizzo che non era affatto richiesto per le necessità istruttorie relative all’istanza presentata.
Al Comune, infatti, nel caso di specie, era consentito soltanto concludere il procedimento con un provvedimento d’accoglimento o di diniego dell’istanza ma non di sospenderlo in attesa di un atto di indirizzo assolutamente non rientrante tra le sue attribuzioni. Infatti le norme di cui al d.lgs. n. 170/01 prevedevano per le medie strutture di vendita di cui all’art. 4, comma 1, lett. E) d.lgs. n. 114/98 che non avevano effettuato sperimentazione di vendita di quotidiani e periodici, come era la società ricorrente, l’autorizzazione “ope legis” all’esercizio di un punto di vendita non esclusivo successivamente alla presentazione di una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. d-bis), nn. 4),5),6) e 7) l.n. 108/1999.
Nel caso di specie, quindi, si configurava un’ipotesi di autorizzazione vincolata alla semplice presentazione della dichiarazione di ottemperanza in questione, non residuando al Comune alcuna potestà discrezionale sulla concessione o meno del titolo autorizzativo.
In merito, quindi, aggiungeva la società ricorrente, si era anche formato il silenzio-assenso per mancata comunicazione di formale provvedimento di diniego dell’autorizzazione nel termine di legge, ai sensi dell’art. 20 l.n. 241/90, non potendo considerare il provvedimento impugnato come idoneo ad interrompere il procedimento, in quanto tale possibilità è riconosciuta unicamente per la richiesta di integrazioni documentali e nel caso di specie ciò non era avvenuto, limitandosi il medesimo provvedimento impugnato a sospendere “sine die” la determinazione in attesa dell’adozione di specifici criteri da parte dell’amministrazione comunale.
“2. Violazione di legge (art. 2, co. 6, ed art. 6 del D.Lgs. n. 170/2001; art. 41 Cost.). Eccesso di potere (difetto di istruttoria; falsità dei presupposti; illogicità; difetto di motivazione).”.
La norma richiamata dall’amministrazione non era applicabile al caso di specie, in quanto specifici criteri erano previsti dall’art. 6 d.lgs. n. 170/01 solo al fine della localizzazione di punti di vendita esclusivi ma non certo per autorizzare la vendita in punti non esclusivi, per la cui autorizzazione era sufficiente verificare il rispetto dell’ottemperanza ai criteri sopra richiamati, anche in considerazione del principio generale di libertà di iniziativa economica garantito dall’art. 41 Cost.
Si costituiva in giudizio il Comune di Grosseto, chiedendo la reiezione del ricorso, come illustrato dettagliatamente in una memoria depositata in prossimità della camera di consiglio del 25 ottobre 2001.
Con l’ordinanza richiamata in epigrafe, questa Sezione accoglieva la proposta istanza cautelare ai fini di una pronuncia espressa da parte della pubblica amministrazione sull’istanza presentata dalla parte ricorrente, sulla base dei criteri di cui all’art. 2, comma 6, d.lgs. n. 170/01.
In ottemperanza a tale ordinanza, il Comune di Grosseto, in data 23 novembre 2001, rilasciava alla ricorrente un’autorizzazione provvisoria, in attesa del completamento degli accertamenti istruttori di cui ai criteri previsti dal 6° comma dell’art. 2 del d.lgs. 170/01 ed il Comune resistente illustrava nuovamente le sue tesi difensive in una seconda memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica fissata per il 22 gennaio 2002. In tale occasione, però era disposto rinvio dell’udienza a data da destinarsi.
Successivamente, erano adottati dal Comune di Grosseto la deliberazione consiliare n. 97 del 30 ottobre 2002 e il provvedimento del 20 gennaio 2003 a firma del responsabile dell’Ufficio Commercio con i quali, rispettivamente, erano individuati i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per punti vendita non esclusivi di quotidiani ovvero periodici e non era accolta definitivamente l’istanza per l’autorizzazione in questione poiché da specifici accertamenti istruttori risultava che l’esercizio interessato gestito dalla ricorrente non possedeva il requisito della distanza minima di almeno 400 m da altri punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, così come previsto dall’art. 3 dei richiamati criteri.
Con motivi aggiunti ritualmente notificati il 12 marzo 2003 e depositati il successivo 19 marzo, la Supermercati PAM spa chiedeva l’annullamento, previa sospensiva, anche di tali due provvedimenti, lamentando:
“Violazione dell’art. 2, comma 6, del D.Lgs. 24.4.2001, n. 170. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e incoerenza”.
La norma in questione considerava una molteplicità di parametri, tra i quali il parametro dell’esistenza di altri punti vendita non esclusivi (presumibilmente viciniori) risultava residuale e doveva essere valutato congiuntamente agli altri parametri individuati, quali la densità della popolazione, le caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, l’entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, le condizioni di accesso. Nel caso di specie, invece, il diniego si era fondato esclusivamente sul requisito della mancanza di distanza minima prevista.
Inoltre, aggiungeva la società ricorrente, la norma evidenziava unicamente il requisito della distanza da altro punto vendita non esclusivo mentre la deliberazione consiliare impegnata faceva riferimento anche alla distanza da altri punti vendita esclusivi.
Ciò avvalorava la tesi secondo la quale dovevano essere considerati unitariamente tutti i parametri previsti dalla norma, dato che il solo requisito della distanza minima poteva non essere sufficiente in zone ad alta densità di popolazione.
Il Comune di Grosseto depositava un nuovo atto di costituzione e illustrava le proprie tesi difensive in relazione ai motivi aggiunti in un ulteriore memoria depositata per la camera di consiglio del 16 aprile 2003.
In tale occasione, questa Sezione, con la seconda ordinanza cautelare richiamata in epigrafe, rigettava la proposta istanza cautelare.
Entrambe le parti costituite, in prossimità dell’udienza pubblica del 3 dicembre 2009, depositavano memorie ad illustrazione ulteriore delle proprie tesi difensive.
In particolare, il Comune di Grosseto eccepiva l’improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la sospensione della determinazione sulla domanda presentata dalla società ricorrente era stata assorbita dal provvedimento definitivo assunto nel gennaio del 2003 ed oggetto di impugnativa con i motivi aggiunti.
Il Comune eccepiva altresì anche l’inammissibilità dei motivi aggiunti per difetto di notificazione ad almeno uno dei controinteressati, individuati nei soggetti richiamati nel provvedimento impugnato e titolari di autorizzazioni analoghe nel raggio di 400 m dall’esercizio della società richiedente, nonché la tardività degli stessi in relazione alla delibera consiliare n. 97/2002 perché immediatamente lesiva ma non impugnata nel termine di decadenza.
Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2009, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio rileva preliminarmente che l’eccezione sollevata dal Comune resistente per la quale il ricorso originario sarebbe divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse non è condivisibile.
E’ vero, infatti, che la determinazione di respingere definitivamente l’istanza proposta dalla società ricorrente si è concretizzata con il provvedimento del 20 gennaio 2003 impugnato con i motivi aggiunti ma è altrettanto vero che, nelle more, la stessa società ricorrente era stata autorizzata, sia pur provvisoriamente, all’esercizio richiesto in ottemperanza alla pronuncia cautelare di questo Tribunale.
Ne consegue che permane l’interesse della Supermercati PAM spa alla decisione del ricorso originario, proprio al fine di legittimare il periodo durante il quale ha beneficiato della richiamata autorizzazione provvisoria.
E’ stato riconosciuto infatti dalla giurisprudenza prevalente, e da questa Sezione recentemente (TAR Toscana, Sez. II, 18.11.09, n. 1704), che la concreta individuazione delle ipotesi di sopravvenuto difetto di interesse (e quindi di improcedibilità del ricorso pendente) deve essere ancorata a criteri restrittivi, tenendo presente che la relativa decisione non può tradursi in una sostanziale elusione dell'obbligo del giudice di pronunciarsi sulla domanda e, in tale prospettiva, l'interesse residuo alla pronuncia sul merito della controversia va inteso nella sua massima ampiezza, anche sotto il profilo meramente strumentale (TAR Toscana, Sez. II, 17.4.09, n. 669) alla luce degli effetti conformativi e ripristinatori dell'eventuale sentenza di accoglimento, per cui la persistenza dell'interesse deve essere valutata considerando anche le possibili ulteriori iniziative attivate e attivabili dal ricorrente (Cons. Stato, Sez. IV, 27.3.02, n. 1741; TAR Campania, Sa, Sez. II, 26.11.08, n. 3908).
Chiarito ciò, il Collegio rileva la fondatezza del ricorso introduttivo.
La motivazione del provvedimento impugnato si fondava sulla ritenuta necessità di sospendere ogni determinazione in attesa della determinazione dei criteri di cui all’art. 2, comma 6, d.lgs. n. 170/2001.
E’ pur vero che tale norma prevedeva che “Il rilascio dell'autorizzazione, anche a carattere stagionale, per i punti di vendita esclusivi e per quelli non esclusivi, deve avvenire in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi” e che, quindi, faceva riferimento alla necessità di individuare dei criteri applicativi ma la medesima doveva essere letta e interpretata in correlazione con quanto previsto dal comma precedente, secondo il quale: “I soggetti di cui al comma 3, che non hanno effettuato la sperimentazione, sono autorizzati all'esercizio di un punto di vendita non esclusivo successivamente alla presentazione al comune territorialmente competente di una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), numeri 4), 5), 6) e 7) della legge 13 aprile 1999, n. 108.”.
Nel caso di specie, poiché è incontestato che l’esercizio di vendita della società ricorrente rientrava tra le fattispecie descritte dal comma 3, lett. d) del medesimo articolo 2 del d.lgs. n. 170/01, ne consegue che ad essa doveva direttamente applicarsi la previsione per la quale l’amministrazione doveva valutare direttamente la domanda al fine di rilasciare o negare l’autorizzazione.
Come condivisibilmente rilevato dalla Supermercati PAM S.p.A. nel primo motivo di ricorso, quindi, non sussisteva alcuna ipotesi normativa, in assenza dell’adozione di criteri generali di cui al comma 6, cit., che legittimasse l’amministrazione a sospendere “sine die” ogni determinazione in attesa di tale adozione e l’amministrazione doveva quindi provvedere, esaminando la domanda sia in ordine alla conformità della dichiarazione di ottemperanza ai requisiti di cui alla l.n. 108/1999 e sia in relazione all’applicabilità al caso concreto di impedimenti dati dai parametri di cui al comma 6, con adeguata motivazione e contradditorio procedimentale.
La norma in esame non subordinava, quindi, il rilascio dell’autorizzazione in questione, di cui al comma 5 cit., alla previa adozione di specifici criteri generali legati ai parametri di cui al successivo comma 6 – come invece sostenuto nelle sue difese dal Comune resistente - per cui l’amministrazione, se ancora non adottati i criteri in questione, doveva pronunciarsi immediatamente sull’istanza della ricorrente, esaminando, in fase istruttoria, il contenuto della dichiarazione prevista dall’art. 2, comma 5, cit. ed eventualmente approfondendo, nella medesima fase in relazione al caso concreto, la sussistenza di ulteriori impedimenti legati ai parametri di cui al richiamato comma 6.
La norma, si ripete, non ha subordinato il rilascio della richiesta autorizzazione ad un intervento pianificatorio dell’amministrazione comunale. La scelta di provvedere ad identificare dei criteri attuativi (in astratto) dei requisiti richiamati dal comma 6 con delibera consiliare è riconducibile alla discrezionalità dell’amministrazione – che ha preferito dettare criteri generali validi per tutti i procedimenti da istruire – ma non legittimava la stessa amministrazione a sospendere ogni determinazione in attesa dei tempi di approvazione di tale deliberazione consiliare.
Alla luce di quanto dedotto, il primo motivo di ricorso è fondato sotto tale profilo. Non altrettanto invece può dirsi per la censura che rilevava la formazione del silenzio-assenso ex art. 20 l.n. 241/90 perché, come osservato dal Comune ricorrente, dopo l’entrata in vigore dell’art. 26, comma 6, d.lgs. n. 114/98 non è applicabile al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita di giornali e riviste l’istituto del silenzio-assenso.
Quanto illustrato sul primo di ricorso può considerarsi assorbente anche di quanto dedotto con il secondo motivo di ricorso in ordine alla non necessità della previa adozione di criteri generali legati all’applicazione dei parametri di cui all’art. 2, comma 6, cit.
Passando all’esame dei motivi aggiunti, il Collegio ritiene di prescindere dall’eccezione, sollevata dal Comune resistente di inammissibilità dei medesimi per mancata notificazione ad almeno un controinteressato.
In disparte la considerazione per la quale l’atto impugnato è un atto di diniego che non amplia, quindi, la sfera giuridica del ricorrente a danno di soggetti terzi, il Collegio rileva che l’infondatezza dei motivi aggiunti – come in prosieguo evidenziato – consente, appunto, di prescindere da tale eccezione.
Così pure deve disattendersi l’eccezione di tardività dei motivi aggiunti nella parte in cui sono riferiti alla delibera consiliare n. 97/2002.
Quest’ultima, infatti, fissa soltanto criteri generali ma l’atto lesivo applicativo di tali criteri è solo quello di cui alla determina del 20 gennaio 2003 con cui non era accolta la specifica istanza presentata dalla società ricorrente in seguito a valutazione, in concreto, della relativa posizione dell’esercizio commerciale oggetto della richiesta. I criteri in questione, infatti, in quanto tali, non erano lesivi per la società ricorrente fin quando non risultavano applicati nello specifico dall’amministrazione comunale, come avvenuto solo in seguito all’adozione del provvedimento del 20 gennaio 2003 sopra richiamato.
Nel merito, però, come anticipato, i motivi aggiunti non sono fondati.
In essi la società ricorrente lamenta, in sostanza, che l’art. 3 della deliberazione consiliare impugnata, laddove prevede che l’autorizzazione viene rilasciata sulla base di una valutazione fondata sul criterio della distanza minima di 400 metri da altro punto di vendita esclusivo o non esclusivo, non sia conforme alla norma di legge di cui al ricordato art. 2, comma 6, d.lgs. n. 170/01, che richiama la necessità di valutare ulteriori parametri, non solo legati alla distanza, ai fini del rilascio delle autorizzazioni in questione.
Inoltre la società ricorrente osserva che il richiamo alla distanza da altro punto di vendita “esclusivo o non esclusivo”, di cui alla delibera consiliare impugnata, è in contrasto con la medesima norma che fa unicamente riferimento all’esistenza di altri punti vendita “non esclusivi” e comunque non tiene conto che tale parametro legato al calcolo della distanza non è applicabile omogeneamente in tutti i centri abitati, con zone a diversa densità di popolazione.
In merito il Collegio osserva che il diniego trova fondamento essenzialmente nel provvedimento dell’Ufficio Commercio comunale del 20 gennaio 2003.
In esso è specificato che in sede di accertamenti istruttori era emerso che all’interno del raggio di 400 metri calcolato ai sensi della delibera consiliare richiamata sussistevano sia punti di vendita esclusivi sia punti di vendita non esclusivi, di cui uno a soli 59 metri dall’esercizio gestito dalla società ricorrente. Sotto tale profilo, quindi, sussistendo comunque punti di vendita viciniori “non esclusivi”, ai sensi della norma richiamata dalla società ricorrente, la censura per la quale era stata considerata nella deliberazione consiliare impugnata anche la distanza da punti di vendita esclusivi non appare rilevante nel caso di specie.
In relazione al contenuto della delibera consiliare impugnata, poi, il Collegio osserva che essa è contraddistinta nelle premesse da una specifica motivazione da cui risulta che tutti i parametri previsti, in senso generale, dal richiamato art. 2, comma 6, d.lgs. n. 179/01 sono stati valutati.
Infatti, in tale deliberazione è specificato che “…a) nel territorio del nostro Comune, con esclusione delle aree produttive del nucleo storico del Capoluogo, il tessuto edificato riveste carattere di omogeneità di funzioni che sono prevalentemente residenziali con presenza diffusa ai piani terreni di destinazione direzionale, commerciale e di piccoli laboratori con attività riconducibili a funzioni di servizio, mentre per le aree periferiche soggette ai Piani Particolareggiati…si può affermare che la destinazione residenziale è prevalente, ma a differenza del resto del tessuto edilizio, le aree di servizio sono concentrate nei vari Centri Commerciali presenti all’interno delle medesime; b) la popolazione residente al 1.01.2002 risulta essere di n. 73.172 unità…delle quali n. 57.387 residente in Grosseto e le rimanenti nelle frazioni in zone Agricole…La medesima risulta distribuita quasi in modo uniforme sul territorio, senza significativi vuoti o soluzioni di continuità. Non si hanno rilevanti flussi giornalieri di persone da una zona all’altra del territorio comunale. Quella estiva soggiorna, di regola, nelle strutture turistico ricettive concentrate nella frazione di Marina di Grosseto e Principina a Mare; c) il tessuto sociale comunale è costituito da famiglie tipo; d) sul territorio comunale risultano attualmente operanti nove punti di vendita non esclusivi, abilitati alla vendita di quotidiani e periodici fra i n. 59 che hanno comunicato di partecipare alla sperimentazione di cui al 6° comma sopra citato, che vanno ad aggiungersi ai 62 punti di vendita di giornali e riviste, di cui 44 con attività esclusiva e 18 punti con attività promiscua”.
Il Collegio rileva, quindi, che il Comune di Grosseto, nell’adottare la deliberazione impugnata, ha valutato e approfondito con attenzione, durante la fase istruttoria, la generale conformazione del territorio e della popolazione ivi stanziata, in armonia proprio con i diversi criteri richiamati dall’art. 2, comma 6, cit. che – si ricorda – facevano riferimento alla densità della popolazione, alle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, all'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, alle condizioni di accesso, nonché all'esistenza di altri punti vendita non esclusivi.
In sostanza, l’amministrazione comunale non ha posto il criterio della distanza come unico profilo di valutazione ma, al contrario di quanto sostenuto dalla società ricorrente, ha considerato tale requisito a conclusione di un’attenta analisi di tutti i parametri previsti dalla legge, facendo in modo che la specifica distanza di 400 metri come individuata fosse ritenuta la migliore sintesi per l’applicazione dei parametri tutti, come individuati.
Proprio sulla base dell’analisi della densità di popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell’entità delle vendite dei quotidiani e periodici in punti vendita anche non esclusivi, il Comune di Grosseto, evidentemente, per quanto motivato nell’impugnata deliberazione consiliare, ha ritenuto che la presenza di esercizi consimili a distanza non inferiore a 400 metri fosse l’elemento di sintesi più idoneo all’applicazione, in generale, dei parametri di legge.
Tale “modus operandi”, nell’ambito dei limiti riconosciuti nel presente giudizio di legittimità, non appare illogico, contraddittorio o irrazionale perché tiene comunque conto delle esigenze riconducibili alla popolazione ed alla conformazione del territorio, secondo le intenzioni del legislatore desumibili dalla lettura della richiamata norma.
Sia la deliberazione consiliare sia il provvedimento comunale impugnati, quindi, appaiono conformi a legge nei sensi sopra prospettati.
Né è possibile considerare rilevante per giungere a diversa conclusione la decisione di altro TAR richiamata nella memoria per l’udienza pubblica depositata dalla società ricorrente, in quanto la fattispecie ivi esaminata era successiva alle liberalizzazioni introdotte dal c.d. “decreto Bersani” e si soffermava su un difetto di istruttoria legato alla mancata considerazione degli elementi generali, relativi a popolazione e territorio, invece presi in esame nel caso di specie dall’amministrazione comunale, come sopra riportato.
Irrilevante, quindi, è pure la normativa sopravvenuta ai provvedimenti impugnati, che poteva semmai essere utile per una nuova istanza della società ricorrente.
Alla luce di quanto dedotto, in conclusione, il ricorso introduttivo deve essere accolto nei sensi sopra illustrati ed i motivi aggiunti devono essere rigettati.
La soccombenza reciproca legittima, per giusti motivi, l’integrale compensazione tra le parti costituite delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 2^:
1) accoglie il ricorso originario in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
2) rigetta i motivi aggiunti in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 3 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere
Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/02/2010
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