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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 5 febbraio 2010 n. 190
M. Nicolosi Pres. B. Massari Est.
P. Naldoni (Avv. A. Vergine) contro la Regione Toscana (Avv.ti G. Vincellizbr> e F. Neglia)


1. Giurisdizione e competenza - Edilizia agevolata - Rientra nel novero dei servizi pubblici come definiti dall’art. 33 del d.lgs. n. 80/1998 – È devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

 

2. Edilizia residenziale pubblica – Edilizia agevolata – Contributi - L’identità dell’acquirente dell’alloggio deve sempre coincidere con quella del soggetto originariamente ammesso al beneficio – Fattispecie - Beneficiaria medio tempore coniugata in regime di separazione dei beni – Accertamento ora per allora che i coniugi al momento della stipula del contratto d’acquisto possedessero i requisiti reddituali stabiliti dalla legge e dal bando – Necessità – Revoca del contributo - Illegittimità

1. La materia dell’edilizia agevolata, al pari di quella dell’edilizia abitativa pubblica, per la sua valenza sociale nei confronti dei ceti economicamente più deboli, rientra nel novero dei servizi pubblici come definiti dall’art. 33 del d.lgs. n. 80/1998 e, perciò, risulta devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La fattispecie è difatti connotata dall’esercizio di potere autoritativo da parte della P.A. in particolare nella fase anteriore dell’accertamento della sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi. Né i termini della questione possono mutare ove specificamente si controverta della revoca di tale contributo, trattandosi, anche in questo caso, sostanzialmente dell’estrinsecazione del potere pubblicistico di verifica dei requisiti di ammissione al contributo medesimo, nonché di verifica dell'osservanza delle prescrizioni imposte, nei cui confronti la posizione giuridica dei soggetti interessati ha natura e consistenza di interesse legittimo

 

2. In tema di contributi per l’edilizia agevolata al pur possibile mutare della composizione del nucleo familiare, non può mutare l’identità dell’acquirente dell’alloggio, che difatti deve sempre coincidere con quella del soggetto originariamente ammesso al beneficio. Nella specie è accaduto che dall’atto di compravendita dell’immobile risulta senza equivoci che la ricorrente ha acquistato per sé, dichiarando di essere coniugata, in regime di separazione dei beni. Nessun effetto giuridico, dunque, si è prodotto in capo al coniuge della medesima. Ne consegue che, verificato il requisito dell’identità soggettiva dell’effettivo beneficiario del contributo rispetto a quello risultante dalla graduatoria approvata dalla Regione, questa avrebbe dovuto solo accertare, ora per allora, che i coniugi, al momento della stipula del contratto d’acquisto, possedessero i requisiti reddituali stabiliti dalla legge e dal bando, con conseguente illegittimità della disposta revoca


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 2124 del 2008, proposto da: Paola Naldoni, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Vergine, con domicilio eletto presso Antonella Vergine in Firenze, via Lorenzo il Magnifico N. 83;

contro



Regione Toscana la Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Vincelli e Flora Neglia e domiciliata in Firenze, piazza dell'Unità Italiana n. 1;


per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



- del decreto della Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali - Area di Coordinamento Pianificazione del Territorio Politiche Abitative - Settore Politiche Abitative e Riqualificazione degli Insediamenti della Regione Toscana n. 4644 dell'8-10-2008 e relativi allegati, col quale si dispone la revoca del contributo pubblico in conto interessi erogato in favore della ricorrente per l'acquisto dell'alloggio contraddistinto al n. 24 del QTE relativo all'intervento ex L. 457/78 e L.R. 28/91 realizzato dalla Cooperativa Cograe in Grosseto e della relativa nota di trasmissione del 15-10-2008 prot. n. A000GRT/270928/H70.20.20;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché incognito alla ricorrente, e in particolare per quanto occorrer possa
- della nota della Regione Toscana - Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali - Settore Politiche Abitative e Riqualificazione Insediamenti prot. n. A00GRT/151276/N.702020 del 30-5-2008, con la quale veniva comunicato l'avvio della procedura di controllo circa il rispetto della normativa applicabile;
- della nota della Regione Toscana - Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali - Settore Politiche Abitative e Riqualificazione Insediamenti, prot. n. A00GRT/227899/N.702020 del 25-8-2008, con la quale si riscontra la memoria della ricorrente in merito all'oggetto dell'accertamento;
- della nota del Responsabile del Settore Contabilità della Direzione Generale Bilancio e Finanze prot. n. A00-GRT 276943/B.050.010.030 del 21 ottobre 2008, e del relativo allegato, con la quale, in esecuzione del decreto di revoca n. 4644/2008 si richiede alla ricorrente la restituzione della somma di euro 32.232,25;
- nonché per il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Toscana in Persona del Presidente P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2009 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO



Espone la ricorrente di aver partecipato alla procedura pubblica indetta dalla Regione Toscana finalizzata all'attribuzione di contributi pubblici per l'acquisto di alloggi in costruzione, in applicazione con i finanziamenti di cui alla l. n. 457/1978 e l. reg. n. 28/1991.
In particolare, l'interessata, previa iscrizione ad una cooperativa edificatrice e prenotazione di un alloggio, presentava istanza con riferimento all'intervento edilizia agevolata da realizzarsi ad opera del Consorzio grossetano artigiani edili, nel Comune di Grosseto, a tal fine qualificandosi come componente di una coppia in formazione munita dei requisiti economici e reddituali previsti dal bando.
Alla data di riferimento prevista dall'amministrazione regionale per il possesso e la successiva verifica dei requisiti in esame, la ricorrente, inizialmente in posizione di “socia di riserva”, a seguito della rinuncia di altri soggetti, subentrava nella graduatoria a pieno titolo.
Con provvedimento dirigenziale del 5 marzo 1997 la Regione Toscana, conclusa la procedura di verifica e preso atto del decreto dirigenziale del 2 maggio 1995 di concessione di un contributo pubblico in conto interessi in favore della Cooperativa COGRAE, rilasciava in favore della deducente il certificato attestante il "possesso dei requisiti previsti per fruire dei benefici di cui agli artt. 36-41 della legge 457/78 e ss. mm. e della l.r. n. 48/88 così come modificata dalla l.r. 28/91".
In forza di tale provvedimento veniva successivamente erogato alla ricorrente un contributo di € 28.841,65, in conto interessi, su un mutuo erogato per l'acquisto di uno degli alloggi oggetto dell'intervento suddetto.
Ciò in quanto la ricorrente, sulla base della dichiarazione da essa rilasciata, alla data di riferimento stabilita dal bando, era stata riconosciuta in possesso dei requisiti soggettivi e di reddito previsti per il procedimento in esame.
In data 16 gennaio 1998 la ricorrente stipulava l'atto notarile di acquisto dell’immobile, dichiarando di essere coniugata in regime di separazione dei beni.
A tal proposito giova precisare che, alla data del 24 maggio 1995, cioè al momento in cui doveva essere effettuata la verifica circa la sussistenza dei requisiti, la sig.ra Naldoni era nubile ed aveva reso dichiarazione dell'intento di formare un nucleo familiare con il sig. Walter Borghi. In epoca successiva al riconoscimento del possesso dei requisiti soggettivi, la medesima, conclusa la relazione sentimentale con il predetto signor Borghi, in data 3 agosto 1997 si univa il matrimonio con il sig. Ambrosini, suo attuale coniuge.
Con nota del 30 maggio 2008 la Regione Toscana, Direzione generale delle politiche territoriali e ambientali, comunicava all’interessata l'avvio del procedimento per l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai contributi dei quali si controverte ed eventualmente per la loro revoca.
Nonostante le controdeduzioni fornite dalla ricorrente, con il provvedimento in epigrafe la Regione disponeva la revoca del contributo in conto interessi già erogato per l'acquisto dell'alloggio realizzato dalla Cooperativa COGRAE nel comune di Grosseto.
Contro tale atto ricorre la sig.ra Naldoni chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:
1. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione degli artt. 36 l. n. 457/1978 e 6 l. n. 179/1992 e della l. reg. n. 28/1991. Violazione dei principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa. Contraddittorietà tra più atti della pubblica amministrazione con riferimento al bando, alle delibere regionali di determinazione dei requisiti soggettivi e di verifica del possesso.
2. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto di istruttoria. Contraddittorietà, insufficienza e perplessità della motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 23 della Costituzione. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Illogicità manifesta. Contraddittorietà tra più atti della pubblica amministrazione (con riferimento alla delibera di approvazione del bando, alle delibere consiliari n. 224/93, n. 518/93, nonché alle delibere di Giunta nn. 1030/94 e 3879/95 e al decreto dirigenziale 5.3.1997).
3.Violazione del legittimo affidamento. Violazione dei principi generali in materia di procedimento amministrativo e dei principi di efficienza, efficacia e proporzionalità dell'azione amministrativa. Difetto di motivazione sotto ulteriore profilo. Illogicità manifesta.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.
Con ordinanza n. 24 depositata il 9 gennaio 2009 veniva respinta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
Con ordinanza n. 1174/09 del 3 marzo 2009, il Cons. Stato sez. V, in riforma della decisione di cui sopra, ha accolto la domanda cautelare di sospensione.
Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO



Con il ricorso in esame viene impugnato l’atto in epigrafe con cui 2008 la Regione Toscana, Direzione generale delle politiche territoriali e ambientali, ha disposto la revoca del contributo pubblico in conto interessi erogato in favore della ricorrente per l’acquisto di un alloggio di edilizia residenziale agevolata, ex l. n. 457/78 e l. reg. n. 28/91, realizzato dalla Cooperativa Cograe in Grosseto, richiedendo per l’effetto, la restituzione della somma di euro 32.232,25.
Preliminarmente occorre sia vagliata l’istanza di sospensione del processo avanzata dalla difesa della ricorrente in ragione della proposizione, con atto ritualmente notificato alle parti, di un ricorso preventivo di giurisdizione, ex art. 41 c.p.c., dinanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione.
Rileva in proposito il collegio che l'art. 367 c.p.c. prevede che il giudice davanti a cui pende la causa sospenda il processo "se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata”.
La delibazione della vicenda controversa impone di concludere per l'insussistenza dei presupposti per la sospensione del processo sotto il profilo della sua infondatezza.
La Sezione ha già recentemente espresso in proposito un orientamento da cui non si ravvisano elementi per discostarsi, ritenendo sussistente nella materia la giurisdizione del giudice amministrativo.
Si è infatti ritenuto che “la materia dell’edilizia agevolata, al pari di quella dell’edilizia abitativa pubblica, per la sua valenza sociale nei confronti dei ceti economicamente più deboli, rientra nel novero dei servizi pubblici come definiti dall’art. 33 del d.lgs. n. 80/1998 e, perciò, risulta devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, 6 giugno 2003, n. 220)”; e si è altresì evidenziato che “la fattispecie è connotata dall’esercizio di potere autoritativo da parte della P.A. …in particolare nella fase anteriore dell’accertamento della sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi, positivamente superata dalla ricorrente” (T.A.R. Toscana, sez. II, 16 ottobre 2009, n. 1543).
Né i termini della questione possono mutare ove specificamente si controverta della revoca di tale contributo, trattandosi, anche in questo caso, sostanzialmente dell’estrinsecazione del potere pubblicistico di verifica dei requisiti di ammissione al contributo medesimo, nonché di verifica dell'osservanza delle prescrizioni imposte, nei cui confronti la posizione giuridica dei soggetti interessati ha natura e consistenza di interesse legittimo (Cons. Stato, sez. IV, 26 gennaio 2004, n. 245; T.A.R. Toscana, sez. II, 30 aprile 1993, n. 195).
Nel merito il ricorso è fondato nei sensi di seguito precisati.
Con il primo motivo la ricorrente contesta la violazione della normativa di riferimento in materia (artt. 36 l. n. 457/1978 e 6 l. n. 179/1992 e della l. reg. n. 28/1991) in quanto, sostiene, i requisiti soggettivi dichiarati da coloro che partecipano ai bandi di concorso al fine di ottenere il contributo regionale per interventi in regime di edilizia agevolata, devono essere posseduti alla data di scadenza dei bandi di concorso medesimi, senza che possano venire in rilievo circostanze e fatti sopravvenuti e non, come ritenuto dall’Amministrazione intimata, con riferimento alla data di stipulazione del contratto di acquisto dell’alloggio precedentemente prenotato.
La doglianza non può essere condivisa.
La tesi della Regione si fonda, non tanto sull’immutabilità dei requisiti soggettivi richiesti dal bando che regola la procedura, ma sulla necessità che il soggetto che beneficia del contributo sia effettivamente il medesimo che ha concorso alla sua assegnazione.
In buona sostanza, come già rilevato da questa Sezione, ai fini del rispetto della normativa di riferimento e della lex specialis della procedura, è necessario che “al mutare della composizione del nucleo familiare, non muti l’identità dell’acquirente dell’alloggio, che deve pur sempre coincidere con quella del soggetto originariamente ammesso al beneficio” (T.A.R. Toscana, sez. II, 23 dicembre 2009, n. ).
Laddove, invece, venga meno in tutto o in parte la coincidenza soggettiva fra la parte acquirente dell’alloggio di edilizia agevolata e la parte già ammessa al beneficio, la variazione del nucleo familiare incide sulla stessa identità di quest’ultima e, non operando più sul semplice piano della verifica del possesso dei requisiti per l’ammissione al contributo, neppure incorre nelle limitazioni temporali invocate dalla ricorrente. Non può pertanto ragionevolmente dubitarsi del fatto che l’amministrazione erogante, obbligata al rispetto della “par condicio” fra tutti gli aspiranti al beneficio, debba essere posta in grado, quantomeno, di eseguire la verifica dei requisiti nei confronti del nuovo soggetto che si è reso di fatto, in sostituzione di quello originariamente indicato destinatario finale diretto del contributo erogato ai c.d. nubendi, e che tale verifica non possa che essere riferita alla data del rogito notarile data certa in cui la mutata composizione soggettiva della parte beneficiaria del contributo per la prima volta si è manifestata alla Regione.
Tale ultima considerazione conduce, peraltro, a valorizzare il secondo motivo con cui la ricorrente si duole del difetto di istruttoria da cui il provvedimento sarebbe viziato in relazione, specificamente, all’omessa verifica, in capo alla coppia formata dalla medesima e dal sig. Ambrosini, dei requisiti reddituali necessari, ora per allora, per l’ammissione al beneficio.
L’art. 3, 3° comma, l. reg. 11 luglio 1988 n.48 impone che “Il bando di concorso, presentato al Consiglio regionale entro 30 giorni dall’ entrata in vigore della presente legge, stabilisce, fra l’altro, le caratteristiche dei programmi di intervento nonchè i requisiti in base ai quali sono individuati i programmi da ammettere a contributo”.
Il bando, emanato a seguito della delibera di Giunta n. 387/1991 e pubblicato sul BURT n. 7 del 29 gennaio 1992 elenca, al punto 7, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dagli assegnatari, individuando una serie di parametri reddituali, patrimoniali e relativi alla composizione del nucleo familiare, peraltro riproduttivi di quanto stabilito nell’allegato 1 della l. reg. n. 25/1989.
Orbene, la sig.ra Naldoni, unica beneficiaria del contributo, aveva dichiarato a suo tempo il possesso dei necessari requisiti, precisando la sua intenzione di formare un’unione familiare con il proprio compagno dell’epoca, sig. Walter Borghi, insieme al quale era titolare di redditi compatibili con la condizione di assegnataria.
Tale situazione di fatto veniva positivamente riscontrata e certificata dall’Amministrazione con atto del 5 marzo 1997.
Analoga condizione è riscontrabile nelle comunicazioni in data 16 maggio 1995 e 16 maggio 1996, indirizzate dal presidente della cooperativa edilizia Serenissima alla Regione, concernenti il subentro della sig.ra Naldoni, unitamente ad altri, ai soci rinunciatari.
Infine, dall’atto di compravendita dell’immobile, avvenuta con scrittura privata autenticata del 16 gennaio 1998, risulta senza equivoci che la ricorrente acquista per sé, dichiarando di essere coniugata, in regime di separazione dei beni.
Nessun effetto giuridico, dunque, si produce in capo al coniuge della medesima , sig. Ambrosini.
Ne consegue che, verificato il requisito dell’identità soggettiva dell’effettivo beneficiario del contributo rispetto a quello risultante dalla graduatoria approvata dalla Regione, questa avrebbe dovuto solo accertare, ora per allora, che i coniugi, al momento della stipula del contratto d’acquisto, possedessero i requisiti reddituali stabiliti dalla legge e dal bando, così come, a suo tempo, era avvenuto per la coppia di nubendi formata dalla ricorrente e dal sig. Borghi.
Per tale profilo, quindi, il ricorso è fondato e va accolto conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato.
La ricorrente ha proposto anche una domanda di risarcimento del danno asseritamente derivante dall’esclusione dal beneficio in parola, riservandosene la quantificazione nel corso del giudizio.
La domanda è infondata.
In primo luogo si rileva che, anche in ragione dei provvedimenti cautelari emessi nel corso del giudizio, nessun effetto patrimoniale negativo si è finora prodotto nella sfera giuridica dell’interessata.
D’altra parte, attesa la natura del bene della vita a cui la ricorrente aspira, la domanda giudiziale tesa ad ottenere il risarcimento del danno ingiusto derivante dalla lesione dell'interesse legittimo al quale è connesso postula che l'accertamento del giudice amministrativo debba investire, piuttosto che l'isolato dato della legittimità formale e sostanziale di un singolo provvedimento, il grado di fondatezza delle aspettative e delle correlative pretese che costituiscono la materia del rapporto di diritto amministrativo sottostante, il che nella fattispecie, non appare possibile, restando riservato all’Amministrazione resistente l’ulteriore esercizio del potere de quo, nei limiti degli effetti conformativi della sentenza (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 12 giugno 2008, n. 5866).
La domanda va pertanto respinta.
In relazione alla parziale soccombenza di ciascuna delle parti, le spese del giudizio possono essere compensate.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 2^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Respinge la domanda di risarcimento del danno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Ivo Correale, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/02/2010



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