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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 5 febbraio 2010 n. 188
M. Nicolosi Pres. B. Massari Est.
G. Picchianti (Avv. N. Gagliano) contro il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Direzione Gen. Motorizzazione Civile e dei Trasporti e
l’Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile di Grosseto (Avvocatura dello
Stato)


Circolazione stradale – Idoneità guida - Non ogni affezione del sistema nervoso rende di per sé chi ne è portatore inidoneo - Commissione medica – Giudizio – Motivazione circa lo stato della malattia e gli eventuali riflessi sulla funzionalità degli arti alla guida - Necessità

Non ogni affezione del sistema nervoso rende, di per sé, chi ne è portatore inidoneo ad essere abilitato alla guida essendo comunque necessario che la Commissione medica esprima le ragioni poste alla base del giudizio di inidoneità motivando in concreto lo stato della malattia e gli eventuali riflessi sulla funzionalità degli arti alla guida. In mancanza di tali specificazioni il giudizio pronunciato dalla Commissione medica si palesa viziato per difetto di motivazione e di istruttoria. (fattispecie in cui il giudizio è stato ritenuto illegittimo in quanto al di là del generico riferimento alla tetraparesi spastica da cui il ricorrente era affetto, non è stata espressa alcuna ulteriore valutazione)


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 49 del 2008, proposto da: Picchianti Gianfranco, rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Gagliano, con domicilio eletto presso Nicoletta Gagliano in Firenze, via Ippolito Nievo n. 13;


Contro



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Gen. Motorizzazione Civile e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t., Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile di Grosseto, in persona del direttore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distr.le dello Stato di Firenze, domiciliataria per legge;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



della decisione n. 119 RG/GM del 24.10.2007, comunicata con raccomandata 24.10.2007 prot. n. 97947 pervenuta il 30.10.2007, a firma del Direttore della Direzione Generale della Motorizzazione presso il Ministero dei Trasporti, con la quale l’Amministrazione ha respinto il ricorso gerarchico proposto in data 04.04.2007 dal ricorrente avverso il giudizio espresso dalla Commissione Medica Locale di Grosseto in data 22.03.2007, con il quale è stata dichiarata la temporanea inidoneità psicofisica del ricorrente alla guida di veicoli a motore;
nonché, per quanto occorrer possa, di detto giudizio e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ed in particolare del provvedimento prot. n. 59/07 con il quale il Direttore dell’Ufficio Provinciale di Grosseto della Motorizzazione, vista la nota 26.03.2007 con cui la Commissione Medica locale di Grosseto ha comunicato che il ricorrente è stato giudicato temporaneamente non idoneo a condurre veicoli a motore, ha sospeso “la patente di guida n. GR 501236 3 W categoria BS rilasciata in data 08.04.1997 dalla Prefettura/dall’Ufficio Provinciale della M.C.T.C. di Grosseto ..... fin quando l’interessato non produca certificazione della commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Direzione Gen. Motorizzazione Civile e dei Trasporti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile di Grosseto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2010 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO



Espone il ricorrente di essere stato dichiarato invalido civile al 100% a seguito di trauma conseguente ad un incidente stradale occorsogli nel maggio del 1990, per effetto del quale riportava esiti di paresi all'arto inferiore sinistro.
La Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile presso la Usl “Colline dell'Albegna”, sottoponendolo a visita ai fini del riconoscimento di detta invalidità, lo riscontrava affetto da tetraparesi spastica post-traumatica, con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 27 luglio 1992.
Ciò nonostante, in data 9 aprile 1997 e 4 aprile 2002 il deducente otteneva per ben due volte il rinnovo della patente speciale di categoria B, con l'unica prescrizione consistente nell'uso di specchietti retrovisori su entrambi i lati del veicolo.
Ai fini del rinnovo del titolo abilitativo, in scadenza il 18 marzo 2007, il ricorrente veniva sottoposto a visita da parte della Commissione medica locale di Grosseto che lo giudicava "attualmente non idoneo per la patente di guida speciale di categoria B".
Avverso detto giudizio il signor Picchianti presentava ricorso gerarchico al Ministero dei trasporti chiedendo di essere sottoposto a nuovo accertamento medico ed allegando relazione medico-legale del 26 marzo 2007 attestante la sua potenziale idoneità alla guida di veicoli a motore, nonché certificazione dell'azienda USL di Grosseto in ordine all'assenza di disturbi riferibili alla sfera cognitiva.
In data 13 agosto 2007 il ricorrente veniva sottoposto ad accertamento medico presso l’Unità sanitaria territoriale di Pisa, Divisione sanitaria di Ferrovie dello Stato s.p.a. che esprimeva nuovamente un giudizio di non idoneità per alcuna patente di guida riconoscendolo affetto da “tetraparesi spastica con prevalenza SN e marcati disturbi della deambulazione".
Con decreto del 24 ottobre 2007 il Ministero delle infrastrutture dei trasporti, visto il giudizio di cui sopra, decretava il rigetto del ricorso gerarchico.
Contro tale atto ricorre il sig. Picchianti chiedendone l’annullamento, previa sospensione con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:
1. Violazione di legge con riferimento all’art. 119, comma 5, del d.lgs. n. 285/1992. Eccesso di potere per il logicità, difetto di istruttorie e contraddittorietà.
2. Violazione di legge con riferimento all’art. 119, commi 1 e 8, del d.lgs. n. 285/1992, in relazione agli artt. 319, 321, 322 e 327 del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495. Erronea applicazione dell'articolo 320 del d.p.r. n. 495/92. Eccesso di potere per carenza di motivazione, il logicità, difetto di istruttorie e contraddittorietà.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.
Con ordinanza n. 197 depositata il 14 febbraio 2008 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.


DIRITTO



Con il ricorso in esame viene impugnato il decreto, in epigrafe precisato, con cui il Direttore della Direzione Generale della Motorizzazione civile presso il Ministero dei Trasporti ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il giudizio espresso dalla Commissione medica locale di Grosseto in data 22.03.2007, con il quale è stata dichiarata la temporanea inidoneità psicofisica del ricorrente alla guida di veicoli a motore.
Viene contestato, altresì, il provvedimento con il quale il Direttore dell’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile di Grosseto ha sospeso la patente di rilasciata in data 08.04.1997 al ricorrente fin quando l’interessato non produca certificazione della commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.
È infondato il primo motivo con cui il ricorrente lamenta che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abbia deciso il ricorso gerarchico proposto dall’interessato senza avvalersi del parere della Commissione medica centrale.
Invero, nel suo testo originario, l’art. 119, comma 5, del Codice della strada stabiliva che “Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti. Questi decide, sentita la commissione medica centrale istituita presso il Ministero dei trasporti”.
Va tuttavia rilevato che, con l’art. 8 della l. 28 novembre 2005 n.246, la norma in questione è stata riformulata eliminando ogni riferimento a tale commissione e disponendo che “Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide avvalendosi di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici della Società rete ferroviaria italiana Spa".
Merita, invece condivisione quanto dedotto con il secondo motivo con cui il ricorrente censura sotto il profilo del difetto di motivazione e di istruttoria, oltre che per contraddittorietà, il giudizio espresso dall'organo tecnico deputato ad emettere parere in merito all'idoneità psicofisica alla guida di veicoli a motore, in relazione a quanto prescritto in merito al possesso dei requisiti dalle norme del Codice della strada sopra rubricate.
L'art. 119 del Nuovo Codice della strada, approvato con il d.lgs. n. 285/92, stabilisce, al primo comma, che la patente di guida non può essere rilasciata "a chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore".
A tal fine, la disposizione citata affida alle commissioni mediche locali l'accertamento dei requisiti fisici e psichici necessari per la conduzione dei veicoli a motore e, in caso di giudizio negativo, prevede la facoltà per l'interessato, proponendo ricorso gerarchico, di essere sottoposto a nuova visita presso una Commissione costituita a livello centrale.
Nel caso di specie, anche in sede di nuova visita medica, il giudizio negativo è stato confermato risultando l'interessato affetto da "tetraparesi spastica con prevalenza SN e marcati disturbi della deambulazione".
Ciò posto, con riferimento ai giudizi resi dalle predette Commissioni mediche, giova ricordare che costituisce consolidato principio giurisprudenziale, da cui non vi è motivo per discostarsi, quello secondo cui il giudizio medico - legale come quello in esame si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico - discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 2004, n. 1341; id., 10 luglio 2001, n. 3822), ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale (Cons. Stato, sez. VI, 6 maggio 2002, n. 2483).
L’art. 319 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, in tema di “requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida” dispone a tal fine che “…occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita.
I medici di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, nel rilasciare il certificato d'idoneità alla guida, dovranno tenere in particolare considerazione le affezioni morbose di cui all'articolo 320.
Quando dalle constatazioni obiettive, o dai risultati della visita psicologica di cui all'articolo 119, comma 9, del codice, e dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili, si evidenzino malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 320, 321, 322 e 323, il medico può rilasciare il certificato di idoneità solo quando accerti e dichiari che esse non possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di quei tipi di veicoli ai quali la patente abilita”.
A sua volta, l’art. 320 precisa che “Le malattie ed affezioni riportate nell'appendice II al presente titolo, con le specificazioni per ognuna di esse indicate nell'appendice medesima, escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida”.
L’appendice II all’Allegato 22, per quanto di interesse ai fini della presente controversia, precisa che “Le malattie ed affezioni che escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida sono quelle sottoindicate:…D. Malattie del sistema nervoso. La patente di guida non deve essere né rilasciata né confermata a candidati o conducenti colpiti da:…c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.
A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, nei casi a), b) e c) sopracitati, a seguito dell'esito della visita specialistica presso strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria, può essere rilasciata o confermata la patente di guida a condizione che dette malattie non siano in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della guida. In tali casi gli interessati devono mostrare di essere capaci di usare i comandi del veicolo appartenente alla categoria per la quale si richiede il rilascio della patente, in condizioni di sicurezza…”.
Come è palese dalla lettura della norma appena riportata, non ogni affezione del sistema nervoso rende, di per sé, chi ne è portatore inidoneo ad essere abilitato alla guida.
Orbene, nel caso di specie il giudizio pronunciato dalla Commissione medica si palesa viziato per difetto di motivazione e di istruttoria.
Infatti, posto che, per l’ipotesi di un giudizio di idoneità, la legge richiede la “condizione che dette malattie non siano in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona”, al di là del generico riferimento alla tetraparesi spastica da cui il ricorrente è affetto, non viene espressa alcuna valutazione in ordine a tali profili, tenuto conto anche della consulenza tecnica di parte prodotta dall’interessato da cui risulta che il medesimo possiede “una buona autonomia deambulatoria, compatibilmente con l’uso di un appoggio”, una “conservata motilità delle estremità degli arti superiori ed inferiori” e “la rigidità del rachide cervicale non inficia l’angolo di visuale”, concludendo per l’idoneità del soggetto all’uso di veicoli a motore.
Pur considerando che la valutazione proveniente dalla parte non può sostituirsi a quella dell’organo chiamato dalla legge a compiere tale stima, la circostanza appare rilevante ove si consideri che, per oltre dieci anni, il ricorrente ha conseguito un giudizio positivo in merito all’idoneità in parola.
E’ dunque, evidente, ad avviso del Collegio, che l’Amministrazione sia tenuta ad approfondire l’indagine medico legale, esplicitando adeguatamente le ragioni per le quali un ipotizzabile sopravvenuto peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato possa condurre ad un giudizio di inidoneità alla guida di veicoli a motore, anche eventualmente modificati per consentirne la conduzione in condizioni di sicurezza.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio come da liquidazione fattane in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 2^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/02/2010



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