T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I QUATER - Sentenza 9 febbraio 2010 n. 1782
Pres. Guerrieri Est. Francavilla
Fini ( Avv. Lucchesi) c/ Comune di Roma ( Avv. Bonanni) |
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Edilizia e urbanistica – Abuso edilizio – Diniego istanza condono – Successiva sanzione – Impugnazione - Ammissibilità – Sussiste – Originaria sanzione - Impugnazione – Ammissibilità - Non sussiste
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In materia edilizia, nel caso in cui l’Amministrazione emette il diniego esplicito dell’istanza di condono e , successivamente, un nuovo provvedimento sanzionatorio, l’interesse del responsabile dell’abuso edilizio è quello di richiedere la caducazione giurisdizionale di tali atti e non già dell’originario provvedimento repressivo che ha perso efficacia in conseguenza dell’avvenuta tempestiva presentazione della domanda di condono edilizio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 289 del 2005, proposto da FINI ARMANDO, RICCIARDI MARIA LUISA e FINI LETIZIA elettivamente domiciliati in Roma, via Germanico n. 146 presso lo studio dell’avv. Fabio G. Lucchesi che li rappresenta e difende nel presente giudizio
Contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede dell’avvocatura comunale e rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Pietro Bonanni;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dei seguenti atti:
a) comunicazione di constatata violazione urbanistico – edilizia del 30 luglio 2004 redatta dalla polizia municipale del Comune di Roma;
b) determinazione dirigenziale n. 1335 del 05/08/04 con cui il Comune di Roma ha ordinato, ai sensi dell’art. 27 d.p.r. n. 380/01, la sospensione dei lavori ivi indicati;
c) determinazione dirigenziale n. 1502 del 16/09/04 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate;
Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la pubblica udienza del 7 gennaio 2010;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 21/12/04 e depositato il 13/01/05 Fini Armando, Ricciardi Maria Luisa e Fini Letizia hanno impugnato la comunicazione di constatata violazione urbanistico – edilizia del 30 luglio 2004, redatta dalla polizia municipale del Comune di Roma, e le determinazioni dirigenziali n. 1335 del 05/08/04 e n. 1502 del 16/09/04 con cui il Comune di Roma ha rispettivamente disposto la sospensione dei lavori e la demolizione delle opere ivi indicate.
Il Comune di Roma, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 19/01/05, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 603/05 del 03/02/05 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti.
All’udienza pubblica del 7 gennaio 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è, in parte, inammissibile e, per il resto, improcedibile.
In particolare, deve essere dichiarata inammissibile per difetto d’interesse a ricorrere la domanda di annullamento della comunicazione di constatata violazione urbanistico – edilizia del 30 luglio 2004, redatta dalla polizia municipale del Comune di Roma, la quale, per la sua natura endoprocedimentale, non arreca alcun significativo pregiudizio alla situazione giuridica soggettiva posta dai ricorrenti a fondamento della domanda stessa.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi in riferimento alla domanda di annullamento della determinazione dirigenziale n. 1335 del 05/08/04 con cui il Comune di Roma, ai sensi dell’art. 27 d.p.r. n. 380/01, ha ordinato la sospensione dei lavori ivi indicati.
Secondo quanto previsto dall’art. 27 d.p.r. n. 380/01, il provvedimento di sospensione dei lavori conserva efficacia per quarantacinque giorni dalla sua adozione che nella fattispecie risale al 5 agosto 2004.
Ne deriva che alla data di notifica del ricorso, avvenuta il 21/12/04, l’atto in esame aveva cessato di produrre efficacia e, come tale, non era lesivo dell’interesse dei ricorrenti con conseguente inammissibilità della correlata domanda di annullamento.
Deve, poi, essere dichiarata l’improcedibilità della domanda di annullamento della determinazione dirigenziale n. 1502 del 16/09/04 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate.
L’atto in esame è stato emesso nell’ambito di un procedimento sanzionatorio instaurato dal Comune di Roma nei confronti dei ricorrenti per avere gli stessi, in assenza di permesso di costruire, realizzato un manufatto avente dimensioni di mt. 6,40 x 3,00.
Per la sanatoria dell’illecito edilizio i ricorrenti hanno presentato domanda di sanatoria prot. n. 173881 del 09/12/04.
Il Tribunale ritiene che la presentazione dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria per la definizione di illeciti edilizi ai sensi dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326, rende improcedibile il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio dell'illecito edilizio.
Infatti, una volta presentata la predetta domanda di sanatoria, il provvedimento repressivo perde efficacia in quanto deve essere sostituito o dal permesso di costruire in sanatoria o da un nuovo procedimento sanzionatorio essendo l’amministrazione tenuta, in quest’ultimo caso, in base a quanto previsto dall’art. 40 comma 1° l. n. 47/85, al completo riesame della fattispecie.
Nel consegue che nel primo caso i ricorrenti non hanno più interesse a coltivare il ricorso avverso l'ingiunzione a demolire mentre nel secondo caso dovranno impugnare il nuovo provvedimento repressivo; pertanto, va dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso presentato avverso l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusivamente realizzate e per le quali sia intervenuta successivamente istanza di sanatoria.
In questo senso si esprime l’orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente (Cons. Stato sez. IV n. 756/08; Cons. Stato sez. IV n. 3546/08; Cons. Stato sez. V n. 3659/07; TAR Marche n. 960/08) il quale ha avuto modo di precisare che in fattispecie quali quella in esame, dovendo l'Amministrazione emettere il diniego esplicito dell’istanza di condono e, successivamente, un nuovo provvedimento sanzionatorio, l'interesse del responsabile dell'abuso edilizio è quello di richiedere la caducazione giurisdizionale di tali atti e non già dell’originario provvedimento repressivo che ha perso efficacia in conseguenza dell’avvenuta tempestiva presentazione della domanda di condono edilizio.
L'impugnativa proposta avverso il provvedimento demolitorio va, pertanto, dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato, in parte, inammissibile e, per il resto, improcedibile.
La peculiarità della fattispecie oggetto di causa e le vicende successive all’instaurazione del giudizio giustificano, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio – Sede di Roma, Sezione Interna I Quater:
1) dichiara il ricorso, in parte, inammissibile e, per il resto, improcedibile;
2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 7 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Pio Guerrieri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Michelangelo Francavilla, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2010
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