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T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 3 febbraio 2010 n. 50
P. G. Lignani – Presidente; P. Ungari - Estensore
C. C. I. O. S.r.l. (gia' S. P. S.r.l.) (avv.ti F. Lorigiola, A. M. Desidera' e
G.G. Corbucci) c/ il Comune di Terni


1. Autorizzazione e concessione - Installazione di impianti pubblicitari – Autorizzazione – Silenzio-assenso – Art. 20, L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. - E’ inapplicabile.

 

2. Autorizzazione e concessione - Installazione di impianti pubblicitari – Autorizzazione – Denuncia inizio di attività - Art. 19, L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. - E’ inapplicabile

1. E’ inapplicabile all'installazione di impianti pubblicitari la disciplina di cui all’art. 20 della L. 7 agosto 1990 n. 241, in tema di silenzio-assenso.

 

2. E’ inapplicabile all'installazione di impianti pubblicitari la disciplina di cui all’art. 19 della L. 7 agosto 1990 n. 241, in tema di denuncia di inizio di attività, trattandosi di attività “contingentata”.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 478 del 1998, proposto da: C. C. I. O. S.r.l. (gia' S. P. S.r.l.), con sede in Milano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fulvio Lorigiola e Anna Maria Desidera', con domicilio eletto presso Giovanni Gabriele Corbucci in Perugia, via Cacciatori delle Alpi, 28;

contro



Comune di Terni;

per l'annullamento



del provvedimento del Comune di Terni – Area Assetto del Territorio – Servizio III – Settore III – U.O. Ufficio Segnaletica – Concessioni, prot. 13811 in data 13 maggio 1998, nonché degli atti presupposti e consequenziali.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2009 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO



1. La società ricorrente esercita attività di pubblicità a mezzo di affissioni dirette su propri impianti, per conto dei suoi clienti.
In data 25 marzo 1998, ha chiesto al Comune di Terni di poter installare tre impianti pubblicitari (destinati all’esposizione di c.d. poster monofacciali, di 6 x 3 m), due in Via Narni ed uno in Via Mozzoni, angolo Via Trieste, in sopraelevazione a recinzione privata.
Il Comune di Terni, con provvedimento n. 13811 in data 13 maggio 1998, ha negato l’autorizzazione ad installare i cartelli, “in quanto ritenuti pericolosi per la sicurezza e circolazione stradale (art. 23 D.Lvo 285/92; art. 51 D.P.R. 495/92 e seguenti)”.
2. La ricorrente impugna il diniego, deducendo le censure appresso indicate.
2.1. Lamenta che, ai sensi dell’articolo 20 (nonché, sostiene la ricorrente, dell’articolo 19) della legge 241/1990 e della tabella - allegato 3 - del d.P.R. 407/1994 (in cui è compresa l’attività di affissione diretta, di cui all’articolo 28, quarto comma, del d.P.R. 639/1972), essendo decorsi trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, si fosse già formato il silenzio assenso allorché è stato adottato il provvedimento negativo. Con la conseguenza che l'amministrazione comunale avrebbe potuto soltanto procedere in autotutela, ricorrendone i presupposti, alla revoca od all'annullamento dell'atto tacito di accoglimento.
2.2. Difetterebbe inoltre una adeguata motivazione in ordine alle ragioni del diniego.
3. Il Comune di Terni non si è costituito in giudizio.
4. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
4.1. Non può ritenersi che, in ordine all’istanza della ricorrente, si fosse formato un titolo autorizzatorio.
Infatti, secondo la più recente e prevalente giurisprudenza :
- l'installazione di impianti pubblicitari è indubbiamente soggetta ad un provvedimento autorizzatorio da parte del Comune (articolo 3, comma 3, del d.lgs. 507/1993 e articolo 23, comma 4, del d.lgs. 285/1992) e le richieste di autorizzazione alla collocazione di impianti e manufatti da utilizzare per l'affissione diretta di manifesti commerciali ed i conseguenti atti di diniego adottati dall'Amministrazione attengono all'esercizio di un potere (il duplice potere previsto dalle norme predette) ben diverso da quello inerente l'affissione diretta in spazi di propria pertinenza, ai sensi dell'articolo 28, quarto comma, del d.P.R. 639/1972; ne consegue che, poiché solo per il consenso di cui all'articolo 28, quarto comma, del d.P.R. 639/1972 si rende configurabile il silenzio-assenso previsto dall'articolo 20 della legge 241/1990, tale istituto non è applicabile ai procedimenti in esame, relativi alla installazione di cartelli pubblicitari e non all'affissione diretta di materiale pubblicitario sui cartelli medesimi (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, III, 17 aprile 2002, n. 1490 e 16 dicembre 2004, n. 6479; T.A.R. Piemonte, I, 14 novembre 2005, n. 3523; v. anche T.A.R. Sardegna, 23 gennaio 2002, n. 56 e T.A.R. Lombardia, Milano, III, 24 ottobre 2005, n. 3891);
- in ogni caso, ai sensi del citato articolo 3 del d.lgs. 507/1993, il Comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, con il quale deve disciplinare "le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse" (comma 2) e "in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione ..." (comma 3) e anche i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti.
L'installazione di impianti pubblicitari, pertanto, è attività "contingentata".
Come tale, essa è esclusa dalla disciplina di cui all’articolo 19 della legge 241/1990, in base alla quale l'atto di consenso cui sia subordinato l'esercizio di un'attività privata s'intende sostituito dalla denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, sempre che il suo rilascio "dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo" (cfr. Cons. St., V, 12 ottobre 2004, n. 6532 e 29 aprile 2009, n. 2723; T.A.R. Toscana, I, 13 luglio 2005, n. 3272).
4.2. Sussiste invece il difetto di motivazione.
E’ innegabile che il provvedimento impugnato non consenta in alcun modo di ricostruire il ragionamento seguito dall’Amministrazione per adottare il diniego.
Infatti, l’articolo 23 del Codice della Strada (“Pubblicità sulle strade e sui veicoli”) detta molteplici divieti a tutela della sicurezza della circolazione. In primis, quelli previsti al comma 1: “Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica”.
Mentre l’articolo 51 del regolamento attuativo (Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza), prevede articolate prescrizioni e divieti particolari in relazione alla specifica posizione degli impianti pubblicitari.
Non è dunque sufficiente il generico richiamo delle predette disposizioni normative rilevanti, in assenza di alcun concreto riferimento all’impatto derivante dalle installazioni richieste, alla luce della situazione dei luoghi (posizione/ubicazione) e delle caratteristiche degli impianti (dimensioni/forma/colore), da cui possa evincersi quale divieto sarebbe violato, o comunque i motivi specifici della pericolosità degli impianti per la circolazione stradale.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.



Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Terni al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 1.000,00 (mille/00) per spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Annibale Ferrari, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/02/2010



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