T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 30 dicembre 2009 n. 2684
Pres. ff A. Maggio; Est. G. Rovelli
Sindacato Nazionale Giornalai d'Italia Sinagi (avv.ti A. Ingianni, G. M. Lauro, C. Savona) c/ Comune di Assemini (n.c.) |
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Commercio ed industria - Autorizzazione commerciale – Piani di localizzazione dei punti vendita per la diffusione della stampa quotidiana e periodica – Adozione – Procedura di consultazione delle organizzazioni sindacali ex artt. 6, D. Lgs. 24 aprile 2001 n. 170 e 5, L.R.S. 15 luglio 1986 n. 49 - Omissione – Illegittimità
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E’ illegittimo il piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi e non esclusivi per la diffusione della stampa quotidiana e periodica che non sia stato preceduto, ex artt. 6, D. Lgs. 24 aprile 2001 n. 170, e 5, L.R.S. 15 luglio 1986 n. 49, dalla consultazione delle organizzazioni regionali delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori e delle organizzazioni regionali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori, ove presenti nell'Isola
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 684 del 2009, proposto da: Sindacato Nazionale Giornalai d'Italia Sinagi, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Ingianni, Giovanni Maria Lauro, Cecilia Savona, con domicilio eletto presso Giovanni Maria Lauro in Cagliari, via Salaris n. 29;
contro
Comune di Assemini in persona del Sindaco p.t.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del vigente piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi e non esclusivi per la diffusione della stampa quotidiana e periodica (redatto ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170) nella circoscrizione territoriale del Comune resistente nelle parti lesive nonché della deliberazione con la quale il Comune di Assemini ha approvato il piano medesimo; nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2009 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone il Sindacato ricorrente di essere venuto a conoscenza del fatto che nel Comune di Assemini è vigente il piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi e non esclusivi per la diffusione della stampa quotidiana e periodica, redatto ai sensi del d.lgs. 24 aprile 2001 n. 170.
Il Piano, pur non conosciuto dal ricorrente nei contenuti, è stato impugnato per vizi che attengono al suo procedimento di approvazione.
Lamenta infatti il Sinagi che gli atti impugnati sarebbero stati adottati in palese violazione di legge poiché l’Amministrazione, mancando di consultare preventivamente il Sindacato, avrebbe impedito allo stesso di perseguire i propri fini istituzionali di tutela degli interessi collettivi della categoria dei rivenditori.
Gli atti sarebbero quindi censurabili per violazione dell’art. 5 L.R. 15.07.1986 n. 49 .
Alla camera di consiglio del 29.07.2009, questa Sezione adottava ordinanza n. 74/2009 con la quale venivano disposti incombenti istruttori.
L’ordinanza non veniva eseguita dal Comune.
Alla successiva camera di consiglio del 30.09.2009 veniva adottata nuova ordinanza n. 84/2009 con la quale si rinnovavano le statuizioni del precedente provvedimento non eseguito.
Alla camera di consiglio del 4.11.2009, udito il difensore del Sindacato ricorrente e tenuto conto della documentazione depositata dal Comune in data 21.10.2009, in esecuzione dell’ordine di questo Giudice, il ricorso veniva trattenuto per la decisione in forma semplificata sussistendone i presupposti.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento è utile ai fini di una migliore comprensione della vicenda controversa che è, invero, di agevole soluzione.
L’art. 5 della L.R. 49 del 1986 che disciplina l’attività di vendite di giornali e riviste stabilisce, tra l’altro, che i piani comunali sono adottati dai comuni sentite le organizzazioni regionali delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori e delle organizzazioni regionali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori ove presenti nell'Isola, che devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Sindaco con unita la proposta di piano.
Tale disposizione, non abrogata, non si pone in contrasto con le successive norme di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica di cui al d.lgs. n. 170 del 2001. Essa anzi prevede garanzie partecipative perfettamente sovrapponibili al sistema strutturato dal d.lgs. sopra citato che prevede all’art. 6 comma 1 lettera a) che:
"1. Le regioni emanano gli indirizzi per la predisposizione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, attenendosi ai seguenti criteri:
a) consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei rivenditori”.
Il Comune, in definitiva, deve formulare il Piano di localizzazione dei punti di vendita tenuto conto di tutti gli elementi relativi alla situazione di fatto esistente sul territorio indicati negli artt. 2 e 6, comma 1, lett. b, del suddetto Decreto legislativo e, consultate le associazioni di categoria più rappresentative indicate nella lett. a del comma 1, dell'art. 6, del medesimo Decreto legislativo.
In sede di formazione di tale atto di pianificazione il Comune esercita il proprio potere discrezionale rispetto alla localizzazione delle strutture di rivendita ed ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni e proprio a tal fine deve acquisire e valutare gli elementi di fatto indicati dalla norma, nonché acquisire e valutare le considerazioni degli organismi rappresentativi di categoria.
Nel caso che occupa il Collegio, la violazione di legge lamentata dal Sindacato ricorrente è palese, posto che il SI.NA.GI. non è stato consultato in sede di redazione del Piano di localizzazione, come risulta dalla stessa relazione del responsabile dell’area amministrativa del Comune e dagli atti allegati, acquisiti agli atti di causa in virtù dell’ordinanza istruttoria n. 84/2009 emessa da questa Sezione.
Il Sindacato ricorrente, peraltro, aveva debitamente rappresentato al Comune di Assemini la questione della mancata consultazione chiedendo un intervento in autotutela.
Il Comune non ha ritenuto di riscontrare l’istanza dell’odierno ricorrente, debitamente pervenuta all’Ente come risulta dalla ricevuta di ritorno della racc. a.r. depositata agli atti del giudizio (documento n. 6 allegato al ricorso).
La violazione di legge è, in definitiva evidente (violazione dell’art. 6 d.lgs. 170 del 2001 e dell’art. 5 L.R. 49 del 1986).
Trattandosi di violazione di carattere procedurale consistente nella mancata consultazione di un associazione di categoria che doveva essere obbligatoriamente interpellata, va precisato che la posizione della associazione deve essere considerata analogamente a quella di soggetto cui l’atto doveva essere comunicato individualmente.
Il ricorso è pertanto fondato e merita accoglimento.
Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna l’Amministrazione alle spese del presente giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 5.000/00 (cinquemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Alessandro Maggio, Presidente FF
Grazia Flaim, Consigliere
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/12/2009
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