T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 30 dicembre 2009 n. 2679
Pres. P. Numerico; Est. G. Rovelli
L. P. di F. G. & C. S.a.s. (avv.ti L. Casu, M. Torre e Dott.ssa M. Casu Ponticelli) c/ Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Regionale Enti Locali, Finanze e Urbanistica (avv.ti G. Campus, L. Picco); Direttore Servizio Demanio e Patrimonio Regione Sarda, Assessorato Regionale Pubblica Istruzione, Bb.Cc.,I.S.S., Comune di Alghero; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Distr. St.) |
|
Autorizzazioni e concessioni – Diritto di insistenza – Art. 37, co. 2, cod. nav. – Natura sussidiaria –Riflessi sulla posizione del concessionario aspirante al rinnovo
|
|
Il principio sancito dall'art. 37, comma 2, cod. nav. secondo il quale in caso di rinnovo di una concessione di area appartenente al demanio marittimo deve essere data la preferenza al precedente concessionario (c.d. diritto di insistenza), ha carattere sussidiario rispetto al criterio generale e principale, contemplato nel comma 1 dello stesso art. 37, cioè quello della più proficua utilizzazione della concessione demaniale e del migliore uso della stessa nel pubblico interesse. Il concessionario di un bene demaniale non vanta alcuna aspettativa al rinnovo del rapporto, il cui diniego, nei limiti ordinari della ragionevolezza e della logicità dell'agire amministrativo, non necessita di ulteriore motivazione (essendo parificabile al rigetto di un'ordinaria istanza di concessione) né implica alcun “diritto di insistenza”, qualora l’Amministrazione non intenda sostituire al precedente un nuovo concessionario o se, volendo farlo, provveda previo esperimento di un procedura ad evidenza pubblica.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 905 del 2003, proposto da: L. P. di F. G. & C. S.a.s., rappresentata e difesa dagli avv. Lia Casu, Michele Torre, con domicilio eletto presso Dott.ssa Margherita Casu Ponticelli in Cagliari, via La Vega n. 11;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Regionale Enti Locali, Finanze e Urbanistica, rappresentati e difesi dagli avv. Graziano Campus, Laura Picco, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento n. 69; Direttore Servizio Demanio e Patrimonio Regione Sarda, Assessorato Regionale Pubblica Istruzione, Bb.Cc.,I.S.S., Comune di Alghero; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione del direttore del servizio demanio e patrimonio R.A.S. assessorato enti locali finanze e urbanistica in data 19 febbraio 2003 notificata in data 8 maggio 2003, nonché di tutti gli atti prodromici e consequenziali comunque connessi;
del verbale della conferenza di servizi tenutasi ad Alghero il 13.12.2002 quale parte integrante e sostanziale della determinazione impugnata;
della relazione tecnica – pratica Lido Park – Alghero servizio demanio e patrimonio R.A.S. assessorato enti locali finanze e urbanistica;
della relazione pratica Lido Park del servizio demanio e patrimonio della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato Enti locali;
della nota della Regione autonoma della Sardegna assessorato pubblica istruzione ufficio tutela paesaggio Sassari in data 26 giugno 1995;
della nota della Regione autonoma della Sardegna assessorato pubblica istruzione ufficio tutela paesaggio Sassari in data 25 luglio 1996;
della deliberazione della giunta della regione autonoma della Sardegna 4/49 dell’8.2.1994 e 12/28 del 19.04.1994;
degli atti 7113 del 26.6.1995 e 10559 del 25.7.1996 servizio tutela paesaggio;
delle direttive per la formazione e redazione del PUL.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna, dell’Assessorato Regionale Enti Locali, Finanze e Urbanistica e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2009 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone la società ricorrente, di essere titolare della concessione demaniale per l’uso di un tratto di arenile di mq. 1800 sito in località Cuguttu in Comune di Alghero.
Nella sua forma originaria di società di persone, otteneva in data 27.04.1988 la concessione demaniale n. 98 di rep. a firma del Capitano di Fregata Enrico Devercelli. Con nota del 12 marzo 1996, richiedeva la volturazione degli ordini di introito con sostituzione della concessione provvisoria.
Con nota del 3.2.1997 la Regione rigettava la domanda.
Il provvedimento veniva impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale che accoglieva il ricorso con sentenza n. 1422 del 1998.
Secondo l’esposizione della ricorrente, il giudicato formatosi sulla sentenza 1422/1998 è stato ignorato e poi completamente disatteso con i provvedimenti impugnati con il presente ricorso, con il quale vengono articolati i seguenti motivi in diritto (la numerazione indicata dalla ricorrente arriva al n. 19 omettendo però i numeri 13 e 17):
eccesso di potere, errore di fatto, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità;
eccesso di potere, errore di fatto, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità, sotto diverso profilo;
violazione di legge, art. 3 L. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto e vizio di motivazione;
eccesso di potere, violazione e vizi del procedimento, distinzione tra rinnovo e nuova concessione;
eccesso di potere, violazione e vizi del procedimento con riferimento alla convocazione della conferenza di servizi, violazione di legge art. 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater L. 241 del 1990, eccesso di potere, contrarietà con atti della medesima amministrazione, disapplicazione determinazione 2081/D del 28.12.2001 stesso assessorato della Regione Sardegna;
eccesso di potere, insufficiente motivazione, contraddittorietà, illogicità perplessità;
eccesso di potere, contraddittorietà, illogicità, omessa motivazione;
violazione di legge sub specie art. 7 L. 241 del 1990, mancata comunicazione avvio del procedimento;
eccesso di potere, contraddittorietà, illogicità;
eccesso di potere, contraddittorietà, illogicità sotto diverso profilo;
violazione di legge sub specie art. 37 Codice della navigazione diritto di insistenza del concessionario, assenza di domande concorrenti;
eccesso di potere per sviamento;
eccesso di potere per vizi del procedimento e per contraddittorietà tra più atti, violazione di legge sub specie art. 10 reg. nav. mar.;
eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità;
eccesso di potere per ingiustizia manifesta;
eccesso di potere per contraddittorietà, violazione di legge;
violazione di legge, sub specie art. 3 L. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto e vizio di motivazione.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.
Si costituiva la Regione autonoma della Sardegna contestando puntualmente le argomentazioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 15 luglio 2003 la domanda cautelare veniva rigettata con ordinanza n. 375/2003.
In data 8 aprile 2009 si costituiva il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 10.09.2009 la difesa della ricorrente depositava memoria.
Alla udienza pubblica del 7.10.2009 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione sollevata dalla difesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, volta a rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva.
L’eccezione è fondata.
Risulta che il Ministero intimato ha partecipato in data 13.12.2002 alla conferenza di servizi convocata dalla Regione Sardegna, non avendo altro ruolo al di fuori di quello di aver espresso la precisazione che, nel caso in cui fosse stato rilasciato il titolo concessorio, avrebbe provveduto ad emettere un parere limitatamente agli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, posto che le competenze per il rilascio di concessioni demaniali erano state attribuite all’Amministrazione regionale.
Alcun atto lesivo è stato quindi adottato dal Ministero intimato che deve pertanto essere estromesso dal presente giudizio.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La vicenda controversa può essere così riassunta.
La ricorrente, articola numerose censure; in sintesi afferma:
che la determinazione 172/D richiama atti amministrativi già oggetto di sentenza di questo T.a.r. n. 1422 del 1998, passata in giudicato;
che la predetta determinazione fornirebbe una travisata interpretazione della citata sentenza oltre ad essere carente di motivazione;
che il procedimento dovrebbe essere inquadrato nell’ottica di un mero aggiornamento e rettifica della concessione provvisoria e sollecito del rilascio della concessione quadriennale sempre intesa quale rinnovo della precedente concessione e non quale rilascio di un nuovo titolo;
non sarebbe stata necessaria la convocazione di una conferenza di servizi essendo valida e operante una concessione rilasciata nel 1994 che sarebbe stata provvisoria solo in via nominale, ma di fatto senza limitazione temporale; i pareri di altre amministrazioni sarebbero quindi stati inutili essendosi già perfezionato il rinnovo ed essendo il rilascio della concessione quadriennale una mera formalità e comunque un atto dovuto;
che, ove si volesse considerare il provvedimento impugnato 172/D come una revoca della concessione, solo nominalmente provvisoria, si dovrebbe rilevare un vizio derivante dalla mancata comunicazione di avvio del procedimento;
risulterebbe una insanabile incongruenza tra la relazione allegata alla determinazione 172/D e lo stesso provvedimento;
data l’assenza di domande concorrenti, nel caso di specie non si poneva neanche il problema dell’esame di ragioni di preferenza.
Nessuna delle censure dedotte dalla ricorrente coglie nel segno.
L’esame degli atti di causa consente di rilevare che:
la concessione del 1994 era provvisoria come risulta espressamente dalla deliberazione della giunta regionale n. 12/28 del 19.04.1994, che faceva riferimento alla necessità di “procedere con urgenza al rinnovo delle concessioni demaniali marittime per l’anno 1994 per consentire ai concessionari di poter occupare subito l’arenile e/o il manufatto demaniale ed organizzare in tempo l’attività balneare per la prossima stagione estiva”; la delibera quindi, consentiva il rilascio di concessioni provvisorie in favore dei concessionari che avevano richiesto il rinnovo per l’anno 1994;
la sentenza del T.a.r. n. 1422 del 1998 non poteva determinare ex se, senza la mediazione della successiva attività amministrativa, il rilascio della concessione.
Il Collegio ricorda che la concessione provvisoria prevista dall'art. 10 reg. nav. mar. rappresenta un atto che risponde a requisiti di urgenza, nel precipuo interesse dell'amministrazione, ed è quindi caratterizzato da requisiti formali minimi, essendo dichiaratamente uno strumento ponte, finalizzato a permettere una gestione provvisoria del bene demaniale nelle more del completamento del procedimento concessorio vero e proprio nel quale si inserisce la concessione provvisoria come subprocedimento eventuale.
L’Amministrazione regionale, stante la peculiarità della vicenda, e considerato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non si era perfezionato alcun procedimento di rinnovo, ha correttamente convocato una conferenza di servizi istruttoria nella quale sono stati espressi motivati pareri negativi al rilascio del titolo.
Il principio sancito dall'art. 37, comma 2, cod. nav. secondo il quale in caso di rinnovo di una concessione di area appartenente al demanio marittimo deve essere data la preferenza al precedente concessionario (c.d. diritto di insistenza), ha carattere sussidiario rispetto al criterio generale e principale, contemplato nel comma 1 dello stesso art. 37, cioè quello della più proficua utilizzazione della concessione demaniale e del migliore uso della stessa nel pubblico interesse. Il concessionario di un bene demaniale non vanta alcuna aspettativa al rinnovo del rapporto, il cui diniego, nei limiti ordinari della ragionevolezza e della logicità dell'agire amministrativo, non necessita di ulteriore motivazione (essendo parificabile al rigetto di un'ordinaria istanza di concessione) né implica alcun “diritto di insistenza”, qualora l’Amministrazione non intenda sostituire al precedente un nuovo concessionario o se, volendo farlo, provveda previo esperimento di un procedura ad evidenza pubblica.
Il provvedimento impugnato, pertanto, non si pone in conflitto con il giudicato di cui alla sentenza di questo Tribunale Amministrativo regionale n. 1422 del 1998 in quanto, proprio conformemente alle statuizioni della sentenza, motiva diffusamente sulle ragioni che hanno indotto a negare il rilascio del titolo.
In definitiva, per le ragioni esposte appaiono del tutto infondati primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, nono, decimo, undicesimo, quattordicesimo e quindicesimo motivo di ricorso.
Il Collegio osserva che non esistono i motivi 13 e 17 in quanto il ricorso non reca una numerazione progressiva e salta i numeri appena indicati.
Sono inammissibili per assoluta genericità i motivi indicati ai numeri 12 e 16 del ricorso.
E’ infondato il motivo n. 8 in quanto il provvedimento impugnato non costituisce affatto una revoca, bensì un diniego relativo ad un procedimento ancora pendente e riesaminato anche a seguito della più volte citata sentenza del T.a.r..
Il ricorso deve, in definitiva, essere respinto.
La natura e la peculiarità della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe, previa estromissione dal giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/12/2009
|
|