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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 30 dicembre 2009 n. 2677
Pres. P. Numerico; Est. G. Rovellizbr> L. M., M. A., P. S. (avv. A. Mariani) c/ Ministero della Difesa (Avv. Distr. St.) e nei confronti di B. (n.c.)


Militare e militarizzato – Stipendi, assegni e indennità – Indennità d’impiego operativo – Indennità cd. di supercampagna – Spettanza – Presupposti

In tema di indennità spettanti a personale delle FF.AA., gli incrementi percentuali previsti dall'art. 4 co. 2, D.P.R. 10 maggio 1996 n. 360 (che prendono il nome di indennità di ' supercampagna ') non ricevono applicazione generalizzata ed indifferenziata nei confronti di tutto il personale militare destinatario dell' indennità di campagna (di cui all'art. 3 co. 1, L. 23 marzo 1983 n. 78), ma un'applicazione particolare e limitata solo in favore di quel personale in servizio presso strutture aventi un particolare grado di preparazione e di addestramento operativo, peraltro nei limiti del contingente numerico annualmente determinato con decreto interministeriale (nella specie, il Collegio ha ritenuto legittimo il diniego dell’indennità di “supercampagna” opposto ad alcuni militari addetti a servizi di supporto all’attività del 30° Stormo dell’Aeronautica Militare – aeroporto di Elmas)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 117 del 2002, proposto da: L. M., M. A., P. S., rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Mariani, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Scano n. 27;

contro



Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23;

nei confronti di



B. E.;

per l'accertamento



del diritto alla percezione, a decorrere dal 01.01.1999 dell’indennità di impiego operativo nella misura percentuale del 135% dell’indennità di impiego operativo di base (legge n. 78 del 23 marzo 1983 e d.P.R. n. 360 del 10 maggio 1996);

nonché in via subordinata
per l’annullamento



della nota prot. n. SQA – 110/5156/F3 – 2 del 22.02.2001 e dei relativi provvedimenti ivi richiamati (tra cui la nota SMD 114/2/006/4520.1 del 4.01.01).
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2009 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



I ricorrenti, sono militari in servizio presso il Gruppo autotrasporti – sezione gruppi elettrogeni del Comando 30° Stormo dell’aeronautica militare – aeroporto di Elmas con categoria “assistenti tecnici genio elettronici”. Il Comando 30° stormo di Elmas è stato individuato tra i destinatari della maggiorazione del 135% della misura percentuale dell’indennità di impiego operativo di campagna.
Affermano i ricorrenti, che in data successiva al 12 novembre 2001, sono venuti a conoscenza che lo Stato Maggiore nel riconoscere la maggiorazione al personale in servizio presso alcune articolazioni del supporto operativo, aveva escluso il personale in servizio presso il Gruppo autotrasporti.
Hanno proposto quindi ricorso deducendo i seguenti motivi in diritto:
violazione di legge ed eccesso di potere, errata e falsa applicazione artt. 3, 36 e 97 Costituzione, art. 4 d.P.R. n. 360 del 10.05.1996, disparità di trattamento, contraddittorietà e illogicità;
violazione di legge ed eccesso di potere (art. 3 L. 241 del 1990, errata e falsa rappresentazione della realtà, contraddittorietà in atti).
Concludevano per l’accoglimento del ricorso con conseguente accertamento del diritto alla percezione, a decorrere dal 01.01.1999 dell’indennità di impiego operativo nella misura percentuale del 135% dell’indennità di impiego operativo di base (legge n. 78 del 23 marzo 1983 e d.P.R. n. 360 del 10 maggio 1996);
in via subordinata per l’annullamento della nota prot. n. SQA – 110/5156/F3 – 2 del 22.02.2001 e dei relativi provvedimenti ivi richiamati (tra cui la nota SMD 114/2/006/4520.1 del 4.01.01), con vittoria di spese e competenze.

DIRITTO



Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
I ricorrenti partono dall’erroneo presupposto che spetterebbe loro l’indennità di “supercampagna” in quanto addetti a servizi di supporto all’attività del 30° Stormo dell’Aeronautica Militare – aeroporto di Elmas.
L’assunto, ribadisce il Collegio, è palesemente infondato.
Giova partire dal quadro normativo di riferimento.
L’ indennità di campagna è stata istituita dall'articolo 3 della legge 23 marzo 1983 n. 78, che ne ha previsto l'attribuzione, nella misura del 115 per cento dell'indennità di impiego operativo di base (di cui all'art. 2 della stessa legge), agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna ivi indicati (corpi d'armata, divisioni, brigate e aerobrigate, stormi e reparti di volo, gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di volo, reparti elicotteri e reparti antisom, reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati, reparti intercettori teleguidati (IT), comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere, unità di controllo operativo e unità di scoperta, centrali e centri operativi in sede protetta, unità di supporto, comandi, enti e reparti, non inquadrati nelle grandi unità, aventi caratteristiche di impiego operativo di campagna).
L'articolo 5 comma 9 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 394 ha poi stabilito che “l'indennità di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 78 del 1983 compete anche al personale che, nella posizione di forza amministrata, è impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica presso gli Enti ed i Reparti elencati nel medesimo art. 3”.
Il successivo d.P.R. 10 maggio 1996 n. 360, ha stabilito che “al personale di cui all'articolo 1 che presta servizio presso i comandi, i reparti e le unità di campagna, impiegati nell'ambito di grandi unità di pronto intervento nazionali ed internazionali indicati con apposita determinazione dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, è attribuita l'indennità mensile prevista dall'articolo 3, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78, così come rivalutata dall'articolo 5, comma 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163. Tale indennità non è cumulabile con l'indennità supplementare di prontezza operativa di cui all'articolo 8, comma 2, della predetta legge 23 marzo 1983, n. 78. Con determinazione interministeriale del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario della misura sopra prevista”.
Lo Stato Maggiore della Difesa, al momento di individuare le articolazioni da inserire nell’elenco delle Unità ad elevato livello operativo, sulla base delle esigenze espresse dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica, non ha incluso quella di appartenenza dei ricorrenti.
Tale scelta non è sindacabile da questo Giudice al di fuori dei casi di manifesta illogicità, o abnormità che nella fattispecie non è dato ravvisare.
E’ pacifico infatti che gli incrementi percentuali previsti dall'art. 4 comma 2 d.P.R. n. 360 del 1996 (che prendono il nome di indennità di " supercampagna ") non ricevono applicazione generalizzata ed indifferenziata nei confronti di tutto il personale militare destinatario dell' indennità di campagna (di cui all'art. 3 comma 1 l. n. 78 del 1983), ma un'applicazione particolare e limitata solo in favore di quel personale in servizio presso strutture aventi un particolare grado di preparazione e di addestramento operativo, peraltro nei limiti del contingente numerico annualmente determinato con decreto interministeriale (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 25 febbraio 2005 , n. 1252).
Non ha errato quindi l’Amministrazione nel non corrispondere il trattamento economico richiesto in quanto palesemente non spettante ai ricorrenti.
Il ricorso è pertanto infondato e deve essere respinto.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/12/2009






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