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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 29 dicembre 2009 n. 2595
Pres. R.M.P. Panunzio; Est. M. Lensi
V. A. in proprio e quale rappresentante dell’A.S.D. F. C. S. Antioco, e P. A.
M. T. (avv. L. Mastino) c/ Comune di Sant'Antioco (avv. F. Mura)


Edilizia ed urbanistica - Certificato di agibilità – Condizioni – D.M. 18 marzo 1996 e D.M. 6 giugno 2005 – Ambito di applicazione - Palestra aperta al pubblico – Fattispecie – Palestra a servizio di un circolo privato aperto ai soli tesserati – Non vi rientra

Ai fini dell'applicazione della normativa più restrittiva in punto di agibilità di cui al D.M. 18 marzo 1996, così come modificato ed integrato con il D.M. 6 giugno 2005 (i quali prevedono la necessità di una seconda uscita di sicurezza per gli impianti sportivi nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI), una palestra a servizio di un circolo privato aperto ai soli tesserati non può essere qualificata quale 'impianto sportivo', non potendo essere ricondotta nella nozione di 'palestra aperta al pubblico”.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 592 del 2007, proposto da: V. A., in proprio e quale rappresentante dell’A.S.D. Fitness Club S. Antioco, e P. A. M. T., rappresentati e difesi dall'avv. Licinio Mastino, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

contro



Il Comune di Sant'Antioco, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mura, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

per l'annullamento



del provvedimento protocollo n. 6471 del 26 aprile 2007 del Responsabile del Servizio, con cui è stata revocata la licenza di agibilità n. 4 del 15 febbraio 2006 relativa al piano terra di un fabbricato adibito ad uso commerciale (esercizio di attività di palestra, con accesso al pubblico).

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Antioco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25/11/2009 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Col ricorso in esame si chiede l'annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.
In data 24 luglio 2003 l’Amministrazione comunale ha rilasciato la concessione edilizia n. 100/2003 per la trasformazione di un locale, sito al piano terra di un fabbricato, ad uso palestra.
In data 15 febbraio 2006 è stato rilasciato il permesso di agibilità.
Il locale è stato concesso in locazione al Sig. Antonio Vacca che rappresenta l'associazione sportiva "A.S.D. Fitness Club S. Antioco" (associata all’A.I.C.S.), circolo privato, talché la palestra ha iniziato ad operare.
Dopo varie vicende concernenti il permesso di agibilità in questione, è stato infine adottato dall'Amministrazione comunale di Sant'Antioco il provvedimento protocollo n. 6471 del 26 aprile 2007 del Responsabile del Servizio, con cui è stata revocata la citata licenza di agibilità n. 4 del 15 febbraio 2006.
Col ricorso in esame si chiede l'annullamento di tale provvedimento di revoca per i seguenti motivi di diritto.
1) Falsa applicazione dell'articolo 20 del D.M. 18 marzo 1996; eccesso di potere per contraddittorietà; difetto di motivazione.
Concludono per l'accoglimento del ricorso.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.
Questo Tribunale, con l’ordinanza n. 323 del 27 luglio 2007, ha accolto l'istanza cautelare ed ha sospeso il provvedimento di revoca impugnato.
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.
Alla pubblica udienza del 25 novembre 2009, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



Col ricorso in esame si chiede l'annullamento del provvedimento protocollo n. 6471 del 26 aprile 2007 del Responsabile del Servizio, con cui è stata revocata la licenza di agibilità n. 4 del 15 febbraio 2006 relativa al piano terra di un fabbricato adibito ad uso commerciale (esercizio di attività di palestra).
Il ricorso deve essere accolto, stante la fondatezza delle censure mosse dai ricorrenti in ordine alla inapplicabilità, al caso di specie, della normativa più restrittiva di cui all'articolo 1 e all’articolo 20, terzo comma, del D.M. 18 marzo 1996, così come modificato ed integrato con il D.M. 6 giugno 2005, che stabiliscono la necessità di una seconda uscita di sicurezza per gli impianti sportivi nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI.
La Difesa dell’Amministrazione comunale resistente, nella propria memoria di costituzione e difensiva del 26 luglio 2007, sostiene che il "Responsabile del Servizio ha ritenuto, sulla base di alcune Note dottrinali, che una Palestra aperta al pubblico (come quella oggetto del Permesso di Agibilità revocato) debba essere assimilata ad un impianto sportivo perché ivi si svolgono attività sportive regolate dal CONI (fitness)".
Si osserva tuttavia che quella dei ricorrenti non può ritenersi "palestra aperta al pubblico", trattandosi di circolo privato aperto ai soli tesserati (come già evidenziato da questo Tribunale nell'ordinanza n. 323 del 27 luglio 2007, con la quale è stata accolta l'istanza cautelare ed è stato sospeso il provvedimento di revoca impugnato).
Ritenuto pertanto che la palestra dei ricorrenti non può essere correttamente qualificata quale "impianto sportivo", ai fini dell'applicazione della normativa più restrittiva di cui al citato D.M. 18 marzo 1996, non potendo essere ricondotta nella nozione di "palestra aperta al pubblico", trattandosi di circolo privato aperto ai soli tesserati; stante la fondatezza delle censure in tal senso avanzate dai ricorrenti, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.



accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione comunale resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio, che liquida forfettariamente in complessivi € 2000 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25/11/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente
Francesco Scano, Consigliere
Marco Lensi, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/12/2009






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