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T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA - Sentenza 30 dicembre 2009 n. 1373
Italo Vitellio – Presidente, Salvatore Gatto Costantino – Estensore. Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (avv.ti G. Musolino e G.Vizzari) c.
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e altro (avv.ti A. Laganà, E. Lanzetta e Giuseppe Mascianà).


1. Persona fisica e diritti della personalità – Diritti fondamentali – Soggetti invalidi – Comportamento discriminatorio tenuto da una p.a. – Pronuncia inibitoria – Domanda – Giurisdizione del giudice amministrativo – Non sussiste.

 

2. Persona fisica e diritti della personalità – Diritti fondamentali – Invalidi – Possesso delle condizioni di invalidità – Piano straordinario di verifica – Commissioni provinciali – Esclusione del medico rappresentante dell’ANMIC – Atti adottati dall’INPS – Riforma – Domanda – Giurisdizione del giudice amministrativo – Non sussiste.

1. Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda intesa ad ottenere una pronuncia inibitoria del comportamento discriminatorio tenuto da una p.a. nei confronti dei soggetti invalidi e del conseguente risarcimento del danno, ex art. 3, l. 1 marzo 2006 n.67.

 

2. Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda intesa ad ottenere la riforma degli atti con i quali l’INPS ha dato attuazione al piano straordinario di verifica del possesso delle condizioni di invalidità di cui all’art. 80, d.l. n.112 del 2008, convertito in l. n.113 del 2008, nella parte in cui ha escluso dalle apposite Commissioni provinciali il medico rappresentante dell’ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 619 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Musolino, Giorgio Vizzari, con domicilio eletto presso Giovanni Musolino Avv. in Reggio Calabria, via Locri N. 1/A;

contro



Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale -Roma-, rappresentato e difeso dagli avv. Angela Lagana', Elisabetta Lanzetta, Giuseppe Masciana', con domicilio eletto presso Elisabetta Lanzetta Avv. in Reggio Calabria, Ufficio Legale Inps; Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale -Reggio Calabria-, Commissione Medica Superiore C/ Centro Medico Legale I.N.P.S. di R.C., Commissione Medica Superiore C/ Coordinamento Generale Medico Legale I.N.P.S. -Roma-;

per l'annullamento



(con il ricorso) della Circolare INPS n. 26 del 23 febbraio 2009 e di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti emessi dall’INPS sia pure di data e numero sconosciuti con i quali sono state istituite le sottocommissioni della Commissione Medica Superiore decentrate presso il locale centro medico legale INPS della Provincia di Reggio Calabria al fine di procedere alle verifiche accertative “straordinarie” (ex art. 80 del Dl 25.06.2008, n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008, nr. 113) nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, nella parte in cui illegittimamente non è stata prevista all’interno di ogni sottocommissione medica di verifica la presenza di un medico nominato dalla ricorrente ANMIC, quale componente necessario per il loro funzionamento;
di tutti i suddetti provvedimenti e/o dell’inerzia mantenuta dalle amministrazioni resistenti, quali atti e comportamenti lesivi degli interessi degli invalidi civili della Provincia di Reggio Calabria, nonché discriminatori nei confronti degli stessi invalidi, ai sensi dell’art. 4, comma 2, 3 della l. 1 marzo 2006, n. 67;
del Verbale di verifica disposto su un invalido civile residente nella Provincia di Reggio Calabria, datato 21.08.2009, emesso dalla Commissione Medico Superiore decentrata presso il locale centro medico legale INPS della Provincia di Reggio Calabria nonché degli ulteriori verbali di verifica, atti e provvedimenti (ancorché sconosciuti alla ricorrente) compiuti dalla stessa commissione decentrata e/o da tutte le altre sottocommissioni, in quanto tutti atti e provvedimenti viziati dall’illegittima composizione della commissione Superiore o da sue sottocommissioni per i motivi di seguito specificati;
di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi con quelli qui impugnati;
nonché per ottenere
l’immediato ordine all’INPS, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. 1 marzo 2006, nr. 67, di cessare il comportamento, la condotta e/o l’attività discriminatoria perpetrati ai danni degli invalidi civili della Provincia di Reggio Calabria, unitamente all’ordine di adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione in essere, in particolar modo tramite l’ordine allo stesso istituto previdenziale resistente ad integrare con i sanitari nominati in rappresentanza dell’ANMIC di Reggio Calabria le sottocommissioni di verifica operanti presso il Centro medico legale dell’INPS di Reggio Calabria e deputate al piano di verifica straordinario disposto con il citato art. 80 DL 112/08 conv. in l. 113/2008;
e per la condanna
dell’INPS, sempre ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge 67/2006, al risarcimento del danno non patrimoniale subito dagli invalidi civili della Provincia di Reggio Calabria e della deducente associazione, per aver le Sottocommissioni di Reggio Calabria proceduto alle verifiche in carenza del medico nominato dall’ANMIC, e quantificato nella somma minima di un milione di euro, da devolvere, da parte dello stesso istituto che espleta anche la funzione erogatoria delle provvidenze assistenziali, nella prima mensilità utile, suddivisa equamente, a favore degli invalidi civili della Provincia di Reggio Calabria percettori di assegno di invalidità, pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento;
( con motivi aggiunti)
del Verbale di verifica datato 05.11.2009, disposto su un invalido civile residente nella Provincia di Reggio Calabria, emesso dalla Commissione Medica Superiore istituita presso il locale centro medico legale dell’INPS di Reggio Calabria e di tutti gli stessi atti già oggetto di ricorso principale, con la richiesta di condanna dell’INPS all’ordine di cessazione del comportamento discriminatorio nei confronti dell’ANMIC e degli invalidi civili della Provincia di Reggio Calabria, ed al risarcimento del danno, come già richiesto con il ricorso introduttivo.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale -Roma-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000, circa la completezza e la regolarità del contraddittorio e della istruttoria;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue:


FATTO



Con l’odierno ricorso, l’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC), impugna gli atti con i quali sono state istituite la commissioni di verifica delle condizioni di invalidità civile, finalizzate all’attuazione al piano straordinario di controllo di cui all’art. art. 80 del decreto legge 25/06/2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 113, senza assicurare la loro integrazione con un medico rappresentante della stessa ANMIC.
Chiede altresì che si ordini all’INPS la cessazione della condotta discriminatoria nei confronti degli invalidi rappresentati dall’Associazione e la condanna al risarcimento del danno, il tutto ai sensi dell’art. 3 della l. 67/2006.
Si è costituito l’INPS, che resiste al ricorso, di cui chiede il rigetto per inammissibilità ed infondatezza.
L’INPS ha anche proposto regolamento di competenza territoriale, in favore del TAR del Lazio, in relazione all’avvenuta impugnazione della Circolare nr. 26 del 23 febbraio 2009, che dispone in ordine alla materia controversa relativamente a tutto il territorio nazionale.
Alla camera di consiglio del 4 novembre 2009 è stata respinta la domanda cautelare, con ordinanza nr. 391/2009.
L’ANMIC ha rinunciato al gravame contro la Circolare nr. 26/2009 ed ha proposto motivi aggiunti, contro un verbale di verifica della permanenza delle condizioni di invalidità a carico di un proprio rappresentato, che sono affidati alle medesime censure di ricorso.
Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2009, la causa è stata chiamata in decisione sia ai fini della trattazione del regolamento di competenza, sia ai fini della trattazione della ulteriore domanda cautelare introdotta con i motivi aggiunti.
La causa, previe le consuete ammonizioni di rito alle parti presenti in camera di consiglio circa la regolarità e completezza del contraddittorio e della istruttoria, è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 21 e 26 della l. 1034/71.

DIRITTO



L’odierno giudizio è proposto dall’ANMIC per ottenere la riforma dei provvedimenti, sconosciuti, con i quali l’INPS ha costituito, senza il rappresentante dell’Associazione, le commissioni per la verifica straordinaria del possesso dei requisiti di invalidità in capo ai percettori di trattamenti connessi a tale status e per ottenere la conseguente condanna dello stesso INPS a cessare l’attività discriminatoria nei confronti dei portatori di invalidità civile, che l’ANMIC rappresenta statutariamente, oltre al risarcimento del danno.
I) Preliminarmente si deve dare atto che è improcedibile il regolamento di competenza, in quanto l’ANMIC ha rinunciato al gravame relativamente all’impugnazione della Circolare INPS nr. 26/2009 (in relazione al quale il regolamento era stato proposto) e la difesa dell’INPS, durante la discussione in camera di consiglio, ne ha preso atto.
II) Il Collegio prende in esame la preliminare eccezione, sollevata dalla difesa dell’INPS, circa la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di parte ricorrente e la riconosce fondata, perché la situazione giuridica di cui l’ANMIC è titolare e della quale chiede tutela nella odierna sede, ha piena consistenza di diritto soggettivo, e rientra nella cognizione del giudice ordinario.
II bis) In primo luogo, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda intesa ad ottenere una pronuncia inibitoria del comportamento discriminatorio tenuto da una Pubblica Amministrazione nei confronti dei soggetti invalidi e del conseguente risarcimento del danno, ex art. 3 della legge 67/2006, perché a tali fini, la medesima disposizione espressamente prevede che la tutela giurisdizionale avverso tale genere di comportamenti ed in ordine al risarcimento del danno si effettua ai sensi dell'articolo 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dunque radica in materia la giurisdizione del giudice ordinario.
III) Non sussiste, inoltre, la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda intesa ad ottenere la riforma degli atti con i quali l’INPS ha dato attuazione al piano straordinario di verifica del possesso delle condizioni di invalidità di cui all’art. 80 DL 112/08 conv. in l. 113/2008, nella parte in cui ha escluso dalle apposite Commissioni provinciali il medico rappresentante dell’ANMIC (e nella parte, consequenziale, in cui le commissioni asseritamente composte in maniera illegittima hanno proceduto alla verifica in capo ad alcuni invalidi che l’ANMIC rappresenta), per due distinti ordini di ragioni.
III bis) Un primo ordine di argomenti deriva dall’esame della domanda alla luce della disciplina di cui alla menzionata legge 67/2006.
Infatti, la facoltà di integrazione da parte dell’ANMIC, delle Commissioni provinciali dell’INPS preordinate all’accertamento della sussistenza dei requisiti individuali di invalidità in capo ai percettori dei relativi benefici di legge, della quale in questa sede parte ricorrente lamenta la lesione, è strumento di garanzia direttamente preordinato ad assicurare il rispetto, da parte della PA, degli obblighi di non discriminazione dei soggetti in condizioni di difficoltà che la legge 67/2006 contempla dettagliatamente ed articolatamente, fornendo pratica attuazione ai precetti costituzionali di solidarietà ed eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.). In altri termini, come sarà meglio illustrato nel prosieguo, l’ANMIC (come le altre persone giuridiche tipicamente individuate dal legislatore) ha titolo a partecipare alle funzioni di controllo ed accertamento dell’INPS, perché è istituita per assicurare, nell’esercizio dei poteri propri di quest’ultimo, il rispetto della piena parità di trattamento tra disabili e soggetti non in condizioni di svantaggio, mediante una forma di rappresentanza legale degli interessi in forma associata.
Ne consegue che la cognizione sulla controversia insorta in ordine al mancato rispetto di tale facoltà da parte dell’INPS, ha ad oggetto l’accertamento dell’elemento oggettivo di una fattispecie illecita appartenente al novero di quelle contro le quali la legge 67/2006 appresta tutela risarcitoria, in forma specifica e per equivalente, ossia l’accertamento della sussistenza di una condotta discriminatoria, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi del menzionato art. 3 della l. 67/2006.
Ciò, peraltro, è confermato dalla circostanza che le domande di risarcimento e di condanna alla cessazione della condotta discriminatoria sono proposte in stretta connessione all’accertamento dell’illegittimità della composizione delle commissioni: quest’ultimo, è privo di autonoma utilità per la ricorrente, che, infatti, qualifica la mancata integrazione delle commissioni come un comportamento discriminante dell’INPS, costituente, sotto il profilo della causa petendi, l’equivalente del comportamento lesivo e “contra ius”, che, nello schema generale dell’illecito aquiliano, è uno degli elementi della responsabilità che obbliga al risarcimento.
In altri termini, ed in base al chiaro disposto di cui alla legge 67/2006, l’accertamento delle cause della condotta discriminatoria e la conseguente condanna all’esecuzione di un ordine impartito dal giudice, volto ad interrompere tale condotta e ripristinare, anche mediante risarcimento del danno, la piena situazione di eguaglianza dei soggetti disabili, costituiscono una fattispecie unitaria, strettamente connessa nelle sue componenti di accertamento e ripristino, che, di conseguenza, non possono essere artificiosamente separate a meno di voler scindere l’effetto demolitorio della tutela (oggetto della domanda di annullamento), da quello conformativo (che si sostanzia nella necessaria integrazione delle commissioni con il rappresentante ANMIC) che pure vi sarebbe normalmente connesso, cosa che, però, appare al Collegio inaccettabile perché implica per la medesima situazione di fatto l’intervento di due diverse autorità giurisdizionali con evidente aggravamento processuale e conseguente deficit di tutela (all’annullamento disposto dal giudice amministrativo non potrebbe far seguito l’integrazione, in quanto quest’ultima andrebbe ordinata dal giudice ordinario).
Pertanto, la odierna domanda di annullamento delle commissioni INPS costituite senza il rappresentante ANMIC è da qualificarsi come una pretesa strumentale al diritto soggettivo dell’Associazione, di cui quest’ultima è titolare ex lege in favore dei propri rappresentati, a reagire contro un comportamento di natura discriminatoria ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 67/2006 e, come tale, rientra nella cognizione del giudice ordinario.
III ter) Peraltro, la posizione dell’ANMIC va qualificata come avente consistenza di diritto soggettivo anche sotto diverso profilo.
In ordine al tema della organizzazione della PA, la giurisprudenza amministrativa ordinariamente riconosce la propria giurisdizione sulle questioni inerenti la composizione di organi deputati all’espletamento di attività o all’esercizio di poteri amministrativi o di gestione, ravvisando in detta attività (come correttamente sostiene la difesa di parte ricorrente) l’esercizio di poteri discrezionali di autorganizzazione a fronte dei quali gli interessati sono titolari di interessi legittimi.
Ma ciò accade sempre quando la istituzione o la composizione dell’organo è, nella previsione della legge, ed in forza del principio dei tipicità, oggetto dell’esercizio di potestà discrezionale della PA, nell’an o anche solo nel quomodo, relativamente alla scelta dei soggetti esterni da cooptare in seno a tali organi: si pensi, esemplificativamente, ad organismi quali il comitato portuale di cui all’art. 9 della l. 84/94 (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 06 maggio 2009 , n. 4640), le commissioni aggiudicatrici di gara (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 10 aprile 2009 , n. 477), la commissione edilizia (T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 29 ottobre 2008 , n. 1866), la commissione di concorso per i pubblici impieghi (T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 22 settembre 2008 , n. 1115) o per la valutazione necessaria alla copertura di un posto di professore universitario (T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 21 febbraio 2008 , n. 311) e così via. In tal senso, questo stesso TAR ha ritenuto la propria giurisdizione in numerose controversie relative alla costituzione di organi INPS o della Camera di Commercio, nelle quali si faceva questione di interessi legittimi inerenti la rappresentatività di enti o associazioni di categoria, ai fini della partecipazione ad essi (TAR Reggio Calabria, Sent. nn. 540/04, 2056/05, 76/07, 494/09).
Tale giurisprudenza, però, non può trovare applicazione alla fattispecie sottoposta all’odierno esame del Tribunale, perché, in questo caso, la costituzione delle Commissioni INPS per l’accertamento e verifica della permanenza delle condizioni mediche di invalidità o disabilità nei soggetti fruitori di particolari benefici pubblici, relativamente alla integrazione da parte dell’ANMIC (o delle altre associazioni ed enti di tutela di categoria individuate dalla legge) con un sanitario di fiducia è oggetto di una esplicita previsione di legge che individua direttamente l’Associazione come avente titolo alla partecipazione alle funzioni proprie delle predette commissioni, senza che a tali fini, sia richiesta alcuna attività discrezionale o di autorganizzazione da parte dell’INPS.
Più precisamente, la presenza di un medico che rappresenti l’Associazione ricorrente sia presso la Commissione Medica Superiore e di Invalidità Civile, sia presso le sue articolazioni periferiche, è prevista dal legislatore, ex art. art. 3, comma 3, della legge 26.07.1988 n. 291, ed altresì ai sensi dell’ art. 6 comma 3 del decreto del Ministero del Tesoro 5 agosto 1991 n. 387 (il comma 3 dell’art. 3 legge 26.07.1988 n. 291 dispone che “La commissione medica superiore e di invalidità civile e le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, ciascuno, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili e dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie”; l’art. 6 comma 3 del decreto del Ministero del Tesoro 5 agosto 1991 n. 387 prevede che: “La commissione medica superiore e di invalidità civile e le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, ciascuno, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili e dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie”).
Tali organi, che possiedono, tra l’altro, la competenza generale alla verifica del possesso dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile (comma 3 bis dell’art. 4 del decreto legge 20.06.1996 n. 323, conv. in l. 8 agosto 1996, n. 425,, a norma del quale “La permanenza nei beneficiari del possesso dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile viene accertata con verbale emesso dai medici appartenenti alla commissione medica superiore di invalidità civile o alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile”) e che, in tale veste, sono transitati alle dipendenze dell’INPS per effetto del trasferimento delle competenze dallo Stato operato ex art. 10 del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248 (che, a sua volta, ha confermato espressamente, al comma 2, la partecipazione nelle commissioni mediche di verifica dei medici nominati in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell'Unione italiana dei ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti) sono competenti anche ad attuare il piano straordinario di controllo di cui all’art. 80 del DL 112/08 conv. in l. 113/2008, in quanto, considerate le loro specificità, sono stati individuati a tale scopo dal DM attuativo del 29.01.2009 (il quale dispone all’art. 1 comma 3, che la permanenza nei beneficiari del possesso dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile e sordità civile, viene accertata dalla Commissione Medica Superiore, ovvero, su delega di questa, dalle Commissioni Mediche di verifica provinciali di invalidità civile istituite presso l’INPS).
In materia di composizione e disciplina degli organi della PA, dunque, e secondo il principio di tipicità, va ritenuto che se è la legge ad individuare direttamente il soggetto che deve partecipare alle funzioni di un determinato organo amministrativo, senza prevedere alcuna condizione a tale partecipazione, né altri adempimenti aventi natura discrezionale a beneficio della PA presso la quale è costituito l’organo, il soggetto individuato ha un vero e proprio “diritto” di partecipare a tutte quelle attività dell’organo che presuppongono la sua presenza e l’Amministrazione titolare della funzione è in una posizione di dovere, ossia di obbligo di garantire l’esercizio del diritto, tenuta, in tale veste, a dare esecuzione al precetto normativo con atti vincolati (dovendosi qualificare come tali gli atti di nomina dei soggetti indicati dall’Associazione avente titolo); mentre, laddove la legge demandi alla PA la scelta di organismi da cooptare nel funzionamento di un determinato organo, prevedendo modalità e criteri per la selezione di questi ultimi, allora essa regola l’esercizio del potere che è all’uopo costituito in capo alla PA e la posizione degli aspiranti alla partecipazione è di interesse legittimo.
La fattispecie all’odierno esame del Collegio, rientra, palesemente, nella prima delle due ipotesi appena considerate, e dunque per tale ragione non si può che riconoscere alla pretesa della odierna ricorrente natura di diritto soggettivo, così come, peraltro, confermato anche dalla lettera della legge e dalla qualificazione sostanziale della domanda di parte ricorrente.
Sotto il primo profilo, nelle norme in esame il legislatore utilizza il verbo all’indicativo, conferendo alla norma un evidente effetto immediatamente precettivo e cogente.
Sotto il secondo aspetto, depone in favore della qualificazione in termini di diritto soggettivo della pretesa azionata l’analisi sostanziale della domanda introdotta in giudizio, posto che la “res dubia” sostanziale, derivante sia dal petitum che dalla causa petendi e dalle difese ed eccezioni di parte resistente, è di accertare il contenuto ed i limiti del rapporto costituito ex lege tra ANMIC ed INPS: ossia se, in assenza di una qualsiasi previsione circa la composizione delle commissioni di controllo nella specifica disciplina del piano straordinario, queste ultime devono o meno essere integrate dall’ANMIC, il che equivale, in altri termini, a controvertere su quali siano i limiti effettivi della facoltà di integrazione riconosciuta all’ANMIC dalla legge (se, cioè, essa si estenda a qualsiasi attività delle predette commissioni, comprese quelle di cui al citato art. 80, o si eserciti solo in relazione alle attività “ordinarie”).
A tale proposito, invero, si osserva che la domanda di parte ricorrente, volta all’”annullamento” delle commissioni implicherebbe, se accolta, non già l’effetto di obbligare l’INPS alla riedizione del potere, ma, in via immediata e diretta, il riconoscimento del bene della vita desiderato, “sub specie” di ordine di integrazione rivolto all’INPS da parte del giudice (che, non a caso, è espressamente richiesto dalla ricorrente, con evidente conferma, ancora una volta, della inscindibile unitarietà della fattispecie dedotta e della conseguente necessaria attrazione della cognizione sulla domanda di annullamento alla giurisdizione del giudice ordinario che è competente, ex lege, a conoscere della domanda di condanna all’integrazione delle commissioni da parte dell’INPS, in quanto risarcimento in forma specifica volto al ripristino della discriminazione operata dal comportamento della PA).
Per tutte queste ragioni, dunque, va declinata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda in esame, in favore del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 della l. 69/2009.
La particolarità della fattispecie ed il particolare valore sociale della controversia costituiscono eque ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, dichiara improcedibile il regolamento di competenza proposto nel giudizio in epigrafe e dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda proposta con il ricorso e con i motivi aggiunti, declinandola in favore del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 della l. 69/2009.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e manda alla segreteria giurisdizionale di comunicarne copia alle parti.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Italo Vitellio, Presidente
Caterina Criscenti, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/12/2009





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