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T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE II - Sentenza 4 dicembre 2009 n. 3017
Pietro Morea – Presidente, Paolo Amovilli – Estensore.
S.I.A.(Società Italiana di Andrologia) e altro (avv.ti M. Carusone e A. De Belvis) c.
Regione Puglia,
Assessorato alla Sanità della Regione Puglia.


Igiene e sanità – Regione Puglia – Procreazione medicalmente assistita – Tecniche – Applicazione – Organizzazione delle strutture autorizzate – Regolamento reg. Puglia n.2 del 2005 – Interessi di singoli e di enti esponenziali - , Disposizioni immediatamente lesive – Inesistenza.

Il Regolamento n.2 del 2005, col quale la Regione Puglia ha disciplinato l’organizzazione delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche per la procreazione medicalmente assistita, ai sensi della l. reg. Puglia n.7 del 2004, non contiene disposizioni tali da ledere immediatamente gli interessi né dei singoli né degli enti esponenziali, sicché, in carenza di concreti atti applicativi, non è ravvisabile alcuna lesione attuale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 475 del 2005, proposto da: - S.I.A.(Società Italiana di Andrologia), in persona del legale rappresentante pro tempore; Dott. Carlo Bettocchi e Luigi Cormio entrambi in proprio, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Maddalena Carusone, Alessandro De Belvis, con domicilio eletto in Bari, presso lo studio dell’avv. Damascelli, via Putignani 10;

contro



Regione Puglia in persona del legale rappresentante pro tempore; Assessorato alla Sanità della Regione Puglia in persona del legale rappresentante pro tempore;

per l'annullamento



- del Regolamento regionale n.2 emanato dalla Regione Puglia in data 11 gennaio 2005 e pubblicato il successivo 14 gennaio, concernente l’organizzazione delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche per la procreazione medicalmente assistita ai sensi della l.n.40/2004 ed ogni altro atto presupposto connesso e collegato ancorché non conosciuti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2009 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori avv. Luigi D'Ambrosio, in delega dell'avv. A.De Belvis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO



La legge n. 40 del 19 febbraio 2004 “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, ha inteso regolamentare le strutture abilitate all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, delegando alle Regioni la definizione dei requisiti tecnico scientifici ed organizzativi nonché l’individuazione del personale delle strutture medesime.
L’art 7 della suddetta legge statale ha altresì previsto la definizione da parte del Ministro della Salute di linee guida per le suesposte strutture, espressamente definite come vincolanti per le medesime.
In attuazione del dettato legislativo, con Decreto del 21 luglio 2004 pubblicato in G.U. n.191 del 16 agosto 2004, il Ministero provvedeva a definire le linee guida.
La Regione Puglia, nell’esercizio delle proprie competenze normative, emanava la legge regionale n.7/2004 ed il Regolamento regionale n.2/2005.
Con ricorso notificato il 2 marzo 2005 e depositato il successivo 24 marzo, l'ente esponenziale di categoria degli andrologi nonché i medici Carlo Bettocchi e Luigi Cormio in proprio, come sopra rappresentati e difesi, impugnano il Regolamento regionale n.2 emanato dalla Regione Puglia in data 11 gennaio 2005 avente ad oggetto “Organizzazione delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche per la procreazione medicalmente assistita ai sensi della l.r. n.7/2004”, deducendo i seguenti motivi di gravame:
I. Violazione e falsa applicazione art 4 e 7 legge n.40/2004; violazione e falsa applicazione D.M. 21 luglio 2004; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; illogicità.
Ad avviso dei ricorrenti, l’atto normativo adottato dalla Regione Puglia, nel limitare le funzioni garantite agli andrologi nell’ambito dei centri autorizzati all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita solo ed esclusivamente in relazione a “specifiche necessità terapeutiche” ha disatteso non solo il principio generale di natura obbligatoria di cui all’art 4 della legge statale che impone una stretta correlazione tra tecnica e diagnosi, ma ancor più specificatamente, il criterio diagnostico imposto dal combinato disposto dell’art 7 della l.n. 4/04 e dal D.M. 21/07/2004.
Non si costituiva in giudizio la Regione Puglia.

DIRITTO



Il ricorso va dichiarato inammissibile per mancata dimostrazione della lesione di interesse personale, diretto ed attuale riferibile ai ricorrenti.
Con l’impugnato Regolamento, la Regione Puglia ha disciplinato l’organizzazione delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche per la procreazione medicalmente assistita, ai sensi della l.r. n.7/2004, nell’esercizio delle proprie competenze legislative e regolamentari di tipo concorrente in materia di “tutela della salute” ai sensi dell’art 117 comma terzo Cost. (Corte costituzionale, 24 luglio 2009 sent. n. 248)
Preliminarmente, va osservato che il Regolamento impugnato non contiene disposizioni tali da ledere immediatamente gli interessi né dei singoli né degli enti esponenziali, ragion per cui in carenza di concreti atti applicativi, non è allo stato ravvisabile alcuna lesione attuale, conformemente del resto al pacifico orientamento giurisprudenziale che delimita l’impugnazione immediata dei Regolamenti alle sole ipotesi in cui essi siano suscettibili di produrre, in via diretta ed immediata, una concreta ed attuale lesione dell'interesse di un determinato soggetto; se invece la lesione deriva dall'atto di applicazione concreta, le disposizioni regolamentari vanno impugnate solo congiuntamente al provvedimento applicativo, “il quale solo rende attuale e certa la lesione dell'interesse protetto” (ex multis T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 17 giugno 2009 , n. 4056, Consiglio Stato , sez. IV, 14 febbraio 2005 , n. 450).
Ad avviso del Collegio, non dimostrano gli odierni ricorrenti alcuna concreta lesione diretta ed attuale alla proprie posizioni giuridiche - rispettivamente dell’interesse collettivo riferito all’ente esponenziale e degli interessi individuali dei due medici andrologi - essendo del tutto indimostrato il pregiudizio in termini “di immagine e di opportunità professionali” dedotto in via completamente generica.
Gli odierni ricorrenti non assolvono pertanto all’onere probatorio circa l’allegazione e dimostrazione di una concreta e attuale lesione agli interessi di cui si assumono portatori, sia quanto agli interessi collettivi estesi all’intera categoria dei medici andrologi di cui è portatore la S.I.A., sia quanto agli interessi legittimi individuali riferibili ai singoli medici andrologi ricorrenti.
L’interesse morale infatti, è sufficiente a sorreggere l'interesse al ricorso solo nei casi in cui il provvedimento incida in via immediata e diretta sulla sfera morale del soggetto ricorrente, contenendo valutazioni e giudizi su sue qualità soggettive e capacità, ovvero su suoi atti, o incidendo altrimenti sul suo prestigio (Consiglio Stato , sez. IV, 15 settembre 1998 , n. 1155), elementi tutti non dimostrati nella fattispecie per cui vi è causa.
Ne consegue, per questo solo profilo, l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse concreto diretto ed attuale, dal momento che non è percepibile alcuna utilità, nemmeno sotto il profilo morale, in relazione all’accoglimento del ricorso di cui epigrafe.
Per i suesposti motivi il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse
Nulla per le spese, non essendosi la Regione costituita in giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari sez II, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2009





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