T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE III - Sentenza 3 settembre 2009 n. 2036
Pres.Antonio Cavallari – Est,Ettore Manca
Ditta individuale Fiocca Vincenzo (avv.ti E. e S. Sticchi Damiani) c.
Comune di Torricella (n.c),
Regione Puglia (avv. N. Pinto). |
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1. Giurisdizione e competenza – Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche – Opere di carattere idraulico – Realizzazione – Ripartizione di somme da utilizzarsi – Procedure – Atti – Impugnazione – Cognizione – Non sussiste.
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2. Giurisdizione e competenza – T.a.r. del Lazio – Art.3 comma 2-bis, d.l. n.245 del 2005 – Individuazione.
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1. Ai fini dell’individuazione della giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, non vi rientra l’impugnazione di atti che attengono alla gestione, secondo le regole dell’evidenza pubblica, delle procedure volte ad individuare i soggetti pubblici i quali concorreranno alla ripartizione di somme da utilizzarsi per la realizzazione (de futuro) di opere di carattere idraulico.
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2. In riferimento all’art. 3 comma 2-bis, d.l. 30 novembre 2005 n. 245, la fissazione della competenza territoriale del T.a.r. del Lazio non risulta riferita in modo indifferenziato ad ogni tipologia di atto posto in essere, al verificarsi degli eventi di cui all’art. 2 comma 1 lett. c), l. 225 del 1992, dal Presidente del Consiglio (ovvero, dai Commissari delegati, nelle ipotesi di cui al comma 4 dell’art. 5, l. 225 del 1992), bensì la devoluzione in questione resta limitata alle sole ipotesi di impugnativa “delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali”, poste in essere a seguito della dichiarazione di cui al comma 1 dell’art. 5, l. 225 del 1992.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso n. 1357 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
- Ditta individuale Fiocca Vincenzo, in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ernensto Sticchi Damiani e Saverio Sticchi Damiani ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio dei difensori, alla via 95° Rgt. Fanteria 9;
contro
- il Comune di Torricella, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito; - la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Natalia Pinto ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio dell’Avv. Valeria Pellegrino, alla via Augusto Imperatore 16;
per l’annullamento
- della nota del Comune di Torricella prot. n. 5620 del 30.6.08, recante il seguente oggetto: “POR Puglia 2000-2006 - Misura 1.1 Azione 5 - Interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici e delle relative reti infrastrutturali (FERS) - realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane”;
- della nota della Regione Puglia n. 1621 del 13.2.08;
- della nota della Regione Puglia n. 12569 del 24.2.09 recante il seguente oggetto: “POR Puglia 2000 - 2006 - FERS - Misura 1.1 - Azione 5 - Interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici e delle relative reti infrastrutturali (FERS) - realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane. Comunicazioni”;
- della nota del Comune di Torricella prot. n. 2092 del 3.3.09;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti.
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia.
Visti gli atti della causa.
Designato alla pubblica udienza del 23 aprile 2009 il relatore Dr. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Ernensto Sticchi Damiani e Alessandra Cursi, in sostituzione dell’Avv. Pinto.
Osservato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- Il Collegio ritiene opportuno, anzitutto, richiamare il contenuto della sentenza n. 1963/07 di questo T.a.r., la cui esposizione in fatto ed i cui rilievi in diritto risultano, per quanto si dirà, significativi anche ai fini della presente decisione.
1.1 La sentenza in parola, in specie, era così motivata:
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- il ricorso (con cui si censura l’indizione da parte del Comune intimato di una gara per l’affidamento della progettazione dell’ultima tranche dei lavori di costruzione della rete pluviale di Torricella, sul presupposto che si tratta degli stessi lavori a suo tempo aggiudicati alla ditta ricorrente) è manifestamente fondato, onde può essere deciso con sentenza pronunciata in forma semplificata, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. n. 205/2000;
- la ditta ricorrente espone di avere stipulato nel giugno 1990 un contratto di appalto con il Comune di Torricella, avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di costruzione della rete pluviale comunale e della vasca di accumulo per il recapito finale delle acque piovane (per un valore presunto di £. 3.450.000.000 circa, oltre a i.v.a.), in base a progetti presentati in sede di gara dalla stessa ditta aggiudicataria ed approvati dall’Amministrazione. Peraltro, già in occasione della gara, indetta nel 1988, il Comune aveva precisato che la prima tranche di lavori avrebbe riguardato solo uno stralcio dell’opera complessiva, per un ammontare di circa 500 milioni di lire, essendo tali le risorse finanziarie disponibili in quel momento, e che le restanti parti del progetto generale sarebbero state finanziate per stralci successivi. Fino al 1996 risultavano eseguiti dalla ricorrente lavori per complessive £. 1.055.167.985.
- nel corso dell’anno 2004, in base a quanto stabilito dal Commissario Delegato per l’emergenza ambientale in Puglia con decreto n. 74 circa le modalità di accesso ai fondi P.O.R. Puglia 2000-2006, Misura 1.1. - Azione 5, la ditta Fiocca aveva predisposto, sempre in esecuzione dell’originario contratto, un progetto relativo alla parte ancora residua dei lavori, e ciò al fine di consentire all’ente di accedere ai suddetti finanziamenti regionali. Il progetto, approvato e fatto proprio dalla Giunta Comunale, ha poi ottenuto, nei limiti del 75% del valore presunto, il finanziamento sperato; nella relativa comunicazione, il competente ufficio regionale ha rammentato al Comune di Torricella che l’affidamento dell’appalto doveva avvenire nel rispetto della vigente normativa in tema di appalti pubblici, per il che l’Amministrazione comunale intimata ha ritenuto di dover indire la gara oggetto di contestazione;
- ciò premesso, il Collegio ritiene di dover accogliere le doglianze della ditta Fiocca (con cui si sostiene, in sintesi, che nel caso di specie l’indizione della gara, la quale sarebbe necessaria in linea generale, trattandosi di un appalto di progettazione relativa a lavori pubblici, è illegittima, in quanto i lavori oggetto del finanziamento regionale sono una parte di quelli a suo tempo aggiudicati alla ditta Fiocca, la quale ha diritto di concludere l’esecuzione di quel contratto, a lungo impedita dalla carenza di risorse finanziarie pubbliche), non senza aver precisato che oggetto del presente giudizio è l’impugnazione della determinazione comunale di indire la gara, in quanto lesiva del diritto fondato sul contratto stipulato nel 1990.
- ai sensi dell’art. 244 del d. lgs. n. 163/06 il giudice amministrativo conosce, in sede di giurisdizione esclusiva, di tutte le controversie relative a procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture. Questo implica che il G.A. conosca e degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi interessati dalle procedure di affidamento, quindi anche degli atti posti in essere in carenza di potere e perciò lesivi di diritti; altrimenti opinando, non avrebbe alcun significato la cognizione delle controversie relative a diritti (derivante dalla prevista giurisdizione esclusiva), atteso che lo scorretto esercizio del potere incide solo interessi legittimi ed è sindacato nell’esercizio della giurisdizione generale di legittimità.
- nel merito, dall’esame della documentazione versata in atti emerge chiaramente come il contratto stipulato inter partes nel 1990 prevedeva l’esecuzione di lavori di costruzione della rete pluviale comunale e di una vasca di accumulo delle acque piovane, in base al progetto presentato in sede di gara dalla stessa aggiudicataria. Pertanto, anche i servizi di progettazione erano appannaggio dell’aggiudicatario, il che trova conferma nel fatto che il sistema di scelta del contraente era l’appalto - concorso (vedasi avviso di gara, allegato 8 al ricorso).
Nel 2004 la ditta Fiocca, in dichiarata esecuzione del contratto, ha approntato a sue spese un nuovo progetto relativo alla parte mancante dell’opera, essendo emersa la possibilità di ottenere un finanziamento regionale. L’Amministrazione comunale ha fatto proprio il progetto e lo ha inviato alla Regione (deliberazioni di G.M. nn. 255 e 271 del 2004 e nota a firma del Sindaco pro tempore in data 29.7.2004), con ciò ingenerando il legittimo convincimento della ditta Fiocca che si trattasse dell’esecuzione del contratto originario (come in effetti è, visto che il valore presunto del contratto assommava all’epoca a £. 3.450.000.000, somma che, in considerazione dei lavori già eseguiti, dell’incremento dei prezzi e della necessità di adeguare il progetto tecnico originario, corrisponde all’incirca a quella erogata dalla Regione nel 2006. Inoltre, come si evince dal dispositivo della deliberazione del C.C. di Torricella n. 65 del 13.3.1990, recante l’approvazione degli atti di gara, l’aggiudicatario era tenuto a predisporre i progetti relativi agli stralci successivi dell’opera).
- pertanto, non esistono i presupposti per l’indizione di una gara ad evidenza pubblica, considerato che i lavori oggetto della presente procedura sono sostanzialmente gli stessi indicati nel contratto a suo tempo stipulato fra il Comune di Torricella (il quale, rimasto contumace, non ha dal canto suo evidenziato eventuali inadempienze della ditta Fiocca ai patti negoziali o altre ragioni ostative alla prosecuzione del rapporto contrattuale già in essere con l’aggiudicatario originario) e la ricorrente;
- né deve darsi eccessivo rilievo alle indicazioni che la Regione ha ritenuto di dare in occasione della concessione del finanziamento, visto che, da un lato, nella nota n. 10408/2006 non c’è un ordine espresso ed inequivoco di indire la gara, dall’altro si deve ritenere che l’Amministrazione regionale, con una clausola quasi di stile, ha voluto semplicemente ricordare al Comune di Torricella la necessità di rispettare le regole sull’evidenza pubblica (regole che, nel caso di specie, non contemplano la necessità di indire una gara d’appalto, essendo ancora in corso l’esecuzione di un contratto a tutti gli effetti valido ed efficace).
- in ragione di quanto precede, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del bando impugnato>> (T.a.r. Lecce, II, 23.5.07, n. 1963).
1.2 Successivamente ai fatti fin qui richiamati ed alla pronuncia del T.a.r., il Comune, con nota del 25.9.07, invitava la ditta Fiocca “a voler provvedere alla redazione, nei modi e nei termini indicati dalla Regione Puglia - Settore Lavori Pubblici e secondo quanto previsto nel contratto di appalto n. 135 del 21.6.90, alla redazione della progettazione esecutiva per la formale approvazione e l’avvio dei lavori”.
1.3 In data 30.1.08, quindi, la ditta trasmetteva il progetto esecutivo dei lavori al Comune di Torricella: quest’ultimo, tuttavia, con nota in data 30.6.08, prot. n. 5620, comunicava formalmente che “questa Amministrazione procederà alla progettazione esecutiva dell’intervento e all’affidamento dei lavori in ossequio a quanto disposto dal d.vo n. 163/06, così come espressamente richiesto dalla Regione Puglia, pena altrimenti la non ammissibilità delle relative spese”.
2.- La nota predetta, oltre che le note regionali n. 1621 del 13.2.08 e n. 10408 del 16.10.06, con le quali si affermava che “per l’affidamento all’esterno dei servizi di ingegneria l’Amministrazione deve rispettare i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza”, veniva dunque impugnata con il ricorso in esame per i seguenti motivi:
A) Nullità per violazione e/o elusione del giudicato, ai sensi dell’art. 21 septies l. 241/90.
3.- Successivamente alla proposizione del ricorso, quindi, ed in specie con delibera di G.M. n. 155 del 21.10.08, il Comune procedeva all’approvazione del progetto esecutivo predisposto dalla ricorrente, e ciò “in virtù del contratto del 21.6.90, rep. n. 135, […] stipulato con la Ditta Fiocca Vincenzo di Lecce”.
3.1 La Regione Puglia, peraltro, con nota prot. n. 12569 del 24.2.09, ricevuta dal Comune il 26.2.09, faceva presente che, “tenuto conto che le procedure avviate da codesta amministrazione non risultano conformi a quanto disposto dalla Giunta Regionale ed ai criteri di ammissibilità delle spese, si comunica che non è possibile dare corso al finanziamento in favore di codesta amministrazione e che le relative somme formeranno oggetto di una prossima riprogrammazione. Ciò senza entrare nel merito del contenzioso instauratosi tra codesta Amministrazione e l’impresa Fiocca, cui questa amministrazione regionale è del tutto estranea a mente di quanto contenuto nell’art. 10 del disciplinare sottoscritto per accettazione da codesta amministrazione medesima”.
4.- La nota regionale appena citata venivano dunque impugnata con motivi aggiunti, così articolati:
B) Nullità per violazione e/o elusione del giudicato, ai sensi dell’art. 21 septies l. 241/90.
C) Eccesso di potere per violazione e/o elusione del giudicato, irragionevolezza manifesta, contraddittorietà ed erronea presupposizione in fatto e in diritto. Illegittimità derivata.
5.- Costituitasi in giudizio, la Regione Puglia eccepiva l’inammissibilità e del ricorso e, nel merito, ne chiedeva il rigetto, sulla base di argomentazioni che saranno esaminate congiuntamente ai motivi di gravame proposti.
6.- Tanto premesso in fatto, il Collegio rileva che il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che di seguito si indicheranno.
7.- Deve sottolinearsi, anzitutto, che sussiste nel caso in esame la giurisdizione di questo T.a.r., essendo contestati da parte della ricorrente atti con i quali la Regione esercitava un potere discrezionale e connotato da autoritatività: in definitiva, cioè, mentre sono riservate al giudice ordinario le controversie inerenti l’inosservanza degli obblighi relativi allo svolgimento dell’attività finanziata, spettano al giudice amministrativo quelle sull’esercizio del potere di autotutela in senso proprio -per vizi di legittimità o per contrasto originario con l’interesse pubblico- nei confronti della concessione di finanziamenti pubblici (fra le altre, T.a.r. Campania Napoli, III, 20 maggio 2009, n. 2776; T.a.r. Lombardia Milano, I, 10 aprile 2009, n. 3262).
7.1 Con riguardo, poi, al rapporto con la giurisdizione del Giudice delle Acque ed al tema della dedotta competenza funzionale del T.a.r. del Lazio, il Collegio richiama, in quanto del tutto conferenti, le considerazioni articolate in un caso analogo da questo stesso T.a.r..
Si evidenziava così, nella sentenza n. 614/07 del 22.2.07, come: <
Ad avviso del Collegio, una siffatta, immediata incidenza non è ravvisabile a fronte degli atti odiernamente impugnati, i quali non incidono in modo diretto sulla realizzazione o gestione di opere rilevanti nell’ambito del c.d. “regime delle acque”, bensì attengono la gestione, secondo le regole dell’evidenza pubblica, delle procedure volte ad individuare i soggetti pubblici i quali concorreranno alla ripartizione di somme da utilizzarsi per la realizzazione (de futuro) di opere di carattere idraulico.
Ne consegue che l’ipotizzata giurisdizione del T.S.A.P. sia nella specie da escludere in primo luogo in quanto gli atti qui impugnati non assumono valenza se non mediata ed indiretta rispetto alla gestione del “ciclo delle acque” ed in secondo luogo per l’assorbente rilievo che la vicenda di cui è causa attiene agli esiti di una procedura di evidenza pubblica, devoluta in base a specifica disposizione di legge all’esclusiva giurisdizione del G.A. (art. 6 della l. 21 luglio 2000, n. 205, secondo cui “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale”).
Del pari, in via preliminare va esaminata l’eccezione di inammissibilità […] fondata sull’asserita incompetenza territoriale dell’adito Tribunale, in favore del T.A.R. Lazio - Roma, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 3 del d.l. 30 novembre 2005, n. 245 (conv. in l. 27 gennaio 2006, n. 21).
Ad avviso dell’Avvocatura, infatti, la disposizione in parola determinerebbe l’incompetenza territoriale di questo Tribunale, con contestuale obbligo di sollevare anche ex officio la questione (i.e.: anche in assenza di un’istanza per regolamento di competenza ex art. 31, l. T.a.r., giusta il disposto del comma 2-ter dell’art. 3, cit.), trattandosi nella specie di ipotesi di competenza funzionale.
L’argomento non può essere condiviso, dovendosi piuttosto nella specie confermare la sussistenza della competenza territoriale del Tribunale adito.
Come è noto, il comma 2-bis dell’art. 3 del d.l. 245 del 2005 stabilisce che “in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l’emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma”.
Il Collegio osserva che, nella specie, la fissazione della competenza territoriale del T.a.r. del Lazio non risulti riferita in modo indifferenziato ad ogni tipologia di atto posto in essere, al verificarsi degli eventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della l. 225 del 1992, dal Presidente del Consiglio (ovvero, dai Commissari delegati, nelle ipotesi di cui al comma 4 dell’art. 5, l. 225 del 1992).
Al contrario, dall’inequivoco disposto normativo di cui all’art. 3 del d.l. 245, cit., emerge che la devoluzione in questione resti limitata alle sole ipotesi di impugnativa “delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali”, poste in essere a seguito della dichiarazione di cui al comma 1 dell’art. 5, cit. (ci si riferisce, come è evidente, da un lato all’istituto delle c.d. “ordinanze in deroga”, di cui al comma 2 dell’art. 5 e dall’altro alla diversa figura delle ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose, di cui è menzione al comma 3 del medesimo articolo).
Al contrario, dall’esame testuale della norma di cui l’Avvocatura dello Stato invoca l’applicazione nel caso di specie, emerge che la deroga alla competenza territoriale ivi prevista non trovi applicazione nelle ipotesi in cui (come nel caso di specie) l’impugnativa giurisdizionale concerna (non già le ordinanze di cui all’art. 5, cit., ovvero i provvedimenti ad esse conseguenti, bensì) atti e provvedimenti amministrativi di diversa natura costituenti esercizio di un’ordinaria attività gestionale, sia pure esplicantesi nell’ambito delle particolari situazioni di cui all’art. 2, comma 1,lettera c) della l. 225.
Ed infatti, appare pacifico che altro è il presupposto rappresentato dallo stato di emergenza (dichiarato ai sensi dell’art. 5 della l. 225), il quale impone l’adozione del complesso di attività di cui agli articoli 12 e segg., l. cit.; mentre altra cosa è l’adozione delle c.d. “ordinanze in deroga”, per le quali l’esistenza di uno stato di emergenza rappresenta condizione necessaria, ma certo non sufficiente (tanto è desumibile in modo evidente dal disposto di cui all’art. 5, comma 2, cit., secondo cui “per l’attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede (…) anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico”).
Ne consegue che il Legislatore ha certamente tenuto distinti i due profili in questione, contemplando la possibilità per cui, pur a fronte di un dichiarato stato di emergenza, la conseguente attività (in primis: dei Commissari delegati) non fosse demandata in via esclusiva allo strumento delle ordinanze in deroga, ben essendo possibile fronteggiare con strumenti non derogatori, se pure calati in un quadro emergenziale, le medesime situazioni (il che, a ben vedere, rappresenta un corollario del carattere extra ordinem e di extrema ratio configurabile in ordine alle ordinanze di cui sopra).
Riconducendo i principi in questione alle peculiarità del caso di specie, il Collegio si limita ad osservare che i provvedimenti impugnati (i.e.: l’intera serie procedimentale relativa alla procedura selettiva di cui è causa) non sono annoverabili in alcun modo fra “le ordinanze adottate [ed] i consequenziali provvedimenti commissariali”, posti in essere a seguito della dichiarazione di cui al comma 1 dell’art. 5, cit., atteso che essi costituiscono, al contrario, esercizio di attività amministrative gestionali poste in essere (pur se nell’ambito di un quadro emergenziale) in attuazione di impegni assunti a seguito della stipula di un Accordo di Programma Quadro (cioè a dire: di un ordinario, se pur rilevantissimo, strumento di programmazione negoziata posto in essere ai sensi di una specifica previsione di legge -art. 2, comma 203 della l. 23 dicembre 1996, n. 662)>> (T.a.r. Lecce, I, 22.2.07, n. 614).
7.2 Quanto alla legittimazione e all’interesse al ricorso, poi, la sentenza di questa Sezione n. 1963/07 inizialmente richiamata accertava che “non esistono i presupposti per l’indizione di una gara ad evidenza pubblica, considerato che i lavori oggetto della presente procedura sono sostanzialmente gli stessi indicati nel contratto a suo tempo stipulato fra il Comune di Torricella […] e la ricorrente”: da tale identità, dunque, e dalle conseguenze che la revoca del finanziamento produceva rispetto all’affidamento ai sensi dell’art. 3 del contratto di appalto (“Il predetto affidamento per l’importo eccedente le lire 411.747.022, importo dei lavori del progetto di primo stralcio, resta subordinato all’acquisizione dei necessari finanziamenti […]”), scaturivano la diretta lesività degli atti in parola rispetto alla Ditta e, dunque, le condizioni perché la stesse si opponesse loro.
8.- Nel merito, quindi, il Collegio osserva anzitutto che la coincidenza fra il contenuto dell’originario contratto e quello della “nuova” progettazione costituiva già un preciso dictum della citata decisione irrevocabile di questo T.a.r. n. 1963/07, come chiaramente emerge dai rilievi che di seguito, ancora una volta, si richiamano: <>.
Né la circostanza che le nuove opere miravano a realizzare un sistema di recapito finale della rete pluviale conforme alla normativa ex d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (“Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”) vale a superare tale definitivo accertamento, non incidendo la stessa sui tratti identificativi delle opere medesime ma, esclusivamente, su di una serie di requisiti ai quali attenersi in sede di loro progettazione e realizzazione.
8.1 Anche astrattamente prescindendo da ciò che si è fin qui esposto, peraltro, e quindi superando il rilievo che, quale “factum principis”, comunque assumeva la più volte richiamata pronuncia di questo Giudice, deve in ogni caso osservarsi, quanto alle prescrizioni poste con riguardo al rispetto della normativa comunitaria in tema di concorrenza dal bando concernente le misure di finanziamento in questione (Decr. Commiss. Delegato n. 74 del 19.4.04), e, ancora più a monte, dal relativo Programma Operativo Regionale, dal suo Complemento di programmazione e dall’Accordo di Programma Quadro - Risorse Idriche del 13.3.03, che a ben vedere gli atti in parola prevedevano sì l’obbligo di rispettare i principi comunitari, ma non la necessità di svolgere una “nuova” gara che specificamente ed esclusivamente riguardasse l’utilizzo dei fondi dagli stessi stanziati.
Nel caso in esame, appunto, una procedura selettiva era stata svolta in origine, e precisamente nel 1988 (D.G.M. n. 583 del 16.11.88), dall’Amministrazione Comunale, e della stessa era appunto risultata aggiudicataria l’odierna ricorrente: non può dunque neppure ritenersi che l’affidamento alla ditta Fiocca, in conformità al contratto originario n. 135/90, della nuova tranche dei servizi, fosse effettivamente in contrasto con gli obblighi di rango comunitario gravanti sull’Amministrazione Comunale.
9.- Nei sensi fin qui esposti il ricorso dev’essere pertanto accolto.
10.- Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, accoglie il ricorso n. 1357/08 indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 23.4.2009 con l’intervento dei Magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Ettore Manca, Primo Referendario, Estensore
Luca De Gennaro, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2009
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