Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 12-2007 - © copyright

 

T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE II - Sentenza 7 dicembre 2007 n. 1959
Pres.Guido Romano –Est. Giuseppe Chiné
Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia (avv. A. Romano) c.
Regione Calabria (Avv. Stato), Co.Re.Co. (n.c.).


Pubblica amministrazione – Atto amministrativo – Decadenza di un decreto legge – Per mancata conversione – Effetti sugli atti amministrativi adottati – Effetti vizianti.

La decadenza, per mancata conversione, di un decreto legge, ai sensi dell’art. 76 comma 3, cost., non produce effetti caducanti sugli atti amministrativi adottati nel periodo di sua vigenza, bensì, ed esclusivamente, effetti vizianti; pertanto, sebbene ai sensi della richiamata norma costituzionale i decreti legge non convertiti “perdono efficacia sin dall’inizio”, gli atti amministrativi adottati sotto la vigenza della fonte primaria decaduta divengono illegittimi, dovendo essere rimossi attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione ovvero, sussistendone i presupposti, per mezzo dell’esercizio dell’autotutela.


N. 1959 REG. DEC.
N. 653/1997 REG. RIC.
ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA
SEDE DI CATANZARO SEZIONE SECONDA


 

alla presenza dei Signori:
GUIDO ROMANO Presidente
GIUSEPPE CHINE’ Giudice est.
CARLO DELL’OLIO Giudice

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso n. 653/1997 proposto da
Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Romano, domiciliata, in assenza di domicilio eletto in Catanzaro, presso la Segreteria del T.A.R.;

contro



la Regione Calabria, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, legale domiciliataria;
il Comitato Regionale di Controllo (Co.Re.Co.) sugli Atti delle Province, in persona del legale rappresentante pro-tempore, n.c.g.;

per l’annullamento
dell’ordinanza n. 148 del emessa dal Co.Re.Co. nella seduta del 22.01.1997, con la quale è stata annullata la deliberazione del Consiglio Provinciale di Vibo Valentia n. 91 del 27.12.1996, avente ad oggetto: “Ratifica delibera di G.P. n. 1258/96”, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
VISTI i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
RELATORE all’udienza pubblica del 9 novembre 2007 il Dott. Giuseppe Chiné;
UDITI altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO



Con il gravame trattazione, l’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia ha impugnato il provvedimento negativo reso dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 22.01.1997, con il quale è stata rilevata l’illegittimità della deliberazione del Consiglio provinciale di Vibo Valentia n. 91 del 27.12.1997, avente ad oggetto la ratifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 1258/1996, concernente lo “Storno di fondi in conto competenze e cassa bilancio di previsione esercizio finanziario 1996”.
Con l’impugnata ordinanza n. 148, il Co.Re.Co. ha rilevato che la seduta del Consiglio provinciale - nella quale era stata adottata la deliberazione sottoposta a controllo di legittimità – era stata presieduta dal presidente dell’Amministrazione provinciale e non da quello del Consiglio provinciale, così come prescritto dall’art. 22 dello statuto provinciale e dall’art. 12 della legge n. 81/1993.
A sostegno del proposto gravame, ha denunciato che, alla data di adozione della deliberazione n. 91/1996, l’art. 22, comma 5, dello statuto provinciale – recante la disciplina relativa la convocazione e la presidenza del Consiglio provinciale – era decaduto per effetto della mancata conversione in legge del decreto legge n. 516/1996, recante istituzione della figura del presidente del consiglio provinciale. Di talché, l’Organo di controllo avrebbe errato nel ritenere la vincolatività della norma statutaria e la conseguente illegittimità della deliberazione n. 91/1996.
Ha denunciato, inoltre, che l’Organo di controllo avrebbe immotivatamente approvato altre deliberazioni adottate dal Consiglio provinciale nella medesima seduta del 27.12.1996.
Si è costituita in giudizio la Regione Calabria, deducendo l’integrale infondatezza del proposto gravame.
Con ordinanza n. 98 del 3.07.2007, il Collegio ha disposto incombenti istruttori, e segnatamente l’acquisizione di copia dello statuto della Provincia di Vibo Valentia adottato con deliberazione consiliare n. 16 del 27.03.1996. Tale incombente è stato adempiuto dall’Amministrazione ricorrente con nota prot. 23971 del 27.07.2007.
All’udienza pubblica del 9 novembre 2007, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO



1. La principale doglianza sottoposta all’esame del Collegio con il gravame in trattazione attiene alla verifica della persistente validità ed efficacia, alla data del 27.12.1996 (data di adozione della deliberazione censurata dal Co.Re.Co.) dell’art. 22, comma 5, dello statuto della Provincia di Vibo Valentia adottato con deliberazione consiliare n. 16 del 27.03.1996. Più in particolare, ad avviso dell’Ente ricorrente, poiché tale norma statutaria – recante istituzione della figura del Presidente del Consiglio provinciale e disciplina dei suoi compiti – era stata adottata in attuazione della norma primaria introdotta per la prima volta con il D.L. n. 224/1995, più volte reiterato con i successivi DD.LL. n. 323/1995, 514/1995, 38/1996, 188/1996, 309/1996, 409/1996 e 516/1996, venuta a cadere, per mancata conversione nei termini, la norma contenuta nell’ultimo dei predetti decreti legge, anche la relativa disposizione statutaria avrebbe perso efficacia, “con la ineludibile conseguenza che a decorrere dal 6 dicembre 1996 sono decaduti ope legis tutti i Presidenti eletti dei Consigli Provinciali, con l’integrale ripristino delle competenze dei Presidenti delle Province a convocare e presiedere i Consigli Provinciali”. In sintesi, secondo la prospettazione dell’Amministrazione ricorrente “il venir meno della norma legislativa nazionale ha comportato ex se la contestuale immediata caducazione della norma statutaria, avente carattere regolamentare e quindi di rango inferiore e subordinato rispetto alla norma legislativa nazionale e così inidonea a mantenere vita autonoma e propria in assenza di un supporto legislativo”.
2.1 La doglianza si palesa infondata.
2.2 Risulta per tabulas che, con deliberazione consiliare n. 16 del 27.03.1996, è stato adottato lo statuto della Provincia di Vibo Valentia, il cui art. 22, comma 5, recita: “Il Consiglio Provinciale è convocato e presieduto da un Presidente eletto dall’Assemblea nel suo seno, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con voto segreto e limitato ad un solo nominativo”. Il successivo comma 7, aggiunge: “In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito da un Vice Presidente eletto dal Consiglio Provinciale, nel suo seno, con le medesime modalità previste per il Presidente”.
Tale disciplina statutaria costituisce attuazione della previsione dell’art. 9 bis della legge 25 marzo 1993, n. 81, come introdotta, per la prima volta, con l’art. 9 del D.L. 10 giugno 1995, n. 224. Detto decreto è decaduto per mancata conversione e più volte reiterato, da ultimo con il D.L. 4 ottobre 1996, n. 516, il cui art. 8, comma 2, ha stabilito che: “Il consiglio provinciale è convocato e presieduto dal Presidente della provincia o, se previsto dalla legge o dalla statuto, dal Presidente eletto dall’assemblea (comma 1). La prima seduta è convocata dal Presidente della provincia ed è dallo stesso presieduta fino all’elezione del presidente dell’assemblea, ove previsto dalla legge o dallo statuto. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto, se previsto dalla legge o dallo statuto, per la comunicazione dei componenti della giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell’art. 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142” (comma 2).
Il D.L. n. 516/1996 è decaduto per mancata conversione, di talché – alla data del 27.12.1997 (data di adozione della deliberazione censurata dal Co.Re.Co.) – non era più in vigore.
2.3 Tanto rilevato, ad avviso dell’Ente ricorrente, in virtù della mancata conversione in legge del menzionato decreto legge, sarebbe automaticamente decaduta, alla scadenza del termine ultimo per la conversione, la disposizione statutaria riferita al Presidente della Provincia ed ai suoi compiti. E ciò, in quanto tale norma, di rango subordinato rispetto a quella legislativa, sarebbe incapace di produrre effetti in assenza della fonte primaria.
Osserva il Collegio che la superiore ricostruzione, pur suggestiva, si pone in contrasto con un indirizzo giurisprudenziale piuttosto consolidato, secondo cui la decadenza, per mancata conversione, di un decreto legge, ai sensi dell’art. 76, comma 3, della Costituzione, non produce effetti caducanti sugli atti amministrativi adottati nel periodo di sua vigenza, bensì, ed esclusivamente, effetti vizianti (cfr. C.d.S., sez. 19 maggio 1998, n. 633; C.d.S., sez. IV, 29 dicembre 1998, n. 1605; C.d.S., sez. VI, 27 gennaio 1997, n. 118). Ne discende che, sebbene ai sensi della richiamata norma costituzionale i decreti legge non convertiti “perdono efficacia sin dall’inizio”, gli atti amministrativi adottati sotto la vigenza della fonte primaria decaduta divengono illegittimi e, pertanto, devono essere rimossi attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione ovvero, sussistendone i presupposti, per mezzo dell’esercizio dell’autotutela. Del resto, analoghi principi sono dalla giurisprudenza enunciati con riferimento alle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale, laddove l’effetto retroattivo delle pronunce della Consulta non determina l’automatica caducazione degli atti amministrativi adottati sotto la vigenza della norma incostituzionale (cfr. C.d.S., sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3458).
Traslando i superiori principi, pienamente condivisi dal Collegio, al presente gravame, ne discende l’inaccoglibilità della tesi che alla decadenza del decreto legge non convertito riconduce l’automatica decadenza della norma statutaria che ne costituiva attuazione. Ed invero, l’art. 22 dello statuto provinciale, pur essendo disposizione di rango secondario scaturita dall’art. 9 bis della legge n. 81/1993, nel testo da ultimo introdotto con l’art. 8 del D.L. n. 516/1996, non è automaticamente venuto meno in seguito alla decadenza della citata fonte primaria, ma, al più, ha subito l’effetto viziante derivante da detto fenomeno. In altri termini, la mancata conversione del decreto legge ha privato la disposizione statutaria di copertura primaria, rendendola illegittima per violazione di legge. Di qui, pur persistendo l’efficacia normativa della disposizione, la possibilità di impugnazioni giurisdizionali da parte di eventuali interessati per farne valere l’illegittimità nonché di interventi della stessa Amministrazione emanante finalizzati alla sua abrogazione.
Né a conclusione favorevoli per l’Ente ricorrente può pervenirsi aderendo all’indirizzo giurisprudenziale che ammette in capo al giudice amministrativo il potere di disapplicazione degli atti regolamentari illegittimi, perché in contrasto con fonti primarie. Ed invero, pur a ritenere l’esistenza di tale potere, la giurisprudenza ha chiarito che il suo esercizio deve essere sempre coordinato e conciliato con il principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di talché non può avvenire in assenza di domanda di parte (cfr. C.d.S., sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 6657).
Nel caso di specie, nel ricorso introduttivo dell’odierno giudizio non vi è traccia di una simile domanda.
Peraltro, dal panorama normativo si desume univocamente che alla data del 27 dicembre 1996 la richiamata disposizione statutaria era ancora efficace, giacché, per espressa previsione dell’art. 1, comma 170, della legge n. 662/1996, “restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge” non convertiti, tra i quali, il D.L. n. 516/1996. Il legislatore, con la citata disposizione, con chiari intenti conservativi degli effetti prodotti dalle norme decadute per mancata conversione nei termini, ha inteso sanare l’illegittimità derivante dalla mancata conversione dei decreti legge decaduti per mancata conversione, confermando la validità di tutti gli atti amministrativi adottati sotto la vigenza dei decreti legge decaduti. Di qui un ulteriore, ed insuperabile, ostacolo alla disapplicazione della disposizione statutaria in esame.
3. Deve essere del pari respinta la seconda doglianza, con la quale l’Ente ricorrente ha genericamente dedotto che il Co.Re.Co. avrebbe ritenuto immuni da vizi altre delibere adottate dal Consiglio provinciale nella medesima seduta del 27.12.1996, sotto la presidenza del Presidente della Provincia.
Osserva, invero, il Collegio che, per indirizzo giurisprudenziale consolidato l’adozione di altri atti amministrativi affetti dal medesimo vizio di legittimità e non censurati dall’organo amministrativo di controllo, non integra né una sanatoria del vizio correttamente censurato dall’organo di controllo, né un indice sintomatico di eccesso di potere nel quale sarebbe incorso quest’ultimo organo. Di qui la conclusione che l’atto impugnato sfugge anche a tale ultima doglianza.
4. La rilevata infondatezza di tutte le doglianze proposte dall’Amministrazione ricorrente, impone il rigetto del ricorso.
5. Per la novità delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente spese, diritti ed onorari di giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro – Sezione Seconda, respinge il ricorso in epigrafe, nei termini meglio precisati in motivazione.
Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 9 novembre 2007.


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento