T.A.R. ABRUZZO - PESCARA - Sentenza 4 dicembre 2007 n. 913
M. Eliantonio - Presidente, L. Rasola – Estensore
L. D. (Avv.ti L. Nicodemo e M. Grillo) c. COMUNE DI CHIETI (Avv.ti M. Morgione, P. Tracanna, G. Trifone) |
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Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Eseguibilità di provvedimenti del giudice civile – Giudicato formale e sostanziale – Necessità – Concorrente esperibilità del giudizio di ottemperanza e dell’esecuzione civile - Limiti.
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In base all’art. 37, L. 6 dicembre 1971 n. 1034, il ricorso per l’ottemperanza è esperibile per l’esecuzione da parte dell’Amministrazione del giudicato del giudice civile, non essendo sufficiente la mera esecutività della sentenza non avente forza di giudicato, né la notificazione dell’atto di precetto, che non hanno rilevanza ai fini dell’ammissibilità del ricorso anzidetto, avente presupposti propri, ai sensi della norma citata. (1) Del resto, la simultanea e concorrente esperibilità dell’esecuzione in sede civile e del giudizio di ottemperanza del giudicato da parte di pubbliche amministrazioni (2) trova un limite nel divieto per il G.A. di intervenire ed interferire, attraverso l’ottemperanza, nell’ambito della pendente esecuzione civile (nella specie, il ricorrente instava per l’esecuzione di un’ordinanza emessa dal Giudice ordinario nell’ambito di una procedura di pignoramento presso terzi). (3)
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(1) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA – Sentenza 18 maggio 2000, n. 2838.
(2) Sulla simultanea e concorrente esperibilità dei due rimedi in fase esecutiva si rinvia all’orientamento giurisprudenziale definito consolidato: CONSIGLIO DI STATO – ADUNANZA PLENARIA – Sentenza 9 marzo 1973, n. 1; CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – Sentenza 11 ottobre 2005, n. 5480.
(3) Sul limite dell’intervento/interferenza del G.A. sull’esecuzione civile pendente non constano precedenti in termini in questa Rivista. La sentenza sul punto condivide e fa proprie le conclusioni di cui alla recente T.A.R. SICILIA – PALERMO – SEZIONE I - Sentenza 5 luglio 2006 n. 1575. (A. Fac.) |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 24 del 2007, proposto da:
L. D., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Nicodemo, con domicilio eletto presso Mariangela Grillo in Pescara, via P. Nenni 16/A;
contro
COMUNE DI CHIETI, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Morgione, Patrizia Tracanna, Giuliano Trifone, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Pescara, via Lo Feudo N. 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
OTTEMPERANZA ORDINANZA DEL 20.07.2006 CRON.1038 DEL TRIBUNALE DI CHIETI.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Chieti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22/11/2007 il dott. Luciano Rasola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Espone il ricorrente, signor D. Linfozzi, che con sentenza n. 804/2006 del 14.6.2006 il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, condannava la Società Neturbà al pagamento in suo favore della somma di € 9.319,24, oltre agli interessi legali dalla data dell’evento al saldo e al pagamento delle spese processuali liquidate in € 3.000,00.
La sentenza, immediatamente esecutiva “ex lege”, veniva munita della formula esecutiva il 15.6.2006 e spedita in forma esecutiva, nonché notificata alla Neturbà il 16/19.6.2006 unitamente ad atto di precetto con cui veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 16.145,34, oltre interessi maturandi, che tuttavia il debitore non pagava.
Vantando tale Società a sua volta crediti nei confronti del Comune di Chieti, il ricorrente instaurava la procedura esecutiva presso terzi presso il Tribunale di Chieti, mediante pignoramento delle somme dovute dal Comune alla Neturbà.
All’udienza del 20.7.2006 il Funzionario delegato del Comune confermava l’esistenza dei crediti della Neturbà, dichiarando anche l’accantonamento di somme a seguito del pignoramento del 30.6.06.
Preso atto delle dichiarazioni del terzo pignorato, il Giudice dell’esecuzione, con ordinanza n. 1038 del 20.7.2006, assegnava al Linfozzi la somma di € 16.145,34, oltre interessi, nonché le spese dell’esecuzione, liquidate in € 1.000,00, oltre IVA e CAP ed accessori come per legge, disponendo che il pagamento avvenisse direttamente in favore del creditore Linfozzi.
L’ordinanza, in data 28.7.2006, veniva notificata al Comune, che, nonostante richieste di pagamento con note del 2.8.2006 e del 29.9.2006, non provvedeva all’adempimento, dopo di che il ricorrente diffidava, con atto notificato il 17.10.2006, il Comune ad adempiere.
Persistendo l’inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente ha proposto con atto notificato il 18.12.2006 ricorso per l’ottemperanza, chiedendo che il TAR dichiari l’obbligo del Comune di pagare entro un termine perentorio, nominando anche un Commissario “ad acta” per l’ipotesi di perdurante inadempimento dell’ente.
Si è costituito in giudizio il Comune intimato che eccepisce in primo luogo l’inammissibilità della procedura instaurata dal ricorrente, chiedendo in via subordinata che sia dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto con mandato del 13.8.2007 è stato effettuato il pagamento in favore del Linfozzi della complessiva somma di € 18.187,43.
La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza camerale del 22 novembre 2007.
DIRITTO
Come puntualmente eccepito dalla difesa del Comune, il ricorso proposto è inammissibile in quanto volto alla esecuzione di un provvedimento non avente i requisiti formali del giudicato, inammissibilità che preclude di dichiarare cessata la materia del contendere per l’avvenuto pagamento della somma vantata dal ricorrente, atteso che una siffatta dichiarazione presuppone l’ammissibilità dell’impugnativa.
Di identica questione si è già occupata la giurisprudenza con la pronuncia del TAR Sicilia, Palermo, sez.I, del 5.7.2006, n.1575, dalle cui conclusioni non si ha motivo di discostarsi.
E’ stato affermato che, in base all’art. 37 L. 1034/1971, il ricorso per l’ottemperanza è esperibile per l’esecuzione da parte dell’Amministrazione del giudicato del giudice civile, non essendo sufficiente la mera esecutività della sentenza non avente forza di giudicato, né la notificazione dell’atto di precetto, che non hanno rilevanza ai fini dell’ammissibilità del ricorso anzidetto, avente presupposti propri, ai sensi della norma citata (C.S., sez. VI, 18.5.2000, n. 2838).
Nella specie, manca un giudicato in senso formale e sostanziale, essendo stato del tutto irritalmente proposto un ricorso che ha da oggetto un’ordinanza emessa dal Giudice ordinario nell’ambito di una procedura di pignoramento presso terzi.
Né può seguirsi il consolidato orientamento giurisprudenziale (C.S.A.P. 9.3.1973, n. 1; C.S., sez. V, 11.10.2005, n. 5480), che, come noto, ammette la simultanea e concorrente esperibilità dell’esecuzione in sede civile e del giudizio di ottemperanza del giudicato da parte di pubbliche amministrazioni, posto che il limite al contemporaneo ricorso di tali mezzi processuali, che possono essere percorsi autonomamente, senza interferenze reciproche, è costituito dal divieto per il G.A. di intervenire e interferire, attraverso l’ottemperanza, nell’ambito della pendente esecuzione civile.
Per tali ragioni il ricorso risulta inammissibile.
Si ravvisano tuttavia ragioni per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 22/11/2007 con l'intervento dei signori:
Michele Eliantonio, Presidente FF
Dino Nazzaro, Consigliere
Luciano Rasola, Consigliere, Estensore
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2007
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