T.A.R. VALLE D'AOSTA - AOSTA - Sentenza 15 novembre 2007 n. 140
Pres. P.Turco; Est. M. Filippi
A.K.S. S.r.l. (avv.ti A. M. Balestreri, M. Balì e M. Lofoco) c. Casino' de la Vallee S.p.A. (avv. G. Santilli) e nei confronti di A. S.r.l. (n.c.) |
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1. Contratti della P.A. – Scelta del contraente – Organismo di diritto pubblico – Qualificazione – Requisito teleologico – Estremi.
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2. Contratti della P.A. – Scelta del contraente – Organismo di diritto pubblico – Qualificazione – Requisito teleologico - Carattere generale del fine perseguito – Estremi.
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3. Contratti della P.A. – Scelta del contraente – Organismo di diritto pubblico – Qualificazione – Requisito teleologico - Natura non commerciale o industriale dei “bisogni” (o delle “attività”) – Estremi.
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4. Contratti della P.A. – Scelta del contraente – Organismo di diritto pubblico – Qualificazione – Requisito teleologico – Si riferisce all’attività prevalente.
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5. Contratti della P.A. – Scelta del contraente – Organismo di diritto pubblico – Qualificazione – Ente gestore di una casa da gioco – Non è tale – Ragioni.
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1. Ai fini della qualificazione di un ente come organismo di diritto pubblico, il requisito relativo all’essere “istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale”, postula una duplice verifica, concernente, in primo luogo, l’elemento positivo – il carattere generale del fine perseguito – e, in secondo luogo, l’elemento negativo – il carattere non industriale o non commerciale del fine stesso: l’accertamento circa l’istituzionale perseguimento di finalità di interesse generale non è infatti sufficiente ai fini della qualificazione come organismo di diritto pubblico, essendo necessaria l’ulteriore e distinta verifica circa il carattere non commerciale ed industriale di tali finalità (1).
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2. Ai fini della sussistenza dell’elemento positivo – il carattere generale del fine perseguito – richiesto per la qualificazione di un ente come organismo di diritto pubblico è sufficiente la verifica della mera idoneità di un’attività a soddisfare le esigenze di una pluralità di soggetti diversi dall’ente socio, mentre non deve ritenersi necessaria né la configurazione dell’attività in termini di servizio pubblico, né il conferimento di poteri pubblici o il trasferimento di diritti speciali od esclusivi.
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3. Ai fini della sussistenza dell’elemento negativo – la natura non commerciale o industriale dei “bisogni” (come letteralmente dispone la norma) o delle “attività” (come sembra più corretto intendere, seguendo una interpretazione sistematica) - richiesto per la qualificazione di un ente come organismo di diritto pubblico è necessario un esame in concreto dell’operatività del soggetto, prendendo in considerazione a) se il soggetto opera in normali condizioni di mercato; b) se il soggetto persegue scopi di lucro; c) se il soggetto subisce le perdite commerciali connesse all’esercizio della sua attività.
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4. La sussistenza del requisito teleologico, ai fini della qualificazione di un soggetto come organismo di diritto pubblico, non può che essere verificata con riguardo all’attività prevalente, a nulla rilevando l’eventuale contenuto di interesse generale sotteso ad una attività occasionale o strumentale a quella principale.
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5. Non è qualificabile come organismo di diritto pubblico il Casino’ de la Vallée S.p.A., in quanto a) dall’esame dello statuto consegue che la finalità pubblica – “la realizzazione dell’interesse pubblico prioritario dello sviluppo economico, turistico ed occupazionale della Valle d’Aosta” - non costituisce l’oggetto sociale, e neppure una finalità diretta, ma solo uno scopo indiretto e consequenziale; b) lo scopo di gestire una casa da gioco non può essere considerato finalità di interesse generale (2); c) la gestione di una casa da gioco integra attività commerciale sottoposta al libero gioco della concorrenza e, quindi, rientra nel campo di applicazione dell’articolo 87 del trattato. (3)
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(1) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA - Sentenza 17 settembre 1998, n. 1267; CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE - Sentenza 4 aprile 2000, n. 97; CORTE DI GIUSTIZIA CE - Sentenza 10 maggio 2001, in cause riunite C-299/99 e 260/99, tutte concernenti il caso Ente Fiera di Milano.
(2) Osserva a riguardo il Collegio che è stato pacificamente affermato dalla giurisprudenza, sia civile, sia penale che l’esercizio del gioco d’azzardo, per il semplice fatto di svolgersi in una casa da gioco gestita da un soggetto pubblico, “non può ritenersi preordinato a soddisfare l’esigenza di realizzare un interesse della collettività: si verte infatti in tema di attività che, se anche eccezionalmente priva, in virtù dei provvedimenti derogatori di carattere singolare, della qualificazione di illecito penale, è però normalmente considerata dall’ordinamento quale attività contraria al buon costume e all’ordine pubblico e penalmente sanzionata” (Cass. Sez. I civ., 18 marzo 2006, n. 6082; Cass. Un. Pen., 23 novembre 1985, n. 45). Si è così affermato che la gestione - di per sé - di una casa da gioco da parte di un soggetto pubblico, “non realizza in modo immediato e diretto un interesse pubblico a diretto beneficio della collettività” (Cass. Sez. Un. Civ., 6 giugno 1994, n. 5492).”
(3) CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA – Sentenza 18 marzo 2006 n. 6082; v. anche CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE - Sentenza 6 giugno 1994, n. 5492; CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO Sentenza 4 luglio 1999, n. 6842, entrambe relative al Casinò di Sanremo, nonché CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA - Sentenza 14 aprile 1997, n. 350, relativa al Casinò di Venezia. Negli stessi termini si è pronunciata la Commissione delle Comunità Europee, decisione 25 novembre 1999, 2000/394/CE. (A. Fac.) |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 5 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A.K.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Adolfo Mario Balestreri, Massimo Bali' e Michele Lofoco, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Bali' in Aosta, via Lucat, 2/A;
contro
CASINO' DE LA VALLEE S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Santilli, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;
nei confronti di
A. S.r.l., in persona del legale rappresentante, non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. n. 278 del 29 novembre 2006 con cui la Casinò de la Vallée S.p.A. ha affidato alla ditta Altrove S.r.l. l’appalto del servizio di organizzazione e di realizzazione dell’edizione 2007 della manifestazione denominata "Premio Saint-Vincent per il cinema italiano";
b) di tutti gli atti comunque connessi;
- nonché per la conseguente condanna della Casinò de la Vallée S.p.A. al risarcimento del danno subìto dalla società ricorrente;
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Casino' de la Vallee S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2007 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. – La A.K.S. - All Kind Of Stuff - S.r.l. (d’ora in poi, A.K.S.) - società di servizi nel campo dell’organizzazione e della realizzazione di manifestazioni artistiche e culturali - in data 10 novembre 2006 presentava la propria candidatura alla Casino de la Vallée S.p.A. in vista dello svolgimento dell’edizione 2007 della manifestazione denominata "Premio Saint-Vincent per il cinema italiano".
1.a - Con il ricorso all’esame la A.K.S. impugna l’atto prot. n. 278 del 29 novembre 2006 (conosciuto nei suoi estremi solo a seguito della produzione documentale effettuata in esecuzione dell’ordinanza istruttoria presidenziale n. 2, in data 15 febbraio 2007) con cui la Casino de la Vallée S.p.A. ha affidato alla ditta Altrove S.r.l. il servizio concernente l’organizzazione e la realizzazione dell’edizione 2007 del "Premio Saint-Vincent per il cinema italiano".
Con i motivi di impugnativa (ed i motivi aggiunti, notificati anche alla impresa affidataria il 12 giugno 2007) la società ricorrente lamenta la violazione della direttiva 2004/18/CE, dei decreti legislativi 1995, n. 157 e 1992, n. 358, nonché del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 2006, n. 163, perché l’affidamento del servizio è avvenuto senza il rispetto delle regole dell’evidenza pubblica, pur essendo l’importo dell’appalto (300.000 euro, oltre i.v.a.) certamente al di sopra della soglia di rilevanza comunitaria stabilita per gli appalti pubblici di servizi e forniture.
1.b - La società Casino de la Vallée S.p.A., costituitasi in giudizio, eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e sostiene l’infondatezza delle censure dedotte rilevando che l’affidamento del servizio in questione non richiede comunque l’espletamento di procedure concorsuali (trattandosi di servizio riconducibile nell’ambito della categoria indicata al numero 26 dell’allegato 2 al decreto legislativo n. 157 del 1995, poi allegato IIB del Codice dei contratti pubblici).
1.c – Non si è invece costituita la controinteressata società Altrove S.r.l.
2. – Ha carattere pregiudiziale l’esame dell’eccezione con cui si deduce il difetto della giurisdizione del giudice amministrativo.
2.a – Il ricorso muove dall’assunto che Casino de la Vallée S.p.A. abbia i requisiti dell’organismo di diritto pubblico, e come tale sia da qualificare “Amministrazione aggiudicatrice” tenuta a seguire procedure di evidenza pubblica nell’affidamento del servizio per l’organizzazione del “Premio Saint Vincent per il cinema italiano” (edizione 2007) di cui è causa.
Ne conseguirebbe la giurisdizione del giudice amministrativo in applicazione di quanto disposto dall’art. 6, della legge 21 luglio 2000, n. 205, ai sensi del quale <>.
2.b - La società intimata ritiene invece che non sussistano i presupposti per la qualificazione del soggetto committente come organismo di diritto pubblico perché l’attività della Casino de la Vallée S.p.A. – con riguardo tanto alla gestione della casa da gioco, quanto alla connessa azione promozionale – viene svolta con obiettivo di lucro, in piena in concorrenza con le altre case da gioco italiane e straniere ed è soggetta al rischio imprenditoriale.
3. – L’eccezione è fondata.
3.a – Il dato normativo di riferimento è l’articolo 3, comma 26, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici, in vigore dal 1° luglio 2006 e dunque applicabile alla specie) che – richiamando quasi testualmente quanto disposto dall’art. 1, paragrafo 9, della Direttiva Comunitaria n. 18/2004 e la nozione già recepita nel nostro ordinamento dalla disciplina dei diversi settori dell’appalto pubblico (art. 1, comma 3, lett. b, del d.lgs. 24 luglio 1992, n. 358; art. 2, comma 6, lett. a, della legge 11 febbraio 1994, n. 109; art. 2, comma 1, lett. a, del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157) – definisce organismo di diritto pubblico “qualsiasi organismo, anche in forma societaria:
- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotato di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”.
I tre requisiti – come chiarito dalla giurisprudenza – hanno carattere cumulativo (Corte di Giust., CE, 15 gennaio 1998, C-44/96, Mannesmann Anlagenbau Austria; Cass. Civ., SU, 4 aprile 2000, n. 97).
3.b – Nessun dubbio che, con riguardo al caso di specie, sussistano i requisiti della personalità giuridica e della sottoposizione ad influenza pubblica: come si ricava dalla legge istitutiva (legge regionale 30 novembre 2001, n. 36) il capitale sociale della Casino de la Vallée S.p.A. – persona giuridica in quanto società per azioni - appartiene per una quota non inferiore al 99% alla Regione Valle d’Aosta, la quale è investita del potere di nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci (articoli 5, 6 e 7 della legge istitutiva).
4. – Più complessa la verifica circa la sussistenza del requisito teleologico.
Secondo l’interpretazione giurisprudenziale che si è venuta consolidando, tale accertamento richiede una duplice verifica, concernente in primo luogo l’elemento positivo – il carattere generale del fine perseguito – e in secondo luogo l’elemento negativo – il carattere non industriale o non commerciale del fine stesso: l’accertamento circa l’istituzionale perseguimento di finalità di interesse generale non è infatti sufficiente ai fini della qualificazione come organismo di diritto pubblico, essendo necessaria l’ulteriore e distinta verifica circa il carattere non commerciale ed industriale di tali finalità (Cons. St., sez. VI, 17 settembre 1998, n. 1267, Cass. Sez. Un., 4 aprile 2000, n. 97, e Corte di Giustizia 10 maggio 2001, in cause riunite C-299/99 e 260/99, tutte concernenti il caso Ente Fiera di Milano).
4.a - Quanto all’elemento positivo, la Corte di Giustizia ha chiarito che è sufficiente la verifica della mera idoneità di un’attività a soddisfare le esigenze di una pluralità di soggetti diversi dall’ente socio (10 maggio 2001 cit.), mentre non deve ritenersi necessaria né la configurazione dell’attività in termini di servizio pubblico, né il conferimento di poteri pubblici o il trasferimento di diritti speciali od esclusivi (10 novembre 1998, causa 360/96, caso Ara BFI Holding)
4.b – Quanto invece alla verifica circa la sussistenza dell’elemento negativo – la natura non commerciale o industriale dei “bisogni” (come letteralmente dispone la norma) o delle “attività” (come sembra più corretto intendere, seguendo una interpretazione sistematica) – la giurisprudenza comunitaria è andata orientandosi verso un approccio fattuale, nel senso di ritenere necessario un esame in concreto dell’operatività del soggetto (Corte di Giustizia CE, 22 maggio 2003, causa C-18-01, caso Taitotalo Oy).
A tal fine, secondo questa giurisprudenza, i fattori che vanno presi in considerazione sono quelli volti a verificare in particolare:
a) se il soggetto opera in normali condizioni di mercato;
b) se il soggetto persegue scopi di lucro;
c) se il soggetto subisce le perdite commerciali connesse all’esercizio della sua attività.
Questo orientamento muove dal rilievo che - in un contesto concorrenziale - un soggetto che persegua uno scopo di lucro e che assuma i rischi connessi alla propria attività, non si lascia guidare da considerazioni diverse da quelle economiche, ma procede ad affidamenti che rispondono rigorosamente alle ferree leggi del mercato e si impegna solo a condizioni economicamente giustificate, nel rispetto quindi dei principi di trasparenza e non discriminazione sui quali si fonda la disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici.
A tale orientamento si è adeguata la giurisprudenza interna che rileva come sia da escludersi il carattere commerciale e industriale dei bisogni “non . . . suscettivi. . . di soddisfacimento mediante attività di produzione o scambio di beni o servizi connotata da imprenditorialità o scopo di lucro” (Cass. Civ., S.U. 4 maggio 2006, n. 10218; v. anche 8 febbraio 2006, n. 2637; 4 aprile 2000, n. 97).
5. – Con riguardo al caso di specie, il Collegio osserva che le argomentazioni con cui si sostiene la sussistenza del requisito teleologico non appaiono condivisibili in relazione ad entrambi gli elementi che ne compongono l’endiadi.
5.1 - Sotto il primo profilo (elemento positivo) la società ricorrente rileva che il fatto che la Casino de la Vallée S.p.A. sia stata istituita “per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale” risulterebbe con evidenza dalla stessa legge istitutiva: l’art. 3 della legge regionale n. 36 del 2001 indicherebbe senza alcun dubbio che la società è stata istituita “allo scopo” di realizzare l’interesse pubblico prioritario dello sviluppo economico, turistico ed occupazionale della Valle d’Aosta.
5.2 - Il Collegio ritiene invece che il richiamo alla legge istitutiva non rilevi in tal senso.
L’articolo 3 – che disciplina l’ “oggetto sociale” – stabilisce che “nell’ambito della realizzazione” dell’interesse pubblico prioritario ricordato dalla ricorrente, “la Casino de la Vallée S.p.A. assume quale proprio oggetto sociale:
a) la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent;
b) lo svolgimento di tutte le attività, interne ed esterne, conseguenti e strumentali relative alla suddetta gestione, ivi compresa la promozione e l’attuazione di ogni iniziativa idonea ad incentivare lo sviluppo della Casa da gioco e degli specifici obiettivi di gestione;
c) la qualificazione professionale del personale dipendente;
d) lo sviluppo dell’indotto economico e turistico;
f) l’eventuale partecipazione ad iniziative affini o complementari, italiane ed estere”.
La lettura della disposizione mette in luce che la finalità pubblica – “la realizzazione dell’interesse pubblico prioritario dello sviluppo economico, turistico ed occupazionale della Valle d’Aosta” - non costituisce l’oggetto sociale, e neppure una finalità diretta, ma solo uno scopo indiretto e consequenziale.
Né in senso diverso depone lo Statuto che, ancora più chiaramente, indica come esclusivo oggetto sociale “la gestione della casa da gioco di Saint-Vincent”, senza fare riferimento a finalità generali nemmeno indirette, limitandosi a specificare che, ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, la società potrà “promuovere, realizzare e gestire iniziative culturali, turistiche . . ., ricreative e ricettive direttamente o indirettamente connesse all’esistenza della casa da gioco”.
5.3 – D’altra parte, che lo scopo di gestire una casa da gioco non possa essere considerato finalità di interesse generale è stato pacificamente affermato dalla giurisprudenza, sia civile, sia penale: si è osservato in questo senso che l’esercizio del gioco d’azzardo, per il semplice fatto di svolgersi in una casa da gioco gestita da un soggetto pubblico, “non può ritenersi preordinato a soddisfare l’esigenza di realizzare un interesse della collettività: si verte infatti in tema di attività che, se anche eccezionalmente priva, in virtù dei provvedimenti derogatori di carattere singolare, della qualificazione di illecito penale, è però normalmente considerata dall’ordinamento quale attività contraria al buon costume e all’ordine pubblico e penalmente sanzionata” (Cass. Sez. I civ., 18 marzo 2006, n. 6082; Cass. Un. Pen., 23 novembre 1985, n. 45). Si è così affermato che la gestione - di per sé - di una casa da gioco da parte di un soggetto pubblico, “non realizza in modo immediato e diretto un interesse pubblico a diretto beneficio della collettività” (Cass. Sez. Un. Civ., 6 giugno 1994, n. 5492).
5.4. – Né può bastare – a superare tali conclusioni – la considerazione del profilo oggettivo della vicenda all’esame: secondo la ricorrente la finalità generale andrebbe in ogni caso ravvisata nella natura del servizio affidato che – riguardando l’organizzazione dell’edizione 2007 del "Premio Saint-Vincent per il cinema italiano" – risponde allo scopo, certamente pubblico, da un lato, di promuovere ed incrementare il prodotto cinematografico italiano, dall’altro, di contribuire allo sviluppo culturale e turistico della Regione Valle d’Aosta.
Tale considerazione non è conferente: la sussistenza del requisito teleologico, ai fini della qualificazione di un soggetto come organismo di diritto pubblico, non può che essere verificata con riguardo alla attività prevalente, a nulla rilevando l’eventuale contenuto di interesse generale sotteso ad una attività occasionale o strumentale a quella principale.
Del resto, come già anticipato, è lo stesso Statuto a chiarire che la Casino de la Vallée S.p.A. ha il potere di promuovere, realizzare e gestire iniziative aventi un contenuto culturale o turistico, sempre che si tratti di attività finalizzate al conseguimento dell’oggetto sociale, che è appunto la “gestione della casa da gioco”. Così come – va osservato – è la legge regionale istitutiva a specificare che sono assunte nell’oggetto sociale tutte le iniziative comunque volte a promuovere e ad incentivare, non già lo sviluppo economico, turistico ed occupazionale della Regione, ma “lo sviluppo della Casa da gioco e degli specifici obiettivi di gestione” (art. 3, lett, b).
Spunti in senso contrario non sono d’altra parte ravvisabili nella sentenza con cui la Corte Costituzionale ha affrontato la questione di legittimità costituzionale della legge 6 dicembre 1971, n. 1065, concernente la “Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta”, e della successiva legge 26 novembre 1981, n. 690, avente analogo oggetto, per le parti e nel senso in cui prevedano la liceità del gioco d'azzardo nel Casinò di Saint Vincent.
La Corte ha infatti osservato come il legislatore si sia limitato a stabilire che la Regione provvede al suo fabbisogno finanziario con le entrate tributarie costituite – oltre che da quote di tributi erariali, da proprie imposte, sovraimposte e tasse regionali – anche "da altre consimili entrate di diritto pubblico, comunque denominate, derivanti da concessioni ed appalti" (art. 2, lett. a, della legge 1065 del 1971 e art. 1, lett. a, della legge 690 del 1981), senza fare alcun riferimento alle entrate derivanti dagli utili della casa da gioco: tali disposizioni “nulla dispongono, nemmeno indirettamente, a proposito del Casinò di Saint Vincent” (Corte Cost, sentenza 6 maggio 1985, n. 152).
5.5 – Con riguardo poi all’elemento negativo del requisito finalistico, ad escluderne la sussistenza basta il richiamo alla giurisprudenza formatasi proprio in tema di gestione di casinò e case da gioco.
L’orientamento ormai pacifico riconduce una tale gestione nell’ambito delle attività d’impresa (Cass. Sez. I civ, n. 6082/2006 cit.; v. anche Cass. SU, 6 giugno 1994, n. 5492 e Cass. Sez. Lav., 4 luglio 1999, n. 6842, entrambe relative al Casinò di Sanremo, nonché Cons. St., Sez. V, 14 aprile 1997, n. 350, relativa al Casinò di Venezia).
In questo senso, come rileva la società resistente, si è pronunciata anche la Commissione delle Comunità Europee che - con riguardo all’attività esercitata dal Casinò di Venezia - ha rilevato che “si tratta di un’attività commerciale, sottoposta al libero gioco della concorrenza e quindi rientrante nel campo di applicazione dell’articolo 87 del trattato” (decisione 25 novembre 1999, 2000/394/CE).
6. – Escluso che la società intimata sia qualificabile come organismo di diritto pubblico – e di conseguenza escluso che fosse tenuta a seguire le regole dell’evidenza pubblica nell’affidamento del servizio concernente l’organizzazione e la realizzazione dell’edizione 2007 del "Premio Saint-Vincent per il cinema italiano” – va rilevato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
6.1 – A tale giudice la giurisdizione non può essere attribuita neppure ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, dovendosi escludere – per i motivi già esposti – che il servizio di cui è causa abbia natura di servizio pubblico.
6.2 – Va aggiunto da ultimo che – trattandosi di servizio certamente non riconducibile nell’ambito dei settori speciali – non può nemmeno ritenersi che la Casino de la Vallée S.p.A. fosse tenuta a seguire le regole dell’evidenza pubblica in quanto impresa pubblica (ai sensi del combinato degli articoli 207 e 3, comma 28, del Codice dei contratti pubblici).
7. – Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Tenuto conto della complessità della questione, le spese e le competenze di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2007 con l'intervento dei signori:
Paolo Turco, Presidente
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore
Rosaria Trizzino, Consigliere
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