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| n. 11-2007 - © copyright |
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T.A.R. ABRUZZO - PESCARA - Sentenza 20 ottobre 2007 n. 833
A. Catoni – Presidente, M. Eliantonio – Estensore
L. C. S.R.L., B. S.R.L., DE.DI. C. S.R.L., I. I. S.R.L. (avv. M. Russo) c. il COMUNE DI PESCARA (avv. M. De Flaviis) nei confronti del RAGGR.TEMP.IMP.CONS. STABILE I. E S. E A. E ALTRI (avv.ti M. Dell'Unto e M. Spagnolo) |
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1. Contratti della P.A. – Gara – Valutazione delle offerte – Citeriore dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Metodo aggregativo-compensatore (All. B. al D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554) – Clausola del bando di gara che prevede una formula difforme - Illegittimità.
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2. Contratti della P.A. – Gara – Annullamento giurisdizionale parziale del bando o della lettera d’invito – Conseguenze – Caducazione delle successive operazioni di gara – Ragioni.
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3. Contratti della P.A. – Gara – Annullamento giurisdizionale parziale del bando o della lettera d’invito – Conseguenze – Caducazione del contratto – Ragioni.
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4. Processo amministrativo – Risarcimento del danno da mancata aggiudicazione – In caso di annullamento giurisdizionale parziale del bando o della lettera d’invito e conseguente obbligo di ripetizione della gara – Non è configurabile - Ragioni.
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5. Processo amministrativo – Risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale – In presenza di una domanda di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione – Non è possibile - Ragioni.
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1. Il metodo aggregativo-compensatore - così come disciplinato dall’allegato B al D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 - prevede, in estrema sintesi, che per l’elemento prezzo debbano essere attribuiti punti zero all’offerta uguale a quella posta a base di gara, mentre deve essere attribuito il massimo punteggio all’offerta più conveniente per la stazione appaltante. Ne discende che non può ritenersi conforme al metodo aggregativo-compensatore la formula indicata nella lex specialis di gara che non consente, mai, di assegnare punti zero ad un’offerta di importo pari al prezzo posto a base di gara.
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2. L’annullamento giurisdizionale parziale del bando o della lettera di invito ha effetto caducante sulle successive operazioni di gara (1). Laddove, pertanto, il Giudice abbia riscontrato la difformità della formula per il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto alla normativa (allegato B, al D.P.R. n. 554/99) non è possibile disporre l’annullamento “in parte qua” degli atti di indizione della gara e la sostituzione, a posteriori, dell’originaria formula per l’attribuzione dei punteggi relativi al prezzo, con un’altra a diversa formula, dovendosi preservare i principi della “par condicio” tra i concorrenti, della buona fede e della tutela dell’affidamento. A tale conclusione conduce la considerazione secondo cui deve presumersi che i vari partecipanti alla gara abbiano articolato le loro offerte tenendo conto anche di tale formula: sapendo, cioè, che l’elemento prezzo non aveva un rilievo rilevante (in quanto la formula predetta non consentiva di utilizzare tutto il potenziale “range” differenziale previsto per la voce in considerazione) le offerte sono state probabilmente strutturate dando prevalenza all’offerta tecnica, che avrebbe consentito, relativamente ai sub elementi previsti nel bando, di acquisire un punteggio più rilevante. L’annullamento “in parte qua” del disciplinare e del capitolato di gara, non può, pertanto, comportare l’aggiudicazione della gara alla parte ricorrente, ma impone la riformulazione da parte della Stazione appaltante del disciplinare e del capitolato di gara, inserendo una formula per l’attribuzione dei punteggi coerente con il metodo scelto e disponendo, nel contempo, la riapertura dei termini per presentare nuove offerte.(2)
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3. La violazione delle norme attinenti alla fase di scelta dei contraenti nei procedimenti di formazione di contratti ad evidenza pubblica, con conseguente annullamento della procedura di gara, determina la caducazione del contratto di appalto, per sopravvenuta carenza retroattiva di un presupposto pubblicistico di efficacia, e non già la sua annullabilità. Ciò comporta, in applicazione del principio di tutela dei diritti acquistati in buona fede, che l’inefficacia opera in via sopravvenuta e non incide sugli atti compiuti medio tempore in base al contratto già stipulato. (3)
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4. Non è configurabile la responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione per il danno da mancata aggiudicazione laddove dall’annullamento in sede giurisdizionale della gara per un vizio radicale del bando consegua l’inevitabile ripetizione della gara stessa; in tal caso, infatti, non vi è certezza che il ricorrente sarebbe risultato aggiudicatario della gara.
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5. Non è possibile la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, laddove la domanda risarcitoria esplicitata in seno all’atto introduttivo del giudizio sia stata formulata con riferimento esclusivo al pregiudizio derivante dalla mancata aggiudicazione alla ricorrente della gara; in tal caso, infatti, non è consentito all’organo di giustizia amministrativa di operare una modificazione dell’originaria domanda al fine di ammettere a delibazione una diversa pretesa, o, per meglio dire, una pretesa diversamente qualificabile alla stregua del titolo giuridico ad essa sotteso, perché una decisione che statuisse in detti termini sarebbe irrimediabilmente affetta da ultrapetizione.
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(1) Cfr., da ultimo, T.A.R. LIGURIA – SEZIONE II – Sentenza 7 giugno 2007 n. 1048.
(2) Osserva altresì il Collegio che “nelle gare d'appalto la discrezionalità dell’Amministrazione nella scelta del contraente e nella successiva conclusione dell’accordo incontra un limite insuperabile proprio nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento, veri e propri cardini del sistema non confinati ai soli rapporti tra privati. Inoltre, vige in materia il principio, secondo cui la portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo all’organo amministrativo (Commissione di gara) cui compete l’attuazione delle regole stabilite residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento. Tanto comporta che le regole fissate nel bando o nel disciplinare non possono essere disapplicate nel corso del procedimento, neppure nel caso in cui talune delle regole stesse risultino inopportunamente o incongruamente formulate, salva la possibilità, nell’esercizio del potere di autotutela, del ricorso all’annullamento del bando (T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. II, 6 febbraio 2007, n. 923)”.
(3) In motivazione, vengono citate CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA - Sentenza 10 gennaio 2007 n. 41 e SEZIONE SESTA - Sentenza 4 aprile 2007 n. 1523. (A. Fac.) |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 266 del 2007, proposto da:
L. C. S.R.L., B. S.R.L., DE.DI. C. S.R.L., I. I. S.R.L., tutti rappresentati e difesi dall'avv. Marcello Russo, con domicilio eletto presso Marcello Russo in Pescara, via delle Caserme, 85;
contro
COMUNE DI PESCARA, rappresentato e difeso dall'avv. Marco De Flaviis, con domicilio eletto presso Marco De Flaviis in Pescara, Ufficio Legale Comune;
nei confronti di
RAGGR.TEMP.IMP.CONS. STABILE ITACA E STRADE E ASFALTI E ALTR, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Dell'Unto, Marco Spagnuolo, con domicilio eletto presso Marco Spagnuolo in Pescara, piazza Duca D'Aosta 31;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione 30 maggio 2007, n. 158, con la quale il Dirigente del Centro di responsabilità CA INT. COMUN. PROGR. del Comune di Pescara ha aggiudicato definitivamente al costituendo R.T. avente a capogruppo il Consorzio Stabile Itaca s.c.a.r.l. l’appalto relativo ai lavori di “realizzazione dell’asse viario di collegamento tra via Tiburtina e via Alento denominato Strada Pendolo” ; nonché degli atti prodromici, consequenziali e connessi, tra cui:
- il disciplinare di gara ed il capitolato speciale di appalto nelle parti in cui sono state stabilite delle formule matematiche per l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica;
- i verbali della Commissione di gara;
- l’atto di consegna dei lavori in via d’urgenza.
e per la condanna
dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pescara;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Raggr.Temp.Imp.Cons. Stabile Itaca e Strade e Asfalti e Altr;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza collegiale 26 luglio 2007, n. 145, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dell’impugnato provvedimento di aggiudicazione della gara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/10/2007 il dott. Michele Eliantonio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Per l’esecuzione dei lavori di “realizzazione dell’asse viario di collegamento tra via Tiburtina e via Alento, denominato Strada Pendolo” il Comune di Pescara, con deliberazione dirigenziale 26 ottobre 2006, n. AA-143, ha indetto una gara di appalto, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, da aggiudicarsi a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa “nel rispetto del successivo art. 83, comma 1, ed in base alle norme e condizioni del bando di gara all’uopo predisposto”.
Alla procedura hanno partecipato dieci concorrenti, tra cui anche l’a.t.i. ricorrente, avente quale mandataria la società Luciani Costruzioni, e l’a.t.i. avente quale mandataria la s.c.a.r.l. Consorzio Stabile Itaca, la quale ultima si è aggiudicata la gara con complessivi punti 89,79; mentre l’attuale ricorrente è stata collocata al quarto posto della relativa graduatoria con punti 82,85.
Con il ricorso in esame tutte le mandanti e la mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese avente a capogruppo la società Luciani Costruzioni sono insorte dinanzi questo Tribunale avverso la determinazione 30 maggio 2007, n. 158, del Dirigente del Centro di responsabilità del Comune di Pescara di aggiudicazione della gara, nonché avverso tutti gli atti presupposti e connessi, tra cui il capitolato speciale di appalto, il disciplinare di gara, ed i verbali della Commissione di gara.
Hanno dedotto a tal fine le seguenti censure:
1) Violazione del punto 13 del disciplinare di gara, dell’art. 91, III comma, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, e del principio di economicità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per illogicità e per contraddittorietà.
Il disciplinare di gara stabiliva quale criterio di aggiudicazione della gara il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, “valutabile con il metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato B del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554”, utilizzando, quanto all’attribuzione dei 50 punti previsti per l’offerta economica, la seguente formula:
P = O.min x 50/ O.off. (in cui P è il punteggio da assegnare all’offerta in considerazione, O.min è l’offerta economica più bassa e O.off. è l’offerta economica da valutare).
Tale formula non è, però, quella prevista nel predetto allegato B; anzi, tale formula si pone in totale contrasto con il metodo aggregativo compensatore. La Commissione di gara, in presenza di tale contrasto avrebbe dovuto, pertanto, utilizzare il criterio legittimo, cioè quello di cui alla lettera b) del predetto allegato B, ed attribuire i punteggi relativi all’offerta economica mediante “una interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara”. Utilizzando correttamente il metodo in parola, la ricorrente sarebbe risultata vincitrice della gara.
2) Violazione degli artt. 11, V comma, e 12, I comma, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
L’aggiudicazione provvisoria non è stata assoggettata ad approvazione specifica. Il Dirigente che ha disposto l’aggiudicazione definitiva non ha, in realtà, eseguito alcuna verifica in ordine al corretto svolgimento della gara.
3) Violazione dei doveri di sollecito adempimento delle funzioni e dell’art. 129, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Le operazioni di valutazione delle offerte sono durate oltre tre mesi, mentre la consegna dei lavori (da eseguirsi entro 445 giorni) è stata disposta con urgenza al solo fine di eludere le tutele specifiche giurisdizionali.
Conclusivamente, la parte ricorrente ha anche chiesto la declaratoria di nullità/inefficacia o l’annullamento del contratto stipulato e la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni.
Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memorie depositate il 25 luglio ed il 29 settembre 2007.
Il Comune di Pescara si è costituito in giudizio e con memorie depositate il 25 luglio ed il 29 settembre 2007 ha pregiudizialmente eccepito la tardività del gravame sia per la parte diretta avverso il capitolato speciale di appalto ed il disciplinare di gara, che per la parte diretta avverso i verbali della Commissione di gara e la carenza di interesse della ricorrente all’impugnativa, in quanto la parte ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità dall’eventuale accoglimento del ricorso. Nel merito ha, poi, diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.
Si è, inoltre, costituita in giudizio l’aggiudicataria della gara controinteressata, che con memorie depositate il 24 luglio ed il 2 ottobre 2007 ha, a sua volta, eccepito la tardività del gravame, in quanto il legale rappresentate della società Luciani era presente alla seduta del 19 marzo 2007 della Commissione di gara, l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, in quanto la scelta del criterio valutativo da applicare rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione e non è sindacabile in sede giurisdizionale, l’inammissibilità per carenza di interesse del secondo e del terzo motivo di ricorso ed il difetto di giurisdizione sempre in relazione al terzo motivo. Nel merito, infine, ha anch’essa difeso la legittimità degli atti impugnati.
Alla pubblica udienza dell’11 ottobre 2007 la causa è stata introitata a decisione.
DIRITTO
1. - Con il ricorso in esame, come sopra esposto, la società ricorrente ha impugnato dinanzi questo Tribunale tutti gli atti della gara indetta dal Comune di Pescara per l’esecuzione dei lavori di “realizzazione dell’asse viario di collegamento tra via Tiburtina e via Alento denominato Strada Pendolo”.
In particolare, è stata impugnata la determinazione 30 maggio 2007, n. 158, con la quale il Dirigente del competente Centro di responsabilità ha aggiudicato definitivamente la gara al costituendo raggruppamento di imprese avente a capogruppo il Consorzio Stabile Itaca s.c.a.r.l.; sono stati, inoltre, impugnati, tutti gli atti prodromici, consequenziali e connessi, tra cui il disciplinare di gara ed il capitolato speciale di appalto nelle parti in cui si sono state stabilite delle formule matematiche per l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica.
Il ricorso, deve subito precisarsi, va accolto, per essere fondata la doglianza - avente carattere pregiudiziale ed assorbente - dedotta con il primo motivo di gravame avverso il disciplinare di gara ed il capitolato speciale di appalto.
2. - In via pregiudiziale, il Collegio deve farsi carico di esaminare le eccezioni di rito dedotte dalla parti resistenti.
Queste, invero, hanno eccepito, con riferimento alla doglianza dedotta con il primo motivo, quanto segue:
a) la tardività del gravame sia per la parte diretta avverso il capitolato speciale di appalto ed il disciplinare di gara, in quanto, a loro avviso, la parte ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente insorgere avverso tali atti di indizione della gara;
b) la tardività del ricorso per la parte diretta avverso i verbali della Commissione di gara, in quanto il legale rappresentate della società Luciani era presente alla seduta del 19 marzo 2007 della Commissione di gara, per cui avrebbe dovuto immediatamente impugnare sia l’attribuzione di punteggio per l’offerta economica, che la conseguente aggiudicazione provvisoria;
c) l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, in quanto la ricorrente, collocata al quarto posto della graduatoria, non potrebbe trarre alcuna utilità dall’eventuale accoglimento del ricorso;
d) l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, in quanto la scelta del criterio valutativo da applicare rientrerebbe nella discrezionalità dell’Amministrazione e non sarebbe sindacabile in sede giurisdizionale.
Tali eccezioni, ad avviso del Collegio sono tutte palesemente prive di pregio.
Quanto alla prima, va ricordato che da tempo la giurisprudenza ha chiarito che i bandi di gara e le lettere di invito vanno di regola impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell’interessato; a fronte della clausola illegittima del bando di gara o del concorso, il partecipante alla procedura concorsuale non è, pertanto, ancora titolare di un interesse attuale all’impugnazione, dal momento che egli non sa ancora se l’astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale, e quindi in una effettiva lesione della situazione soggettiva, che solo da tale esito può derivare (Cons. Sta., ad. plen., 29 gennaio 2003, n. 1). Per cui si è costantemente escluso in giurisprudenza che debbano essere immediatamente impugnate le clausole del bando o della lettera di invito che non incidano direttamente ed immediatamente sull’interesse del soggetto a partecipare alla gara e, dunque, non determinino, per lo stesso, un immediato arresto procedimentale.
Pertanto, appare pacifico che non siano suscettibili di impugnazione immediata le clausole (come quelle ora all’esame) relative alle modalità di valutazione delle offerte ed attribuzione dei punteggi, dal momento che l’onere di immediata impugnazione del bando sussiste solo per le clausole che impediscono la partecipazione alla procedura di determinati soggetti e che comportano la sicura esclusione dalla gara (così, da ultimo, Cons. St., sez. V,19 aprile 2007, n. 1790); mentre tutte le altre clausole vanno impugnate insieme con l’aggiudicazione, perché solo in caso d’aggiudicazione ad altri sorge l’interesse del concorrente a impugnare il bando come gli altri atti della procedura.
Relativamente, poi, all’eccezione sopra indicata alla lettera b), va osservato che l’aggiudicazione provvisoria, in quanto atto preparatorio e non conclusivo del procedimento, non obbliga il partecipante alla gara all’immediata impugnazione; conseguentemente, è stato costantemente precisato dalla giurisprudenza che il termine per ricorrere contro l’aggiudicazione di un pubblico contratto decorre dalla piena conoscenza di quella definitiva, con la possibilità di far valere nel relativo giudizio anche i vizi propri di quella provvisoria (Cons. St., sez. V, 6 marzo 2006, n. 1068). In altri termini, il concorrente non aggiudicatario ha facoltà, ma non onere, di impugnare l’aggiudicazione provvisoria, ben potendo optare per la diversa soluzione di impugnare la successiva aggiudicazione definitiva, dal momento che l’aggiudicazione provvisoria è atto preparatorio, che produce solo effetti prodromici (Cons. St., sez. V, 9 ottobre 2006, n. 5957).
Con riferimento a tale rilievo, sembra evidente che la parte ricorrente, pur avendo da tempo conosciuto il punteggio ad essa attribuito all’offerta economica, non aveva di certo l’onere di impugnare immediatamente sia i relativi verbali di gara (seduta del 19 marzo 2007 della Commissione di gara), che la conseguente aggiudicazione provvisoria della gara.
Correttamente e nei termini di legge ha, invece, impugnato, l’aggiudicazione definitiva.
Relativamente, poi, alla eccepita inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, sopra indicata alla lettera c), va rilevato che la ricorrente, pur collocata al quarto posto della graduatoria, ha un indubbio interesse all’impugnativa, in quanto ha adeguatamente dimostrato in giudizio che, ove fosse stata correttamente applicata la formula di cui alla lettera b) dell’allegato B del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, sarebbe di certo risultata aggiudicataria della gara; ugualmente, non può disconoscersi che la stessa sia titolare, quanto meno, dell’interesse strumentatale alla rinnovazione della gara, per cui anche dall’annullamento “in toto” della procedura potrebbe trarre la specifica utilità di poter partecipare alla gara rinnovata, con possibilità di un esito favorevole.
Rimane, per concludere, da esaminare l’eccezione sopra indicata alla lettera d), con la quale è stata prospettata l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, in quanto la scelta del criterio valutativo da applicare rientrerebbe nella discrezionalità dell’Amministrazione e non sarebbe sindacabile in sede giurisdizionale.
Anche tale eccezione, come verrà più avanti meglio precisato nell’esaminare nel merito il primo motivo di ricorso, è priva di pregio.
Infatti, con il gravame l’istante ha dedotto nei confronti del predetto criterio valutativo dei vizi di legittimità (violazione del dell’art. 91, III comma, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, e del principio di economicità dell’azione amministrativa ed eccesso di potere per illogicità e per contraddittorietà), certamente deducibili in questa sede giurisdizionale.
3. - Così risolte tali questioni pregiudiziali, può utilmente passarsi all’esame del merito del ricorso.
Va in punto di fatto precisato che il bando di gara nell’indire una “procedura aperta ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, si limitava a precisare che la gara sarebbe stata aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa “nel rispetto del successivo art. 83, comma 1, ed in base alle norme e condizioni del bando di gara all’uopo predisposto”; mentre nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto si meglio precisava quale criterio di aggiudicazione della gara il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, “valutabile con il metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato B del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554”; in tali atti si chiariva che sarebbe stata utilizzata, quanto all’attribuzione dei 50 punti previsti per l’offerta economica, la seguente formula:
P = O.min x 50/ O.off. (in cui P è il punteggio da assegnare all’offerta in considerazione, O.min è l’offerta economica più bassa e O.off. è l’offerta economica da valutare).
Con il primo motivo di ricorso, come già detto, l’istante - nel dedurre le censure di violazione del punto 13 del disciplinare di gara, dell’art. 91, III comma, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, e del principio di economicità dell’azione amministrativa e di eccesso di potere per illogicità e per contraddittorietà - si è lamentata nella sostanza del fatto tale formula indicata nel capitolato e nel disciplinare non era quella prevista nel predetto allegato B, ma che, al contrario, tale formula si poneva in totale contrasto con il metodo aggregativo compensatore. Per cui, a suo dire, la Commissione di gara, in presenza di tale contrasto tra i criterio scelto (metodo aggregativo compensatore) e la formula poi successivamente indicata, avrebbe dovuto utilizzare il criterio legittimo, cioè quello di cui alla lettera b) del predetto allegato B, ed attribuire i punteggi relativi all’offerta economica mediante “una interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara”. Di conseguenza, ove fosse stato utilizzato correttamente il metodo in parola, la ricorrente sarebbe risultata certamente vincitrice della gara.
Tali censure, ad avviso del Collegio, sono, sia pur parzialmente, fondate.
Va in merito premesso che l’art. 91, III comma, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - applicabile alla fattispecie in esame in virtù del disposto dell’art. 253, n. 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici) - dispone testualmente che la Commissione di gara proceda all’assegnazione punteggi “applicando i criteri e le formule di cui all’allegato B, indicate nel bando”.
Tale allegato B, a sua volta, dispone testualmente che il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa possa essere effettuata “o con il metodo aggregativo-compensatore o con il metodo electre, secondo le linee guida appresso illustrate, ovvero con uno degli altri metodi multicriteri o multiobiettivi che si rinvengono nella letteratura scientifica quali, il metodo analityc hierarchy process (AHP), il metodo avamix, il metodo technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS) da indicarsi nel bando di gara o nella lettera di invito”.
Lo stesso allegato B, poi, nello specificare meglio detto metodo aggregativo-compensatore, ha precisato che, applicando tale metodo, l’offerta economicamente più vantaggiosa è individuata utilizzando la seguente formula:
C(a) = SMM (n) [W i * V(a) i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
W i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto
al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
SMM n = sommatoria.
Nella successiva alla lettera b), che qui interessa, l’allegato in parola ha, poi, precisato che i coefficienti V(a) siano determinati per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quale il prezzo, “attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara”.
In altri termini, il metodo aggregativo-compensatore - così come disciplinato dal prevetto allegato - prevede, in estrema sintesi, che per l’elemento prezzo debbano essere attribuiti punti zero (tale è, infatti, il risultato derivante dal prodotto con un “coefficiente pari a zero“) all’offerta uguale a quella posta a base di gara, mentre deve essere attribuito il massimo punteggio all’offerta più conveniente per la stazione appaltante.
Ora, applicando tale metodo al caso di specie (che prevedeva l’attribuzione di 50 punti per l’elemento prezzo) deriva che all’offerta più vantaggiosa (ma non anomala) avrebbero dovuto essere attribuiti 50 punti, mentre all’offerta uguale a quella posta a base di gara non si sarebbe dovuto attribuire alcun punto.
Va, però evidenziato che la predetta formula indicata sia nel disciplinare di gara, che nel capitolato speciale di appalto (P = O.min x 50/ O.off.), non avrebbe portato, mai, a far assegnare 0 punti ad una offerta di importo pari al prezzo posto a base di gara: di qui l’evidente contraddittorietà “in parte qua” degli atti di indizione della gara, atteso il contrasto tra il criterio scelto (metodo aggregativo compensatore) e la formula poi indicata, che non è quella che caratterizza, relativamente agli elementi di valutazione di natura quantitativa, tale metodo.
Né può ritenersi - come afferma il Comune - che la predetta formula indicata nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale avrebbe potuto portare, nell’ipotesi limite in cui il miglior prezzo offerto fosse stato pari a 0, a far attribuire punti zero all’offerta di importo pari all’importo posto a base di gara. Trattasi, infatti, di una ipotesi di scuola, che in concreto non può mai verificarsi, in quanto l’offerta di un prezzo pari a zero sarebbe palesemente anomala e comporterebbe necessariamente l’esclusione del partecipante dalla gara.
In definitiva, ritiene il Collegio che nella parte relativa alla valutazione dell’elemento prezzo gli atti di indizione della gara - così come denunciato con il primo motivo di gravame - siano inficiati dal denunciato vizio di eccesso di potere per illogicità e per contraddittorietà.
Conseguentemente, in accoglimento di tale motivo, sia il disciplinare di gara, che il capitolato speciale di appalto debbono essere annullati nella parte in cui hanno introdotto la predetta formula matematica per l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica in dichiarata applicazione del c.d. “metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato B del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554”.
4. - Giunti a tale conclusione vanno precisate le conseguenze derivanti da tale annullamento.
Secondo la parte ricorrente, invero, dall’accertamento del vizio in parola deriverebbe che la Commissione di gara, in presenza di tale contrasto, avrebbe dovuto utilizzare il criterio legittimo, cioè la formula matematica che si ricava dalla lettera b) del predetto allegato B, ed attribuire i punteggi relativi all’offerta economica mediante “una interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara”. In definitiva, utilizzando correttamente il metodo in parola, la ricorrente sarebbe risultata vincitrice della gara.
Il Collegio non ritiene di poter seguire tale ragionamento, che nella sostanza si appella al principio di conservazione degli atti.
In realtà, ritiene la Sezione che - così come già chiarito dalla giurisprudenza amministrativa - l’annullamento giurisdizionale parziale del bando o della lettera di invito ha effetto caducante sulle successive operazioni di gara: né il giudice può procedere ad una mera operazione di ortopedia della procedura concorsuale, espungendo i soli aspetti ritenuti viziati, perché, cosi operando, altererebbe arbitrariamente la logica sottesa alla procedura stessa e la par condicio tra i concorrenti (cfr. da ultimo T.A.R. Liguria, sez. II, 7 giugno 2007 n. 1048).
Invero, nelle gare d'appalto la discrezionalità dell’Amministrazione nella scelta del contraente e nella successiva conclusione dell’accordo incontra un limite insuperabile proprio nel rispetto dei principi di buonafede e di tutela dell'affidamento, veri e propri cardini del sistema non confinati ai soli rapporti tra privati.
Inoltre, vige in materia il principio, secondo cui la portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo all’organo amministrativo (Commissione di gara) cui compete l’attuazione delle regole stabilite residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento. Tanto comporta che le regole fissate nel bando o nel disciplinare non possono essere disapplicate nel corso del procedimento, neppure nel caso in cui talune delle regole stesse risultino inopportunamente o incongruamente formulate, salva la possibilità, nell’esercizio del potere di autotutela, del ricorso all’annullamento del bando (T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. II, 6 febbraio 2007, n. 923).
In definitiva, il Collegio è dell’avviso che non possa oggi procedersi all’annullamento “in parte qua” degli atti di indizione della gara ed a sostituire, a posteriori, l’originaria formula per l’attribuzione dei punteggi relativi al prezzo, con un’altra a diversa formula, senza ledere i predetti principi della “par condicio” tra i concorrenti, della buona fede e della tutela dell’affidamento.
Deve, infatti, presumersi che i vari partecipanti alla gara abbiano articolato le loro offerte tenendo conto anche di tale formula: sapendo, cioè, che l’elemento prezzo non aveva un rilievo rilevante (in quanto la formula predetta non consentiva di utilizzare tutto il potenziale “range” differenziale previsto per la voce in considerazione) le offerte sono state probabilmente strutturate dando prevalenza all’offerta tecnica, che avrebbe consentito, relativamente ai sub elementi previsti nel bando, di acquisire un punteggio più rilevante.
L’annullamento “in parte qua” del disciplinare e del capitolato di gara, non può, pertanto, comportare l’aggiudicazione della gara alla parte ricorrente, ma impone la riformulazione da parte della Stazione appaltante del disciplinare e del capitolato di gara, inserendo una formula per l’attribuzione dei punteggi coerente con il metodo scelto e disponendo, nel contempo, la riapertura dei termini per presentare nuove offerte.
5. - L’annullamento degli atti di indizione della gara travolge, conseguentemente, anche tutti atti consequenziali e connessi, tra cui sia i verbali della Commissione di gara, che l’impugnata determinazione dirigenziale del 30 maggio 2007 di aggiudicazione dell’appalto.
L’annullamento, poi, di tale aggiudicazione comporta, inoltre, alla stregua del consolidato orientamento c.d. pubblicistico seguito dalla giurisprudenza amministrativa, travolge il contratto che ne costituisce il successivo svolgimento (Cons. St., sez. V, 10 gennaio 2007 n. 41, e sez. VI, 4 aprile 2007 n. 1523).
La violazione delle norme attinenti alla fase di scelta dei contraenti nei procedimenti di formazione di contratti ad evidenza pubblica, con conseguente annullamento della procedura di gara, determina, infatti, la caducazione del contratto di appalto, per sopravvenuta carenza retroattiva di un presupposto pubblicistico di efficacia, e non già la sua annullabilità. Ciò comporta, in applicazione del principio di tutela dei diritti acquistati in buona fede, che l’inefficacia opera in via sopravvenuta e non incide sugli atti compiuti medio tempore in base al contratto già stipulato.
6. – Rimane, per concludere, da esaminare la richiesta di condanna del Comune al risarcimento dei danni.
Dalla inevitabile ripetizione della gara per il predetto vizio radicale del bando consegue, ad avviso del Collegio, l’impossibilità di condannare l’Amministrazione a risarcire i danni nei termini richiesti con il ricorso, in quanto allo stato non appare certo che il ricorrente sarebbe risultato aggiudicatario della gara.
Né il Comune può allo stato essere condannato per responsabilità precontrattuale, in quanto la domanda risarcitoria esplicitata in seno all’atto introduttivo del giudizio è stata formulata con riferimento esclusivo al pregiudizio derivante dalla mancata aggiudicazione alla ricorrente della gara; non è, infatti, consentito all’adito organo di giustizia amministrativa operare una modificazione dell’originaria domanda al fine di ammettere a delibazione una diversa pretesa, o per meglio dire una pretesa diversamente qualificabile alla stregua del titolo giuridico ad essa sotteso, perché una decisione che statuisse in detti termini sarebbe irrimediabilmente affetta da ultrapetizione.
7. - Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto nel senso sopra indicato e, per l’effetto, debbono essere annullati sia il disciplinare di gara ed il capitolato speciale di appalto (“in parte qua”), che l’impugnata determinazione dirigenziale di aggiudicazione della gara.
La spese, che, come di regola, seguono la soccombenza, si liquidano in dispositivo e vanno poste a carico del Comune di Pescara che con il suo illegittimo comportamento ha dato origine alla presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, accoglie nei termini indicati in motivazione il ricorso specificato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnata determinazione 30 maggio 2007, n. 158, del Dirigente del Centro di responsabilità del Comune di Pescara, ed “in parte qua” il disciplinare di gara ed il capitolato speciale di appalto.
Condanna il Comune di Pescara al pagamento a favore della parte ricorrente delle spese e degli onorari del presente giudizio, che vengono liquidate nella complessiva somma di € 5.000 (cinquemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 11/10/2007 con l'intervento dei signori:
Antonio Catoni, Presidente
Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore
Dino Nazzaro, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/10/2007
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