T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE II - Sentenza 15 giugno 2007 n. 1666
Pres. Monteleone, Est. Tulumello
S. R. contro Comune di Monreale ed altri |
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Processo amministrativo – provvedimenti impugnabili – provvedimento che dispone la correzione di un errore materiale – impugnabilità - esclusione.
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Il provvedimento che procede alla correzione di un errore materiale non è espressivo di una volontà dell’amministrazione rilevante in via autonoma, in quanto si limita a ricomporre l'unità fra il voluto ed il dichiarato, e ristabilisce anche le condizioni perché il provvedimento originario, una volta emendato nella sua stesura materiale possa esplicare gli effetti che fin dall'inizio gli erano stati assegnati; conseguentemente il ricorso proposto contro il provvedimento di correzione (che peraltro non contesta la natura del provvedimento medesimo, né la sussistenza dei presupposti per far luogo a correzione di errore materiale) dev’essere dichiarato manifestamente inammissibile.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 1666/07Reg. Sent.
N. 594 reg. Gen.
Anno 1998
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
Sezione Seconda
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con l'intervento dei signori magistrati: - Nicolò Monteleone, Presidente; - Cosimo Di Paola, Consigliere; - Giovanni Tulumello, Primo Referendario, estensore;
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ha pronunciato la seguente
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S E N T E N Z A
sul ricorso 594/1998, proposto da |
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RINCIONE Salvatore, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Vilardo, presso il cui studio, in Palermo, via Mariano Stabile n. 136, è elettivamente domiciliato
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contro
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il Comune di Monreale, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso, per procura a margine della memoria di costituzione, dall’avv. Filippo Di Matteo, e domiciliato presso la Segreteria di questo T.A.R., in Palermo, via Butera n. 6;
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e nei confronti
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di MADONIA Maria Pietra, non costituita in giudizio
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per l'annullamento, previa sospensione
del “provvedimento in data 7/4/1994 e atti propedeutici e consequenziali tutti anche non noti, a mezzo dei quali la sig.ra Madonia Maria Pietra, già titolare di autorizzazione amministrativa n. 734 del 26/7/1988 per il commercio di vendita al pubblico di merci al minuto (tab. XIV – cartoleria, libreria, giocattoli) in Monreale via Roma n. 46, è stata altresì autorizzata alla vendita di giornali e riviste”.
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Visto il ricorso introduttivo, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Letti ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti prodotti dalle parti;
Relatore alla pubblica udienza del 22 maggio 2007 il Primo Referendario Giovanni Tulumello, e udito l’avvocato Vilardo come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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1. Con ricorso notificato il 6 febbraio 1998, il sig. Salvatore Rincione ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento.
Il ricorso risulta affidato alle seguenti censure:
1) “Violazioni di legge – Art. 26 D.P.R. 268/1982 – Art. 6 D.Reg. 2/6/89 e succ. – Decadenza dell’autorizzazione”.
2) “Violazioni di legge – Falsa applicazione di legge”.
3) “Violazioni di legge. – Art. 5 D. reg. 2/6/1989 e succ. – Densità di popolazione e distanza”.
4) “Violazioni di legge – Art. 5 D. reg. 2/6/1989 e succ. – Parere delle organizzazioni sindacali”.
5) “Violazioni di legge. – Art. 14 L. 416/1981”.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’amministrazione intimata, producendo memoria.
Con ordinanza n. 504/1998, è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 22 maggio 2007.
Il ricorso è inammissibile.
Il provvedimento impugnato ha disposto la correzione di un errore materiale contenuto nel provvedimento autorizzatorio rilasciato nei confronti della parte controinteressata.
Tale provvedimento conteneva infatti, nell’elencazione delle merci oggetto del provvedimento di autorizzazione alla vendita, l’indicazione “Grandi riviste” (categoria merceologica all’evidenza inesistente), che è stata corretta in “giornali e riviste”.
La correzione è avvenuta mediante l’apposizione, nell’originale del provvedimento autorizzatorio, della dizione “leggasi: giornali e riviste”.
In argomento appare al collegio ampiamente riscontrata la condizione richiesta dalla giurisprudenza, per cui può parlarsi di errore materiale in un atto amministrativo - con possibilità per l'amministrazione di procedere alla sua correzione - allorquando esso emerga ictu oculi, e non anche nei casi in cui per la sua individuazione occorre risalire alla interpretazione della volontà dell'amministrazione (Consiglio Stato , sez. IV, 23 dicembre 1998 , n. 1907).
Del resto la correzione di un errore materiale contenuto in un atto amministrativo, benché da tale errore possa derivare un effetto più favorevole per il destinatario del provvedimento, e benché avvenga a distanza di tempo, non necessita di una specifica motivazione in ordine all'interesse pubblico che si intende perseguire, in quanto questo è in re ipsa (Consiglio Stato , sez. IV, 4 settembre 1992, n. 727).
In giurisprudenza si è poi affermato che l'atto amministrativo che procede alla correzione dell'errore materiale non è in grado di produrre ex se effetti svantaggiosi, giacché, limitandosi a ricomporre l'unità fra il voluto ed il dichiarato, ristabilisce anche le condizioni perché il provvedimento originario, una volta emendato nella sua stesura materiale possa esplicare gli effetti che fin dall'inizio gli erano stati assegnati (T.A.R. Lazio, sez. III, 21 maggio 1985, n. 605).
Conseguentemente, non essendo il provvedimento oggi impugnato espressivo di una volontà dell’amministrazione rilevante in via autonoma, il ricorso proposto contro di esso (che peraltro non contesta la natura del provvedimento medesimo, né la sussistenza dei presupposti per far luogo a correzione di errore materiale) dev’essere dichiarato manifestamente inammissibile.
La superiore ragione d’inammissibilità appare pregiudiziale rispetto all’indagine sulla tempestività del ricorso (proposto dopo più di quattro anni dall’emanazione del provvedimento impugnato).
Sussistono giusti motivi, avuto riguardo al tempo trascorso dall’introduzione del giudizio, per disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 22 maggio 2007.
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Depositato in Segreteria il 15.6.2007
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