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n. 3 -2010 - © copyright

 

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Ordinanza 13 marzo 2010 n. 1205
Pres. Baccarini Est. Caringellabr> R. Fiore (Avv. A. Clarizia) c/ Ministero dell’Interno (Avv. Stato).


Elezioni – Consiglio Regionale – Liste - Pari rappresentanza dei sessi – Applicazione - Presidente – Non computabile - Ragioni.

In materia di elezioni, il principio di rappresentanza paritaria dei due sessi nelle liste regionali, di cui all’art. 3 della l. r. Lazio n. 2/2005, concerne i soli componenti delle liste regionali diversi dal candidato Presidente della Regione. Infatti, tale interpretazione, da un lato è coerente con la considerazione distinta della figura del Presidente nell’art. 2 e nel comma 1 dello stesso art. 3 della l. r. n. 2/2005, e dall’altro è l’unica idonea a coniugare il rispetto del principio di rappresentanza paritaria dei sessi con la previsione legislativa del numero di 14 consiglieri regionali, diversi dal Presidente, da eleggere sulla base delle liste regionali con il sistema maggioritario ai sensi del richiamato art. 3, comma 1, della legge regionale n. 2/2005 in ossequio alla regola posta dall’art. 1 della legge n. 43/1995. Ne consegue che il Presidente non deve essere computato ai fini della determinazione in lista della pari rappresentanza dei sessi.


REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)



ha pronunciato la presente

ORDINANZA



Sul ricorso numero di registro generale 1966 del 2010, proposto da: Roberto Fiore, Valentino Camponeschi, Gianguido Saletnich, Lista Regionale "Roberto Fiore Presidente", rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro



Corte D'Appello di Roma - Uff.Centr.Regionale Per L'Elezione del Presidente della Giunta Reg. e del Consiglio Reg., Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Fabrizio Urbani Neri, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Regione Lazio, rappresentato e difeso dall'Rosa Maria Privitera, domiciliata per legge in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;

nei confronti di



Rete dei Cittadini - Cristiana Consalvi, Iole Benoffi, Maria Teresa Iannelli, Silvia Bertoletti; Lista Per il Lazio, rappresentato e difeso dagli avv. Ignazio Abrignani, Luigi Medugno, con domicilio eletto presso Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58; Maria Cristina Perugia, Loredana De Petris, Angelo Fredda, Marco Furfaro, rappresentati e difesi dall'avv. Luca Di Raimondo, con domicilio eletto presso Luca Di Raimondo in Roma, via della Consulta 50;

per la riforma



della ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n. 01121/2010, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DELLA LISTA REGIONALE "ROBERTO FIORE PRESIDENTE".

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Corte D'Appello di Roma - Uff.Centr.Regionale Per L'Elezione del Presidente della Giunta Reg. e del Consiglio Reg. e di Ministero dell'Interno e di Regione Lazio e di Lista Per il Lazio e di Maria Cristina Perugia e di Loredana De Petris e di Angelo Fredda e di Marco Furfaro;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2010 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Angelo Clarizia, Rosa Maria Privitera, Luigi Medugno e Luca Di Raimondo;

Ritenuto che il principio di rappresentanza paritaria dei due sessi nelle liste regionali, di cui all’art. 3 della legge regionale n. 2/2005, concerne i soli componenti delle liste regionali diversi dal candidato Presidente della Regione;
Reputato, infatti, che tale interpretazione, coerente con la considerazione distinta di tale ultima figura nell’art. 2 e nel comma 1 dello stesso art. 3 della legge regionale n. 2/2005, è l’unica idonea a coniugare il rispetto del principio di rappresentanza paritaria dei sessi con la previsione legislativa del numero di 14 consiglieri regionali, diversi dal Presidente, da eleggere sulla base delle liste regionali con il sistema maggioritario ai sensi del richiamato art. 3, comma 1, della legge regionale n. 2/2005 in ossequio alla regola posta dall’art. 1 della legge n. 43/1995;
Reputato, in definitiva, che l’interpretazione offerta è l’unica che consente la presentazione di un listino paritetico composto da 14 candidati;

P.Q.M.



Respinge l’appello.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:
Stefano Baccarini, Presidente
Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere
Cesare Lamberti, Consigliere
Marzio Branca, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/03/2010




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