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n. 2 -2010 - © copyright

 

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE II CIVILE - Sentenza 1 febbraio 2010 n. 2312
Pres. Rovelli – Rel. Petitti – P.M. Fedeli
De Vita (avv. Correale) c. Comunità Montana Gelbison e Cervati (avv.ti Miglino, Rizzo)


1. – Professioni – Incarico professionale da parte P.A. - Contratto scritto – Necessità.

 

2. – Professioni – Incarico professionale da parte P.A. – Mancanza contratto – Rilevabilità d’ufficio.

1. – L’incarico professionale deve essere redatto dalla P.A. in forma scritta, non potendo valere la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto ma lo presuppongono.

 

2. - La nullità del contratto di incarico professionale per mancata produzione del contratto è rilevabile d’ufficio dal giudice.


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