CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 1 febbraio 2010 n. 2223
Pres. Carbone– Rel. Mensitieri – P.M. Iannelli
Napolitano (avv.ti Patanè, Napolitano) c. Consiglio Nazionale Forense,
Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione |
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1. – Avvocati – Procedimento disciplinare – Processo penale – Obbligatorietà.
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2. – Avvocati – Procedimento disciplinare – Sospensione – Prescrizione – Decorrenza – Esclusione.
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1. – L’azione disciplinare per fatti oggetto di processo penale è obbligatoria.
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2. – La sospensione necessaria del procedimento disciplinare disposta dal Consiglio dell’Ordine, comporta la non decorrenza del termine di prescrizione.
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