CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 29 gennaio 2010 n. 2122
Pres. Luccioli – Rel. Salvago – P.M. Russo
Deledda (avv. Tamponi) c. Azienda USL 1 Sassari (avv.ti Cifariello, Porcu) |
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1. – Concorsi – Annullamento giurisdizionale procedura concorsuale – Vincitore – Diritto al risarcimento danno per perdita posto precedente – Esclusione.
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2. – Concorsi – Annullamento giurisdizionale concorso – Vincitore – Diritto al risarcimento – Condizioni.
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1.– La circostanza che la P.A. in forza di un procedimento concorsuale, poi dichiarato illegittimo dal G.A., abbia indotto il vincitore a presumere che il concorso fosse stato regolarmente espletato e a chiedere il trasferimento con perdita del precedente impiego, non legittima la parte ad alcun risarcimento, non sussistendo il nesso eziologico tra trasferimento richiesto di propria iniziativa e concorso indetto da altro soggetto.
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2. – L’annullamento giurisdizionale di un concorso pubblico non legittima il vincitore ad ottenere alcun risarcimento in mancanza dell’accertamento della colpa della P.A. e di un giudizio prognostico circa la spettanza del posto al soggetto in presenza di regolare svolgimento della procedura concorsuale.
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