Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 3 -2010 - © copyright

 

 

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE - Sentenza 19 marzo 2010 n. 402
Pres. Virgilio, Est. Carlotti.
A. Bruno (Avv. S. Carpolicchio) c/ A. Ollà, F. Grassia, S. Gagliardi (Avv. A.
Scuderi), e altri.


1.Giudizio elettorale - Atti endoprocedimentali - Immediata impugnabilità - Non sussiste - Impugnazione eletti - Necessità.

 

2.Elezioni amministrative - Regione Sicilia - Presentazione liste - Formalità - Moduli allegati - Indicazione simbolo di lista prestampato - Necessità - Spillatura o rilegatura - Insufficienza.

1.Va esclusa l’impugnabilità immediata di ogni atto del procedimento elettorale, comprese l’ammissione e l’esclusione delle liste, sicchè anche per tali atti il termine per l’impugnazione inizia a decorrere solo dall’atto di proclamazione degli eletti. (1)

 

2. Con riguardo alle elezioni amministrative nella Regione Sicilia, le liste dei candidati, ancor-ché composte da plurimi intercalari o moduli, sono da considerarsi “atti unici” ex art. 17, co. 3, del d.p.r. 20 agosto 1960, n. 3, soltanto quando rechino i segni inequivocabili della riconducibi-lità a una predeterminata lista elettorale. Tale risultato può essere assicurato in vari modi, ma in essenza occorre che sull’intercalare sia stampato (non bastando la semplice apposizione di un adesivo) il simbolo della lista e che l’appartenenza del singolo modulo di raccolta delle firme a un più ampio e definito insieme sia resa evidente dall’esistenza di segni di congiunzione su-scettibili di un apprezzamento obiettivo. Agli stessi fini non sono per contro sufficienti (seppur necessarie) la spillatura o la rilegatura dei moduli, le quali realizzano una unione meramente materiale dei moduli delle sottoscrizioni.
-------------------
(1) Cfr. Cons. di Stato Ad. Plen. 10/05.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E



sui ricorsi in appello nn. 623/09, 676/09 e 720/09 proposti da:
- Ricorso n. 623/09 - ANGELO BRUNO, rappresentato e difeso dall’avv. Silvio Crapolicchio ed elettivamente domiciliato in Palermo, corso Alberto Amedeo n. 196, presso lo studio dell’avv. Ma-rio Miceli;

c o n t r o



- i signori ATTILIO OLLÀ, FILIPPO GRAS-SIA e SALVATORE GAGLIARDI, rappresentati e difesi dall’avv. Andrea Scuderi ed elettivamente domiciliati in Paler-mo, via Nunzio Morello n. 40, presso lo studio dell’avv. Luca Di Car-lo;

e nei confronti di



- COMUNE DI AGIRA, in persona del Sindaco pro tempo-re, non costituitosi in giudizio;
- UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE ISTITUI-TO PRESSO IL TRIBUNALE DI NICOSIA (EN) PER LE ELE-ZIONI PER IL RINNOVO DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI AGIRA (EN) svoltesi il 15 e il 16 giugno 2008, ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI PER LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI AGIRA (EN) svoltesi il 15 e il 16 giugno 2008, ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTO-NOMIE LOCALI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, legalmente domiciliati presso gli uffici della stessa in Palermo, via De Gasperi, n. 81;
- COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI NICOSIA (EN), in persona del legale rappresentante pro tempo-re, non costituitasi in giudizio;
- signori GAETANO GIUNTA, FRANCESCO MI-LAZZOTTO, MARCO CAPUANO, ANTONINO FASCETTO SIVILLO, MARIO GIU-SEPPE GIARDINA, FRANCESCO MARCHESE, RO-SARIO SANFILIPPO, IVANO SCAMINACI e FILIPPO VENTICINQUE, non costituitisi in giudi-zio;
- nonché lista “GIUNTA SINDACO - SVILUPPO SOLIDA-RIETÀ” e “AVV. MARIA GRECO SINDACO”, in persona dei presentatori, non costituitisi in giudizio;

con intervento adesivo



dei signori SANTO DINOLFO, PIETRO LUIGI MANNO, CARMELO BENITO GRAZIANO, MICHELE PALMISANO, SANTO TROVA-TO, GAETANO RIVOLI e TEODORO SMIRNE MILETTI, rappresentati e difesi dall’avv. Michele Lupo, elettivamente domiciliati in Palermo, via Dante n. 166, presso lo studio dell’avv. Michele Costa;
- Ricorso n. 676/09 - COMUNE DI AGIRA, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Mingiar-di, per legge domiciliato in Palermo, via F. Cordova, 76, presso la se-greteria di questo C.G.A.;

c o n t r o



i signori ATTILIO OLLÀ, FILIPPO GRASSIA e SALVATORE GAGLIARDI, rappresentati e difesi dall’avv. Andrea Scuderi ed elettivamente domiciliati in Palermo, via Nunzio Morello n. 40, presso lo studio dell’avv. Luca Di Carlo;

e nei confronti di



- UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI NICOSIA (EN), in persona del legale rap-presentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura di-strettuale dello Stato, legalmente domiciliato presso gli uffici della stessa in Palermo, via De Gasperi, n. 81;
- ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI PER LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI AGIRA (EN) svoltesi il 15 e il 16 giugno 2008, e COMMISSIONE ELETTORALE CIR-CONDARIALE CENTRALE DI NICOSIA (EN) in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituitisi in giu-dizio;
- signori GAETANO GIUNTA, FRANCESCO MILAZZOT-TO, ANGELO BRUNO, MARCO CAPUANO, ANTONINO FA-SCETTO SIVILLO, MARIO GIUSEPPE GIARDINA, FRAN-CESCO MARCHESE, ROSARIO SANFILIPPO, IVANO SCA-MINACI, FILIPPO VENTICINQUE, SANTO DINOLFO, PIE-TRO LUIGI MANNO, CARMELO BENITO GRAZIANO, MI-CHELE PALMISANO, SANTO TROVATO, GAETANO RIVO-LI e TEODORO SMIRNE MILETTI, non costituitisi in giudi-zio;
- nonché lista “GIUNTA SINDACO - SVILUPPO SOLIDA-RIETÀ” e lista “AVV. MARIA GRECO SINDA-CO”, in persona dei presentatori, non costituitesi in giudi-zio;
- Ricorso n. 720/09 - SANTO DINOLFO, PIETRO LUIGI MANNO, CARMELO BENITO GRAZIANO, MICHELE PAL-MISANO, SANTO TROVATO, GAETANO RIVOLI e TEODO-RO SMIRNE MILETTI, rappresentati e difesi dall’avv. Miche-le Lupo ed eletti-vamente domiciliati in Palermo, via Dante n. 166, presso lo studio dell’avv. Michele Costa;

c o n t r o



- i signori ATTILIO OLLÀ, FILIPPO GRAS-SIA e SALVATORE GAGLIARDI, rappresentati e difesi dall’avv. Andrea Scuderi ed elettivamente domiciliati in Paler-mo, via Nunzio Morello n. 40, presso lo studio dell’avv. Luca Di Car-lo;

e nei confronti di



- COMUNE DI AGIRA, in persona del Sindaco pro tempo-re, non costituitosi in giudizio;
- UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE ISTITUI-TO PRESSO IL TRIBUNALE DI NICOSIA (EN) PER LE ELE-ZIONI PER IL RINNOVO DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI AGIRA (EN) svoltesi il 15 e il 16 giugno 2008, ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI PER LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI AGIRA (EN) svoltesi il 15 e il 16 giugno 2008 e COMMISSIONE ELETTORALE CIR-CONDARIALE DI NICOSIA, in persona dei legali rappresen-tanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, legalmente domiciliati presso gli uffici della stessa, in Pa-lermo, via De Gasperi n. 81;
- signori GAETANO GIUNTA, FRANCESCO MILAZZOT-TO, ANGELO BRUNO, MARCO CAPUANO, ANTONINO FA-SCETTA SIVILLO, MARIO GIUSEPPE GIARDINA, ROSARIO SANFILIPPO, IVANO SCAMINACI e FILIPPO VENTICIN-QUE, non costituitisi in giudizio;
- nonché lista “GIUNTA SINDACO - SVILUPPO SOLIDA-RIETÀ” e lista “AVV. MARIA GRECO SINDA-CO”, in persona dei presentatori, non costituitesi in giudi-zio;

per la riforma



della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. IV, n. 656 del 3 aprile 2009;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Viste le ordinanze nn. 711, 712 e 713 del 5 giugno 2009, con le quali sono state respinte le domande di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il consigliere Gabriele Carlotti;
Uditi alla pubblica udienza del 16 dicembre 2009 l’avv. E. Mi-celi, su delega dell’avv. S. Crapolicchio, l’avv. G. Mingiardi, l’avv. M. Lupo, l’avv. R. Calanni, su delega dell’avv. A. Scuderi e l’avv. dello Stato Tutino;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O E D I R I T T O



1. - Giungono in decisione tre appelli interposti avverso la stessa sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, in accoglimento del ricorso pro-mosso dai signori Ollà, Grassia e Gagliardi, ha annullato:
- i provvedimenti della Commissione elettorale circondariale di Nico-sia (d’ora in poi “Cec”), del 23 maggio 2008, con cui furono ammessi alla competizione elettorale relativa alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Agira tenutesi il 15 e il 16 giugno 2008, la lista recante il contrassegno e la denominazione “Giunta Sindaco - Svilup-po Solidarietà” e il candidato Sindaco ad essa collegato signor Gaeta-no Giunta;
- le predette operazioni elettorali, conclusesi il 17 giugno 2008 con il relativo atto di proclamazione del Sindaco e dei Consiglieri comunali; disponendo, per l’effetto, l’integrale rinnovo del procedimento eletto-rale.
2. - Avverso le tre impugnazioni si sono costituiti, per resistere, i ri-correnti in primo grado e le sopra indicate amministrazioni, con il pa-trocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato; quest’ultima ha an-che richiesto l’estromissione delle amministrazioni da essa difese per difetto di legittimazione passiva.
3. - Vi sono stati gli interventi adesivi dei quali si è dato conto nelle premesse.
4. - All’udienza pubblica del 16 dicembre 2009 i ricorsi sono stati trat-tenuti in decisione.
5. - Occorre ricostruire la vicenda e le relative questioni controverse sulla quale si sono innestate le odierne impugnazioni; all’uopo può farsi riferimento all’ampia narrativa e alle diffuse motivazioni in dirit-to recate nella sentenza impugnata.
5.1. - I signori Ollà, Grassia e Gagliardi, nella loro qualità di cittadini elettori del Comune di Agira, adirono il T.A.R. della Sicilia, onde ot-tenere l’integrale annullamento e la conseguente ripetizione di tutte le operazioni elettorali relative alla elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, tenutesi nei giorni del 15 e del 16 giugno 2008. In detta-glio, le urne diedero i seguenti risultati: il candidato signor Gaetano Giunta riportò 2218 voti, su un totale di 5490 voti validi per l’elezione a sindaco; la lista “Giunta Sindaco - Sviluppo Solidarietà”, allo stesso collegata, ottenne 2124 voti, su un totale di 5352 voti validi per l’elezione del Consiglio comunale; gli altri due candidati alla carica di sindaco, ossia la signora Maria Gaetana Greco e il signor Francesco Naro, conseguirono rispettivamente 2159 e 113 voti; alle altre due liste partecipanti all’elezione del Consiglio comunale, “Avv. Maria Greco Sindaco” e “Naro Sindaco”, collegate ai due candidati in ultimo citati, furono rispettivamente attribuiti 2179 e 1049 voti.
5.2. - La competizione elettorale si concluse quindi con l’elezione alla carica di sindaco del signor Gaetano Giunta e con l’attribuzione alla lista a questi collegata (id est, “Giunta Sindaco - Sviluppo Solidarietà”) del 60 per cento (9) dei seggi del Consiglio comunale, assegnati ai signori Francesco Milazzotto, Marco Capuano, Carmelo Benito Graziano, Teodoro Smirne Mileti, Santo Dinolfo, Angelo Bru-no, Pietro Luigi Manno, Michele Palmisano e Santo Trovato.
5.3. - Alla lista “Avv. Maria Greco Sindaco”, collegata al candidato sindaco signora Maria Gaetana Greco, fu invece attribuito il restante 40 per cento dei seggi, pari a sei, assegnati ai signori Mario Giardina, Francesco Marchese, Rosario Sanfilippo, Antonino Fascetto Sivillo, Ivano Scaminaci e Filippo Venticinque.
5.4. - A sostegno della denunciata illegittimità degli atti impugnati in prime cure i ricorrenti dedussero, tra l’altro, la violazione dell’art. 7 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, siccome sostituito dall'art. 1 della L.R. 15 settembre 1997, n. 35, nonché dell’art. 2 della L.R. 15 settembre 1997, n. 35, in ragione di plurime carenze formali della lista recante il contrassegno e la denominazione “Giunta Sindaco - Sviluppo Solida-rietà”, collegata al candidato sindaco eletto Gaetano Giunta.
5.5. - A detta dei ricorrenti le modalità di presentazione della lista si palesavano in contrasto con le regole vigenti in materia; per l’effetto, in considerazione dell’impossibilità di accertare esattamente le conse-guenze dell’esclusione della lista illegittimamente ammessa sul risul-tato elettorale, i predetti chiesero che fosse disposta l’integrale rinno-vazione del procedimento. Ed invero, l’ipotetica assegnazione dei voti in discorso agli altri due candidati alla carica di sindaco avrebbe potu-to in astratto determinare, alternativamente, sia l’elezione della candi-data signora Greco sia quella del candidato signor Naro, con la conse-guentemente incerta attribuzione del premio di maggioranza all’una o all’altra delle liste ad essi collegate.
5.6. - Il Comune di Agira eccepì la tardività dell’impugnativa, sul pre-supposto che l’esclusione o l’ammissione di una lista debbano consi-derarsi atti immediatamente lesivi impugnabili entro il termine di de-cadenza decorrente dalla conoscenza della mancata partecipazione o della illegittima partecipazione della lista stessa alla competizione elettorale, conoscenza da intendersi acquisita, stante il regime di pub-blicità proprio del procedimento elettorale, alla data di pubblicazione delle liste ammesse, o, al più tardi, alla data delle votazioni.
5.7. - La difesa erariale eccepì il difetto di legittimazione passiva dell’Adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali, in quanto organo a carattere temporaneo nominato soltanto per lo svolgimento delle operazioni elettorali e difese, nel merito, la legittimità delle operazioni elettorali contestate.
5.8. – Il T.A.R. ordinò l’acquisizione in via istruttoria di copia di tutta la documentazione relativa alla presentazione della lista “Giunta Sin-daco - Sviluppo Solidarietà” e di una relazione del Presidente della Cec, onde chiarire le modalità di congiunzione dei fogli contenenti le firme dei presentatori della suddetta lista.
6. – Il primo Giudice, dopo aver respinto in via preliminare l’eccezione di irricevibilità del ricorso (richiamando tra l’altro la pro-nuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2005), e una volta disposta l’estromissione dal giudizio dell’Adunanza dei pre-sidenti delle sezioni elettorali siccome richiesto dall’Avvocatura era-riale, accolse, nel merito, il motivo in ordine alla dedotta violazione della disciplina in materia di modalità di presentazione delle liste, con specifico riguardo alla congiunzione dei fogli contenenti le firme dei presentatori.
6.1. - In particolare, il primo Giudice osservò che lo scopo fondamen-tale della normativa vigente, il cui quadro è stato correttamente rico-struito nella motivazione della sentenza impugnata, è quello di evitare raccolte fraudolente di firme e che tale finalità è realizzata garantendo la possibilità, per i sottoscrittori, di avere piena conoscenza e di for-marsi un’altrettanto piena consapevolezza della natura e del contenuto della lista da presentare, individuata tramite il relativo contrasse-gno.
6.2. - Muovendo da tale considerazione, il T.A.R. ha divisato che “… solo la presenza di un segno di congiunzione consente di con-siderare il frontespizio ed i fogli intercalari quali un documento uni-co, firmato da ogni sottoscrittore con la consapevolezza di sostenere una particolare lista. In caso contrario, la lista … non può essere ammessa alla competizione elettorale, non potendo essere conteggiate le firme dei sottoscrittori apposte sui fogli intercalari privi del con-trassegno della lista presentata e semplicemente spillati al frontespi-zio.”.
6.3. - In punto di fatto il Tribunale ha rilevato che la lista “Giunta Sin-daco - Sviluppo Solidarietà” riportava il contrassegno di lista, il nomi-nativo del candidato Sindaco e l’elenco nominativo dei consiglieri nell’allegato 1 il cui primo foglio recava la dichiarazione dei presenta-tori; mentre l’elenco dei sottoscrittori era contenuto nell’allegato 1-ter, il cui primo foglio conteneva l’informazione che promo-tore della sottoscrizione era la Lista civica “Giunta Sindaco – Svilup-po Solidarietà” con sede in Agira, e unicamente quattro sottoscrizioni. Il primo Giudice ha altresì soggiunto che a detto foglio, erano stati uniti, mediante spillatura, ulteriori sedici fogli, privi del contrassegno di lista e riportanti le generalità e le sottoscrizioni dei presentatori, autenticate cumulativamente nell’ultimo foglio da certo consigliere comunale Pietro Luigi Manna.
Al riguardo il primo Giudice ha tuttavia osservato che:
- la congiunzione di tali fogli, successivi al primo, non era in alcun modo convalidata da un timbro o da una sigla;
- gli stessi non risultavano progressivamente numerati;
- recavano, in alto a destra, soltanto la dicitura, tra parentesi, “Segue: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI”;
- neppure i nominativi dei sottoscrittori erano progressivamente numerati;
- il consigliere comunale autenticatore aveva apposto la propria firma soltanto nell’ultimo foglio, in calce all’autenticazione cumulati-va delle 105 firme degli elettori.
6.4. - In diritto il T.A.R., dopo aver richiamato precedenti propri e del Consiglio di Stato, ha ritenuto che la riferita modalità di presentazione delle liste fosse viziata per mancanza di un elemento di “congiunzione inequivoca” tra l’allegato n. 1, indicante nel primo foglio il contrasse-gno di lista, e l’elenco dei sottoscrittori, costituito da fogli privi di contrassegno, con la conseguenza che non era possibile avere alcuna certezza in merito alla consapevolezza che i sottoscrittori, all'atto della firma apposta sui moduli dal secondo in poi, fossero effettivamente e pienamente a conoscenza - difettando, tra l’altro, il relativo simbolo - della natura e della composizione della lista in parola.
6.5. - Il Tribunale ha inoltre escluso che tale certezza potesse essere desunta dall’unicità dell’autenticazione delle firme, in quanto il pub-blico ufficiale aveva sì asseverato l’avvenuta apposizione delle sotto-scrizioni in sua presenza, ma non aveva attestato (né avrebbe potuto farlo) quale fosse l'effettiva consapevolezza dei sottoscrittori in merito alla identità dei candidati e allo stesso simbolo di lista.
6.6. - In coerenza con tali rilievi il T.A.R., assorbite le ulteriori censu-re, ha riconosciuto l’illegittimità dell’ammissione della lista “Giunta Sindaco - Sviluppo Solidarietà” alla consultazione elettorale e, in con-siderazione della indeterminabilità delle conseguenze derivanti da tale esclusione (non dandosi una sola possibilità di correzione del risultato elettorale, stante l’astratta idoneità degli altri due candidati alla carica di sindaco a conseguire l’elezione in ragione dei voti rispettivamente conseguiti), ha annullato la proclamazione degli eletti, disponendo per l’effetto l’integrale rinnovo delle operazioni elettorali e dettando indi-cazioni conformative per il rinnovo del procedimento.
Infine è stata ordinata la trasmissione della sentenza alla Presi-denza della Regione siciliana per gli adempimenti di competenza e affinché, in occasione della successiva redazione delle istruzioni rela-tive alla presentazione delle liste dei candidati alle elezioni ammini-strative, fosse evidenziata nella relativa modulistica la necessità dell’indicazione del contrassegno di lista in tutti i fogli contenenti le firme dei presentatori.
7. - Contro la decisione del T.A.R., sopra riferita nei suoi contenuti essenziali, sono insorti gli appellanti.
8. - In via preliminare deve procedersi alla riunione obbligatoria delle tre impugnazioni, in quanto dirette contro la stessa sentenza.
9. - Con gli appelli, considerati nel loro complessivo contenuto, sono state devolute alla cognizione del Collegio le seguenti questioni.
10. - Innanzitutto si è denunciata l’inammissibilità dell’originario ri-corso per non avere i ricorrenti dimostrato documentalmente la loro legittimazione attiva, ossia la qualità di cittadini del Comune di Agira, iscritti nelle relative liste elettorali.
10.1. - Al di là di ogni considerazione giuridica, la censura si palesa infondata in punto di fatto, posto che i certificati degli originari ricor-renti risultano prodotti in prime cure.
11. - In secondo luogo si è dedotta l’irricevibilità del primitivo ricorso per intempestività della relativa proposizione, sostenendo che l’am-missione di una lista è un atto endoprocedimentale, ma direttamente lesivo e dunque da impugnare a pena di decadenza dalla data di pub-blicazione delle liste ammesse o, al più tardi, dalla data delle votazioni o dal giorno della conclusione delle operazioni elettorali.
11.1. - La tesi patrocinata negli appelli, sebbene in passato seguita da una parte della giurisprudenza amministrativa, deve ritenersi definiti-vamente superata dal contrario e ormai prevalente indirizzo esegetico (secondo il quale il termine per impugnare gli atti endoprocedimentali, inclusi gli atti di non ammissione delle liste, decorre dalla proclama-zione degli eletti) che rimonta all’autorevole decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2005 (menzionata dal T.A.R.) e che ha trovato numerose conferme nella giurisprudenza successiva (ex multis, cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 febbraio 2007, n. 482; id., 11 dicembre 2007, n. 6382; id., 27 maggio 2008, n. 2526), anche della Sezione (cfr. C.G.A.R.S., 3 ottobre 2007, n. 907; id., 24 marzo 2006, n. 115).
12. - Si è poi dedotta la nullità della notifica del ricorso originario ef-fettuata nei confronti dei signori Teodoro Smirne Miletti e Santo Di-nolfo. Nel primo caso l’atto è stato ricevuto da certa signora Pina Mi-lia (così la sottoscrizione della relata), qualificatasi come “mamma” e “familiare convivente” del notificatario, mentre la madre del signor Miletti, con questi asseritamente non convivente, si chiama Maria Fi-lippa Milia; nel secondo caso la notifica è stata effettuata nelle mani del “fratello” del destinatario, Andrea, anch’egli non “convivente”, sebbene così qualificato nella relata (e comunque abitante nel mede-simo stabile). Le due nullità, per violazione degli artt. 138 e 139 c.p.c., non sarebbero state sanate, non essendosi costituiti i predetti signori Miletti e Dinolfo, con conseguente travolgimento dell’intero giudi-zio.
12.1. - La doglianza è manifestamente infondata. Ed invero, premesso in via generale che la relata di notifica costituisce un atto pubblico, giacché proveniente da un pubblico ufficiale e che, pertanto, le atte-stazioni in essa contenute, inerenti alle attività direttamente svolte dal-l'ufficiale giudiziario e le dichiarazioni da questi ricevute, hanno l’efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. e, quindi, fanno piena prova fino a querela di falso (nella fattispecie non propo-sta), occorre comunque osservare che l’espressione “persona di fami-glia”, utilizzata dal secondo comma dell’art. 139 c.p.c., è intesa dalla giurisprudenza in senso ampio così da comprendere anche i familiari la cui presenza, nel luogo in cui la notificazione risulti effettuata, non postuli l'ulteriore requisito della convivenza stabile con il destinatario dell'atto (Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 2000, n. 1331): secondo il riferi-to indirizzo pretorio, è invece sufficiente ad escludere ogni nullità l'esistenza di un vincolo di parentela tra il ricevente e il destinatario della notifica idoneo, come tale, a giustificare la presunzione di con-segna dell'atto al destinatario stesso.
Calati i richiamati principi al caso di specie, deve ritenersi che le due notificazioni siano state validamente effettuate, posto che l'ap-partenenza, rispettivamente, della madre (la quale evidentemente usa come pseudonimo il diminutivo del proprio prenome) e del fratello dei due destinatari ai relativi nuclei familiari (intesi, per l’appunto, in sen-so lato) e l'accettazione della copia dell'atto consentono ragionevol-mente di presumere l’avvenuta sollecita consegna ai destinatari, in base al rapporto di fiducia fondato sulla solidarietà connessa ai predet-ti vincoli familiari e sul dovere giuridico conseguente all'avvenuta accettazione della notifica.
Corroborano, del resto, tale presunzione la circostanza che non è contestata la consegna dell’atto notificato presso l’indirizzo del si-gnor Miletti né il fatto che i fratelli Dinolfo (Salvo e Andrea) vivano nel medesimo fabbricato.
13. - Nel merito, gli appellanti sostengono che il T.A.R. avrebbe travi-sato il senso del requisito dell’unicità documentale richiesta, per le liste elettorali, dalla normativa vigente in Sicilia e che, pertanto, il primo Giudice avrebbe dichiarato l’illegittimità della relativa presen-tazione sulla base di condizioni materiali di confezionamento - consi-stenti nella presenza su ciascun foglio separato del contrassegno di lista nonché di segni visibili di congiunzione - non imposti dalla legge né dalle istruzioni (pubblicazione n. 3 - 2008) diramate dall’Assesso-rato regionale competente.
13.1. - Il motivo è infondato.
13.2. - Il quadro giuridico rilevante ai fini del decidere va ricostruito sulla base di quanto disposto dai seguenti formanti:
- dall’art. 7 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, nel testo sostituito dall’art. 1 della L.R. 15 settembre 1997, n. 35, al comma 1, lett. g) e 4, secon-do cui: “1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candi-dati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta :g) da non meno di 80 e da non più di 250 elettori nei comuni con popola-zione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti; …
4. Oltre a quanto previsto dagli articoli 17 e 20 del Testo Unico della legge per l'elezione dei consigli comunali nella Regione sicilia-na approvato con decreto legislativo del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il candidato alla carica di Sindaco e il pro-gramma amministrativo da affiggere all'albo pretorio”.
- dall’art.17, commi 2 e 3 del D.L.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, co-me sostituito dall’art. 27 comma 1, della L.R. 1 settembre 1993, n. 26, in base ai quali: “2. I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni e la loro firma è apposta su un modulo recante il contrassegno della lista nonché il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita dei sottoscrittori medesimi …
3. L’attestazione della iscrizione dei presentatori o dei candidati nelle liste elettorali può essere fatta cumulativamente e risultare da un uni-co atto. Può essere fatta, altresì, cumulativamente in un unico atto l’autenticazione delle firme prescritte dal comma preceden-te”
;
- dalle istruzioni predisposte e diffuse dall’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali alle ele-zioni comunali dell’anno 2008, nelle quali è stabilito che “ … la firma dei presentatori, che devono essere iscritti nelle liste elettorali dei comuni, è apposta su moduli riportanti il contrassegno di lista nonché il nome e cognome, luogo e data di nascita dei sottoscritto-ri”.
13.3. - Orbene il concetto di “unità dell’atto” di presentazione affio-rante dalla disciplina sopra riferita richiede un’esegesi teleologica-mente coerente con la finalità alle quali assolvono le formalità sulla predisposizione delle liste. Il rischio che le riferite disposizioni inten-dono scongiurare, concerne invero la possibilità che la raccolta delle firme dei sottoscrittori avvenga “al buio”, ossia che gli elettori possa-no firmare un semplice modulo intercalare, privo di qualunque segno che ne permetta il collegamento logico a una specifica formazione politica e, quindi, senza avere alcuna consapevolezza di quale lista si tratti e di quale sia la concreta composizione della stessa.
Non occorre soffermarsi sui gravi abusi ai quali una pratica siffatta potrebbe dar luogo (solo per fare un esempio, si pensi alla pos-sibilità di firme raccolte a favore di liste non ancora costituite o, fi-nanche, al mercimonio delle sottoscrizioni).
Dai superiori rilievi discende che solo una rigorosa esegesi dell’espressione “unico atto” di cui all’art. dall’art. 17, comma 3, del D.L.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, rappresenta un forte presidio della lega-lità delle operazioni di raccolta delle sottoscrizioni (a sua volta fun-zionale alla dimostrazione dell’effettiva esistenza di un’istanza politi-ca democratica alla base della presentazione di ciascuna lista).
13.4. - In sostanza l’atto in discorso, ancorché composto da plurimi intercalari o moduli (ossia i fogli preconfezionati, da collocare dopo la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati e delle collega-te candidature alla carica di sindaco, sui quali devono essere apposte le firme dei presentatori), è da considerarsi documentalmente unico soltanto quando esso rechi i segni inequivocabili della riconducibilità a una predeterminata lista elettorale.
13.5. - Tale risultato può essere assicurato in vari modi, ma in essenza occorre che sull’intercalare sia stampato (non bastando la semplice apposizione di un adesivo) il simbolo della lista e che l’appartenenza del singolo modulo di raccolta delle firme a un più ampio e definito insieme destinato a costituire un unico documento sia resa evidente - oltre che dalla numerazione progressiva sia degli spazi dedicati alle firme dei sottoscrittori sia degli intercalari utilizzati - dall’esistenza di segni di congiunzione suscettibili di un apprezzamento obiettivo (a tal fine si rivela idonea, ad esempio, anche l’apposizione, nel punto della congiunzione di due intercalari, del timbro utilizzato dall’autentica-tore). Agli stessi fini non sono per contro sufficienti (seppur necessa-rie) la spillatura o la rilegatura dei moduli, le quali realizzano una unione meramente materiale dei moduli delle sottoscrizioni e che, in astratto, potrebbero essere effettuate da chiunque, in qualunque tem-po.
13.6. - Nemmeno è idonea, da sola, a surrogare le eventuali carenze formali l’“unicità” dell’autenticazione delle firme apposta in calce all’ultimo modulo, dal momento che il pubblico ufficiale attesta sol-tanto l’identità dei sottoscrittori e il loro numero, ma in mancanza dei riferiti presidi formali, la dichiarazione unica dell’autenticante non dà alcuna certezza in ordine alla sicura riferibilità delle firme alla presen-tazione di una determinata lista. Anzi, il difetto delle ripetute formalità ostacola anche la doverosa repressione, da parte della magistratura ordinaria, degli eventuali illeciti penali commessi dai pubblici ufficiali autenticanti.
13.7. - Non ha alcun pregio d’altronde invocare a sostegno delle con-trarie tesi patrocinate dagli appellanti le differenze esistenti tra la vi-gente normativa regionale e quella statale, poiché l’unico disallinea-mento tra le due normative riguarda il profilo, non rilevante ai fini del decidere, della non necessità, in Sicilia, di indicare sui moduli recanti le firme dei sottoscrittori anche i nomi di tutti i candidati (cfr., in tema, C.G.A.R.S. n. 652/2008).
13.8. - Il riferito quadro dei principi pretori si è d’altronde stabilizzato già prima del 2008 e, quindi, sia le istruzioni dell’Assessorato regiona-le sia la Cec di Nicosia avrebbero dovuto tenerne conto (cfr., tra le altre decisioni, Cons. Stato, sez. V, 6 aprile 2007, n. 1553, secondo cui - qualora i fogli prodotti per la presentazione di una lista di candidati alle elezioni comunali rechino solo il contrassegno della lista senza alcun segno di congiunzione inequivoca, quali un timbro o una sigla, con i fogli che recano il nominativo dei candidati - debbono reputarsi violate, ad una lettura "sostanzialistica" e teleologicamente orientata delle disposizioni in materia, le regole minime tese a verificare la ge-nuinità della volontà dei cittadini nella scelta di sostenere determinate liste di candidati, da cui consegue la illegittimità dell'ammissione della lista di candidati alla competizione elettorale; e pure id., 7 novembre 2006, n. 6544, laddove è stata riconosciuta l’illegittimità di una lista di candidati per irregolarità delle firme dei presentatori, per-ché talune delle sottoscrizioni degli elettori erano state inserite in un modulo di più facciate non recante il contrassegno di lista né il nome dei candidati alle cariche di sindaco e di consigliere comunale e sem-pli-cemente spillato ad un altro, contenente il contrassegno e i detti nominativi, in difetto di un timbro o di una firma che attestassero l’effettivo collegamento, materiale e giuridico, tra i due intercala-ri).
13.9. - Emerge allora con evidenza la correttezza della ritenuta (dal T.A.R.) illegittimità della lista in questione, in quanto le relative sotto-scrizioni degli elettori risultano apposte su vari moduli separati, privi di un timbro o di una firma in grado di dimostrare il loro collegamento con la dichiarazione iniziale e privi anche del contrassegno della lista di riferimento.
13.10. - Infine, non è conferente l’argomento difensivo incentrato sul-la possibilità di sanare il predetto vizio della lista, qualora la Cec aves-se tempestivamente avvisato i presentatori. Ed invero, anche a voler prescindere dalla circostanza che l’illegittimità della quale si tratta è radicale e tale da compromettere la stessa giuridica esistenza della lista in discorso (e quindi il relativo vizio esorbita dal campo applica-tivo della regolarizzazione), è dirimente osservare che l’art. 18, com-ma 2, del T.U. n. 3/1960 si riferisce testualmente e unicamente ai “do-cumenti” e alle “dichiarazioni” relativi alla presentazione della lista e non alla lista in sé.
Inoltre la sanabilità è ammessa soltanto ove manchi una com-minatoria di esclusione, ma l’invalidità della presentazione della lista per mancanza delle firme necessarie dei relativi sottoscrittori è un’ipo-tesi tipica e positivamente tipizzata di inammissibilità.
13.11. - Non pertinente è poi l’invocazione nella fattispecie del princi-pio di massima partecipazione alla competizione elettorale. Il favor participationis che informa l’interpretazione della disciplina elettorale può difatti orientare l’interprete nelle ipotesi in cui siano dubbie l’applicazione o l’individuazione degli effetti di un atto amministrativo o di una norma, ma per quanto sopra detto, e no-nostante l’opinione erronea esternata dalla Cec di Nicosia (v. la nota prot. n. 7/2009 del 26 gennaio 2009 indirizzata al T.A.R. della Sicilia), non ricorre in questo caso alcuna incertezza.
14. - A conclusione di tutto quanto sopra considerato, merita esplicito richiamo una recente decisione del Consiglio, con la quale l’insieme dei principi sopra enunciati è stato ulteriormente ribadito: “ … alla stregua di C.d.S., A.P., 24 novembre 2005, n. 10, cui si è confor-mato C.G.A. 3 ottobre 2007, n. 907, nonché, da ultimo, C.G.A. 21 lu-glio 2008, n. 652, cit. - va senz’altro esclusa l’impugnabilità immedia-ta di ogni atto del procedimento elettorale, comprese l’ammissione e l’esclusione delle liste, sicché anche per tali atti il termine per l’impugnazione inizia a decorrere solo dall’atto di proclamazione degli eletti.” e, con specifico riferimento al concetto di unicità dell’atto, “… (s)empre dalla cit. decisione n. 652 del 2008 è dato trarre ulteriormente, in punto di legittima presentazione delle liste elettorali, il seguente principio: che in Sicilia condizione necessaria e sufficiente per la presentazione delle liste è la presenza, nei fogli suc-cessivi al primo, del simbolo della lista, non occorrendo che in detti fogli sia altresì riportata l’indicazione dei nomi dei candidati, come è invece richiesto dalla normativa nazionale; nondimeno, resta ferma anche in Sicilia la necessità dell’autenticazione delle firme in unico contesto documentale, nonché l’esigenza logica che il simbolo preesi-sta, sul foglio, all’apposizione delle sottoscrizioni dei presentatori (che, altrimenti, sarebbero del tutto fungibili tra loro), con conse-guente insufficienza dell’apposizione su ciascuno dei fogli sottoscritti dai presentatori del simbolo di lista mediante un adesivo, occorrendo invece che detto simbolo risulti stampato sul foglio onde garantirne la sicura pre-esistenza rispetto al momento di apposizione delle firme.” (C.G.A.R.S. 10 marzo 2009, n. 98).
15. - Gli appelli pertanto vanno respinti.
16. - Non vi è luogo, in ultimo, ad un’espressa pronuncia sul difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni statali difese dall’Avvo-catura dello Stato, dal momento che sulla questione è già calato il giu-dicato (almeno, in parte, con riferimento all’Adunanza dei presidenti di sezione) e che, in ogni caso, al di là della formale evocazione in giudizio, nessuno degli appelli contiene mezzi di gravame sul punto né contro il relativo capo della decisione.
17. - Ritiene conclusivamente il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini del decidere. In particolare, il Collegio è esonerato dall’esame dei motivi assorbiti in prime cure e riproposti in secondo grado, dovendo-si confermare la recessività degli stessi rispetto al motivo accolto dal T.A.R..
18. - La sentenza impugnata si palesa dunque immune dai vizi denun-ciati con gli appelli e va integralmente confermata, inclusa l’indica-zione conformativa rivolta alla Presidenza della Regione.
19. - Il regolamento delle spese processuali del grado, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza. A tali fini le amministrazioni collettivamente difese dall’Avvocatura dello Stato devono essere con-siderate come un’unica parte.

P. Q. M.



Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-na in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando:
1) riunisce i ricorsi indicati in epigrafe;
2) respinge gli appelli;
3) condanna gli appellanti soccombenti, con vincolo di solidarietà passiva, a rifondere €. 2.000,00 (duemila/00), a titolo di spese proces-suali, a favore di ciascuna controparte resistente costituita.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità am-ministrativa.
Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministra-tiva in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2009, con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chia-renza Millemaggi Cogliani, Gabriele Carlotti, estensore, Filippo Sal-via, Pietro Ciani, componenti.
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Gabriele Carlotti, Estensore
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario
Depositata in segreteria
il 19 marzo 2010



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento