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CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE - Sentenza 19 marzo 2010 n. 401
Pres. Virgilio, Est. Carlotti.
Fallimento Bazia Gardens s.r.l. -Palano e figli s.r.l.- Ditta Palano A. (Avv.
N. Saitta) c/ Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana,
Capitaneria di Porto di Milazzo (Avv. dello Stato), Marina Portorosa s.r.l.,
Saccne rete s.r.l., Bazia Portorosa Cantiere Navale s.r.l.(Avv.A. Allotta) e altri.


Provvedimento amministrativo - Sentenza d’appello esecutiva - Violazione - Nullità -Sussiste - Ragione.

Il provvedimento amministrativo adottato in violazione degli obblighi nascenti da una decisione d’appello provvisoriamente esecutiva -quand’anche impugnata per motivi di giurisdizione- è affetto da nullità. Difatti il triplice effetto (demolitorio, rinnovatorio e conformativo) scaturente da ogni pronuncia amministrativa di annullamento, priva la p.a. del potere di provvedere sulla medesima vicenda già vagliata in sede giurisdizionale, in modo difforme dalla decisione; tale carenza di potere è assimilabile ad un difetto assoluto di attribuzione, rilevante ex art. 21septies l. 241/90).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E



sul ricorso in appello n. 1301/09 proposto da
FALLIMENTO BAZIA GARDENS s.r.l. - PALANO E FIGLI s.r.l. - DITTA PALANO ANTONINO, in persona del curatore fallimentare, legale rappresentante pro tempore, rappresenta-to e difeso dall’avv. Nazareno Saitta, elettivamente domiciliato in Pa-lermo, via G. Ventura n. 4, presso lo studio dell’avv. Andrea Piaz-za;

c o n t r o



l’ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA e la CAPITANERIA DI PORTO DI MI-LAZZO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;

e nei confronti di



- MARINA PORTOROSA s.r.l., SACCNE RETE s.r.l. e BAZIA PORTOROSA CANTIERE NAVALE s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tem-pore, rappresentate e difese dall’avv. Carmelo Briguglio, eletti-vamente domiciliate in Palermo, via D. Trentacoste n. 89, presso la signora Alessandra Allotta;

con gli interventi adesivi dipendenti



- di BAZIA GARDENS s.r.l., fallita, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Falzea e Roberto Noschese e domiciliata per legge in Palermo, via Filippo Cordova n. 76, presso la Segreteria di questo C.G.A.;
- di PORTOROSA VILLAGE s.n.c. di BALDASSARRE ME-OLA e C., in persona del legale rappresentante pro tempo-re, dei signori NICOLA LOCOROTONDO, MARCELLO IPPOLITO e ALFREDO SIRAGU-SA, nonché di EDILDELTA s.r.l., COSTA BLU s.r.l., PORTOROSA VILLAGE s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Oreste Natoli, elettivamente domiciliati in Palermo, via Villareale n. 60, presso lo studio dello stesso;
- di GENERAL HOLIDAYS SERVICE - GHS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luciano Scoglio, elettivamente domiciliata in Pa-lermo, via Mario Rutelli n. 38, presso lo studio dell’avv. Stefania Ar-cidiacono (studio legale Magazzù);

per l’esecuzione



della decisione di questo C.G.A. n. 346 del 5 maggio 2009.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle controparti intima-te;
Visti gli atti di intervento;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il consigliere Gabriele Carlotti;
Uditi nella camera di consiglio del 16 dicembre 2009 l’avv. A. Saitta, su delega dell’avv. N. Saitta, l’avv. dello Stato Di Maggio, l’avv. C. Briguglio, l’avv. R. Noschese, l’avv. O. Natoli e l’avv. L. Scoglio;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O e D I R I T T O



1. - Con la decisione di estremi specificati in epigrafe il Consiglio di giustizia amministrativa accolse in parte l’appello inter-posto dal Fallimento ricorrente avverso la sentenza del T.A.R. della Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. III) - n. 2098 del 22 novem-bre 2005; in particolare, muovendo dal presupposto della natura esclu-sivamente privata di parte degli immobili interessati dalla realizzazio-ne di un porto turistico in Comune di Furnari (ME), frazione Tonna-rella, il C.G.A., tra l’altro, annullò l’atto di concessione demaniale del 22 ottobre 2003, n. 641 con il quale la Capitaneria di Porto di Milaz-zo, su conforme autorizzazione dell’Assessorato territorio e ambiente della Regione siciliana (d’ora in poi “ARTA”), aveva concesso in ge-stione alla Marina di Portorosa s.r.l. (nel prosieguo “Marina di Porto-rosa”), fino al 21 gennaio 2031, un’area di complessivi mq. 61.994,14, costituente il porto di Portorosa.
2. - Onde ottenere l’esecuzione della predetta decisione - nel frat-tempo impugnata con ricorso per cassazione sia dall’Avvocatura dello Stato (nell’interesse dell’ARTA, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Presidenza della Regione Siciliana e della Capita-neria di Porto di Milazzo) sia dalla Marina di Portorosa - nello scorso mese di luglio 2009 il Fallimento diffidò l’ARTA e gli altri soggetti tenuti ad adempiere all’ordine giurisdizionale a porre in essere, cia-scuno per quanto di rispettiva competenza, tutti gli atti necessari a un’integrale esecuzione della pronuncia.
3. - L’ARTA tuttavia adottò l’atto 5 agosto 2009, prot. n. 60714, recante la conferma integrale, sebbene in via provvisoria e urgente, della predetta concessione in favore della Marina di Portorosa “sino alla definizione del contenzioso”. In dettaglio, il prov-vedimento in questione è motivato con riferimento:
- alla contemporanea pendenza avanti al Supremo Collegio sia dell’impugnazione promossa avverso la sopraindicata decisione del C.G.A. sia di quella relativa alla sentenza con la quale la Corte di Ap-pello di Messina ebbe a dichiarare inammissibile l’appello interposto dalla Bazia Gardens s.p.a. (fallita) contro la pronuncia del Tribunale ordinario di Messina recante la dichiarazione della natura demaniale delle medesime aree controverse;
- alla mera incidentalità dell’affermazione, contenuta nella decisione del Consiglio, in ordine alla demanialità dei predetti immobili e, quin-di, all’inidoneità di tale asserzione a prevalere sulle contrarie statui-zioni del Giudice ordinario;
- alle sopravvenute difficoltà, incontrate dalla Marina di Portorosa, nel fronteggiare le rivendicazioni dei posti barca, promosse in sede giudi-ziaria dalle controparti private dei numerosi contratti di ormeggio nel frattempo stipulati;
- ai problemi di ordine pubblico, correlati alle proteste degli utenti del porto, segnalati dalla Direzione del porto di Portorosa;
- all’esigenza di assicurare, nelle more della definizione del contenzio-so, l’ordinato svolgimento della navigazione e, quindi, la sicurezza dei diportisti e dei naviganti.
4. - Onde ottenere l’esecuzione della decisione, ha proposto ricorso il Fallimento ricorrente, denunciando la nullità del riferito provvedi-mento di conferma e chiedendo, nel protrarsi dell’inadempimento del-le Amministrazioni diffidate, la determinazione delle opportune moda-lità esecutive.
5. - Si sono costituite, per resistere al ricorso, la Marina di Portoro-sa, la Saccne Rete s.r.l. e la Bazia Portorosa Cantiere Navale s.r.l..
6. - Sono intervenuti ad adiuvandum i soggetti indicati nelle premesse.
7. - Nella camera di consiglio del 16 dicembre 2009 il ricorso è sta-to trattenuto in decisione.
8. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
8.1. - Ed invero, il provvedimento confermativo adottato dall’ARTA è evidentemente nullo per violazione della decisione posta in esecu-zione. Quest’ultima reca difatti l’espressa pronuncia di annullamento della concessione del 2003 e l’ARTA, a fronte di tale chiara statuizio-ne costitutiva, non avrebbe potuto superare la caducazione della con-cessione adottando un provvedimento mirante a conservare - sia pur provvisoriamente - l’efficacia della stessa. Così disponendo, l’ARTA ha manifestamente disatteso il decisum sunnominato.
8.2. - Il diretto e nitido contrasto tra il riferito contenuto precettivo della decisione ed il provvedimento avversato, a nulla rilevando la dichiarata provvisorietà di esso, esonera il Collegio da qualunque in-dagine sulla reale esistenza delle difficoltà richiamate nella motiva-zione dell’atto.
8.3. - Vale difatti osservare quanto segue:
8.3.1. - Tutte le decisioni del giudice amministrativo di appello, sia esso il Consiglio di Stato o, per la Sicilia, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sono provvisoriamente ese-cutive e suscettibili di immediata attuazione quand’anche impugnate per motivi di giurisdizione: in tal senso giova richiamare la giurispru-denza amministrativa (tra le più recenti, Cons. St., sez. VI, 10 settem-bre 2009, n. 5456 e 29 novembre 2007, n. 6071; sez. V, 19 maggio 2007, n. 2463 e, con riferimento alla giurisprudenza del C.G.A., 13 febbraio 2007, n. 42) nonché il recente art. 44 della L. 18 giugno 2009, n. 69, laddove è prevista l’introduzione di un “procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato”: tale principio-criterio di delega evidentemente postula la piena esecutività delle predette sentenze, posto che non sussisterebbe la necessità di colmare alcuna lacuna procedurale qualora, in pendenza di un ricorso per cassazione, le stesse decisioni fossero insuscettibili di essere portate immediatamente ad esecuzione.
8.3.2. - Il provvedimento adottato dall’ARTA, giacché in contrasto con un puntuale contenuto precettivo della decisione del C.G.A. 5 maggio 2009, n. 346, è irrimediabilmente affetto da nullità. Ed invero, siffatta radicale patologia invalidante ricorre sia nell’ipotesi di viola-zione del giudicato prevista dall’art. 21 - septies, comma 1, della L. n. 241/1990, introdotto nel 2005, sia nel caso in cui l’amministrazione abbia violato gli obblighi nascenti da una decisione d’appello soltanto esecutiva perché, anche in questa ipotesi, esiste “un comando giurisdizionale che si impone inderogabilmente alle amministrazioni destinatarie, con il solo limite delle sopravvenienze di fatto o di diritto” (Cons. St., sez. V, 24 luglio 2007, n. 4136). Il triplice effetto (demolitorio, ripristinatorio e conformativo) scatu-rente da ogni pronuncia amministrativa di annullamento priva difatti l’amministrazione del potere di provvedere sulla medesima vicenda già vagliata in sede giurisdizionale in modo difforme dalla decisione; tale carenza di potere è assimilabile a un difetto assoluto di attribuzio-ne (che è ugualmente causa di nullità).
D’altronde è di immediata percezione come un diverso opinare si risolverebbe in un grave vulnus delle prerogative della giu-risdizione i cui atti condizionano insuperabilmente il successivo eser-cizio della discrezionalità amministrativa. È quindi “inevitabile configurare il contrasto con ogni pronuncia esecutiva del giudice co-me una forma di patologia del provvedimento amministrativo certa-mente più grave della semplice annullabilità. Del resto, … il provve-dimento adottato in antitesi alla pronuncia giurisdizionale potrebbe essere assimilato a quello emanato in difetto assoluto di attribuzione, che determina comunque la nullità, per espressa previsione legislati-va” (v. il citato precedente di Cons. St., sez. V, 24 luglio 2007, n. 4136).
Merita in ultimo soggiungere che la concessione demaniale del 2003 è stata retroattivamente rimossa dal mondo giuridico a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione indicata nell’epigrafe: ne consegue che il provvedimento di conferma, anche a prescindere dalle superiori considerazioni, sarebbe comunque nullo per inesistenza di oggetto, ossia di un elemento essenziale di ogni provvedimento di se-condo grado.
9. - Ritiene il Collegio che, al lume dei precedenti rilievi, ogni altro motivo od eccezione possa essere superato e assorbito in quanto inin-fluente e irrilevante ai fini del decidere.
9.1. - Solo per completezza motivazionale, in ordine alle varie ecce-zioni sollevate dalle resistenti, può osservarsi succintamente che:
a) non determina alcuna improcedibilità per incompletezza del con-traddittorio la circostanza che il ricorso emarginato non sia stato noti-ficato a tutte le parti processuali che ebbero a partecipare al secondo grado del giudizio: il ricorso risulta infatti notificato alle amministra-zioni tenute all’ottemperanza e a tutti i reali controinteressati all’annullamento dell’atto di conferma della predetta concessione de-maniale del 2003 (ARTA, Capitaneria di Porto di Milazzo, Marina di Portorosa, Saccne Rete s.r.l. e Bazia Portorosa Cantiere Navale s.r.l.), mentre la fallita Bazia Gardens s.r.l., sulla cui mancata evocazione in giudizio si è soffermata la Marina di Portorosa, è comunque inter-venuta; è, per contro, evidente che la notifica del ricorso non spettasse ai cointeressati all’esecuzione della decisione, potendo costoro attivar-si autonomamente onde ottenere l’adempimento coattivo delle riferite statuizioni giurisdizionali;
b) è frutto di un’erronea interpretazione dell’oggetto del contendere l’eccezione relativa alla pretesa inammissibilità del ricorso per non aver mai la ricorrente formulato una domanda di restituzione delle aree portuali in questione: il Fallimento non ha richiesto al C.G.A. alcun provvedimento di rilascio, ma unicamente l’adozione di tutte le misure necessarie a dare completa attuazione al dictum giuri-sdizionale. Da ciò discende che l’obbligo delle amministrazioni di restituire gli immobili, illegittimamente concessi, e la correlativa sog-gezione dei controinteressati, promanano direttamente dal naturale effetto, conformativo e ripristinatorio, della decisione n. 346/2009, con la quale sono stati retroattivamente annullati i titoli concesso-ri;
c) non sussiste alcun rapporto di stretta pregiudizialità tra il presente giudizio e quelli pendenti avanti la Suprema Corte, vertendo i processi su oggetti differenti (l’esecuzione di una decisione il primo e una que-stione di giurisdizione i secondi): l’eventuale pronuncia della Cassa-zione in senso favorevole alle tesi dei controinteressati comporterà ovviamente la caducazione del titolo medio tempore eseguito, in uno agli ulteriori effetti consequenziali in termini di restituzioni e risarcimenti del danno (ove spettanti), ma allo stato non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 295 c.p.c. e tanto meno, atteso quanto sopra osservato sull’esecutività delle decisioni del Consiglio di Stato, il Consiglio può astenersi, per la sola pendenza del ricorso per cas-sazione, dal dare attuazione a una sua pronuncia, fatto unicamente salvo il temporaneo divieto di porre in essere misure irreversibili;
d) l’art. 21 - septies della L. n. 241/1990 consente l’accertamento in sede di cognizione (in primo grado) dell’eventuale nullità di un provvedimento adottato in violazione o in elusione del giudicato, ma non impedisce che sia il giudice dell’esecuzione (o dell’ottemperanza) a compiere il medesimo sindacato;
e) non sussiste l’eccepito difetto di giurisdizione: il Consiglio di giu-stizia amministrativa è piuttosto investito di una competenza funziona-le e inderogabile a decidere dell’attuazione delle proprie pronunce; orbene, nell’economia motivazionale della decisione n. 346/2009 l’accertamento incidentale della non demanialità delle aree costituisce il presupposto logico-giuridico dell’annullamento degli atti impugnati (ivi inclusa la concessione della cui conferma si controverte) e l’oggetto del presente giudizio concerne per l’appunto, come già chia-rito, la realizzazione coattiva di tutte le conseguenze, sia giuridiche sia materiali (comprese le restituzioni), derivanti da detto annullamento, senza che ciò configuri un’invasione dell’ambito riservato alla giuri-sdizione ordinaria;
f) in base ai noti principi in materia di successione a titolo particolare nel processo non assume poi alcun rilievo, ai fini del decidere, la cir-costanza che la Saccne Rete s.r.l., soccombente in sede di cognizione, abbia ceduto a terzi la proprietà del proprio impianto, attesa l’efficacia della decisione n. 346/2009 anche nei confronti degli aventi causa del-le parti evocate nel relativo giudizio: tali aventi causa peraltro sono legittimati a partecipare al processo di esecuzione, per iniziativa auto-noma o se chiamati in causa (e tuttavia la Seccne non ha avanzato al-cuna richiesta in tal senso), ma non è necessario estendere nei loro confronti il contraddittorio processuale instaurato tra le parti origina-rie.
10. - In conclusione il ricorso merita accoglimento e, per l’effetto, va dichiarata la nullità del provvedimento impugnato e debbono essere stabilite le misure attuative della decisione n. 346/2009.
11. - Queste ultime consistono, in primo luogo, nella fissazione di un termine finale di giorni 60 (sessanta) entro il quale le amministrazioni resistenti dovranno porre in essere tutte le attività indispensabili a una piena esecuzione della decisione.
12. - Per il caso in cui l’inerzia delle amministrazioni si protragga anche dopo la scadenza di detto termine è nominato fin d’ora un Commissario ad acta, individuato nella persona dell’attuale Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; a que-sti è riconosciuto il potere di subdelegare nominativamente l’incarico a uno dei Capi di Dipartimento della ridetta Presidenza.
Il coinvolgimento nella controversia degli apparati amministra-tivi di vertice della Regione Sicilia, la rilevanza degli interessi dedotti nella vicenda e, soprattutto, la grave invalidità che affligge l’atto di-chiarato nullo rendono invero opportuna l’individuazione del Com-missario come sopra.
13. - Sono posti solidalmente a carico delle amministrazioni soc-combenti gli obblighi di versamento dell’acconto (secondo le modalità specificate nel susseguente dispositivo) e del saldo del compenso che sarà eventualmente liquidato a favore del Commissario ad ac-ta.
14. - I doveri del Commissario sono specificati in dispositivo.
15. - Sempre in dispositivo è disciplinato il regolamento delle spese processuali del giudizio, secondo il principio di soccombenza.

P. Q. M.



Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-na in sede giurisdizionale:
1) dichiara la nullità del provvedimento adottato dall’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana con atto 5 agosto 2009, prot. n. 60714;
2) ordina che le amministrazioni soccombenti diano esecuzione alla decisione del C.G.A. n. 346/2009 entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via ammini-strativa della presente decisione;
3) nomina Commissario ad acta il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di subdelega nominativa a uno dei Capi di Dipartimento della Presidenza del Con-siglio dei Ministri;
4) per il caso di perdurante inerzia delle suddette amministrazioni fino alla scadenza del termine di cui al precedente punto 2), stabilisce che il Commissario ad acta adotti, con ogni consentita urgen-za, tutti gli atti e i provvedimenti necessari a dare completa attuazione alla succitata decisione;
5) pone solidalmente a carico delle amministrazioni soccombenti l’obbligo del pagamento, in favore del Commissario ad ac-ta, dell’importo di €. 3.000,00 (tremila/00), da corri-spondere, fin dal momento dell’insediamento del Commissario, quale acconto sulla maggior somma che sarà successivamente liquidata dal C.G.A. in via definitiva, dietro presentazione di una documentata i-stanza, a titolo di compenso per l’opera complessivamente presta-ta;
6) condanna le parti soccombenti, con vincolo di solidarietà passi-va, alla rifusione delle spese processuali del giudizio, liquidate in complessivi €. 5.000,00 (cinquemila/00), di cui 4.000,00 (quattromi-la/00) in favore della curatela ricorrente e per il residuo, ripartito in quote di pari ammontare, per ciascuna delle parti intervenute;
7) ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità am-ministrativa.
Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministra-tiva per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2009, con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Gabriele Carlot-ti, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Gabriele Carlotti, Estensore
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario
Depositata in segreteria
il 19 marzo 2010



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