CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 17 maggio 2007 n. 2480
Pres. Santoro, Est. Cerreto
G. Acampora (Avv. L. Marra) c/ Regione Campania (Avv. C. Argenzio) ed altri. |
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1. Processo – Spese processuali – Compensazione – Obbligo di motivazione – Sussiste
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2. Processo – Onorari degli avvocati – Art. 5 D.M. 585/94 – Unicità della causa - Sostanziale identità delle questioni trattate
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1. Il potere di compensazione delle spese processuali può ritenersi legittimamente esercitato da parte del giudice, in quanto risulti affermata e giustificata in sentenza la sussistenza dei presupposti cui esso è subordinato, sicché il suo esercizio, per non risolversi in mero arbitrio, deve essere necessariamente motivato, nel senso che le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge devono emergere, se non da una motivazione esplicitamente “specifica”, quantomeno da quella complessivamente adottata a fondamento dell’intera pronuncia cui la decisione di compensazione delle spese accede(1).
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2. La unicià della causa, cui si riferisce l’art. 5 del D.M. n. 585/1994 in tema di onorari, non deve essere intesa secondo un criterio formale e processuale, in realzione alla introduzione del giudizio contestualmente da più soggetti e con un unico atto ma, invece, valutando la sostanziale identità delle questioni trattate.
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(1) Contra Corte Cassazione, Sez. I civile, n. 8540 del 22 aprile 2005) |
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N. 2480/07 REG.DEC.
N. 853-1060 REG.RIC.
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Quinta Sezione)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
-sul ricorso in appello n. 853/2006, proposto da
Gennaro Acampora, familiare di Gregorio Acampora;
-sul ricorso in appello n. 1060/2006, proposto da
Maria Grazia Scarfati, familiare di Assunta Scarfati;
tutti rappresentati e difesi dall’avv. A. L. Marra, elettivamente domiciliati presso di lui in Roma, via Sistina n. 121, nonché dallo stesso avv. A. L. Marra, in quanto antistatario delle spese;
contro
-USL n. 37 di Napoli, non costituitasi;
-ASL Napoli 5, gestione liquidatoria ex USL n.37, rappr. e dif. dall’avv. Marco Tullo, elettivamente domiciliata in Roma, via Bra n.4 , presso avv. Marcello Corazza;
-Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall’avv. Carmela Argenzio dell’Avvocatura Regionale ed elettivamente domiciliata presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania in Roma, Via Poli n. 29;
per la riforma parziale
della sentenza n.7774/2005 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione terza ;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania e della Gestione liquidatoria dea USL n.37 di Napoli;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatori i cons. Lucrezio Monticelli e Cerreto;
Uditi alla pubblica udienza del giorno 28.11.2006 i difensori delle parti, come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
La decisione indicata in epigrafe ha accolto il ricorso proposto in primo grado per l’annullamento del silenzio rifiuto tenuto dalle Amministrazioni intimate sulla istanza di Gennaro Acampora ed altri, e successivo atto di diffida e messa in mora, diretta ad ottenere la liquidazione del contributo previsto dall’articolo 26 della legge regionale della Campania n. 11 del 1984.
In accoglimento del ricorso il primo giudice ha dichiarato l’obbligo delle Amministrazioni di pronunciarsi sulla istanza ed ha, inoltre, compensato tra le parti le spese del giudizio.
L’appello qui in esame è stato presentato, oltre che dai ricorrenti in primo grado anche dall’Avv. Marra in proprio quale antistatario, per la riforma di tale ultima statuizione.
La domanda giudiziale è nel senso del riconoscimento alle parti appellanti dell’entità della parcella spettante La domanda giudiziale è nel senso del riconoscimento alla parte appellante dell’entità della parcella spettante a tenore della tariffa professionale come da specifica allegata.
Si sono costituite in giudizio la Regione Campania e la Gestione liquidatoria della USL n.37 che hanno chiesto che venga dichiarata la irricevibilità degli appelli e la loro inammissibilità ed infondatezza.
Designato nella odierna camera di consiglio come estensore il Cons. Cerreto.
DIRITTO
1. Gli appelli indicati in epigrafe vanno riuniti in quanto proposti avverso la medesima sentenza.
Deve essere esaminata preliminarmente la eccezione di irricevibilità degli appelli avanzata sia dalla Regione Campania che dalla Gestione liquidatoria della USL n.37 di Napoli ed incentrata sulla considerazione che l’appello concerne una decisione emessa secondo lo speciale rito delineato dall’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 così come risultante con le modifiche introdotte con la legge n. 205 del 21 luglio 2000.
La norma richiamata prevede, infatti, che l’appello avverso le sentenze che statuiscono sui ricorsi avverso il silenzio dell’amministrazione devono essere appellate nel termine di trenta giorni dalla notificazione o di novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione.
Nel caso di specie la sentenza è stata comunicata in data 13.6.2005 mentre l’appello è stato notificato il 3.2.2006.
Ritiene, tuttavia, il Collegio che in considerazione degli specifici contenuti degli atti di appello, diretti solo contro la statuizione sulle spese, che è comune a tutti i giudizi e rispetto alla quale non si rinvengono particolari esigenze di speditezza nell’esercizio delle azioni giurisdizionali di tutela delle parti, e non concernente l’obbligo delle Amministrazioni intimate di pronunciarsi sulla domanda degli appellanti, possa essere riconosciuto l’errore scusabile con la rimessione in termini.
2. Nel merito gli appelli sono fondati nei limiti appresso indicati.
2.1. Invero, la giurisprudenza della Cassazione in modo largamente prevalente, può considerarsi attestata sul principio, secondo il quale la compensazione delle spese, anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, costituisce espressione di un potere discrezionale che non richiede espressa motivazione, con conseguente insindacabilità della relativa statuizione ed inconfigurabilità del vizio di omessa o carente motivazione. Tale incensurabilità non sussisterebbe , sempre secondo la maggioritaria giurisprudenza, nei casi in cui le ragioni dell'esercizio del potere compensativo ex art. 92 c.p.c., comma 2, siano state indicate e risultino palesemente illogiche (in tal senso v. Cass. n. 9597/94 e, più recentemente Cass. n. 17692/03, n. 5405/04, n. 16162/04, n. 8540/05).
”L'incoerenza" di tale orientamento (rispetto al quale un significativo parziale dissenso si poteva già cogliere in Cass. 1^, 5.1.1999 n. 4455) è stata, tuttavia, evidenziata da Cass. sez. 2° n. 5783 del 15.3.2006 nella quale è stato - del tutto condivisibilmente ad avviso di questo Collegio - osservato come il mero "arbitrio" da parte del giudice, che potrebbe apoditticamente affermare la sussistenza di "giusti motivi" al riguardo, in base ad un suo "intimo apprezzamento" non esternato, che in concreto potrebbe anche essere deviato da considerazioni ingiuste ed illogiche, risulterebbe immune da ogni forma di tutela, a differenza dei casi in cui le ragioni siano state, invece, espresse.
Va, ancora, ricordato che in varie pronunce la Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c. in parte qua, in riferimento all'obbligo della motivazione imposto dall'art. 111 Cost., osservando come lo stesso si riferisca alla decisione nel suo complesso e non ad ogni sua singola statuizione, quale quella sulle spese, di natura accessoria e priva di autonomia, le cui ragioni ben possono essere desunte dal contesto generale del provvedimento (v., tra le altre, sent. n. 12657/92, n. 1887/98). In altre e più recenti decisioni, anche in linea con l'orientamento prevalente, è stato anche escluso il contrasto con l'art. 24 Cost., comma 1, sul rilievo che il potere di compensazione delle spese non costituirebbe "ostacolo alla difesa dei propri diritti, non potendosi estendere la garanzia costituzionale dell'effettività della tutela giurisdizionale sino a comprendervi anche la condanna del soccombente" (così Cass. 1^ n. 5405/04), o sulla considerazione che la ragione della possibilità di compensazione, anche totale, delle spese processuali pur nei casi in cui una parte sia risultata del tutto vittoriosa, andrebbe "rinvenuta nell'esigenza di stimolare la parte ad un uso cosciente del proprio diritto di difesa e di evitare che ne abusi a fini dilatori" (così Cass. 3^ n.18857/04).
Le suesposte considerazioni comportano adesione, ad avviso del Collegio, a quelle pronunzie che, temperando l'assolutezza dei principi affermati dal maggioritario indirizzo giurisprudenziale, non si spingono ad affermare che la motivazione dell'esercizio del potere di compensazione "per giusti motivi" possa del tutto mancare, ma ritengono che le ragioni, della statuizione compensatoria, debbano essere comunque desumibili dal contesto della decisione (v. in particolare Cass. 1^ n. 1887/98, n. 4455/99, n. 2066/02, n. 10861/02, n. 11597/02). Ciò equivale ad affermare la necessità dell'evidenza di una plausibile ed implicita giustificazione al riguardo, emergente dalla lettura del provvedimento, ancorché privo di specifiche argomentazioni ad hoc.
La necessità che la giustificazione dell'esercizio del potere discrezionale in questione risulti, sia pure per implicito, verificabile dalla lettura della complessiva motivazione della decisione, cui la statuizione ex art. 92 c.p.c., comma 2, inerisce, è stata particolarmente evidenziata, nella sentenza n. 4455/99, in precedenza già citata, sottolineandosi come, in difetto, la mancata specificazione dei motivi verrebbe a tradursi in vero e proprio esercizio arbitrario del potere di regolamento in questione, ed in violazione dell'art. 24 Cost., comma 1, allorquando il "valore della causa sia di non rilevante entità, ovvero risulti, in concreto, economicamente incomparabile rispetto alle spese processuali".
2.2.Nel caso di specie non è stata seguita la regola della soccombenza, tuttavia, secondo gli orientamenti giurisprudenziali qui richiamati, avendo la sentenza fatto riferimento alla sussistenza di giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese di giudizio, si può direttamente esaminare la decisione appellata al fine di desumerne eventualmente la relativa giustificazione.
Ritiene il Collegio che nel caso di specie tale giustificazione non emerga.
In primo luogo in numerosi casi identici il giudice di primo grado ha ritenuto di applicare la regola della soccombenza (cfr. tra le altre la sentenza n. 13275/03), che è bene ricordare costituisce il criterio normativo ordinario per distribuire le spese di giudizio tra le parti a termini dell’articolo 91 del codice di procedura civile, con il che si è determinata in concreto una situazione di disparità di trattamento inspiegabile non solo per questo giudice ma per il difensore delle appellanti – che ha impugnato in modo autonomo la decisione nel presente giudizio in qualità di antistatario- e per le stesse parti private che sono a conoscenza del diverso trattamento riservato in casi identici ad altri soggetti nella stessa condizione di fatto e di diritto.
In secondo luogo la compensazione delle spese nel caso di specie collide in modo evidente con le risultanze del giudizio di primo grado nel quale si è accertata l’inerzia delle Amministrazioni appellate a fronte di un obbligo di provvedere sulle istanze delle appellanti che non solo corrisponde al quadro normativo delineato dalla sentenza appellata ma anche, e prima, ad esigenze di giustizia sostanziale, di correttezza e trasparenza nei rapporti tra Amministrazioni pubbliche e cittadini. E’ sufficiente considerare al riguardo che una sia pur minima attività amministrativa di comunicazione alle appellanti di quelli che erano gli orientamenti delle Amministrazioni appellate sulla questione della corresponsione dei contributi a tenore della legge n. 11 del 1984 avrebbe evitato lo svolgimento di un grado di giudizio senza voler considerare che per l’ipotesi che l’esito delle istanze non fosse favorevole le attuali appellanti dovrebbero attivare un altro giudizio in uno o due gradi per veder soddisfatta la loro pretesa.
2.2. Da altra angolazione le censure svolte nell’appello riguardano specificamente la entità delle spese che dovrebbero essere quantificate secondo la prospettazione degli appellanti, in misura adeguata all’attività difensiva svolta ed in applicazione delle norme sulle tariffe delle prestazioni professionali degli avvocati.
Tale profilo di censura non appare fondato .
Si deve, infatti, tenere presente che l’articolo 4 del D.M. 585 del 1994, che reca appunto la disciplina della tariffa in questione nelle ipotesi di sostanziale identità delle cause per le quali il difensore ha svolto la sua attività, precisa che in queste ipotesi è consentito disporre l’aumento della tariffa del 20% dei compensi per ciascuna parte fino ad un massimo di dieci e del 5% se il numero delle parti è superiore fino al massimo di venti unità.
Se si tiene conto che i giudizi instaurati dall’Avv. Marra nei confronti delle Amministrazioni attuali appellate con oggetto corrispondente a quello del presente giudizio sono stati numerosi (una ventina nell’udienza del 15.2.2005 ed una trentina nell’odierna udienza ) si può concludere che avuto riguardo a tali dati ed elementi di fatto la liquidazione delle spese contenuta nelle sentenze di contenuto analogo cui si è fatto cenno appare al Collegio congrua e legittima.
Né si può trascurare sul punto specifico che questo giudice per poter sindacare la correttezza della liquidazione di cui trattasi avrebbe dovuto avere a disposizione a cura degli appellanti una analitica e documentata analisi del mancato rispetto delle regole normative qui sopra indicate e quindi delle voci della tariffa non rispettate e non, invece, una mera descrizione degli importi che sarebbero spettati alla difesa dei ricorrenti in primo grado secondo una prospettiva diversa della liquidazione degli importi dovuti per ciascun ricorrente sulla base dell’applicazione della tariffa intera con decurtazione della percentuale di cui all’articolo 5 del D.M. 585 del 1994, prospettiva che come si è detto, tende ad inquadrare il caso di specie in modo, a giudizio del Collegio, non corrispondente alla disciplina applicabile nel caso in esame.
2.3. La unicità della causa, cui si riferisce l’articolo 4 del decreto ministeriale citato,cui si è fatto riferimento in precedenza, non deve essere intesa secondo un criterio formale e processuale in relazione alla introduzione del giudizio contestualmente da più soggetti e con un unico atto ma, invece, valutando la sostanziale identità delle questioni trattate.
Pertanto, in fattispecie come quella qui considerata,di corrispondenza sostanziale delle pretese azionate dai ricorrenti in dipendenza della identità della controversia (accertamento dell’obbligo della Regione e della ASL competente a pronunciarsi sulle istanze prodotte dai ricorrenti per la corresponsione del contributo di cui all’art. 26 della legge regionale della Campania n. 11 del 1984) anche se introdotte in più giudizi distinti e non con la tecnica del ricorso collettivo, si deve ritenere applicabile il citato articolo 4 del D.M. n. 585 del 1994.
2.4. Da altra angolazione l’inapplicabilità dell’art. 5 del medesimo decreto ministeriale, cui si richiama parte appellante,discende poi dalla mancanza nelle fattispecie qui considerate di elementi di particolarità delle questioni trattate relative alla difesa di ogni ricorrente tali da giustificare una assistenza specifica ed approfondita in relazione alla diversità delle varie posizioni .
2.5. Per le ragioni sin qui esposte va disatteso anche l’ordine di considerazioni secondo cui vi sarebbe stata, da parte del giudice di primo grado, la violazione della pretesa, riconosciuta a livello di disciplina sovranazionale dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, alla integrità della patrimonio delle parti sostanziali e del difensore che sarebbero stati privati ingiustamente di benefici patrimoniali ad essi spettanti.
Si è già detto che non sussiste la dedotta privazione o limitazione di diritti fondamentali ma solo applicazione corretta delle regole sulla determinazione dei compensi agli avvocati.
Alla stregua delle considerazioni che precedono gli appelli vanno accolti nei sensi di cui in motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo nella misura complessiva di € 1. 000,00 (mille) per i due gradi di giudizio (500 € per il primo grado e 500 € per questo grado) a favore dell’avv. Marra, anticipatario.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, pronunciando sui ricorsi in appello di cui in epigrafe, previa riunione, li accoglie e per l’effetto riforma in parte la sentenza appellata nei sensi di cui in motivazione.
Condanna le Amministrazioni intimate in parti uguali al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e di questa fase che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille) a favore dell’avv. Marra, anticipatario.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 28.11.2006 e 23.1.2007 con l’intervento dei Signori:
Sergio Santoro Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere
Caro Lucrezio Monticelli Consigliere
Aniello Cerreto Consigliere Est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17 maggio 2007
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