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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 4 febbraio 2010 n. 520
Pres. Barbagallo Est. Garofoli
Frantoio Oleario M.V. e F. S.n.c. (Avv. M. Spata) c/ Ministero delle politiche
Agricole e forestali (Avv. Stato).


Procedimento amministrativo - Aiuto comunitario – Società beneficiaria – Rinvio a giudizio dei soci – Revoca – Mancata comunicazione avvio – Illegittimità - Ragioni.

E’ illegittima la revoca di un aiuto comunitario concesso ex d.m. 29 agosto 1986 dovuta al rinvio a giudizio dei soci della società concessionaria qualora venga omessa la comunicazione di avvio del procedimento. Infatti, anche se il mero rinvio a giudizio è sufficiente per revocare l’aiuto, l’esercizio di tale potere di autotutela richiede comunque il rispetto del contraddittorio procedimentale, essendo necessario garantire al destinatario del provvedimento la possibilità di far valere le proprie ragioni, in una prospettiva difensiva e al contempo di collaborazione con l’Amministrazione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)



ha pronunciato la presente

DECISIONE



Sul ricorso numero di registro generale 6611 del 2009, proposto da:

Frantoio Oleario Monaco Vito e Fedele S.n.c.
, rappresentato e difeso dall'avv. Mariagabriella Spata, con domicilio eletto presso Luigi Gardin in Roma, via L. Mantegazza, 24;

contro


Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 01543/2009, resa tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 01543/2009, resa tra le parti, concernente VARIAZIONE ASSETTO SOCIETARIO DI UN FRANTOIO OLEARIO..

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2009 il Cons. Roberto Garofoli e uditi per le parti gli avvocati Spata e l'Avv. dello Stato Borgo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO



Con la sentenza gravata è stato respinto il ricorso proposto dalla società odierna appellante avverso il decreto con cui il Ministero per le politiche agricole, rilevata la sottoposizione dei due soci Vito e Fedele Monaco a procedimento penale per i reati di furto di energia elettrica e di emissione di fatture false, ha ritirato il riconoscimento del regime di aiuto comunitario già concesso con d.m. 29 agosto 1986.
Nel dettaglio, il primo giudice, richiamata quale base normativa del provvedimento impugnato l’art. 13, comma 4, reg. Consiglio CE 17 luglio 1984, n. 2261/84 (regolamento del Consiglio che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva), che prevede la revoca del riconoscimento del regime di aiuto comunitario nei confronti dei soggetti che abbiano posto in essere una serie di <> nelle precedenti campagne di aiuto o, comunque, durante il regime di aiuto, ha rimarcato la particolare rilevanza dei reati contestati ai due soci ai fini del controllo dell’affidabilità dei soggetti che operano in regime di aiuto comunitario, reputandoli tali da incrinare alla radice il legame fiduciario che deve sussistere tra Amministrazione e soggetto concessionario; ha sostenuto, in specie, che la violazione del legame fiduciario concreta nel caso di specie fosse in re ipsa e non abbisognasse di un particolare onere motivazionale dell’Amministrazione.
Propone gravame la società appellante ritenendo l’erroneità della sentenza impugnata e chiedendo che in riforma di tale sentenza sia accolto il ricorso di primo grado e annullati gli atti impugnati innanzi al TAR.
All’udienza del 24 novembre 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO



Il ricorso va accolto.
Se, invero, non appare meritevole di accoglimento il primo motivo di gravame con cui si censura l’esorbitanza del provvedimento impugnato in primo grado rispetto al procedimento amministrativo in corso di “regolarizzazione” della società di fatto, sol che si consideri che quello contestato è provvedimento autonomo, adottato nell’esercizio del distinto potere di autotutela, risulta fondato il motivo di appello relativo all’omessa comunicazione di avvio del procedimento conclusosi con l’adozione della determinazione impugnata in prima istanza.
Giova premettere che, come sostenuto dal ricorrente con asserzioni non contestate dall’Amministrazione resistente, al momento di adozione del provvedimento di revoca impugnato in primo grado, era intervenuto, in ambito penale, a carico dei due soci della società ricorrente non già l’accertamento delle responsabilità, bensì solo il rinvio a giudizio per reati in relazione ai quali, peraltro, sono state successivamente pronunciate sentenze di assoluzione per non aver commesso il fatto (quanto al reato di furto) e di proscioglimento per intervenuta prescrizione (quanto al reato di natura fiscale).
Orbene, se certo il solo rinvio a giudizio può essere posto a fondamento del provvedimento di revoca, senza che si possa pretendere l’intervenuto accertamento giudiziale della responsabilità penale -tanto più quando l’azione penale sia esercitata, come nel caso di specie, per fattispecie in astratto sintomatiche della possibile rottura del legame fiduciario che deve indubbiamente sussistere tra Amministrazione e soggetto concessionario- deve ciò nondimeno essere assicurato, in sede amministrativa, il dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, essendo necessario garantire al possibile destinatario del provvedimento in autotutela la possibilità di far valere le proprie ragioni, in una prospettiva difensiva e al contempo di collaborazione con l’Amministrazione.
E’ quanto, nel caso di specie, precluso alla ricorrente a causa della violazione, in cui l’Amministrazione è incorsa, della fondamentale garanzia partecipativa di cui all’art. 7, l. n. 241/1990. Ogni altra questione resta pertanto assorbita.
Alla stregua delle esposte ragioni va accolto il gravame con conseguente annullamento del provvedimento impugnato in primo grado e salvo il riesercizio del potere.
Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese per entrmbi i gradi di giudizio di giudizio.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla i provvedimenti originariamente impugnati., fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.
Spese dei due gradi compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2009 con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Domenico Cafini, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/02/2010



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