REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 10497 del 2009, proposto da: Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, Seconda Universita' degli studi di Napoli, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Maria Rosaria Gallo, Giuseppe D'Aniello, Tersige Edvige Petracca, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Bonetti e Aurelio Leone, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Dardanelli, 46;
per la riforma
della ordinanza collegiale del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE IV n. 00736/2009, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE CORSI DI LAUREA.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Maria Rosaria Gallo e di Giuseppe D'Aniello e di Tersige Edvige Petracca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2010 il consigliere Gabriella De Michele, nessuno presente per le parti;
Vista l’istanza di regolamento di competenza, ritualmente notificata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per la declaratoria della competenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio a conoscere del predetto ricorso n. 2314/2007, pendente presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Visti gli atti tutti della causa;
Ritenuto che il ricorso per regolamento di competenza in esame sia suscettibile di favorevole valutazione, in quanto l’impugnativa investe anche atti ministeriali a carattere generale, come quelli relativi alla determinazione del numero dei posti disponibili a livello nazionale, alle modalità e ai contenuti delle prove di ammissione, nonché alla predisposizione dei quesiti per l’ammissione al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia, con efficacia non limitata territorialmente alla circoscrizione del Tribunale Amministrativo Regionale adito (TAR della Campania, sede di Napoli);
Rilevato come, d’altra parte, la competenza territoriale del giudice di primo grado sia individuabile in ordine all’intera questione dedotta in giudizio, ivi compresa la contestazione di atti presupposti e che, quando questi ultimi siano stati emessi da organi centrali dello Stato o da enti pubblici a carattere ultraregionale, con efficacia non limitata territorialmente, la competenza è attribuita al Tribunale Amministrativo Regionale con sede a Roma, ex art. 3, u.c., l. n. 1034/1971 (cfr. anche, per il principio, Cons. St., sez. VI, 23.5.2008, n. 2498 e 23.4.2009, n. 2512; Cons. St., sez. IV, 21.1.2009, n. 293 e 28.7.1982, n. 523).
L’istanza di regolamento in esame viene pertanto accolta, nei termini precisati in dispositivo; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio ritiene disporne la compensazione, tenuto conto delle circostanze di fatto, rappresentate dagli originari ricorrenti e non contestata (ritardata comunicazione della fissazione della camera di consiglio, per l’esame dell’istanza cautelare e manifestata volontà di aderire all’eccezione di incompetenza, ove tempestivamente conosciuta).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’istanza di regolamento di competenza indicata in epigrafe e dichiara la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
Conpensa le spese giudiziali della presente fase di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2010 con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Domenico Cafini, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/02/2010