CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 22 gennaio 2010 n. 213
Pres. Salvatore , Est. Pozzi
Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv.Stato) c/ Montori Ivo |
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1. Giurisdizione e competenza – Incompetenza per territorio - Art 31 L. n. 1034/1971 – Tassatività– Non rilevabilità d’ufficio – Art 34 della legge 1034/1971 – Non invocabile
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2. Concorso pubblico – Concorso a posti dirigenziali – Criterio di assorbimento degli incarichi concomitanti - Legittimità
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1. La previsione di cui all’ art. 31 L. 1034/ 1971 , inerente la facoltà della parte processuale di eccepire l’incompetenza per territorio del tribunale adito indicando quello competente e la non rilevabilità d’ufficio di tale tipo d’incompetenza , è tassativa e come tale essa non ammette deroghe, interpretazioni analogiche o estensive o sistematiche con riferimento ad altre previsioni della stessa legge . In particolare, non può invocarsi l’art.34 della stessa legge n. 1034 , il quale si riferisce ad ipotesi di incompetenza del TAR diverse da quella territoriale .
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2. La Commissione esaminatrice può esercitare un potere di puntualizzazione , specificazione e sottoclassificazione di criteri generali fissati dal bando e da norme primarie o secondarie. Potere ritenuto legittimo , purchè esercitato nel rispetto dei canoni della discrezionalità amministrativa , cioè della logicità , coerenza , imparzialità , oggettività . Nel caso di specie del concorso a posti di dirigente , la Commissione, tra i vari sottocriteri ,ha elaborato quello di considerare come unico incarico , ai fini del punteggio , le funzioni dirigenziali o subdirigenziali c.d. concomitanti . E’ legittimo , pertanto , il criterio di assorbimento degli incarichi temporalmente coincidenti , in quanto corrisponde ad una logica di buon andamento e di ragionevolezza , tenuto conto che in tali casi non sembra possano scindersi i singoli incarichi .
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 2307 del 2008, proposto da: Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; Agenzia delle Entrate;
contro
Montori Ivo;
per la riforma
della sentenza del TAR UMBRIA - PERUGIA n. 01037/2007, resa tra le parti, concernente GRADUATORIA DEFINITIVA CONCORSO A 163 POSTI DI DIRIGENTE.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2009 il dott. Armando Pozzi e uditi per le parti l'avv. dello Stato Urbani Neri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso al TAR Umbria il dr. Ivo Montori chiese l’annullamento del decreto del direttore del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze prot. 2001/83147 in data 11 dicembre 2001, di approvazione della graduatoria del concorso per 163 posti di dirigente del personale dello stesso Ministero, indetto con decreto dirigenziale in data 2 luglio 1997 (G.U. IV serie speciale dell’8 luglio 1997) e delle sottostanti valutazioni dei titoli da parte della commissione esaminatrice.
Il ricorrente, classificatosi al 245° posto, con punti 18,40 (9,40 per i titoli e 9 per il colloquio), aveva in un primo momento adito il Tribunale civile di Perugia in funzione di giudice del lavoro, il quale, con sentenza n. 435 in data 25 giugno 2004, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Con il nuovo ricorso al TAR egli chiese anzitutto la rimessione in termini per errore scusabile sulla giurisdizione; nel merito, l’annullamento in parte qua della graduatoria di merito sulla base di una serie di censure così sintetizzabili:
a) - la commissione aveva sottovalutato i titoli presentati dal ricorrente, in quanto :
aveva stabilito nel verbale n. 2 in data 23 giugno 1998 che, per la categoria degli “Incarichi e servizi speciali” ( categoria di titoli “A” del bando) le funzioni dirigenziali (tipologia “A1”, per la quale erano previsti 0,50 punti per anno o frazione non inferiore ai sei mesi) e quelle di direzione non rientranti nell’area dirigenziale (“A2”, per la quale erano previsti 0,40 punti), se coincidenti nel tempo, sarebbero state valutate come un unico incarico; questo criterio sarebbe illogico, in quanto riferito anche ad attività diverse e giuridicamente autonome, comportanti un impegno lavorativo e di responsabilità differenziato; così, per lo svolgimento della funzione dirigenziale (A1) dal 17 febbraio 1995 all’8 agosto 1997 e di quelle di capo reparto (A2) dal 20 aprile 1994 all’8 agosto 1997, al ricorrente avrebbero dovuto essere attribuiti 2,20 punti ( 1 + 1,20 ), o quanto meno (calcolando il periodo di non coincidenza, 1 + 0,40 =) 1,40 punti, mentre sono stati attribuiti soltanto 1,20 punti.
-non aveva valutato 2 incarichi di docenza autorizzati (tipologia “A5”), che avrebbero dovuto comportare l’attribuzione di (0,10 x 2 =) 0,20 punti.
- non aveva valutato la qualifica di revisore contabile, ex art. 13 della legge 132/1997 (categoria “E”), che avrebbero dovuto comportare l’attribuzione di 1 punto.
- non aveva valutato l’idoneità conseguita nel concorso speciale per titoli di servizio professionale e di cultura a 999 posti di dirigente, aventi decorrenza giuridica dal 21 maggio 1992 (tipologia “F”), che avrebbero dovuto comportare l’attribuzione di 1 punto.
- in violazione degli articoli 3, 96 e 97 Cost., del bando, del principio dell’affidamento e della par condicio tra i candidati, la commissione esaminatrice (verbale n. 2, citato, e verbale n. 7 in data 8 febbraio 1999) aveva erroneamente interpretato l’articolo 3, lettera a), del bando, dilatando in misura abnorme la nozione di “Incarichi e servizi speciali” (rispetto a quella fino ad allora applicata dall’Amministrazione, desumibile dall’allegato A del D.M. 11 gennaio 1993, nonché dal D.P.C.M. 21 aprile 1994 n. 439 e dai D.M. 28 ottobre 1996 ed 8 agosto 1997), fino a ricomprendervi (tipologia “A3”) gli “incarichi conferiti con provvedimento dell’Amministrazione di funzioni ispettive o comunque di vigilanza” (quali: accessi, ispezioni e verifiche, svolti nell’ambito delle attività ordinarie), ed attribuendo così ad altri candidati punteggi per incarichi che non avrebbero dovuto essere considerati “incarichi e servizi speciali” .
- in via subordinata rispetto a quanto indicato all’alinea precedente, essendo sul punto equivoco e contraddittorio il bando (e quindi scusabile l’errore del ricorrente nella mancata allegazione), risultava illegittima l’omessa considerazione degli incarichi e servizi, equivalenti a quelli ritenuti idonei dalla commissione per altri concorrenti, da lui svolti (21 verifiche e 31 ispezioni) ma non inseriti nella domanda, posto che si trattava di incarichi conferiti con provvedimenti dell’Amministrazione e quindi acquisibili d’ufficio; ciò significava aumentare il suo punteggio di complessivi (0,10 x 52 =) 5,20 punti.
In via subordinata rispetto alla disapplicazione degli atti impugnati, chiedeva il loro annullamento, con eventuale ordine di rinnovazione di tutte le operazioni concorsuali.
Il ricorrente con lo stesso ricorso ha chiesto anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per “mancata progressione in carriera” derivanti dall’illegittima esclusione da una posizione utile in graduatoria.
Conl’appellata sentenza il TAR di Perugia ha dapprima concesso la rimessione in termini per errore scusabile, chiesta dal ricorrente, tenuto conto che la questione della spettanza della giurisdizione in materia di concorsi interni per l’accesso a qualifiche/aree superiori nella Pubblica Amministrazione è stata negli ultimi anni oggetto di significative oscillazioni della giurisprudenza della Corte di Cassazione e ritenendo perciò più che scusabile il comportamento del ricorrente, il quale aveva dapprima confidato nell’orientamento pro-tempore prevalente, incorrendo, a seguito del cambiamento manifestato dalla Corte regolatrice, nella dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice civile.
Quanto alle pretese sostanziali, lo stesso Tribunale – affermata la legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze, quale proiezione processuale degli organi centrali di tale amministrazione e negato l’invocato potere di disapplicare atti amministrativi non aventi, come il bando di concorso, valenza regolamentare (cfr., da ultimo, Cons. Stato, IV, 22 settembre 2005, n. 5005; V, 31 gennaio 2006 , n. 353 e 25 settembre 2006 , n. 5625), ha accolto in parte il ricorso, limitatamente al sottocriterio – ritenuto dal Giudice di primo grado illogico - stabilito nel verbale n. 2 in data 23 giugno 1998, di considerare come un unico incarico, ai fini del punteggio, le funzioni dirigenziali o subdirigenziali (incarichi e servizi speciali delle tipologie A1 e A2) concomitanti, con l’ulteriore precisazione che: “… si intende che le funzioni coincidenti nel tempo sono valutate come unico incarico”.
Il Tribunale ha pertanto accolto in parte il ricorso e per le restanti censure ha disposto un’istruttoria, rinviando per la discussione del merito ad udienza successiva riservandosi altresì di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria.
L’amministrazione ha appellato la predetta sentenza censurandola sotto tre distinti profili:
1- In primo luogo, perché il TAR Umbria era incompetente territorialmente e pertanto non poteva pronunciarsi neppure sulla richiesta di rimessione in termini; a sostegno del motivo, l’Avvocatura richiama il disposto dell’art. 34 legge n. 1034/1971.
2- Nullità della sentenza, in quanto al contempo sentenza istruttoria e di accoglimento
parziale.
3- Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto illogico il sub criterio valutativo relativo agli incarichi, di cui non si è consentita la valutazione plurima in caso di loro sovrapposizione temporale.
DIRITTO
1 - Il primo motivo d’appello formulato dall’amministrazione è palesemente infondato.
Vale ricordare che l’articolo 31 della legge 6-12-1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, dispone testualmente che “ Il resistente o qualsiasi interveniente nel giudizio innanzi al tribunale amministrativo regionale possono eccepire l'incompetenza per territorio del tribunale adito indicando quello competente e chiedendo che la relativa questione sia preventivamente decisa dal Consiglio di Stato. L'incompetenza per territorio non è rilevabile d'ufficio “. Aggiunge il secondo comma dello stesso articolo che “ L'istanza deve essere proposta, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di costituzione in giudizio “, potendo essere proposta successivamente solo ove l'incompetenza territoriale del tribunale amministrativo regionale risulti da atti depositati in giudizio, dei quali la parte che propone l'istanza non avesse prima conoscenza “. La norma citata è tassativa e chiarissima nel suo disposto letterale, come tale essa non consente deroghe, interpretazioni analogiche o estensive o sistematiche con riferimento ad altre previsioni ed altre diverse disposizioni della stessa legge ( Cons. St., Sez. VI, sent. n. 54 del 11-02-1981 ).
In particolare, non può invocarsi, con l’Avvocatura dello Stato, l’articolo 34 della stessa legge n. 1034, il quale con tutta evidenza si riferisce ad ipotesi di incompetenza del TAR del tutto diverse da quella territoriale, qui in discussione.
2 - A conclusioni negative deve pervenirsi anche in merito al secondo profilo di censura, con cui si contesta l’uso della sentenza parziale di accoglimento del ricorso.
In via di principio, non è contestabile l’ammissibilità, anche nel processo amministrativo, di sentenze parziali che, in quanto tali, non definiscono il giudizio.
L’istituto della sentenza parziale, difatti, previsto e disciplinato nell’ordinamento processuale generale . (art. 277, comma 2, c.p.c.) è pacificamente applicato nella quotidiana esperienza dell’ordinamento processuale della giustizia amministrativa.
Si tratta, invero, di sentenza comunemente annoverata tra quelle non definitive o parziali ovvero interlocutorie, con la quale il Collegio decide definitivamente in ordine ad una parte soltanto del merito della controversia. Tant’è che questo Consiglio ha da sempre ritenuto inammissibili le censure proposte contro la sentenza definitiva ma per statuizioni giudiziali che erano contenute nella sentenza parziale ( fra le tante, cfr. Consiglio di stato, sez. V, 02 dicembre 1998 , n. 1716 ).
3 - Merita accoglimento, invece, il terzo motivo d’appello.
Sul piano procedimentale, occorre ricordare che nella seduta del 23 giugno 1998 la Commissione esaminatrice ha ulteriormente specificato i criteri generali di ripartizione del punteggio nell’ambito delle categorie indicate dall’art. 3 del bando. Quindi, nella seduta di cui al verbale n. 7 dell’8.2.1999 ha approvato il documento definitivo contenente un lungo elenco comprensivo di tutte le sottocategorie dei titoli e del relativo punteggio.
La Commissione ha predisposto la predetta classificazione in base alle disposizioni di cui al D.P.C.M. n. 439 del 1994 ( regolamento sull’accesso alla qualifica di dirigente, all’epoca ancora vigente ), che, all’art. 21, comma 1, indica le varie categorie dei titoli valutabili ed i relativi punteggi lasciando, poi, alla discrezionalità delle commissioni la specificazione di detti criteri.
Così facendo, la commissione ha operato nell’esercizio di un potere di puntualizzazione, specificazione e sottoclassificazione di criteri generali fissati dal bando e da norme primarie o secondarie, che la giurisprudenza ha sempre ritenuto legittimo, purché esercitato nel rispetto dei consueti, doverosi canoni della discrezionalità amministrativa, cioè della logicità, coerenza, imparzialità, oggettività ( ex plurimis: Cons. St. , sez. VI, 8 maggio 2008 , n. 2125 ).
4 - Tra i vari sottocriteri la stessa commissione ha elaborato, nella seduta di cui al già citato verbale n. 2 in data 23 giugno 1998, quello di considerare come un unico incarico, ai fini del punteggio, le funzioni dirigenziali o subdirigenziali (incarichi e servizi speciali delle tipologie A1 e A2) c.d. concomitanti. Più precisamente, si è stabilito che “… si intende che le funzioni coincidenti nel tempo sono valutate come unico incarico”.
La sentenza del TAR ha stabilito che questa determinazione non è esecutiva di una previsione del bando, ed appare illogica, poiché incarichi direttivi diversi e cumulabili (come nel caso del ricorrente, trattandosi di funzioni di livello diverso, una dirigenziale ed una subdirigenziale), comportano un impegno lavorativo e responsabilità differenziati ed appaiono, perciò, distintamente significativi della capacità professionale dimostrata e dell’esperienza maturata dal dipendente.
Di qui la conclusione che l’assorbimento dell’incarico più lungo in quello più breve (come ha fatto la commissione, non considerando lo svolgimento dell’incarico di “reggente” – ex art. 17 della legge 146/1980 – perché ricompreso nel periodo di svolgimento dell’incarico di “capo reparto” dell’Ufficio II.DD. di Terni), ovvero di quello di livello inferiore in quello di livello superiore, non fosse coerente con il sistema di valutazione previsto dal bando e suggerito dalla logica.
Il Collegio non ritiene di poter seguire la tesi del primo giudice.
Invero, il criterio di assorbimento degli incarichi temporalmente concomitanti, oltre a non incontrare alcuna preclusione nel bando di concorso, appare corrispondere ad una logica di buon andamento e di ragionevolezza, tenuto conto che in tali casi non sembra possano scindersi i singoli incarichi.
In conclusione, l’appello va accolto e per l’effetto va annullata la sentenza del TAR Umbria n. 1037/2007, limitatamente al motivo accolto dal primo giudice.
Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie l’appello del Ministero dell’Economia e delle Finanze e per l’effetto annulla, nei sensi indicati in motivazione, la sentenza specificata in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2009 con l'intervento dei Signori:
Costantino Salvatore, Presidente
Luigi Maruotti, Consigliere
Goffredo Zaccardi, Consigliere
Armando Pozzi, Consigliere, Estensore
Bruno Mollica, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/01/2010
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