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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 12 luglio 2007 n. 3794
Pres., Est. Saltelli
Ministero della Giustizia, Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Bologna (Avv. dello Stato) C/ F. Mambelli (n.c.)


Professioni e mestieri - Avvocati – Esame di abilitazione – Commissione giudicatrice – Dimissioni di un componente - Sostituzione con altro membro supplente – Legittimità – Sino alla loro accettazione - Ragione.

. In tema di esami per l’abilitazione alla professione di avvocato, le dimissioni di un membro della Commissione esaminatrice non producono alcun effetto giuridico sino a che, con decorrenza ex nunc, non siano accettate dal ministero, con la conseguenza che fino a tale momento è legittimo l’operato della commissione che sostituisca il dimissionario, da ritenersi ancora in carica, con altro membro supplente1 . Ragionando diversamente, difatti, si finirebbe per attribuire rilievo determinante alle scelte soggettive del dimissionario, mentre, con evidenza, ragioni di buona amministrazione impongono di vagliare selettivamente le domande di esonero da un incarico oggettivamente gravoso, al fine di assicurare un regolare svolgimento degli esami di abilitazione.

 

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1 Cfr. Cons di Stato-Sez. IV, Sentenza 6 settembre 2006, n. 5155


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)




ha pronunciato la seguente

DECISIONE



Sul ricorso in appello iscritto al NRG. 4273 dell’anno 2003, proposto dal
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro in carica, e dalla COMMISSIONE PER GLI ESAMI DI AVVOCATO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, in persona del legale rappresentante in carica, entrambi rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis domiciliano in Roma alla via dei Portoghesi n.12,

contro



MAMBELLI FRANCESCA, non costituita in giudizio;

per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sez. I, n. 98 del 13 febbraio 2003;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 27 aprile 2007 il consigliere Carlo Saltelli;
Uditi l’avvocato dello Stato Varrone;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO



Con la sentenza segnata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sez. I, accogliendo il ricorso proposto dalla dott. Francesca Mambelli ha annullato i provvedimenti impugnati (verbale della Commissione degli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Bologna in data 30 maggio 2002 nella parte in cui è stato espresso giudizio negativo sulle sue prove scritte con conseguente diniego di ammissione alle prove orali).
In particolare, l’adito tribunale, pur ritenendo infondate le censure relative all’asserita violazione dell’articolo 22, comma 6, del R.D.L. n. 1578 del 1933 in ordine all’unicità del Presidente della Commissione esaminatrice, alla dedotta incongruità dei tempi occorsi per la valutazione degli elaborati, alla contestata insufficienza del voto numerico a costituire idonea motivazione del giudizio di insufficienza delle prove scritte e alla pretesa genericità ed astrattezza dei criteri di correzione degli elaborati, ha considerato meritevole di favorevole apprezzamento quella relativa alla illegittima composizione della commissione esaminatrice, in quanto uno dei membri originariamente nominati, che non aveva partecipato neppure alla riunione plenaria della commissione, si era dimessa senza neppure essere stata sostituito dal Ministero, così che la sua sostituzione con altro componente supplente (peraltro già nominato in altro collegio) non era sufficiente alla valida costituzione della commissione: in altri termini, sussisteva una deficienza strutturale della commissione, non risolvibile con la mera sostituzione del membro dimessosi con altro componente supplente e che inficiava irrimediabilmente tutto il suo operato.
Avverso tale statuizione hanno ritualmente e tempestivamente proposto appello le amministrazioni statali pure segnate in epigrafe, chiedendone la riforma alla stregua di un solo mezzo di gravame, rubricato “violazione dell’art. 22 R.D. 22.1.1934, n. 37, recante norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578”, sostenendo che le dimissioni di un membro della Commissione di esame non hanno effetto prima della loro accettazione da parte del Ministero, con la conseguenza che fino a tale momento la Commissione aveva legittimamente operato con l’integrazione del componente supplente, non potendo ammettersi che potesse avere esclusivo rilievo la volontà dell’interessato (di dimettersi) fino al punto da poter paralizzare l’operato della commissione stessa.
Con ordinanza n. 2681 del 27 giugno 2003 la IV Sezione di questo Consiglio di Stato respingeva l’istanza incidentale di sospensione degli effetti della sentenza.
Con memoria depositata in data 16 aprile 2007 le amministrazioni appellanti hanno rappresentato che l’interessata, a seguito della rinnovazione della correzione delle sue prove di esame in attuazione della ricordata pronuncia cautelare, è stata nuovamente ritenuto idonea e che, tuttavia, sussiste ancora l’interesse ad ottenere una pronuncia di merito sull’appello in esame.

DIRITTO



I. L’appello è fondato e deve essere accolto, dovendo preliminarmente darsi atto, stante la mancata costituzione in giudizio dell’appellata, della ritualità e tempestività della notifica del gravame in esame.
II. Con l’unico motivo le Amministrazioni in epigrafe deducono, in sintesi, che le dimissioni presentate da un componente della Sottocommissione che valutò gli elaborati della ricorrente non hanno prodotto effetto giuridico sino a che, con decorrenza ex nunc, le stesse non sono state accettate.
Di conseguenza, fino al momento della accettazione delle dimissioni, il componente dimissionario è rimasto in carica e poteva quindi essere sostituito da un membro supplente.
Il mezzo merita positiva considerazione, in quanto da tempo la Giurisprudenza ha chiarito che, pur non potendosi disconoscere il diritto del componente di una Commissione giudicatrice di concorso di essere esonerato dall'incarico, avendo questo natura volontaria, detta accettazione si configura come condizione indispensabile per determinare la cessazione delle relative funzioni, non essendo sufficiente l'unilaterale manifestazione di volontà del soggetto che le ha presentate per escluderlo dall'organo collegiale. (cfr. V Sez. n. 1346 del 1991 ).
Del resto, ragionando diversamente si finirebbe per attribuire rilievo determinante alle scelte soggettive dell’interessato mentre con evidenza ragioni di buona amministrazione impongono - al fine di assicurare un regolare svolgimento degli esami di abilitazione – di vagliare selettivamente le domande di esonero da un incarico che è oggettivamente gravoso.
A parte tale rilievo di fatto, resta comunque che fino all’accettazione le dimissioni presentate non incidono sulla composizione dell’organo e sul relativo quorum, con la conseguenza che il membro dimissionario può legittimamente essere sostituito da un supplente, come avvenuto nel caso in esame.
III. E’ appena il caso di rilevare che in senso conforme a quanto fin qui osservato si è già espressa la Sezione con la recentissima decisione n. 5155 del 6 settembre 2006.
IV. L’appello deve essere quindi accolto, con riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso di primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, ricorrendo giusti motivi.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello proposto dal Ministero della giustizia e dalla Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Bologna avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sez. I, n 98 del 13 febbraio 2003, lo accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso di primo grado.
Dichiara compensate le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
CARLO SALTELLI Presidente F.F., Est.
SALVATORE CACACE Consigliere
SERGIO DE FELICE Consigliere
EUGENIO MELE Consigliere
SANDRO AURELI Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
12 luglio 2006



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