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CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 12 febbraio 2010 n. 45
Pres. AMIRANTE – QUARANTA


Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Artt. da 1 a 6, 10, da 15 a 18, 20, 22, c. 5°, 8°, 12° bis e 12° ter, da 23 a 48, 53, da 55 a 74, da 79 a 95, da 97 a 108, da 110 a 112, c. 2°, della legge della Provincia autonoma di Trento 24/07/2008, n. 10. Art. 29, c. 2° e 3°, della legge della Provincia autonoma di Trento 12/09/2008, n. 16 - Modificazioni alla legge provinciale n. 26/1993, in materia di lavori pubblici, alla legge provinciale n. 6/1999, in materia di sostegno all'economia, alla legge provinciale n. 1/2008, in materia di urbanistica - Introduzione di varie norme che hanno esteso l'utilizzo della procedura negoziata, consentito la procedura negoziata per l'affidamento delle concessioni, regolato con gara solo le sponsorizzazioni relative a beni culturali, ampliato l'utilizzo dell'accordo quadro, ristretto la concorrenza nelle procedure ristrette - Contrasto con il codice dei contratti pubblici e con le direttive comunitarie da esso attuate - Norme della Provincia di Trento - Modifica di norme della legge provinciale n. 10 del 2008, già censurate di illegittimità costituzionale con il ricorso n. 62/08 - Ritenuta illegittimità derivata delle norme in atto impugnate per le censure e i motivi di cui al precedente ricorso - Lamentato contrasto con le direttive comunitarie sui pubblici appalti e con le norme del codice dei contratti pubblici - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza – inammissibilità.

dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, nella parte in cui sostituisce l’art. 1, commi 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Trento 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti); 4, nella parte in cui sostituisce l’art. 2, comma 2, della legge provinciale n. 26 del 1993; 34, nella parte in cui sostituisce l’art. 31, comma 1, della legge prov. n. 26 del 1993; 35; 37; 56, nella parte in cui sostituisce l’art. 50, comma 4, della legge prov. n. 26 del 1993, e 86 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10 (Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell’economia, e della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, in materia di urbanistica);

 

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, nella parte in cui sostituisce l’art. 1, comma 1, della legge prov. n. 26 del 1993; 5; 10; 15; 16, comma 1, lettera c); 17, nella parte in cui introduce l’art. 13-bis, comma 2, lettera c), e comma 3, della legge prov. n. 26 del 1993; 18, comma 1, lettera a), ; 22, nella parte in cui nel modificare l’art. 20 della legge prov. n. 26 del 1993, sostituisce i commi 5 e 8 ed introduce i commi 12-bis e 12-ter del medesimo art. 20; 23; 24, nella parte in cui sostituisce l’art. 22, comma 3, della legge prov. n. 26 del 1993; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33, comma 1, lettera a); 34, nella parte in cui sostituisce l’art. 31, commi 2 e 3 della legge prov. n. 26 del 1993, 36; 38; da 39 a 44; 45, comma 1, lettera a); 46; 47; 48; 53; 55; 56, nella parte in cui sostituisce l’art. 50 della legge prov. n. 26 del 1993, ad eccezione di quanto statuito in ordine al comma 4 di quest’ultimo; 57; 58; da 59 a 72; 73 e 74; da 79 a 85; da 87 a 89; da 91 a 95; 97 e 98; da 100 a 108; 112, comma 2, della suddetta legge prov. n. 10 del 2008, proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), della Costituzione, nonché agli articoli 4 e 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), con il ricorso n. 62 del 2008 indicato in epigrafe;

 

dichiara inammissibili, nella parte in cui si prospettano vizi autonomi, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 29, commi 2 e 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 12 settembre 2008, n. 16 (Disposizioni per la formazione dell’assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria provinciale 2009), proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), della Costituzione, nonché agli articoli 4 e 8, primo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, con il ricorso n. 92 del 2008 indicato in epigrafe;

 

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, che sostituisce l’art. 1, commi 2 e 4, della legge prov. n. 26 del 1993; 2; 3; 6; 17, nella parte in cui introduce l’art. 13-bis, commi 1 e 2, lettere b); e); f); i); j); k); 1); m); n); o); p); q); r); s), della legge prov. n. 26 del 1993; 20; 90; 99; 110 e 111 della suddetta legge prov. n. 10 del 2008, proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), della Costituzione, nonché agli articoli 4 e 8, primo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, con il ricorso n. 62 del 2008 indicato in epigrafe;

 

dichiara non fondate, nella parte in cui si prospettano vizi di illegittimità derivata, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 29, commi 2 e 3, della suddetta legge prov. n. 16 del 2008, proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), della Costituzione, nonché agli articoli 4 e 8, primo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, con il ricorso n. 92 del 2008 indicato in epigrafe.


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