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| n. 11-2007 - © copyright |
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 10 ottobre 2007 n. 21142
Pres. Adamo – Rel. Macioce – P.M. Caliendo
Impresa Mascia Nicolò (avv.ti Sordi, Pili) c. Comune di Ortueri (avv.ti Masini, Mereu) |
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1. Giustizia civile – Corte di Cassazione – Morte difensore – Differimento udienza – Condizioni.
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2. Giustizia civile – Corte di Cassazione – Morte difensore – Comunicazione da parte domiciliatario Differimento udienza - Impossibilità.
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3. Contratti P.A.- Richiamo R.D. 350/1895 – Ambito di operatività – Tutte le clausole.
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4. Contratti P.A. –Richiamo pattizio a norme di legge - Clausole vessatorie – Insussistenza.
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1. Nel processo di Cassazione, la morte dell’unico difensore, se comunicata mediante notifica dell’ufficiale giudiziario, essendo un’attestazione fidefacente, comporta il differimento dell’udienza con comunicazione della stessa alla parte personalmente.
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2. La certificazione della morte del difensore, prodotta dal domiciliatario, privo del potere di richiedere differimenti di udienza, non permette detto differimento.
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3. In presenza del richiamo pattizio al RD 350/1895, si devono intendere richiamate tutte le clausole in esso contenute nel rapporto contrattuale tra le parti.
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4. Il richiamo consensuale fatto dalle parti al R.D. 350/1895, al fine dell’integrazione – quale relativo perfecta – del rapporto negoziale attribuisce alle norme richiamate il valore di clausole concordate, sottratte come tali alla disciplina dell’art. 1341 c.c.
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