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n. 11-2007 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 10 ottobre 2007 n. 21142
Pres. Adamo – Rel. Macioce – P.M. Caliendo
Impresa Mascia Nicolò (avv.ti Sordi, Pili) c. Comune di Ortueri (avv.ti Masini, Mereu)


1. Giustizia civile – Corte di Cassazione – Morte difensore – Differimento udienza – Condizioni.

 

2. Giustizia civile – Corte di Cassazione – Morte difensore – Comunicazione da parte domiciliatario Differimento udienza - Impossibilità.

 

3. Contratti P.A.- Richiamo R.D. 350/1895 – Ambito di operatività – Tutte le clausole.

 

4. Contratti P.A. –Richiamo pattizio a norme di legge - Clausole vessatorie – Insussistenza.

1. Nel processo di Cassazione, la morte dell’unico difensore, se comunicata mediante notifica dell’ufficiale giudiziario, essendo un’attestazione fidefacente, comporta il differimento dell’udienza con comunicazione della stessa alla parte personalmente.

 

2. La certificazione della morte del difensore, prodotta dal domiciliatario, privo del potere di richiedere differimenti di udienza, non permette detto differimento.

 

3. In presenza del richiamo pattizio al RD 350/1895, si devono intendere richiamate tutte le clausole in esso contenute nel rapporto contrattuale tra le parti.

 

4. Il richiamo consensuale fatto dalle parti al R.D. 350/1895, al fine dell’integrazione – quale relativo perfecta – del rapporto negoziale attribuisce alle norme richiamate il valore di clausole concordate, sottratte come tali alla disciplina dell’art. 1341 c.c.


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