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n. 11-2007 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 2 ottobre 2007 n. 20702
Pres. Criscuolo – Rel. Morelli – P.M. Schiavon
Cossu (avv. Roscioni) c. Comune di Ula Tirso (avv.ti Antonelli, Meloni)


1. Contratti P.A.- Conclusione – Forma scritta – Necessità. 2. Giustizia civile – Modifica domanda ai sensi art. 184 c.p.c. nel testo previdente al 1990 – Divieto. Contratti P.A.- Premio di accelerazione ex art. 35 legge Sicilia 21/1985 – Inapplicabilità ai termini sopravvenuti – Ratio.

1. E’ necessaria la forma scritta per la conclusione dei contratti della P.A., non essendo ammissibile la conclusione per facta concludentia.

 

2. Nel testo previdente la novella del 1990, ai sensi dell’art. 184 c.p.c. era consentito rettificare la domanda ma non modificare il petitum e la causa petendi, salvo il caso di accettazione del contraddittorio da parte del convenuto.


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