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| n. 1-2006 - © copyright |
PASQUALE DE LISE
(Presidente del T.A.R. del Lazio)
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| Presentazione del nuovo
codice degli appalti
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Quando, nel maggio del 2005, ricevetti
il prestigioso incarico di presiedere la Commissione
per la predisposizione di un progetto di recepimento
delle Direttive comunitarie n. 17 e 18 del 2004,
fui immediatamente conscio delle difficoltà che
tale impegno richiedeva. Allo stesso tempo, mi resi
conto dell’opportunità che veniva concessa, a me
e a coloro che hanno con me collaborato in questi
mesi (e che ringrazio per il notevole impegno profuso),
per tentare una opera di razionalizzazione e semplificazione
mai intrapresa prima, nel campo dei contratti pubblici.
Massimo Severo Giannini, il quale, oltre che un
sommo giurista, era anche un esperto di problemi
della pubblica amministrazione (fu Ministro della
Funzione pubblica), nella ricerca dei rimedi per
uscire dallo stato di crisi in cui versava il settore
dei lavori pubblici in Italia negli anni ’80, suggeriva
due possibili strade: la riorganizzazione dell’amministrazione
o la riorganizzazione della normativa. Più complessa
la prima, forse più agevole la seconda.
Tale seconda strada fu effettivamente percorsa con
l’emanazione della Legge n. 109 del 1994, legge
che si autodefinisce “quadro” e che, all’art. 1,
qualifica espressamente le proprie disposizioni
come “norme fondamentali di riforma economico –
sociale e principi della legislazione dello Stato”.
Con la legge quadro, integrata dal regolamento da
essa previsto e da qualche altra legge, si sarebbe
potuta attuare, nel nostro ordinamento, quella idea,
a lungo vagheggiata, del codice dei lavori pubblici,
come in altri paesi (si veda l’esempio francese,
dove da tempo esiste il Code des marchés publics),
dove vi è un corpus di norme organiche sulla regolamentazione
del settore.
Questa speranza è andata delusa, purtroppo.
Sono note a tutti le numerose e rilevanti modifiche
che ha subìto la legge quadro del 1994, fino alla
legge obiettivo, fino alla legge n. 166 del 2002
(che all’art. 7 espressamente preconizza una ulteriore
revisione della legge 109, anche allo scopo di adeguarla
alle modifiche del titolo V della Costituzione),
fino alla stessa legge comunitaria 2004, legge di
delega e allo stesso tempo di modifica di altre
disposizioni della Merloni. Occorre anche sottolineare
i ritardi con cui i Governi che si sono succeduti
dal 1994 hanno esercitato la potestà regolamentare
attribuita dalla legge quadro (il regolamento generale
doveva essere emanato entro il 30 settembre 1995
e lo è stato il 21 dicembre 1999, entrando in vigore
a metà del 2000; la legge n. 166 dell’agosto 2002
prevede espressamente l’adeguamento di tale regolamento,
ma si è ancora nella fase di studio, e potrebbero
essere citati molti altri casi).
La auspicata riorganizzazione della normativa non
può dirsi, quindi, riuscita.
Si aggiunga a ciò lo sviluppo della normativa comunitaria
in materia di appalti, la quale si è intrecciata
progressivamente, e giustamente, con materie attinenti
alla crescita economica, al progresso sociale, al
rispetto dell’ambiente, materie tutte ispirate al
perseguimento di un modello di sviluppo equilibrato
e sostenibile.
I princìpi di libertà economica, di libera circolazione
delle merci, di libertà di stabilimento, di libera
prestazione dei servizi, di parità di trattamento,
di imparzialità e di trasparenza dell’azione amministrativa
sono princìpi che hanno trovato graduale applicazione
nelle direttive via via emanate in tema di appalti
pubblici, ma sono princìpi che, ancor prima che
dalle direttive, derivavano dalle norme di diritto
primario contenute nel Trattato, suscettibili pertanto
di applicazione anche al di fuori dell’ambito coperto
dalle specifiche direttive.
Il diritto comunitario penetra quindi sempre più
nel nostro ordinamento, incidendo sia sul piano
legislativo (basti pensare alla prevalenza del diritto
comunitario sul diritto interno, all’obbligo di
recepimento delle direttive, alle direttive self
executing, all’immediata applicabilità dei regolamenti
comunitari), sia sul piano amministrativo (sono
sempre più frequenti gli interventi della Commissione
in materia di aiuti alle imprese, di tutela della
concorrenza, di tariffe assicurative ed aeree, etc.),
sia sul piano giudiziario.
Con l’entrata in vigore del nuovo sistema di riparto
di competenze, come configurato nel Titolo V, si
assiste oggi ad un complesso intreccio di normative
statali e regionali, siano esse riconducibili alla
potestà legislativa esclusiva o concorrente di Stato
o Regioni, che il più delle volte generano difficoltà
interpretative (e di conseguenza applicative) in
riferimento alla disciplina da applicare ad una
determinata fattispecie.
Senza dilungarsi oltre su tali aspetti, già ampiamente
trattati nelle opportune sedi, risulta quindi un
dato acquisito la frammentazione della disciplina
sui lavori pubblici, con tutto ciò che ne consegue
in termini di comprensione e di applicazione di
norme.
Muovendo da queste premesse, e alla luce dei contenuti
della delega di cui alla Legge n. 62 del 2005, la
Commissione ha pertanto cercato di recuperare l’obiettivo
iniziale, già suggerito da Giannini, di riorganizzare
la normativa italiana in materia di appalti.
Occasione migliore non si poteva presentare: la
scelta comunitaria di unificare le discipline in
materia di appalti di lavori, di forniture e di
servizi, oggetto di recepimento, che ha comportato
anche il superamento delle disposizioni dettate
in precedenti direttive, ha rappresentato il punto
di riferimento più razionale.
Di ciò il legislatore italiano è stato consapevole,
al momento di tracciare i limiti della delega.
L’art. 25 della legge n. 62 del 2005 affida infatti
al legislatore delegato il compito di compilare
“un unico testo normativo recante le disposizioni
legislative in materia di procedure di appalto disciplinate
dalle due direttive coordinando anche le altre disposizioni
in vigore nel rispetto dei princìpi del Trattato
istitutivo dell'Unione europea” (lett. a).
Altro compito che viene assegnato riguarda la “semplificazione
delle procedure di affidamento che non costituiscono
diretta applicazione delle normative comunitarie,
finalizzata a favorire il contenimento dei tempi
e la massima flessibilità degli strumenti giuridici”
(lett. b).
Non solo.
Il lavoro deve prevedere anche il “conferimento
all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,
in attuazione della normativa comunitaria, dei compiti
di vigilanza nei settori oggetto della presente
disciplina….” (lett. c) e l’adeguamento della normativa
“..alla sentenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee del 7 ottobre 2004 nella causa
C-247/02” (lett. d).
Il testo approvato il 13 gennaio 2006 dal Consiglio
dei Ministri rispetta perfettamente sia il contenuto
che i limiti della delega.
Non sembra contestabile infatti che il coordinamento
di cui alla lett. a) della legge sia stato posto
in essere, anche se in senso sostanziale, riproducendo
all’interno del testo tutte le previsioni della
Legge Merloni, con la sola eliminazione di quelle
incompatibili con le nuove direttive e con i criteri
della delega. L’abrogazione della Merloni assume
quindi solo carattere formale, rimanendo comunque
vigenti la maggior parte delle sue disposizioni.
Apro una parentesi proprio sulla Legge Merloni,
in particolare sulla “clausola di resistenza” di
cui all’art. 1, laddove si stabilisce che le sue
disposizioni possono essere abrogate solo con disposizioni
espresse. Sul piano normativo e costituzionale la
previsione è stata ampiamente rispettata. Tale norma
impone la abrogazione espressa, ma non dice che
tale abrogazione può avvenire solo con “legge”.
Il decreto legislativo delegato è una fonte che
ha la stessa forza e valore di una legge: pertanto
il codice appalti, che è un decreto legislativo,
ben può abrogare le norme della Merloni.
E’ il caso di precisare che ci si sofferma sui lavori
pubblici perché proprio in tale ambito si erano
verificati, nel passato, significativi scostamenti
dai dettami comunitari, non verificatisi invece
nel campo dei servizi e delle forniture.
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Occorre adesso soffermarsi sui contenuti
del progetto, anche (e soprattutto) alla luce delle
critiche che già sono affiorate sui risultati cui
è pervenuta la Commissione.
Si è infatti affermato che questo testo – in relazione
ad aspetti quali la trattativa privata, gli appalti
integrati ed altro – abbia voluto ampliare la discrezionalità
dell’amministrazione a danno della trasparenza,
della concorrenza, dei vincoli posti dalla legge
Merloni.
Ciò non sembra esatto: se la normativa comunitaria
detta una certa disciplina per i contratti soprasoglia,
si è ritenuto incongruo prevedere, nell’ ordinamento
interno una disciplina più restrittiva (come pure
in astratto sarebbe consentito), dettata dal sospetto
verso l’amministrazione e verso gli operatori. Si
è così preferito conformarsi alla disciplina comunitaria
per i contratti soprasoglia e dettare una disciplina
sostanzialmente analoga a quella per quelli sottosoglia,
apparendo illogico riservare a questi ultimi un
trattamento deteriore, più restrittivo, più rigoroso
rispetto agli altri.
Si è parlato anche di allentamento dei vincoli e
di aumento della discrezionalità della pubblica
amministrazione, di possibilità di effettuare trattative
private “a maglie larghe” e della possibilità di
ricorrere ampiamente ad appalti integrati e ad appalti
concorso.
Al riguardo sono necessarie alcune precisazioni.
La trattativa privata è stata esclusa per l’affidamento
delle concessioni; è stata inoltre circoscritta
agli appalti fino a un milione di euro per l’ipotesi
di gara con offerte irregolari o inaccettabili.
Per il resto, sono state recepite le ipotesi comunitarie
di trattativa privata, in parte più ampie rispetto
alla legge Merloni per i lavori, ma già vigenti
in Italia per servizi, forniture e settori esclusi.
Va però osservato che dopo la Merloni numerose leggi
speciali hanno previsto per i lavori la trattativa
privata nei casi previsti dal diritto comunitario
(v. appalti per i beni culturali e appalti per i
giochi olimpici di Torino 2006, solo per fare qualche
esempio).
La Commissione ha pertanto proposto il recepimento
integrale della direttiva comunitaria, quanto alla
trattativa privata per i lavori, per le seguenti
considerazioni:
- la legge delega impone il recepimento delle direttive,
senza stabilire esclusioni o limitazioni per la
trattativa privata o per altri istituti;
- è opportuno che vi sia una disciplina il più possibile
uniforme per lavori, servizi, forniture, tanto più
che sempre più frequenti sono gli appalti misti;
- nei fatti, la rigida impostazione della Legge
Merloni è stata superata da numerose leggi speciali,
tanto che la c.d. regola del limite alla trattativa
privata è nella sostanza vanificata;
- la trattativa privata comunitaria, recepita dal
codice, non coincide con la trattativa privata pura
di derivazione civilistica, essendo circondata da
garanzie procedurali che ne assicurano comunque
la trasparenza (sono numerose le ipotesi di trattativa
privata previa pubblicazione di bando di gara).
Quanto al più ampio ricorso all’appalto integrato,
la Commissione, nel rispetto della legge delega
che impone il recepimento tout court delle direttive,
ha proposto la soluzione comunitaria secondo cui
l’appalto di lavori può, a scelta della stazione
appaltante (che deve essere motivata), avere ad
oggetto la sola esecuzione o anche la progettazione
(con esclusione, in ogni caso, della progettazione
preliminare).
Rispetto all’attuale disciplina, il codice dimostra
maggiore rigore in quanto chi concorre ad una gara
di esecuzione e progettazione deve avere anche tutti
i requisiti di qualificazione prescritti per i progettisti.
In ogni caso, la possibilità di un appalto di progettazione
ed esecuzione è subordinata alla regola, già contenuta
nella legge Merloni e ribadita dal codice, che la
progettazione esterna alla stazione appaltante costituisce
eccezione rispetto alla regola della progettazione
interna.
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Vi sono altri aspetti che, ritengo,
saranno oggetto di vivace dibattito nell’immediato
futuro.
Mi vorrei soffermare su alcuni di questi.
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Il testo presentato può sembrare
eccessivamente lungo (si compone di 257 articoli).
Invero il codice riduce a 257 articoli una materia
(i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
sopra e sottosoglia, nei settori ordinari e nei
settori speciali), oggi disciplinata da oltre cinquanta
testi normativi, con conseguente abrogazione di
un numero di articoli molto più elevato rispetto
a quelli di cui si compone il codice. Gli altri
codici di questa legislatura (della proprietà industriale,
del consumo, delle assicurazioni private) non sono
più brevi, pur riguardando materie meno complesse.
Peraltro il raffronto tra le Direttive 17 e 18 del
2004 consente di enucleare molteplici princìpi e
disposizioni comuni. Si è operato in tal senso in
sede di recepimento (disciplinando in capi separati
solo gli aspetti non comuni), addivenendo così ad
un testo normativo più sintetico e snello.
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Il testo prevede altresì la libertà
di scelta, per le stazioni appaltanti, tra i criteri
di aggiudicazione delle gare: prezzo più basso od
offerta economicamente più vantaggiosa. Si è trattato
di una soluzione doverosa, a seguito di condanna
della legislazione italiana da parte della Corte
di giustizia, con la sentenza 7 ottobre 2004 e,
in effetti, la legge delega ha espressamente imposto
l’adeguamento della normativa italiana a tale sentenza.
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Sulla possibilità di utilizzare la
procedura di licitazione privata, il codice ha confermato
la soluzione della Merloni, che per i lavori di
fatto azzera la licitazione privata. La Commissione
aveva espresso un diverso avviso (maggiore discrezionalità
nella licitazione privata), ma la soluzione adottata
dal Consiglio dei Ministri si pone in linea di continuità
con quanto previsto attualmente dalla Legge Merloni.
La licitazione privata comunitaria è infatti limitata
agli appalti di lavori di importo superiore a 40
milioni di euro, mentre trova applicazione in relazione
ai servizi e alle forniture, come già previsto nel
diritto vigente.
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In tutti gli appalti sottosoglia
(sia di lavori che di servizi e forniture) si è
optato per l’integrale applicazione della disciplina
sulle offerte anomale, sciogliendo quindi il nodo
tutto italiano della esclusione automatica, e propendendo
per la non automaticità della esclusione (peraltro
in questo caso sono stati recepiti orientamenti
emersi già in dottrina e presso l’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici).
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Sono stati, infine, recepiti i nuovi
strumenti negoziali previsti dalle direttive: in
particolare, l’accordo quadro, il dialogo competitivo,
la centrale di committenza, le aste elettroniche.
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Sulla base di queste osservazioni,
ritengo di avere adempiuto, insieme ai membri della
Commissione, nel modo migliore al compito che mi
era stato assegnato.
Il decreto legislativo in via di emanazione rappresenterà
comunque uno dei progetti più ambiziosi che siano
stati mai portati a termine negli ultimi decenni.
Mi auguro che le discussioni che si avvieranno su
tale progetto, e le connesse critiche, abbiano comunque
valenza costruttiva e propositiva.
Soprattutto, coltivo la speranza che tale progetto
risponda alle aspettative e alle proposte, avanzate
in questi anni da più parti, concernenti la necessità
di superare la staticità che caratterizza gli ingranaggi
della macchina pubblica e di creare meccanismi che
consentano, finalmente, l’accesso a pieno titolo
dell’amministrazione italiana nel mercato dei tempi
moderni.
Compete poi ad altre sedi, molto più autorevoli,
valutare se questo disegno di codice possa finalmente
rispondere alle esigenze della nostra economia.
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