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| n. 7-2005 - © copyright |
GIANCARLO CIRICUGNO
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che concorrono alla determinazione dell’ammontare mensile
del gettone di presenza
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In materia di indennità degli amministratori
locali l’attuale disciplina del testo unico, che
ha innovato il sistema definito dalla legge 27/12/1985,
n. 816, presenta delle difficoltà interpretative
relative all’individuazione delle commissioni che
concorrono alla determinazione dell’ammontare mensile
del gettone di presenza.
Per l’approfondimento della materia è necessario
esaminare il capo IV “Status degli amministratori
locali” (artt.77-87) del decreto legislativo 267/2000
(Testo Unico degli Enti Locali), che disciplina
il regime delle aspettative, dei permessi e delle
indennità degli amministratori degli enti locali,
elencandone i soggetti destinatari nell’art. 77.
In particolare, l’ art. 82 “Indennità” riformula
le disposizioni dell’art. 23 della legge 3 agosto
1999, n. 265, con le quali il legislatore ha riformato
la previgente normativa (legge 816/85) in materia
di trattamento economico degli amministratori locali.
Con il richiamato art. 23 il legislatore ha adeguato
l’importo dei compensi all’importanza ed al concreto
rilievo delle funzioni svolte dagli amministratori
locali, affievolendo il principio della gratuità
delle funzioni degli amministratori locali che,
nella nuova disciplina, trovano un riconoscimento
economico per lo svolgimento di un’attività pubblica.
Nella nuova disciplina dell’art. 82 del testo unico
viene confermata la corresponsione dell’indennità
di funzione ai componenti degli organi esecutivi
ed ai presidenti dei consigli (co.1) e l’attribuzione
del gettone di presenza ai consiglieri (comma 2).
La prima è connessa alla funzione, cioè al mandato
ricoperto, a prescindere da ogni effettiva presenza
a sedute di organi collegiali o presso la sede dell’ente.
Il gettone di presenza è invece correlato all’effettiva
partecipazione degli organi collegiali.
In base alla norma del 2° comma dell’art. 82: “I
consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali
e delle comunità montane hanno diritto a percepire,
nei limiti fissati dal presente capo, un gettone
di presenza per la partecipazione a consigli
e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito
nell’ambito di un mese da un consigliere può superare
l’importo pari ad un terzo dell’indennità massima
prevista per il rispettivo sindaco o presidente…”.
In base a tale norma, quindi, l’unico vincolo è
rappresentato dall’impossibilità che gli emolumenti
del consigliere superino il limite di 1/3 dell’indennità
massima prevista per il sindaco e presidente della
provincia come fissata dal decreto ministeriale
attuativo di cui al comma 8 dello stesso art. 82.
La norma che ha lo scopo di evitare una crescita
incontrollata della spesa a titolo di gettoni di
presenza sostituisce il divieto di cumulo di gettoni
per la presenza in più collegi nella stessa giornata,
prevista negli articoli 10 e 11 della legge 816/85.
Il successivo comma 4 stabilisce che “gli statuti
ed i regolamenti possono prevedere che all’interessato
competa, a richiesta, la trasformazione del gettone
di presenza in una indennità di funzione”, prescrivendo
“detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata
assenza dalle sedute degli organi collegiali”.
Anche in questo caso, l’indennità di funzione non
può essere superiore ad 1/3 dell’indennità del capo
dell’amministrazione, in considerazione dei diversi
impegni ed obblighi che gravano sui due soggetti.
E’ unanimemente condiviso che, ai sensi del successivo
comma 7, anche al consigliere che usufruisce, ai
sensi del 4° comma, della trasformazione del gettone
in indennità di funzione “non è dovuto alcun gettone
per la partecipazione a sedute degli organi collegiali
del medesimo ente, né di commissioni che di quell’organo
costituiscono articolazioni interne ed esterne”.
Dalla formulazione dell’art. 82 non risulta, invece,
agevole individuare a quali tipologie di commissioni
faccia riferimento il 2° comma.
Non è senz’altro condivisibile la tesi che- nel
termine generico “commissioni- individua la volontà
del legislatore di riferirsi a tutte le commissioni
che siano comunque funzionali all’attività propria
dell’ente.
E’ necessario, quindi, dimostrare che le diverse
formule a cui ricorrono i commi 2 e 7 dell’ art.
82 esplicitano la volontà del legislatore di sottoporre
a differente disciplina la materia, a secondo del
tipo di indennità corrisposta al consigliere: gettone
di presenza o indennità di funzione.
L’approfondimento si muoverà prendendo in esame
la disposizione relativa al divieto di cumulo tra
indennità di funzione e gettone di presenza (comma
7).
Come già affermato, non sussistono particolari problemi
interpretativi relativi alla disciplina contenuta
nel comma 7 dell’art. 82; in tale norma il legislatore
ha specificato la tipologia delle commissioni, comprendendo
sia quelle che rappresentano un’articolazione degli
organi dell’ente sia quelle che, costituite sulla
base di leggi statali o regionali, sono comunque
funzionali all’attività propria dell’ente.
E’ da ritenere che con la previsione del comma 7,
il legislatore abbia voluto-ulteriormente- chiarire
l’omnicomprensività dell’indennità di funzione,
anche nel caso di richiesta di trasformazione del
gettone in indennità di funzione, ai sensi del comma
4 dell’art. 82.
In virtù della suddetta trasformazione il consigliere
usufruisce di un importo fisso mensile che viene
decurtato, solo in caso di assenze ingiustificate
dalle sedute degli “organi collegiali” (consigli
e commissioni).
La ratio delle detrazioni è abbastanza comprensibile
considerato che in questo specifico caso il mandato
dell’eletto è direttamente rapportato ad un organo
e non all’espletamento di una funzione, per cui
l’opzione per l’indennità, in assenza di un meccanismo
di detrazione potrebbe consentire l’elusione della
normativa, attraverso il percepimento di un’indennità
senza partecipare alle sedute degli organi cui il
soggetto è chiamato e nel contempo senza esplicare
nessuna funzione in quanto non chiamato ad essa.
Tale disposizione (co.4, art.82) aiuta nella definizione
della corretta interpretazione del termine “commissioni”
utilizzato dal 2° comma dell’art. 82.
Partendo dal principio che l’indennità di funzione
è assegnata per l’appartenenza all’organo consiliare,
ne deriva che dall’indennità si decurtano- eventualmente-
solo gli importi stabiliti per l’assenza ingiustificata
agli organi collegiali ai quali il consigliere partecipa
in virtù dell’appartenenza all’organo consiliare.
Quindi, all’indennità di funzione del consigliere
componente di una “commissione” che tra i propri
componenti non preveda la presenza del rappresentante
dell’organo consiliare, non va applicata alcuna
decurtazione dall’indennità mensile, in caso di
assenza dalle sedute.
Coerentemente, lo stesso principio deve essere seguito,
nella determinazione dell’ammontare mensile.
Dalle su esposte considerazioni si ricava la ratio
del ricorso del legislatore alle differenti formule
utilizzate nei commi 2 (commissioni) e 7 (commissioni
che di quell’organo costituiscono articolazioni
interne ed esterne).
Per i motivi suesposti si può, quindi, concludere
che rientrano nella previsione del comma 7 tutte
le commissioni comunque funzionali all’attività
propria dell’ente, essendo l’indennità di funzione
attribuita in virtù dell’appartenenza all’organo.
Dalla correlazione del gettone alla effettiva partecipazione
alle sedute degli organi collegiali deriva, invece,
l’ambito più ristretto che si ritiene debba essere
attribuito alla formula “commissioni” utilizzato
nel 2° comma.
Nell’individuazione delle commissioni che concorrono
a determinare l’ammontare mensile previsto dal 2°
comma dell’art. 82 soccorre il 3° comma dell’art.
79.
Tale disposizione include tra le commissioni per
le quali ai lavoratori dipendenti, pubblici o privati,
spetta il diritto ai permessi retribuiti, le “commissioni
comunali previste per legge”, che- nella previdente
normativa della legge 816/85- trovavano disciplina
all’ art. 10.
Nel caso delle citate commissioni comunali (per
es. edilizia, elettorale, commercio) è da ritenere
che la specifica menzione del 3° comma dell’art.
79 del testo unico trovi giustificazione nella composizione
delle stesse, che i relativi ordinamenti istitutivi
prescrivono con la presenza obbligatoria del componente
(in carica) dell’organo consiliare.
E’ da precisare che, in alcuni casi, la partecipazione
alle commissioni comunali degli amministratori risulta
di scarsa attualità –oltre che per la separazione
fra compiti di indirizzo-controllo e gestione- in
virtù della soppressione degli organismi collegiali
effettuata dai comuni ai sensi dell’art. 96 del
testo unico, o dalla legge, come nel caso della
commissione elettorale (legge 340/2000).
Dal combinato disposto degli articoli 79, co. 3,
ed 82, co. 2, emerge che il diritto a percepire
il gettone di presenza è collegato al diritto di
usufruire dei permessi retribuiti per la partecipazione
agli organi collegiali.
Un’ultima considerazione attiene la scelta del legislatore
di non inserire nel capo IV del testo unico la disciplina
delle “commissioni provinciali previste per legge”,
che nella previdente normativa della legge 816/85
( art. 11, co. 3) attribuiva ai consigli provinciali
la possibilità di concedere una indennità di presenza
per le sedute.
La soluzione del legislatore rappresenta un
ulteriore elemento per escludere dal novero delle
commissioni di cui al 2° comma dell’art. 82 quelle
provinciali previste per legge.
Da tale assunto deriva che il gettone di presenza
di tali commissioni- se previsto- deve essere corrisposto
ai sensi della legge istitutiva; analogamente, deve
ritenersi escluso il diritto ad usufruire dei permessi
retribuiti di cui al 3° comma dell’art. 79 del testo
unico.
Per quanto sopra, si ritiene di poter affermare
che la seconda parte del comma 2 dell’art. 82 va
interpretata nel senso che- ai fini della quantificazione
dell’ammontare mensile del gettone di presenza-
concorrono esclusivamente le seguenti commissioni:
1. commissioni consiliari (permanenti e speciali)
previste dallo statuto, ai sensi del comma 6 dell’art.38
del decreto legislativo 267/2000;
2. commissioni consiliari previste dallo statuto,
ai sensi del 1° comma dell’art. 44 del decreto legislativo
267/2000, aventi funzioni di controllo o di garanzia;
3. commissioni consiliari d’indagine istituite ai
sensi del 2° comma dell’art. 44 del decreto legislativo
267/2000;
4. le “commissioni comunali previste per legge”
previste dal 3° comma dell’art. 79, del testo unico.
Si può concludere, sostenendo che - in caso di partecipazione
a commissioni non comprese nelle elencate fattispecie
- al consigliere spetti - in ogni caso- il gettone
di presenza nella misura fissata dalla legge istitutiva.
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