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| n. 7-2005 - © copyright |
GIOVANNI MARIA DI LIETO
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| Considerazioni sulla disciplina
applicabile nella Regione Campania per l’ipotesi di decadenza
dei vincoli preordinati all’espropriazione
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Esaminiamo, preliminarmente e in
dettaglio, i riferimenti normativi nella materia,
iniziando dalla normativa statale.
L’ipotesi della decadenza dei vincoli preordinati
all’espropriazione, o che comportino l’inedificabilità
assoluta del suolo, o, comunque, privino il diritto
di proprietà del suo sostanziale valore economico,
è regolata dall’art. 9 del Dpr 8/6/2001, n. 327
(Testo unico in materia di espropriazione per pubblica
utilità).
Secondo l’art. 9, se non è tempestivamente dichiarata
la pubblica utilità dell’opera (nei cinque anni
dalla data in cui diventa efficace l’atto di approvazione
del Prg), “il vincolo preordinato all’esproprio
decade e trova applicazione la disciplina dettata
dall’articolo 9 del testo unico in materia edilizia
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380”.
L’art. 9, n. 1, del Dpr 6/6/2001, n. 380 stabilisce
che nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici,
“salvi i più restrittivi limiti fissati dalle
leggi regionali”, sono consentiti “interventi
di manutenzione ordinaria”, “interventi di manutenzione
straordinaria”, “interventi di restauro e di risanamento
conservativo”, che riguardino singole unità immobiliari
o parti di esse; “fuori dal perimetro dei centri
abitati, gli interventi di nuova edificazione nel
limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri
cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione
produttiva, la superficie coperta non può comunque
superare un decimo dell’area di proprietà”.
Occupiamoci, ora, della normativa regionale.
L’art. 38 della L.R.C. 22/12/2004, n. 16 (Disciplina
dei vincoli urbanistici) dispone:
“1. Le previsioni del Puc, nella parte in cui
incidono su beni determinati e assoggettano i beni
stessi a vincoli preordinati all'espropriazione
o a vincoli che comportano l'inedificabilità, perdono
efficacia se, entro cinque anni dalla data di approvazione
del Puc, non è stato emanato il provvedimento che
comporta la dichiarazione di pubblica utilità.
2. Il comune può reiterare i vincoli di cui al comma
1 motivando adeguatamente la scelta, in relazione
alle effettive esigenze urbanistiche e di soddisfacimento
degli standard, e prevedendo la corresponsione di
un indennizzo quantificato ai sensi del D.P.R. n.
327/01.
3. A seguito della scadenza dei vincoli di cui al
comma 1 si applicano, nelle zone interessate, i
limiti di edificabilità previsti dalla legge regionale
20 marzo 1982, n. 17.
4. In caso di mancata reiterazione dei vincoli urbanistici,
il comune adotta la nuova disciplina urbanistica
delle aree interessate mediante l'adozione di una
variante al Puc, entro il termine di sei mesi dalla
scadenza dei vincoli. Decorso tale termine, si procede
ai sensi dell'articolo 39”.
Anche l’art. 44, n. 3, della L.R.C. 22/12/2004,
n. 16 (Regime transitorio degli strumenti di
pianificazione) rinvia alla legge regionale
n. 17/82: “Nei Comuni sprovvisti di Prg si applicano,
fino all’adozione dei Puc, i limiti di edificabilità
di cui alla legge regionale n. 17/82, salva l’applicazione
delle misure di salvaguardia di cui all’art. 10”.
L’art. 4 della L.R.C. n. 17/82 (Limiti di
edificabilità) consente, nei Comuni sprovvisti
di strumenti urbanistici approvati:
- all’interno dei centri abitati, oltre agli interventi
contemplati dalla norma statale, anche “interventi
di ristrutturazione” degli edifici esistenti
(v. art. 3, n. 1, lett. d), Dpr 380/01), “che
non comportino aumento delle volumetrie e delle
superfici utili preesistenti”;
- all’esterno dei centri abitati, per le opere strettamente
accessorie all’attività agricola, un indice di fabbricabilità
aggiuntivo (rispetto allo 0,03 metri cubi per metro
quadro previsto per l’edilizia residenziale), pari
a 0,07 mc/mq (in questo caso il rilascio della concessione
edilizia è subordinato alla trascrizione, a cura
del concessionario, di un atto che vincoli all’attività
agricola la destinazione dei fabbricati in progetto);
- in ogni caso, per le opere di interesse pubblico
esistenti al 30 marzo 1982, la realizzazione nel
sottosuolo di opere accessorie (quali garage, sala
convegno, ristorante, etc.), purché completamente
interrate, e la realizzazione di attrezzature complementari
(piscine, campi da gioco e simili), purché non comportino
l’aggiunta di nuovi volumi;
“Le superfici coperte degli edifici o dei complessi
produttivi non possono superare un ottavo dell’area
di proprietà” (l’art. 9 del Dpr 380/01 prevede,
invece, il limite più restrittivo di “un decimo
dell’area di proprietà”).
La legge della Regione Campania n. 17 del 1982 (art.
4, co. 2, abrogato dall’art. 49, co. 2, L. R. 16/04
e integralmente riproposto al n. 4 dell’art.
44 della L. R. 16/04) esclude espressamente – dalla
applicazione degli indicati limiti edilizi transitori
– gli interventi volti alla realizzazione di edifici
e strutture pubbliche, o opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, di programmi per l’edilizia
residenziale pubblica, nonché dei piani e degli
interventi di cui alla legge statale per le zone
terremotate (n. 219 del 1981).
Pertanto, alla stregua della L.R.C. 17/82, si possono
costruire fuori dei centri abitati impianti produttivi
senza limiti di volume su un ottavo dell’area di
proprietà.
Nei centri abitati, anche nelle aree già vincolate
all’inedificabilità, i privati proprietari possono
realizzare opere di urbanizzazione (attrezzature
culturali e sanitarie, impianti sportivi, parcheggi
e così via) senza limiti di cubatura.
Se la finalità della recente legge urbanistica regionale
16/2004 è quella di determinare - attraverso la
caducazione dei programmi di fabbricazione
esistenti - gli enti locali all’approvazione dei
piani regolatori generali, l’intento andava perseguito
non prevedendo l’applicazione nei Comuni della Regione
Campania della legge regionale n. 17/82, ma l’applicazione
dell’art. 9 del Dpr 380/01, che impone limiti più
rigorosi nei centri abitati e fuori dai centri abitati.
Poiché l’art. 9 del Dpr 380/01 dispone che le Regioni
possono stabilire, per i Comuni sprovvisti di strumenti
urbanistici (e per l’ipotesi di decadenza dei vincoli
preordinati all’espropriazione per inutile decorso
del termine quinquennale di efficacia del vincolo),
limiti all’edificazione soltanto “più restrittivi”,
sussistono legittime perplessità sulla legittimità
costituzionale degli articoli 38, n. 3 e 44, n.
3 della L.R.C. 16/04, che producono la riviviscenza
di quella parte dell’art. 4 della L.R.C. 17/82 che
- contrastando con il sopravvenuto art. 9 del Dpr
380/01 - era da ritenersi implicitamente abrogata
da quest’ultimo.
Perplessità - pare - anche della Giunta Regionale
della Campania che, con delibera n. 635 del 21/04/2005,
sottolinea la necessità di coordinare la
L.R.C. 16/04 con le disposizioni di cui al citato
art. 9 del Testo unico edilizia: “il rinvio operato
ai limiti di edificabilità previsti dalla L. R.
17/82 va coordinato con le disposizioni di cui all’art.
9 del D.P.R. 380/01, nel senso che si applicano
i limiti sanciti dalla legislazione regionale laddove
più restrittivi di quelli previsti dalla normativa
nazionale”.
Tuttavia, tale interpretazione correttiva degli
articoli 38, n. 3 e 44, n. 3 della L.R.C. 16/04,
in quanto contenuta in un atto amministrativo, non
esplica conseguenza alcuna sul vigente testo delle
citate disposizioni regionali, la cui modifica (rectius,
correzione) spetta esclusivamente al legislatore
regionale.
E pertanto, nella Regione Campania, i limiti alla
edificazione per i Comuni sprovvisti di strumenti
urbanistici (e per l’ipotesi di decadenza dei vincoli
preordinati all’espropriazione per inutile decorso
del termine quinquennale di efficacia del vincolo)
devono ritenersi regolati nell’ordinamento vigente
dall’art. 4 della L.R.C. 17/82.
Norma applicabile sino all’eventuale modifica (rectius,
correzione), con legge, da parte del Consiglio Regionale
della Campania, del testo degli articoli 38, n.
3 e 44, n. 3 della L.R.C. 16/04.
Legge correttiva che espressamente preveda l’applicazione,
nella Regione Campania, dei limiti all’edificazione
previsti dall’art. 9 del Dpr 380/01.
Occorre pur sempre una interpretazione correttiva
e con legge, escludendosi che l’espressione letterale
del testo nonché il fondamento e lo scopo degli
articoli 38, n. 3 e 44, n. 3 della L.R.C. 16/04
conducano all’applicazione dell’art. 9 del Dpr 380/01
(non è questa la voluntas legis).
A tale successiva legge - che impiegasse la tecnica
di redazione rappresentata dall’inserire la nuova
disposizione nel corpo del precedente testo normativo
- potrebbe attribuirsi natura e funzione di legge
interpretativa.
Con implicita volontà del legislatore di attribuire
alla nuova disposizione la stessa decorrenza di
quella corretta (sempreché, naturalmente, l’eventuale
legge regionale di modifica non statuisca espressamente
di disporre per l’avvenire).
La legge non conterrebbe una disposizione innovativa,
tenuto conto che è interpretativa quella legge che
si propone di conservare l’efficacia di norme
viziate da violazioni di legge (anche costituzionale)
soltanto formali.
Invero, le disposizioni integrative e quelle correttive
hanno efficacia retroattiva.
Le prime, in quanto rendono espliciti precetti già
sottintesi nelle corrispondenti disposizioni principali;
le seconde, per il fatto che sono rivolte ad emendare
norme che sembrano presentare vizi di legittimità
costituzionale.
In particolare, le disposizioni correttive, proponendosi
di prevenire la dichiarazione di illegittimità da
parte della Corte Costituzionale, devono potere
incidere sulla disposizione principale come avrebbe
inciso tale dichiarazione.
Di conseguenza, esse operano ex tunc (con
il limite - comune alla dichiarazione di incostituzionalità
- delle situazioni giuridiche consolidate per effetto
di eventi che l’ordinamento giuridico riconosce
idonei a produrre tale effetto).
Analogamente, nel caso di eventuale pronuncia di
incostituzionalità degli articoli 38, n. 3 e 44,
n. 3 della L.R.C. 16/04, tale pronuncia determinerebbe
la caducazione ex tunc delle citate disposizioni
regionali.
E’ noto che le pronunce di accoglimento della Corte
costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando
fin dall’origine la validità e l’efficacia della
norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo
il limite delle situazioni giuridiche consolidate
per effetto di eventi che l’ordinamento giuridico
riconosce idonei a produrre tale effetto, quali
le sentenze passate in giudicato, l’atto amministrativo
non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza
(Cass. Civ., Sez. III, 28/7/97, n. 7057).
In conclusione, alla data di redazione del presente
scritto (13/07/2005), si propende per l’applicazione
del testo vigente degli articoli 38, n. 3 e 44,
n. 3 della L.R.C. 16/04 (testo non modificato -
corretto dalla delibera n. 635 del 21/04/2005 della
Giunta Regionale della Campania).
E pertanto per l’applicazione dei limiti all’edificazione
come regolati dall’art. 4 della L.R.C. 17/82.
Fermo restando che l’eventuale legge interpretativa
regionale che espressamente prevedesse l’applicazione
dei limiti all’edificazione previsti dall’art. 9
del Dpr 380/01, con modifica (rectius, correzione)
del vigente testo degli articoli 38, n. 3 e 44,
n. 3 della L.R.C. 16/04, come anche l’eventuale
pronuncia di incostituzionalità delle predette disposizioni
regionali da parte della Corte Costituzionale, avrebbero
efficacia retroattiva - operando ex tunc -
salvo il limite delle situazioni giuridiche consolidate
per effetto di eventi che l’ordinamento giuridico
riconosce idonei a produrre tale effetto.
Sempreché, naturalmente, l’eventuale legge regionale
di modifica non statuisca espressamente di disporre
per l’avvenire.
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