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2-2004 - © copyright.
TRIBUNALE DI ROMA
Nona Sezione Civile
Il Giudice istruttore, dr. Nicoletta
Orlanti, nella causa iscritta al n.67795/2003 R.G.C., vertente tra
Giovanni Battista Virga,
elettivamente domiciliato in Roma, via Condotti n.91, presso lo studio
dell’Avv. Marisa Pappalardo, che lo rappresenta e difende unitamente
all’Avv. Luciano Piazza come da procura in calce all’atto
di citazione
- attore e convenuto in riconvenzione
e
Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato s.p.a., in persona del presidente, elettivamente
domiciliata in Roma, via Toscana n.1, presso lo studio degli Avv.ti
Vittorio De Sanctis e Giuseppe Cerulli Irelli, che la rappresentano
e difendono unitamente all’Avv. Tiziana Sborchia come da
procura in calce all’atto di citazione notificatole
- convenuta ed attrice in riconvenzione premesso che il prof. Virga ha chiesto
che sia inibita all’Istituto convenuto l’utilizzazione
della testata elettronica Giust.it, di cui le parti sono comproprietarie,
nonché del suo nome e della banca dati da lui creata nell’ambito
del rapporto di collaborazione instaurato fra le parti con contratto
di edizione dell’11 luglio 2000 e successive integrazioni e
modificazioni, che sia inoltre posto a carico del convenuto il pagamento
di una somma di denaro per ogni violazione o per il ritardo nell’esecuzione
del provvedimento emanato e che sia ordinata la pubblicazione del
dispositivo di esso;
osservato che nel merito l’attore
ha chiesto la risoluzione del contratto di edizione sopra citato
per inadempimento dell’Istituto Poligrafico, con condanna di
quest’ultimo al risarcimento dei danni conseguenti anche alla
violazione del suo diritto morale d’autore, avente ad oggetto
la paternità e l’integrità della rivista Giust.it,
arbitrariamente manomessa dal convenuto, lo scioglimento della comunione
sul dominio e sulla testata Giust.it, l’inibitoria a proseguire
l’attività di manomissione sopra indicata e ad utilizzare
la banca dati da lui creata, con condanna del convenuto al pagamento
di una somma di denaro per ogni violazione dei provvedimenti emanati
ed ordine di pubblicazione del dispositivo della sentenza;
rilevato che l’Istituto Poligrafico
ha a sua volta chiesto che sia inibito in via cautelare al prof.
Virga di modificare ulteriormente il dominio www.giust.it e di utilizzare
Internet o qualsiasi altro mezzo di comunicazione per la campagna
di discredito nei suoi confronti e per sviare la clientela dalla
rivista Giust.it alla rivista LexItalia.it, diretta dallo stesso
Virga, con ordine di pubblicazione dell’emanando provvedimento,
avendo nel merito chiesto il rigetto delle domande proposte dall’attore,
l’inibitoria in via definitiva al prof. Virga in ordine all’accesso
al sito Giust.it ed in ordine ai comportamenti ingiuriosi lamentati
nonché la condanna dell’attore a risarcirgli i danni
all’immagine conseguenti a tali comportamenti;
rilevato che allo stato il Poligrafico
non risulta più utilizzare il sito Giust.it né la relativa
testata e che conseguentemente appare cessata la materia del contendere
in ordine alle contrapposte richieste cautelari di inibitoria all’accesso
al predetto sito e di uso della testata;
ritenuto che va disattesa la richiesta
del prof. Virga di inibire al Poligrafico l’utilizzazione della
banca dati della rivista Giust.it;
osservato in primo luogo sul punto che priva di fondamento appare la pretesa
del prof. Virga di rimozione dal sito dell’Istituto convenuto dei materiali
dall’attore selezionati in qualità di direttore della rivista
Giust.it, legittimamente pubblicati dal Poligrafico in qualità di editore
della predetta rivista sino a che il rapporto di collaborazione fra le parti
ha avuto esecuzione;
rilevato infatti che su tali materiali (articoli di dottrina, pronunce giudiziarie,
provvedimenti normativi) nessun diritto può vantare l’attore,
spettando all’editore, ai sensi dell’art.38 L. 22 aprile 1941,
n.633, il diritto di utilizzazione economica dell’opera collettiva, fermi
gli eventuali diritti di terzi sui singoli scritti pubblicati;
osservato, per quanto attiene ai criteri
di archiviazione e di ricerca di tali materiali, che nessuna prova
sussiste allo stato in ordine al carattere creativo della banca dati
realizzata dall’attore ed alla conseguente sussistenza su di
essa del diritto l’autore del prof. Virga, tenuto conto che
dal punto 21 delle premesse al contratto dell’11 ottobre 2002
risulta che tale banca dati conteneva tutti i materiali pubblicati
sulla rivista elettronica e che la possibilità di ricerca
per materia non comporta di per sé un apporto creativo nella
gestione del materiale archiviato, essendo consentita da qualsiasi
software che preveda la ricerca per parole testuali;
rilevato inoltre che nel contratto
sopra indicato le parti pattuirono uno specifico compenso in favore
del Virga per l’attività svolta di costituzione della
banca dati e per i successivi aggiornamenti di essa, sì che,
anche ove fosse provato il carattere creativo dell’opera, deve
ritenersi che il Poligrafico abbia acquistato a titolo derivativo
i diritti di utilizzazione economica di essa, alla luce dei principi
elaborati dalla giurisprudenza in materia di opera dell’ingegno
eseguita nell’ambito di un contratto di collaborazione (vedi
Cass, 82/3439, Cass. 63/1938);
ritenuto che tali diritti non sono
stati travolti dalla cessazione della collaborazione fra le parti,
che non estende i suoi effetti alle prestazioni già eseguite
nell’ambito del rapporto di durata;
osservato da ultimo sul punto che va
riconosciuta al prof. Virga la facoltà di cedere a terzi i
materiali collezionati e coordinati nel corso del rapporto con il
Poligrafico, ai sensi dell’art.7, comma 3, del contratto dell’11
luglio 2000, che in tal modo risulta derogare alla disciplina dettata
dall’art.102 bis 1.a. in favore del costitutore della banca
dati, inteso come il soggetto che ha effettuato investimenti rilevanti
per la realizzazione di questa, da identificarsi nel caso in esame
nel Poligrafico, stante i versamenti, sopra ricordati, in favore
del Virga per l’acquisizione e l’aggiornamento della
predetta banca dati;
ritenuto, per quanto attiene alle ulteriori
richieste cautelari del convenuto, che l’istanza del Poligrafico
volta ad inibire al prof. Virga l’attività di sviamento
di clientela da Giust.it a LexItalia.it non può essere accolta,
non risultando strumentale alle domande riconvenzionali proposte
dal convenuto, che non hanno ad oggetto la dedotta attività di
concorrenza sleale del Virga;
osservato che va invece accolta la
richiesta del convenuto di inibire al prof. Virga la prosecuzione
della pubblicazione sul sito www.giust.it del comunicato prodotto
dal Poligrafico nell’udienza del 19 novembre 2003, parzialmente
modificato nelle more del procedimento, stante la natura lesiva di
esso della reputazione dell’ente convenuto sia per i termini
utilizzati dall’attore nella ricostruzione della vicenda sia
per il tono complessivamente offensivo e denigratorio nei confronti
del convenuto (si pensi all’attribuzione al Poligrafico della
commissione di gravi abusi, di attività illegittima ed abusiva
nonché il riferimento al Poligrafico come rientrante fra soggetti
i quali, in modo levantino, cercando di trovare uno spazio che non
hanno conquistato con il loro lavoro e che certamente non meritano),
ben al di là dell’esigenza di comunicare ai lettori
l’interruzione della collaborazione fra le parti ed il trasferimento
a LexItalia dei materiali già raccolti dal Virga per la rivista
Giust.it;
rilevato che, vertendosi in tema di
diritti della personalità, non appare tollerabile la prosecuzione
dell’attività lesiva nelle more del giudizio di merito,
considerata anche la diffusività del mezzo di comunicazione
utilizzato dall’attore;
ritenuto che va inoltre accolta la
richiesta del Poligrafico di pubblicazione del presente provvedimento
nella parte relativa all’inibitoria disposta a carico dell’attore,
trattandosi di misura idonea a contenere almeno in parte il pregiudizio
già arrecato alla reputazione del convenuto
P.Q.M.
1) Dichiara cessata la materia del
contendere fra le parti in ordine alla richiesta di Giovanni Battista
Virga di inibitoria a I.P.Z.S. s.p.a. di utilizzazione del suo nome
e della testata Giust.it ed alla richiesta di I.P.Z.S. s.p.a. di
inibitoria a Giovanni Battista Virga di modifica del sito Giust.it;
2) Inibisce a Giovanni Battista
Virga di proseguire la pubblicazione sul sito www.giust.it del
comunicato intitolato Cessazione delle pubblicazioni della rivista
Giust.it, in quanto lesivo della reputazione dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a., per le espressioni utilizzate
e per il tono complessivamente offensivo e denigratorio di esso
nei confronti di I.P.Z.S. s.p.a.;
3) Ordina la pubblicazione per cinque
giorni consecutivi del capo che precede sul sito www.giust.it a cura
di I.P.Z.S. s.p.a. ed a spese di Giovanni Battista Virga, autorizzando
l’Ufficiale giudiziario procedente ad avvalersi di esperti
di sua fiducia nel settore informatico per l’accesso al predetto
sito;
4) Rigetta le altre istanze cautelari delle parti;
5) Rinvia per la prima comparizione all’udienza
già fissata del 12 febbraio 2004.
Si comunichi
Roma, 30 gennaio 2004
Il Giudice Istruttore
Depositato in Cancelleria
Roma, lì 11 febbraio 2004
Il Cancelliere |