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Articoli e note
n. 5-2002.

FRANCESCO LUONGO
(Avvocato)

La nuova disciplina della vendita dei beni di consumo,
tra garanzie per l consumatore e responsabilità del venditore.

Nuova integrazione del Codice Civile in materia di obbligazioni. Dopo la Legge n. 52/96, che introdusse nel libro IV, gli artt. 1469 bis c.c. e ss. in materia di clausole vessatorie nei contratti tra consumatore e professionista, il legislatore nazionale recepisce e specifica nuove e più pregnanti garanzie in materia di vendita di cose mobili.

Il D.lgs. n. 24/02 (in G.U. n. 57-08.03.02 e riportato in calce al presente documento), in attuazione della Direttiva 1999/44/CE, ha inserito gli articoli dal 1519 bis c.c. al 1519 nonies c.c., disciplinanti la vendita dei beni definiti di consumo. Con un operazione di trapianto normativo cui gli operatori del diritto acquisteranno sempre più dimestichezza grazie al meccanismo della legge comunitaria annuale (Legge n. 422/00), l’impianto codicistico che disciplinava il contratto di compravendita è stato integrato con un articolato di forte valenza consumeristica finalizzato ad adeguare ai tempi tutele, garanzie e responsabilità.

In conformità ai principi più volte sanciti dal legislatore comunitario e recepiti in Italia solo con la Legge n. 281/98, l’individuo merita una tutela giuridica specifica e privilegiata allorquando, esclusivamente quale persona fisica, acquisti o utilizzi beni o servizi per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta.

Con il D.lgs. n. 24/02, la consolidata tradizione giuridica europea in materia di diritti del consumatore, di chiara matrice anglosassone, si insinua con decisione nel libro IV del Codice Civile dedicato alle obbligazioni, aprendo la strada ad una serie di inevitabili questioni dottrinali e giurisprudenziali. Certo la nozione classica di vendita (art. 1470 c.c.) ed i concetti di garanzia dai vizi o di buon funzionamento della cosa venduta con relative decadenze e prescrizioni (artt.1490,1495, 1512 c.c), o di mancanza di qualità del bene (art. 1497 c.c.) e conseguente risoluzione del contratto e risarcimento del danno, rappresentano oggi, nonostante l’elaborazione giurisprudenziale di questi anni, un insieme di norme troppo rigide per un mercato sempre più flessibile e variegato. Nell’epoca di una economia inevitabilmente globalizzata, dove all’acquisto di beni complessi, anche a distanza, si collegano prestazioni di assistenza in chiave di fidelizzazione, è necessario ampliare le garanzie per l’acquirente, rafforzandole quanto ai modi ed ai tempi di azione, estendendole eventualmente anche ad altri fondamentali protagonisti della catena distributiva quali il produttore o l’importatore.

E’ significativo che dopo la moneta unica europea l’Ordinamento italiano accolga nello stesso anno la nuova disciplina comunitaria della "vendita dei beni di consumo".

Il neonato art. 1519 bis c.c. chiarisce subito l’ampio raggio d’azione della norma, estendendone le innovazioni anche ai contratti di permuta e somministrazione, nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre. Il bene di consumo viene poi definito agilmente "qualsiasi bene mobile, anche da assemblare", con esplicita esclusione di cose mobili oggetto di vendite giudiziarie, nonché di acqua, elettricità e gas, sempre che non siano venduti in volumi determinati.

Anche i beni "usati", sono assoggettati agli artt. 1569 bis c.c. e ss., limitatamente ai difetti non derivanti dalla normale usura. L’originario principio della effettiva idoneità all’utilizzo cui il bene è destinato, affermato dall’art. 1490 c.c., viene integrato ed aggiornato dalla riforma del D.lgs n. 24/02 alla luce delle sempre più incisive tecniche di comunicazione e marketing, potenzialmente idonee a trarre in inganno l’acquirente, ritenuto sempre di più contraente debole. Nasce, infatti, con l’art. 1519 ter c.c. il parametro giuridico della conformità del bene alla descrizione fattane dal venditore anche attraverso campioni o modelli.

Più ancora, il venditore è tenuto garantire che l’oggetto della vendita presenti le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo che il consumatore possa "ragionevolmente aspettarsi", anche alla luce delle "dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura".

La cosiddetta pubblicità ingannevole, consacrata dal D.lgs n. 74/92 attuativo della Direttiva 84/450/CEE, da mero oggetto di inibizione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, diviene elemento di difformità del bene dal contratto di vendita. Sarà, pertanto, il venditore a dover dimostrare di non essere a conoscenza della "dichiarazione" pubblica, ne di averne avuto la possibilità con l’ordinaria diligenza. A questa ipotesi di "svincolamento" della vendita dal messaggio pubblicitario, si affianca il caso in cui la "dichiarazione" sia stata rettificata prima, o all’atto della vendita, ma comunque in modo conoscibile dal consumatore salvo il caso in cui la decisione di acquistare il bene non sia stata influenzata dalla "dichiarazione".

Il bene considerato dalla norma è, pertanto, un oggetto parimenti semplice e complesso, non identificabile esclusivamente con prodotti genericamente definibili di "largo" consumo. Un concetto recepito appieno dal legislatore nell’art. 1519 ter c.c., ultimo comma, in cui l’imperfetta installazione del bene è considerata, per la prima volta, tra i difetti di conformità dello stesso, sempre che essa sia compresa nel contratto di vendita ed effettuata dal venditore.

Addirittura, con un inciso dalla significativa portata innovativa, la norma sancisce che il difetto di conformità del bene al contratto sussiste anche nell’ipotesi in cui il prodotto sia concepito per essere installato dal consumatore, e tale operazione si svolga in modo scorretto a causa di carenze nelle istruzioni di montaggio.

L’art 1519 quater c.c. elenca dettagliatamente l’ampio ventaglio di diritti riconosciuti al consumatore in presenza di difetti di conformità del bene.

Innanzitutto la responsabilità del venditore è affermata in relazione a qualsiasi difetto. Indipendentemente da qualsivoglia garanzia convenzionale, il consumatore che ravvisi difetti nel bene potrà richiedere la riparazione o la sostituzione entro un congruo termine e senza alcuna spesa riferibile a spedizione, mano d’opera e materiali che si rendessero necessari.

Da sottolineare come tali possibilità siano già concesse all’acquirente dall’art. 1512 c.c., ma solo in presenza di apposito patto di buon funzionamento con il venditore, mentre, per la più generale garanzia per vizi disciplinata dall’art. 1490 c.c., le possibilità fornite dal correlato art. 1492 c.c. si limitano alla sola riduzione del prezzo o risoluzione del contratto, le stesse previste per il consumatore, ma solo in via alternativa, dal D.lgs n. 24/02, come si evince dall’ art. 1519-quater c.c.

Il preciso intento di limitare le possibilità di contenzioso si evidenzia laddove le scelte del consumatore, in presenza di difetti del bene sono graduate secondo una vera e propria scala gerarchica. Il legislatore del 2002, infatti, anche in disaccordo con quanto previsto in via generale dall’art. 1490 c.c., ricollega espressamente la possibilità di chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita del bene di consumo al ricorrere di almeno una di 3 ipotesi ben definite: eccessiva onerosità per il venditore della riparazione o sostituzione, omessa riparazione entro un congruo termine ovvero quando queste, pur effettuate, abbiano arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

Il sistema di garanzie delineato dagli artt. 1519 bis e ss. prevede quindi che il consumatore denunci al venditore il difetto di conformità del bene entro 2 mesi dalla scoperta, come espressamente sancito dall’art. 1519 sexies; a questo punto l’acquirente potrà accedere alle 4 opzioni previste dall’ art. 1519 quater: riparazione-restituzione o, in via alternativa, riduzione del prezzo-risoluzione. Formalizzata la richiesta il venditore resta obbligato ad attuarla, potendosi rifiutare di riparare o sostituire il bene solo in caso di eccessiva onerosità dell’operazione, valutabile alla luce di tre parametri definiti: valore del bene; entità del difetto; eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti dal consumatore. Al venditore, infatti, sarà sempre possibile proporre soluzioni alternative atte a soddisfare il compratore in conformità a quanto previsto dalla norma. In questo caso l’acquirente potrà accettare formalmente la proposta o respingerla, optando per i rimedi di cui all’art. 1519 quater c.c.

Quasi a compensare le rinnovate responsabilità del venditore, il legislatore gli riconosce all’art. 1519 quinques c.c. un diritto di regresso quando sia responsabile per difetti di conformità imputabili ad azioni od omissioni di terzi. Infatti all’azione di regresso, da esercitarsi entro un anno dalla prestazione a vantaggio del consumatore, potranno essere assoggettati, salvo patto contrario o rinuncia espressa, non solo il produttore, ma anche un precedente venditore della medesima catena distributiva o qualsiasi altro intermediario.

L’art. 1519 sexies c.c. ridisegna completamente i termini e le decadenze predisposte per la garanzia dai vizi. Agli 8 giorni previsti dall’art. 1495 c.c. per la denunzia al venditore, ed ai 30 indicati dall’art. 1512 c.c. quale termine di decadenza in presenza di espressa garanzia di buon funzionamento, la nuova disciplina in materia di vendita di beni di consumo prevede il più lungo temine di 2 mesi dalla data di scoperta del vizio.

Addirittura, se i difetti si manifestano entro 6 mesi dall’acquisto sussiste una presumptio juris che gli stessi esistano dalla consegna. Il venditore è, inoltre, considerato sempre responsabile, ai sensi dell’art. 1519 sexies c.c., quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di 2 anni dalla vendita, termine negozialmente limitabile sino ad 1 anno per i beni usati, come sancito dall’art. 1519 octies c.c.. Prolungato anche il termine prescrizionale dell’azione ex art. 1519 quater c.c. che, per i difetti non occultati dal venditore, passa a 26 mesi dalla consegna del bene, contro i 12 della generale azione di garanzia ex art. 1495 c.c. ed i 6 mesi previsti in presenza di espressa garanzia di buon funzionamento dall’art. 1512 c.c..

Nonostante l’ampliamento dei termini di decadenza e prescrizione dell’azione, sarà comunque opportuno per il consumatore denunciare entro i due mesi dalla scoperta eventuali vizi dell’oggetto della vendita, poiché, qualora questi sia convenuto in giudizio per l’esecuzione del contratto dal venditore, potrà comunque far valere senza alcuna limitazione temporale i diritti riconosciutigli dall’art. 1519 quater c.c..

Esplicite caratteristiche di comprensibilità e chiarezza vengono finalmente prescritte per la garanzia convenzionale offerta dal venditore. L’art. 1519 septies c.c., soddisfacendo una esigenza fortemente sentita anche dagli operatori del diritto, stabilisce che, per i beni di consumo prodotti a partire dal 30 giugno 2002, la garanzia debba indicare in modo chiaro e comprensibile il proprio oggetto con le tipologie di rotture e difetti coperti. Altresì dovranno essere inseriti il nome, la ditta ed il domicilio o la sede di chi offre l’assistenza tecnica, evitando così le diffuse segnalazioni informali del venditore che, spesso, lasciavano il consumatore del tutto privo della possibilità di riparare sostituire il bene.

Al fine di permettere l’effettivo esercizio della garanzia contrattuale, l’art. 1519 septies c.c. ne prevede la redazione in lingua italiana e con caratteri evidenti. Al consumatore è data comunque facoltà di richiedere che la garanzia gli venga fornita per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.

Nel solco di una evoluzione normativa sempre più ispirata a criteri di armonizzazione delle legislazioni nazionali, il diritto consumeristico con gli artt. 1519 bis cc. e ss. compie in Italia un altro importante passo in avanti. Nell’attuale contesto di confusione ed incertezza, che vede i cittadini sempre più assediati nei propri rapporti economici da sollecitazioni e messaggi troppo spesso ingannevoli, il potenziamento delle garanzie originarie, sviluppato in armonia con la pratica modernità della legislazione comunitaria, non può che essere accolto positivamente. Il D.lgs n. 24/02 fornisce ancora una volta all’avvocatura l’occasione di valorizzare concretamente quella tutela giuridica del contraente debole, da sempre momento essenziale della storica funzione sociale del legale italiano.

 

 

Vendita dei beni di consumo - attuazione Direttiva 1999/44/CE
(Decreto legislativo n° 24 del 02/02/2002)


DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 24

Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo.

Gazzetta Ufficiale n. 57 del 8-3-2002- Suppl. Ordinario n.40)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 2002;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Disciplina della vendita dei beni di consumo


1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III del libro IV del codice civile e' inserito il seguente paragrafo:

"1-bis. - Della vendita dei beni di consumo".

1519-bis

(Ambito di applicazione e definizioni).

- Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonche' quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.

Ai fini del presente paragrafo si intende per:

a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:

1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;

2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;

3) l'energia elettrica;

c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo;

d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;

e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità;

f) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.

1519-ter

(Conformità al contratto)

Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:ù

a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;

b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;

c) presentano la qualità  e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;

d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

Non vi e' difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:

a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;

b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;

c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata dalla dichiarazione.

Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo e' equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

1519-quater

(Diritti del consumatore).

Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono.

Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.

Ai fini di cui al comma terzo e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:

a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;

b) dell'entità del difetto di conformità;

c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;

b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto;

c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:

a) qualora il consumatore abbia già  richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto; b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del contratto.

1519-quinquies

(Diritto di regresso).

ll venditore finale, quando e' responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.

Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

 

1519-sexies

(Termini)

Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.

Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato.

Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 1519-quater, comma secondo, purchè il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

1519-septies

(Garanzia convenzionale)

La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.

La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:

a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;

b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonchè il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.

A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.

La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.

Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.

1519-octies

(Carattere imperativo delle disposizioni).

E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.

E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

 

1519-nonies

(Tutela in base ad altre disposizioni).

Le disposizioni del presente paragrafo non escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico".

Art. 2.

Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui all'articolo 1519-septies del codice civile, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2002

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Nota all'art. 1
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 29 dicembre 2000, n. 422 reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2000". Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 3 e l'allegato B della suddetta legge:
"Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia, nonche', nei casi di cui all'art. 2 comma 1, lettera g), della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni".
"Allegato B - (Art. 1, commi 1 e 3)
93/104/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parita' di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale.
1999/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformita'.
1999/29/CE: direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
1999/31/CE: direttiva del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.
1999/42/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attivita' professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.
1999/44/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.
1999/45/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.
1999/59/CE: direttiva del Consiglio, del 17 giugno 1999, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di telecomunicazioni.
1999/62/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.
1999/63/CE: direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
1999/64/CE: direttiva della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte.
1999/70/CE: direttiva del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES. UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
1999/74/CE: direttiva del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole.
1999/79/CE: direttiva della Commissione, del 27 luglio 1999, recante modifica alla terza direttiva 72/199/CEE che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli degli alimenti per gli animali".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". L'art. 14 della suddetta legge cosi' recita:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione. il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni."

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