Articoli e note

MASSIMO BARRILE
(Avvocato)

La nuova disciplina sul risarcimento del danno da occupazione acquisitiva contenuta nell’allegato alla L. Finanziaria 1997 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 369/96

SOMMARIO: 1.- L’art. 3, 65° comma, della L. n. 662/96 (c.d. allegato alla L. Finanziaria 1997) e la sentenza della Corte Costituzionale n. 369/96. La differenza tra risarcimento dei danni ed indennità di espropriazione. 2.- Evoluzione normativa in tema di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva: dalla applicazione del valore venale alla equiparazione all’indennità di esproprio. 3.- I principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 369/96 e la impossibilità di estendere al risarcimento del danno per occupazione illegittima i criteri previsti per la determinazione dell’indennità di espropriazione. 4.- Profili di incostituzionalità della nuova disciplina sulla liquidazione del danno da occupazione acquisitiva introdotta dall’art. 3 comma 65 della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996.

 
1.- L’art. 3, 65° comma, della L. n. 662/96 (c.d. allegato alla L. Finanziaria 1997) e la sentenza della Corte Costituzionale n. 369/96. La differenza tra risarcimento dei danni ed indennità di espropriazione.
Con la sentenza n. 369 dei 17 ottobre - 2 novembre 1996, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 5 bis, comma 6, del D.L. n. 333/1992, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359, come sostituito dall’art. 1, comma 65, della legge n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui applica al «risarcimento del danno» da occupazione acquisitiva, in luogo del criterio del valore venale del bene, i medesimi criteri, introdotti dal citato art. 5 bis, per la determinazione dell’indennizzo nella ipotesi di espropriazione legittima (semisomma del valore di mercato e del reddito dominicale, con ulteriore riduzione del 40% evitabile solo con la cessione volontaria del bene).

A tale pronuncia, però, ha fatto seguito l’art. 3 comma 65 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (in 233 del 28 dicembre 1996), il quale così dispone: «In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell’indennità di cui al primo comma (cioè dell’indennità di espropriazione), con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tale caso l’importo del risarcimento del danno è altresì aumentato del 10 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato».suppl. Gazzetta Uff. n.

Da una prima lettura della nuova disposizione traspare da un canto l’intenzione del legislatore di non voler più commisurare l’ammontare del risarcimento del danno da occupazione acquisitiva al valore venale del bene, dall’altro il tentativo di riutilizzare, per la sua liquidazione, i criteri per la determinazione dell’indennità di esproprio (censurati dalla sentenza sopra citata), seppur con la previsione di un esiguo aumento dell’importo del risarcimento del 10%.

Il tentativo di parificare o comunque ragguagliare in buona parte l’ammontare del risarcimento del danno a quello dell’indennità di esproprio sembra tuttavia - sotto il profilo logico-giuridico - privo di idonea giustificazione.

Il risarcimento del danno da occupazione illegittima, da un lato, e l’indennità di espropriazione, dall’altro, costituiscono infatti due tipologie antitetiche di ristoro del danno subito dal privato per la perdita del proprio bene; tipologie che trovano il loro presupposto nella divergenza strutturale e funzionale esistente tra l’ablazione secundum legem ed il fenomeno della accessione invertita che, viceversa, si pone al di fuori dei canoni legali.

Ed infatti, nell’ipotesi di espropriazione legittima si verifica un trasferimento coattivo per ragioni di pubblico interesse della proprietà privata, con la conseguente conversione del diritto reale dell’espropriato in un credito ad una somma di denaro a titolo di indennità, come disciplinata dall’art. 5 bis D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella L. 8 agosto 1992 n. 359/92, corrispondente alla semisomma del valore venale e del reddito dominicale, con un ulteriore abbattimento del 40% (sì da essere pari a circa il 30% del valore venale del bene espropriato); tale indennità non rappresenta una integrale riparazione della perdita subita dal proprietario, ma deve essere congrua, seria, concreta e corrispondere al massimo contributo garantito all’interesse privato, tenuto conto dell’interesse pubblico che l’espropriazione persegue (1).

Viceversa, secondo la ricostruzione operata dalla Suprema Corte, e confermata dalla Corte Costituzionale (2) il dato qualificante, che è all’origine del realizzarsi della fattispecie della «occupazione privativa-acquisitiva» o c.d. «accessione invertita» è il comportamento illecito della Pubblica amministrazione, la quale, al di fuori di un provvedimento autorizzativo produttivo di effetti - perché caducato ovvero mai adottato -, occupi un terreno privato, trasformandolo radicalmente ed irreversibilmente attraverso la realizzazione di un’opera dichiarata di pubblica utilità.

Più specificatamente, si osserva che il fenomeno dell’occupazione acquisitiva è caratterizzato dalla dichiarazione di pubblica utilità - legale o implicita - dell’opera, quale suo indefettibile punto di partenza, e dalla realizzazione dell’opera medesima, quale suo indefettibile punto di arrivo, nonché dall’inserimento tra questi due poli, di una attività manipolatrice del bene altrui nella sua fisionomia materiale e posta in essere in deviazione delle norme che stabiliscono in quali casi e con quali procedimenti la proprietà privata può essere autoritativamente sacrificata per esigenze di pubblico interesse ai sensi dell’art. 42, 3° comma della Costituzione.

Tale attività mutamento del suo regime giuridico. Tale mutamento si concretizza con l’estinzione del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione - qualificata a titolo originario -, dell’immobile alla mano pubblica, in deroga al principio romanistico superficies solo cedit.contra legem della P.A. opera una trasformazione materiale del suolo alla quale fa seguito, di riflesso, il

In conseguenza dell’acquisto del bene da parte della P.A., al proprietario spogliato non rimane che attivare la tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c. in quanto l’avvenuta trasformazione del bene, non sorretta da un provvedimento autoritativo legittimo, dà luogo ad un illecito di carattere istantaneo con effetti permanenti, il quale si verifica rispettivamente al momento del completamento dell’opera, se manca il provvedimento di occupazione d’urgenza, ovvero al momento della scadenza del termine stabilito per l’occupazione, se l’impossessamento è avvenuto in base ad un provvedimento di occupazione di urgenza (3).

Da tale assunto consegue che il danno da risarcire corrisponde al valore economico (valore venale) che al fondo deve attribuirsi al momento della irreversibile trasformazione, espresso in termini monetari che tengano conto dell’eventuale svalutazione della moneta tra il momento della consumazione dell’illecito e quello della liquidazione del danno, e maggiorato degli interessi.

Il credito risarcitorio si prescrive in cinque anni, ai sensi dell’art. 2947, primo comma c.c., decorrenti dal momento in cui si verifica la irreversibile trasformazione del fondo (4), ovvero, nel caso in cui la costruzione dell’opera sia avvenuta durante il periodo di occupazione legittima, dal momento in cui scade il termine di occupazione legittima (5).

L’applicazione del valore venale si giustifica in quanto nella fattispecie della occupazione acquisitiva non sembra possa venire in questione quella mediazione, legittimata dall’art. 42, 3° comma della Costituzione, tra l’interesse generale, sotteso all’espropriazione, e l’interesse tutelato dalla proprietà privata.

D’altronde, la stessa Corte Costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1993 n. 442 (6), ha ribadito l’applicazione del criterio del valore venale, ritenendo infondata la questione di legittimità dell’art. 5 bis L. 359/92 «nella parte in cui, prevedendo i criteri per l’indennità di espropriazione, comporta una disparità di trattamento rispetto al risarcimento per occupazione acquisitiva, in riferimento all’art. 3 Cost.».

Invero, sempre a parere della Corte, occupazione acquisitiva ed espropriazione «sono assolutamente divaricate e non comparabili»; ciò comporta che nella espropriazione legittima vengono in rilievo le «opzioni discrezionali» del legislatore in ordine al criterio di calcolo dell’indennità di espropriazione, mentre nell’accessione invertita, del tutto illegittima, ben può operare il diverso principio secondo cui chi ha subito un danno per effetto di una attività illecita ha diritto ad un «pieno ristoro».

 
 
2.- Evoluzione normativa in tema di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva: dalla applicazione del valore venale alla equiparazione all’indennità di esproprio.
 
La qualificazione giurisprudenziale, «innegabilmente risarcitoria», delle conseguenze patrimoniali ricollegate al fenomeno della «accessione invertita» ha trovato parallela recezione sul piano normativo.

Ed infatti, la legge 27 ottobre 1988, n. 458, all’art. 3, ha previsto che: «Il proprietario del terreno utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata ha diritto al risarcimento del danno causato dal provvedimento espropriativo dichiarato illegittimo (cui la Corte Costituzionale con sentenza n. 486/91 ha aggiunto l’ipotesi in cui il terreno sia stato utilizzato senza che sia stato emesso un provvedimento di esproprio), con sentenza passata in giudicato, con esclusione della retrocessione del bene. Oltre al diritto al risarcimento spettano le somme dovute a causa della svalutazione monetaria e le ulteriori somme di cui all’art. 1224, secondo comma c.c., a decorrere dal giorno dell’occupazione illegittima».

Altro riconoscimento dell’istituto é venuto dalla legge 30 dicembre 1991 n. 413, recante «Disposizioni per contrastare l’evasione fiscale ed allargare la base imponibile», che all’art. 11, commi 5 e 7, ha assoggettato al regime delle plusvalenze, oltre alle indennità di esproprio ed alle somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, anche quelle «somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime...» prevedendo, tra l’altro, che «gli enti eroganti, all’atto della corresponsione delle somme di cui ai commi 5 e 6, comprese le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi, devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20%...».

Infine, il D.L. 27 ottobre 1995 n. 444, convertito con L. 539/95, all’art. 10 comma 3 bis ha stabilito che «i mutui possono essere concessi sulla base di sentenza esecutiva, anche se riferita al risarcimento del danno per accessione invertita o per occupazione senza titolo».

Senonché, in tale contesto, che non dava adito ad alcun dubbio in ordine alla applicazione del criterio del valore venale in materia di risarcimento per occupazione illegittima della P.A., si é inserita la legge 28 dicembre 1995 n. 549, concernente «misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che all’art. 1 comma 65, sostituendo il comma 6° dell’art. 5 bis sopra citato, ha previsto testualmente che «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l’entità dell’indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Trattasi di una norma «infelice, scritta con abnorme approssimazione» che in nessun punto del testo fa riferimento all’occupazione appropriativa (7).

Ciononostante, gli interpreti hanno immediatamente attribuito alla norma la chiara volontà di estendere, agli effetti patrimoniali, il criterio di commisurazione della indennità espropriativa previsto dall’art. 5 bis anche al risarcimento del danno da occupazione acquisitiva.

Opinando in tal senso è apparso subito evidente, a parte qualche voce isolata tendente a giustificare la introduzione della norma ovvero a circoscriverne l’ambito di applicazione (8) che la equiparazione tra indennità e risarcimento operata dallo ius superveniens, in aperto contrasto con il principio di ragionevolezza, data la ontologica differenza strutturale e funzionale tra le due fattispecie, avrebbe, in definitiva, privilegiato comportamenti contra legem della P.A. eliminando ogni deterrente alla inosservanza della legittima procedura ablativa, che la giurisprudenza aveva faticosamente individuato (9).

Senza tradire la attese, a pochi mesi dalla entrata in vigore del testo novellato dell’art. 5 bis, i giudici di merito hanno investito la Corte Costituzionale della questione di legittimità della norma.

Il diversi profili:leit motiv delle censure dedotte dai giudici a quibus si può cogliere nella irragionevolezza della nuova disciplina sotto

a) la violazione dell’art. 42 2° e 3° comma Cost. nella considerazione che la norma diminuisce le garanzie della proprietà privata che può essere sacrificata solo nel rispetto delle rigorose forme dei procedimenti amministrativi finalizzati all’espropriazione (App. Napoli 25 gennaio 1996) e, pertanto, anche la sostanziale soppressione delle garanzie al giusto procedimento;

b) la violazione del principio di uguaglianza in quanto nella specie vi é una «illegittima equiparazione di situazioni disomogenee» (Trib. di Taranto, 20 febbraio 1996);

c) la ingiustificata disparità di trattamento dei titolari del diritto al risarcimento da occupazione acquisitiva rispetto ai soggetti danneggiati da altro tipo di illecito, ai titolari del risarcimento ex art. 3 della legge 458/88, ai proprietari espropriati secundum legem, i quali non solo hanno la possibilità di intervenire nel procedimento ed effettuare la «cessione volontaria» del bene che consente loro di evitare l’abbattimento del 40% dell’indennità, ma possono anche esercitare il loro diritto all’indennità nell’ordinario termine decennale;

d) la violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. (art. 97 Cost.) in considerazione del fatto che la nuova disciplina favorisce comportamenti illegittimi/illeciti della stessa (Trib. Lamezia Terme, 8 febbraio 1996);

e) infine, la violazione dell’art. 28, relativo alla diretta responsabilità dei funzionari, i quali, in conseguenza della parificazione delle fattispecie di ablazione de iure e de facto, non potrebbero essere chiamati a rispondere di alcun illecito erariale.

 
 
3.- I principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 369/96 e la impossibilità di estendere al risarcimento del danno per occupazione illegittima i criteri previsti per la determinazione dell’indennità di espropriazione.
 
Con la sentenza 369/96, la Corte Costituzionale ha stigmatizzato l’illegittima equiparazione, operata dall’art. 1 comma 65 della legge n. 549/95, tra la misura della indennità di esproprio e quella del risarcimento del danno da occupazione appropriativa ritenendo, in primo luogo, la violazione del precetto di eguaglianza, «stante la radicale diversità strutturale e funzionale della obbligazioni così comparate».

Nè secondo la Corte, potrebbero essere ravvisati profili di differenziazione nell’applicazione dei criteri di cui all’art. 5 bis alle due fattispecie dato che, così come per l’espropriazione, anche alla occupazione acquisitiva sarebbero applicabili la cessione volontaria (al fine di evitare l’abbattimento del 40%) e le disposizioni relative alla stima dell’indennità espropriativa.

In buona sostanza, la Corte ha rilevato che la necessità di quantificare in modo diverso il danno nelle due fattispecie dipende dal fatto che «mentre la misura dell’indennizzo - obbligazione ex lege per atto legittimo - costituisce il punto di equilibrio tra l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera e l’interesse del privato alla conservazione del bene, la misura del risarcimento - obbligazione ex delicto - deve realizzare il diverso equilibrio tra l’interesse pubblico al mantenimento dell’opera già realizzata e la reazione dell’ordinamento a tutela della legalità violata per effetto della manipolazione-distruzione illecita del bene privato.

E quindi sotto il profilo della ragionevolezza intrinseca (ex art. 3 Costituzione), poiché nella occupazione appropriativa l’interesse pubblico é già essenzialmente soddisfatto dalla non restituibilità del bene e dalla conservazione dell’opera pubblica, la parificazione del quantum risarcitorio alla misura dell’indennità si prospetta come un di più che sbilancia eccessivamente il contemperamento tra i contrapposti interessi, pubblico e privato, in eccessivo favore del primo. Con tutte le ulteriori negative incidenze che un tale privilegio a favore della P.A. può comportare anche sul piano del buon andamento e legalità dell’attività amministrativa e sul principio di responsabilità dei pubblici dipendenti per i danni arrecati al privato».

Senonché, nella parte motiva della sentenza, forse nel tentativo di venire incontro ad esigenze di contenimento della spesa pubblica, la Corte ha salomonicamente ammesso che in casi eccezionali, e a condizione che sia garantito un «equilibrato componimento degli interessi in gioco», il legislatore «possa ridurre la misura del risarcimento del danno».

Più specificatamente, la Corte ha ritenuto conforme al principio di ragionevolezza una riduzione della misura del risarcimento del danno da occupazione appropriativa in considerazione degli interessi delle parti; interessi che sono «da un lato, quello riferibile all’amministrazione di conservazione dell’opera di pubblica utilità, con contenimento dell’incremento di spesa correlativa; e dall’altro, l’interesse del privato ad ottenere riparazione per l’illecito subito».

Tuttavia, in concreto, la Corte dopo aver rilevato che la norma denunciata non ha rispettato tale equilibrio di interessi, operando una riduzione abnorme del risarcimento del danno, che giammai può coincidere con l’indennizzo dovuto per le espropriazioni legittime, ha dichiarato la sua illegittimità reintegrando il criterio del valore venale, ma aprendo la strada ad un intervento del legislatore nel senso della riduzione del risarcimento in questione.

A questo punto occorre rilevare che la soluzione di compromesso adottata dalla Corte è alquanto discutibile, dato che finisce per fondare la riduzione del risarcimento del danno da occupazione acquisitiva soprattutto sulla esigenza di contenimento della spesa pubblica (mentre é pacifico che il contenimento della spesa va perseguito con altri strumenti) cui sarebbe sacrificata ogni esigenza di legalità del procedimento ed ogni garanzia di tutela del danneggiato.

Peraltro non sembra potersi revocare in dubbio che a fatti illeciti simili dovrebbero seguire conseguenze risarcitorie analoghe (10), sicché l’ammissibilità di una limitazione normativa del risarcimento del danno da occupazione acquisitiva rispetto agli altri tipi di illecito aquiliano, implicherebbe un vulnus al principio di equivalenza e riparazione integrale del pregiudizio cagionato dal danneggiante (11), comportando una doppia discriminazione, in favore del danneggiante - per il fatto di essere una pubblica amministrazione - e nei confronti del danneggiato - per il fatto di essere vittima del comportamento illecito della P.A. (12).

 

4.- Profili di incostituzionalità della nuova disciplina sulla liquidazione del danno da occupazione acquisitiva introdotta dall’art. 3 comma 65° della L. n. 662/1996.

Alla soluzione compromissoria adottata dalla Corte Costituzionale, la quale, da un lato ha ritenuto illegittima la equiparazione tra indennità di espropriazione e risarcimento da occupazione acquisitiva, ma dall’altro ha ammesso per quest’ultima fattispecie una riduzione del quantum del risarcimento in considerazione della rilevanza pubblicistica degli interessi coinvolti, ha fatto seguito una nuova disciplina normativa che, tuttavia, non vale a risolvere una volta e per tutte l’annosa questione del criterio (valore venale o meno) da applicare al risarcimento per occupazione illegittima.

Ed infatti, sempre nel contesto di una legislazione finanziaria annuale di contenimento della spesa, la legge n. 662 del 23 dicembre 1996 ha aggiunto all’art. 5 bis sopra citato, l’art. 3, comma 65, secondo cui «In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell’indennità di cui al comma 1 (ovvero l’indennità di espropriazione), con esclusione della riduzione del 40%. In tale caso l’importo del risarcimento del danno é altresì aumentato del 10 %. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato».

La norma, dichiaratamente provvisoria (in quanto si riferisce alle occupazioni illegittime anteriori al 30 settembre 1996) non si sottrae al sospetto di incostituzionalità sotto diversi profili dato che finisce per attribuire al danneggiato solo il 10% in più rispetto alla indennità espropriativa da corrispondere al privato, legittimamente espropriato, che sottoscrive la «cessione volontaria» del bene.

Ad una prima lettura, dunque, la nuova disciplina ripone la vicenda della occupazione acquisitiva nel contesto della disciplina espropriativa, ancorando il criterio del danno da risarcimento per occupazione acquisitiva a quello previsto per l’indennità di espropriazione, seppur con l’aumento del 10% dell’importo del risarcimento stesso (sì da essere pari a circa il 60% del valore venale del bene occupato).

Pertanto, non sembra che con la norma in questione il legislatore abbia realizzato «quell’equilibrato componimento degli interessi in gioco» a cui la Corte Costituzionale aveva subordinato la legittimità di ogni limite alla regola della integrale riparazione del danno da fatto illecito, essendo, al contrario, evidente che il nuovo criterio di determinazione del danno «sbilancia eccessivamente il contemperamento tra i contrapposti interessi, pubblico e privato, in eccessivo favore del primo».

Invero, é ormai pacifico che l’intera problematica della occupazione abusiva si pone logicamente in un ambito diverso da quello regolato dal 3° comma dell’art. 42 Cost., sicché nella vicenda de qua la proprietà privata non compare come istituto economico sociale, ma solo come situazione soggettiva protetta dall’ordinamento nella dimensione del conflitto con una aggressione illegittima/illecita (13).

E’ evidente, allora, che trattandosi di istituti ontologicamente divergenti, nessuno dei criteri che consentono di modellare in senso riduttivo l’indennità di espropriazione può essere applicato al risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, risarcimento la cui misura non può che corrispondere al valore venale del bene al momento della consumazione dell’illecito, opportunamente rivalutato e maggiorato degli interessi.

Tuttavia, qualora sia ammessa la possibilità per la P.A. di ridurre l’importo del risarcimento dovuto al proprietario spogliato, in considerazione della qualità del soggetto danneggiante e della natura pubblica del bene realizzato, in ogni caso la misura della obbligazione risarcitoria non potrà non essere ancorata al valore venale del bene e non già all’indennità di esproprio.

Ma un ulteriore punto controverso della nuova disciplina legislativa riguarda la sua efficacia retroattiva «alle occupazioni intervenute anteriormente al 30 settembre 1996».

Se é vero che costituisce ormai previsto dall’art. 25 Cost. in materia penale - non costituisce un valore recepito dalla Costituzione, sicché il legislatore può, nell’introdurre una nuova disciplina, disporne discrezionalmente la operatività anche per il passato, prevedendone la efficacia retroattiva (14), è anche vero che la disposta retroattività non può arrivare a comprimere «principi e valori costituzionali» (id. n. 190/1988, ibid. 1988, I, 2801).ius receptum il principio secondo cui la irretroattività della legge - salvo l’espresso limite

Quindi, é possibile una disciplina a carattere retroattivo che incida sfavorevolmente anche su posizioni di diritto soggettivo perfetto; é però necessario che non risultino violati specifici canoni costituzionali, primo fra tutti quello della ragionevolezza che ridonda in ingiustificata disparità di trattamento (art. 3 Cost.), sicché la riconosciuta retroattività della disposizione non può «trasmodare in un regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti» (15).

Nella fattispecie oggetto d’esame, il legislatore, prevedendo l’efficacia retroattiva del nuovo criterio di calcolo del danno da occupazione illegittima, viola il principio di ragionevolezza (e parità di trattamento) in quanto incide arbitrariamente su posizioni giuridiche (quella del privato danneggiato) ampiamente tutelate dalla legge.

Invero, nella giurisprudenza e dottrina dominanti non vi è mai stato alcun dubbio né sulla natura di illecito aquiliano del comportamento della P.A. che occupa illegittimamente il suolo privato e vi realizza un’opera pubblica, né sulla tutela risarcitoria ex art. 2043 del privato, commisurata al valore venale del bene, sicché non può non rilevarsi come un intervento legislativo retroattivo «in diminuendo» finisca per pregiudicare situazioni giuridiche già da tempo consolidate.

Né varrebbe sostenere che le stesse ragioni che, secondo la Corte Costituzionale (283/93), hanno indotto il legislatore a dichiarare la legittimità della retroattività dell’art. 5 bis sulle indennità non ancora definite (ovvero la circostanza che in materia vi fosse una carenza normativa, temporaneamente colmata dalla giurisprudenza) possono sussistere anche in relazione al risarcimento del danno da occupazione illegittima.

A prescindere dal fatto che nella specie sono ontologicamente diversi i presupposti dell’indennità e del risarcimento, sicché appare giustificato, se non obbligatorio, un diverso trattamento anche in ordine alla retroattività, non sembra che si possa opporre una carenza normativa in materia di liquidazione del danno da occupazione acquisitiva della P.A. tale da legittimare la retroattività del nuovo criterio di calcolo del risarcimento; tale risarcimento é, infatti, normativamente riconosciuto dagli artt. 2043 e 2056 c.c., norma, quest’ultima, che rinvia agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. per la quantificazione dell’obbligazione risarcitoria.

Se, dunque, in futuro il legislatore intenderà ridurre il quantum del risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, potrà legittimamente disporlo solo per l’avvenire e non già retroattivamente.

In conclusione, corre l’obbligo di censurare anche la tecnica legislativa diretta a regolare le conseguenze economiche dell’occupazione acquisitiva anno per anno, al termine di ogni esercizio finanziario. Sarebbe, invero, più opportuno un definitivo regolamento dell’istituto mediante una più vasta ed organica manovra finanziaria dello Stato.

In ogni caso, sarà la Corte Costituzionale a doversi pronunciare sulla legittimità della nuova disposizione, la quale, a parere di chi scrive, contiene profili di incostituzionalità che non tarderanno ad essere denunciati dai giudici di merito.

NOTE

(1) In tal senso, Corte Cost. 6 aprile 1993 n. 138, Foro It., 1993, I, 2124 .

(2) Cass. Sez. Un. 26 febbraio 1983 n. 1464, Pres. Mirabelli, Est. Bile, in Foro it. 1983, I, 626; Cass. 10 giugno 1988 n. 3940, in Foro it. 1988, I, 2262; Cass. sez. Un; 25 novembre 1992 n. 12546 Pres. Brancaccio, Est. Sensale, in Foro it. 1993, I, 87; Corte Costituzionale n. 188 17-23 maggio 1995, Pres. Baldassare, Rel. Granata.

(3) Virga P., Diritto Amministrativo, I Principi, Giuffrè, Milano, pag. 533 ss.

(4) Cons. Stato, Ad. Plen. dec. 7 febbraio 1996 n. 1, cit.

(5) Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 marzo 1995 n. 173, Foro It. 1995, III, 491; Cass. Civ. 29 aprile 1993 n. 5054, Rep. Foro It., 1993 voce Espr. per p.i., n. 385.

(6) in Foro it. 94, I, 4.

(7) Pardolesi Roberto, Dalla Supernova al buco nero: una nuova disciplina per l’occupazione appropriativa?, Foro it. 1996 V, 61.

(8) Nel primo senso Vignale Mario, Note relative alla nuova normativa sulla liquidazione del danno da illegittima occupazione di un suolo, in Foro it. 1996, I, 1031; nel secondo senso Pardolesi, op. cit.).

(9) Cass. sez. un. n. 3940/88, cit.

(10)  Gambaro, In nome della legge, Foro it. 1996, V, 59.

(11) Salvi C., Il danno extracontrattuale, Napoli, 1985, 44.

(12) Benini Stefano, Occupazione appropriativa ed espropriazione rituale: non c’è più differenza?

(13) Gambaro, In nome della legge, cit.

(14) Corte Cost. n. 39/1993, Foro It. 1993, I, 1766; id. n. 155/90, ibid. 1990, I, 3072.

(15) Corte Cost. n. 822/1988, Foro It. 1991, I, 335.